Art. 2.
Possono essere nominati sottotenenti o guardiamarina di complemento nell'arma, corpo o servizio di appartenenza, gli allievi ufficiali di complemento dell'Esercito e della Marina e gli aspiranti di complemento della Marina mutilati o invalidi per ferite riportate in azioni di combattimento, durante il conflitto 1940-45, o, in Africa orientale, dopo il 2 ottobre 1935, i quali non abbiano potuto conseguire la nomina ad ufficiale di complemento in conseguenza delle mutilazioni o invalidita' da essi riportate.
Per l'Aeronautica rimangono in vigore le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 23 giugno 1938, n. 1288 , e successive modificazioni.
Possono essere nominati sottotenenti o guardiamarina di complemento nell'arma, corpo o servizio di appartenenza, gli allievi ufficiali di complemento dell'Esercito e della Marina e gli aspiranti di complemento della Marina mutilati o invalidi per ferite riportate in azioni di combattimento, durante il conflitto 1940-45, o, in Africa orientale, dopo il 2 ottobre 1935, i quali non abbiano potuto conseguire la nomina ad ufficiale di complemento in conseguenza delle mutilazioni o invalidita' da essi riportate.
Per l'Aeronautica rimangono in vigore le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 23 giugno 1938, n. 1288 , e successive modificazioni.