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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 26/09/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 254/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 254-2025 promossa da:
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro
Fabbrini e dall'avv.to Alessandra Bacci, giusta delega in calce al ricorso depositato il 29.04.2025, ricorrente contro
pagina 1 di 6 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in Via Cantù Cesare n. 11 in 25038 Rovato (BS), codice fiscale
, C.F._1
convenuta contumace
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro ----------------------
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 26.09.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite in giudizio:
Di parte ricorrente: ricorso all'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale di Bolzano affinché, premesse le formalità di legge, condanni la ditta individuale in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Cantù Cesare n. 11 in
25038 Rovato (BS), codice fiscale al pagamento di € C.F._1
1.714,00 di cui € 76,00 a titolo di maggiorazioni contributive pregresse o di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, con la sanzione di cui all'art. 16 contratto provinciale, rivalutazione ed interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo sui soli importi di cui alle denunce mensili.
Con condanna, inoltre, della convenuta al pagamento delle mensilità maturate in corso di causa ed accertate in istruttoria, con maggiorazioni, rivalutazioni ed interessi come sopra specificati.
pagina 2 di 6 Con vittoria nelle spese ed onorari di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 29.04.2025 la Parte_1
esponeva a questo Giudice che la associata
[...] Controparte_1
non aveva provveduto al pagamento dei contributi e degli accantonamenti relativi alle mensilità di ottobre 2024 e novembre 2024 e che in relazione a mensilità pregresse era in debito dell'importo di euro 76,00.-; concludendo che la convenuta era debitrice per il complessivo importo di euro 1.714,00.-.
Tanto premesso, la ricorrente domandava la condanna della ditta debitrice al pagamento dell'anzidetto importo nonché delle mensilità maturate in corso di causa ed accertate in istruttoria con la sanzione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale, rivalutazione e interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Notificatosi ritualmente il ricorso la ditta convenuta rimaneva contumace.
All'udienza del 22.07.2025 il giudice dichiarava la contumacia di parte convenuta e procedeva all'assunzione delle dichiarazioni testimoniali;
infine, ritenuta quindi la causa matura per la decisione, fissava per la discussione l'udienza del 26.09.2025 concedendo termine per il deposito di note.
Parte ricorrente depositava note difensive.
Il Tribunale pronunciava sentenza come da dispositivo.
pagina 3 di 6 Motivi della decisione
La domanda è fondata e da accogliere.
A norma degli artt. 40 e 19 C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili di data
6.7.1983 e successive modifiche gli imprenditori associati alla hanno Parte_1
l'obbligo di accantonare presso la stessa il trattamento economico spettante agli operai per i riposi annui, per le ferie e per la gratifica natalizia in misura pari a una quota percentuale della paga base nonché di versare alla medesima vari Pt_1
contributi con i quali essa gestisce diversi istituti assistenziali e mutualistici in favore degli operai iscritti.
In caso di ritardo nel versamento dei contributi e degli accantonamenti anzidetti rispetto ai termini previsti dal contratto integrativo provinciale dd.
2.8.1989 e successive modifiche, i datori di lavoro di questa provincia sono inoltre tenuti a corrispondere alla la maggiorazione contributiva prevista dall'art. 16 Parte_1
del medesimo contratto, destinata ad affluire nel fondo assistenza della Pt_1
ricorrente.
Nel caso di specie la testimone (impiegata della ) ha confermato che la Parte_1
ditta convenuta, associata alla ricorrente ha fatto pervenire alla ricorrente, già compilate, le denunce in atti.
Dalla deposizione della testimone e dai documenti, implicanti riconoscimento di debito in quanto provenienti dalla stessa convenuta, risulta che quest'ultima è in debito nei confronti della ricorrente dell'importo complessivo di euro 1.714,00 per pagina 4 di 6 accantonamenti e contributi relativamente alle mensilità di ottobre e novembre
2024 e per mensilità pregresse. La convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di contributi e accantonamenti relativi alle dette mensilità del complessivo importo di euro 1.714,00.- con la maggiorazione di cui all'art. 16 del citato contratto integrativo provinciale e con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c. decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo.
Le spese di causa vanno poste a carico della convenuta, soccombente e, considerata la natura seriale della controversia, la scarsa complessità ed importanza delle questioni trattate, e la natura contumaciale del procedimento, il compenso viene liquidato secondo i valori minimi.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa 254/2025 RGL promossa con ricorso depositato il 29.04.2025 dalla Parte_1
contro così provvede: Controparte_1
condanna la ditta convenuta, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Pt_1
euro 1.714,00-, con la maggiorazione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale di data 2.8.1989 e successive modifiche e con gli interessi legali e la pagina 5 di 6 rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c., decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo;
condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali della ricorrente che liquida nel complessivo importo di euro 1.310,00.- per compenso, euro 43,00 per contributo unificato, oltre 15% spese generali, oltre ad iva e cpa sulle voci gravate per legge.
Addì, 26.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 254-2025 promossa da:
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro
Fabbrini e dall'avv.to Alessandra Bacci, giusta delega in calce al ricorso depositato il 29.04.2025, ricorrente contro
pagina 1 di 6 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in Via Cantù Cesare n. 11 in 25038 Rovato (BS), codice fiscale
, C.F._1
convenuta contumace
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro ----------------------
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 26.09.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite in giudizio:
Di parte ricorrente: ricorso all'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale di Bolzano affinché, premesse le formalità di legge, condanni la ditta individuale in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Cantù Cesare n. 11 in
25038 Rovato (BS), codice fiscale al pagamento di € C.F._1
1.714,00 di cui € 76,00 a titolo di maggiorazioni contributive pregresse o di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, con la sanzione di cui all'art. 16 contratto provinciale, rivalutazione ed interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo sui soli importi di cui alle denunce mensili.
Con condanna, inoltre, della convenuta al pagamento delle mensilità maturate in corso di causa ed accertate in istruttoria, con maggiorazioni, rivalutazioni ed interessi come sopra specificati.
pagina 2 di 6 Con vittoria nelle spese ed onorari di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 29.04.2025 la Parte_1
esponeva a questo Giudice che la associata
[...] Controparte_1
non aveva provveduto al pagamento dei contributi e degli accantonamenti relativi alle mensilità di ottobre 2024 e novembre 2024 e che in relazione a mensilità pregresse era in debito dell'importo di euro 76,00.-; concludendo che la convenuta era debitrice per il complessivo importo di euro 1.714,00.-.
Tanto premesso, la ricorrente domandava la condanna della ditta debitrice al pagamento dell'anzidetto importo nonché delle mensilità maturate in corso di causa ed accertate in istruttoria con la sanzione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale, rivalutazione e interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Notificatosi ritualmente il ricorso la ditta convenuta rimaneva contumace.
All'udienza del 22.07.2025 il giudice dichiarava la contumacia di parte convenuta e procedeva all'assunzione delle dichiarazioni testimoniali;
infine, ritenuta quindi la causa matura per la decisione, fissava per la discussione l'udienza del 26.09.2025 concedendo termine per il deposito di note.
Parte ricorrente depositava note difensive.
Il Tribunale pronunciava sentenza come da dispositivo.
pagina 3 di 6 Motivi della decisione
La domanda è fondata e da accogliere.
A norma degli artt. 40 e 19 C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili di data
6.7.1983 e successive modifiche gli imprenditori associati alla hanno Parte_1
l'obbligo di accantonare presso la stessa il trattamento economico spettante agli operai per i riposi annui, per le ferie e per la gratifica natalizia in misura pari a una quota percentuale della paga base nonché di versare alla medesima vari Pt_1
contributi con i quali essa gestisce diversi istituti assistenziali e mutualistici in favore degli operai iscritti.
In caso di ritardo nel versamento dei contributi e degli accantonamenti anzidetti rispetto ai termini previsti dal contratto integrativo provinciale dd.
2.8.1989 e successive modifiche, i datori di lavoro di questa provincia sono inoltre tenuti a corrispondere alla la maggiorazione contributiva prevista dall'art. 16 Parte_1
del medesimo contratto, destinata ad affluire nel fondo assistenza della Pt_1
ricorrente.
Nel caso di specie la testimone (impiegata della ) ha confermato che la Parte_1
ditta convenuta, associata alla ricorrente ha fatto pervenire alla ricorrente, già compilate, le denunce in atti.
Dalla deposizione della testimone e dai documenti, implicanti riconoscimento di debito in quanto provenienti dalla stessa convenuta, risulta che quest'ultima è in debito nei confronti della ricorrente dell'importo complessivo di euro 1.714,00 per pagina 4 di 6 accantonamenti e contributi relativamente alle mensilità di ottobre e novembre
2024 e per mensilità pregresse. La convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di contributi e accantonamenti relativi alle dette mensilità del complessivo importo di euro 1.714,00.- con la maggiorazione di cui all'art. 16 del citato contratto integrativo provinciale e con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c. decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo.
Le spese di causa vanno poste a carico della convenuta, soccombente e, considerata la natura seriale della controversia, la scarsa complessità ed importanza delle questioni trattate, e la natura contumaciale del procedimento, il compenso viene liquidato secondo i valori minimi.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa 254/2025 RGL promossa con ricorso depositato il 29.04.2025 dalla Parte_1
contro così provvede: Controparte_1
condanna la ditta convenuta, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Pt_1
euro 1.714,00-, con la maggiorazione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale di data 2.8.1989 e successive modifiche e con gli interessi legali e la pagina 5 di 6 rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c., decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo;
condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali della ricorrente che liquida nel complessivo importo di euro 1.310,00.- per compenso, euro 43,00 per contributo unificato, oltre 15% spese generali, oltre ad iva e cpa sulle voci gravate per legge.
Addì, 26.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 6 di 6