Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/1999, n. 4162
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Sentenza 26 aprile 1999

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Salvo sia diversamente stabilito dalla legge ad altri fini, quando per la conclusione di un contratto è richiesta la forma scritta "ad substantiam" è sufficiente una scrittura privata senza che ricorra la necessità della autentica delle sottoscrizioni ad opera di un notaio od altro pubblico ufficiale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/1999, n. 4162
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4162
    Data del deposito : 26 aprile 1999

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