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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco Giardina, all'udienza del 12/02/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. FRANCESCO TRUGLIO nell'interesse di e dall'avv. LAURA FURCAS nell'interesse di Parte_1
ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente CP_1
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2507/2024 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TRUGLIO FRANCESCO
RICORRENTE
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, domiciliato elettivamente in Trapani, nella via Scontrino n. 28, con l'avv. LAURA FURCAS che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/11/2024, la sig.ra , contestando le Parte_1 risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., ha convenuto in giudizio l' per sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti CP_1 dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ha resistito in giudizio l' contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1 cui ha chiesto il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza. L'opposizione va respinta.
Va anzitutto rilevato che l'art. 1 della legge n. 18/1980, annovera tra le condizioni per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, oltre alla qualifica di invalido civile, anche l'ulteriore condizione, alternativa e prevista indistintamente per tutte le età, consistente nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero nell'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando di continua assistenza.
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base delle visite mediche espletate e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, ha concluso la sua relazione affermando che l'istante non ha necessità di assistenza continua, essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, né versa nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Invero, il Consulente ha concluso l'elaborato peritale sostenendo che la ricorrente: “può essere riconosciuta invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti della sua età (L.509/88,124/98) grave 100%. Per quanto sopra detto si conclude che la ricorrente non ha diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento in quanto non possiede i requisiti previsti dalla legge 18/80 e 508/88.”.
Nella pregressa fase di ATP il dott. ha utilizzato - quali esami Persona_2 utili alla valutazione del grado di autonomia del periziando - i test ADL e IADL che hanno condotto, sulla scorta delle risposte fornite dal ricorrente, al seguente risultato ADL 4/6 e
IADL 4/8. In particolare, si osserva che dalle risposte date dalla stessa ricorrente le abilità necessarie per gestire i bisogni fisici di base (igiene personale, vestirsi, utilizzo dei servizi igienici, continenza, deambulazione) risultano in parte ancora conservate (in particolare, in seno alla relazione peritale si legge che: “Fare il bagno: con assistenza parziale [ …]Vestirsi: con assistenza parziale […] Toilette: senza assistenza […] Spostarsi: senza assistenza[…] Alimentazione: senza assistenza.”
Il Consulente ha poi precisato che la ricorrente si alimenta e assume farmaci autonomamente senza assistenza.
In merito alla capacità della ricorrente di deambulare in autonomia il ctu ha osservato che: “I passaggi posturali intermedi sono apparsi difficoltosi con ricerca di appoggio,la deambulazione è avvenuta autonomamente a piccoli passi con un appoggio”, circostanza che appare ben diversa dall'
“impossibilità di deambulare autonomamente” richiesta dall'art. 1 della legge n. 18/1980.
Si osserva, inoltre, che dalla lettura dei certificati medici depositati non emergono dati di assoluta certezza ed oggettivi per stabilire l'incapacità della sig. di Parte_1 deambulare autonomamente e quella di espletare autonomamente degli atti quotidiani della vita rendendola idonea alla concessione dell'indennità di accompagnamento.
A fronte di tali puntuali accertamenti non residuano margini razionalmente apprezzabili per ritenere non attendibile - e, conseguentemente, non processualmente soddisfacente - la valutazione tecnica del consulente medico nominato nella precedente fase ATP. Le contestazioni sollevate da parte ricorrente – molte delle quali integranti un mero dissenso diagnostico – non consentono di ritenere opportuno procedere alla rinnovazione della consulenza.
Per tutte le sopra esposte ragioni, il ricorso va respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con CP_1 separato provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara parte ricorrente non in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento; dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite;
pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento. CP_1
Così deciso in Marsala, il 12/02/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Francesco Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.