Articolo 3 della Legge 10 gennaio 1952, n. 28
Articolo 2Articolo 4
Versione
5 febbraio 1952
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1952
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