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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SOVIERO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3362/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250026330737000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6078/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: estinzione del giudizio per cessata materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato con il servizio telematico il 26/6/2025 la società “Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, presenta alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno ricorso avverso la cartella di pagamento n.100 2025 00263307 37 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e notificata al contribuente il 18/4/2025, relativa all'UVA dovuta all'Agenzia delle
Entrate di Salerno per l'anno di imposta 2017, chiedendone l'annullamento per insussistenza della pretesa tributaria.
Si è costituito tempestivamente la Direzione Provinciale di Salerno dell'Agenzia delle Entrate e ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, in quanto ha annullato l'atto impugnato nei termini chiesti dal contribuente.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Agenzia delle Entrate, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate di Salerno, dopo aver esaminato le argomentazioni e la documentazione prodotta dal contribuente e facendo proprie le motivazioni addotte dallo stesso, ha provveduto all'annullamento dell'atto impugnato, come emerge dalla comunicazione e documentazione prodotta dall'ente impositore e depositata agli atti.
Alla luce di tale considerazione, si impone l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere.
Per quanto sopra esposto, la Corte in composizione monocratica, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della condotta delle parti e della natura della decisione, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di causa.
P.Q.M.
la corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia e compensa le spese
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SOVIERO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3362/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250026330737000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6078/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: estinzione del giudizio per cessata materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato con il servizio telematico il 26/6/2025 la società “Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, presenta alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno ricorso avverso la cartella di pagamento n.100 2025 00263307 37 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e notificata al contribuente il 18/4/2025, relativa all'UVA dovuta all'Agenzia delle
Entrate di Salerno per l'anno di imposta 2017, chiedendone l'annullamento per insussistenza della pretesa tributaria.
Si è costituito tempestivamente la Direzione Provinciale di Salerno dell'Agenzia delle Entrate e ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, in quanto ha annullato l'atto impugnato nei termini chiesti dal contribuente.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Agenzia delle Entrate, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate di Salerno, dopo aver esaminato le argomentazioni e la documentazione prodotta dal contribuente e facendo proprie le motivazioni addotte dallo stesso, ha provveduto all'annullamento dell'atto impugnato, come emerge dalla comunicazione e documentazione prodotta dall'ente impositore e depositata agli atti.
Alla luce di tale considerazione, si impone l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere.
Per quanto sopra esposto, la Corte in composizione monocratica, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della condotta delle parti e della natura della decisione, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di causa.
P.Q.M.
la corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia e compensa le spese