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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 658/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ER CARLA ROMANA, Presidente
TE AC NZ, RE
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4530/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 0266931 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 344/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 21/05/2025, veniva notificata al contribuente la comunicazione di rettifica, all'esito del controllo formale, ex art. 36-ter del DPR 600, della dichiarazione Modello 730/2022, presentata per l'anno di imposta
2021, mediante la quale veniva disconosciuto il credito per imposte estere indicato al rigo PL53, sulla base della seguente motivazione:
“A seguito della modifica dei dati operata dal suo CAF/intermediario mediante la trasmissione, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 241/1997, della comunicazione rettificativa in data 18/12/2024 ed in assenza della documentazione probatoria, le comunico i seguenti rilievi: PL53 CREDITI ESTERI: annullato.
La ricorrente sostiene l'integrale spettanza del credito d'imposta disconosciuto dall'Ufficio, ritenendo di aver subito una reale e concreta doppia imposizione e di aver dimostrato che il reddito estero avrebbe concorso alla formazione del reddito complessivo in Italia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio letti gli atti ed ascoltate le parti, ritiene di dover accogliere il ricorso.
In sostanza, l'Ufficio non comprende, che il reddito fiscalmente rilevante ai fini fiscali inglesi, indicato nella busta paga, pari a sterline 68.109,03, altro non è che un valore figurativo di un fringe benefit determinato in applicazione delle norme fiscali locali;
pertanto, vuol dire che in assenza di un reddito monetario presente nella medesima busta paga, come nel caso di specie, idoneo ad assorbire la tassazione dovuta, e senza applicare il predetto meccanismo del “sell to cover”, il cedolino avrebbe chiuso in condizione di incapienza, ossia con un valore negativo. Proprio per tale ragione, la dipendente ha dato disposizione al suo broker di vendere un quantitativo di azioni sufficiente per ottenere le provviste finanziarie necessarie a coprire le imposte dovute. Il corrispettivo derivante dalla cessione delle azioni (“sell to cover”) risulta evidenziato nella busta paga come “competenze”. La società italiana Società_1 Srl ha adempiuto ai propri obblighi di sostituto d'imposta in conformità alla circolare ministeriale n. 326 del 23.12.1997 ed al successivo orientamento consolidato di prassi secondo il quale il datore di lavoro, in adempimento dei propri obblighi di sostituzione d'imposta, “deve effettuare le ritenute a titolo di acconto con riferimento a tutte le somme e i valori che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto con lui, anche se taluni di questi sono corrisposti da soggetti terzi per effetto di un qualunque collegamento esistente con quest'ultimo”. In tal senso, la società italiana Società_1 ha quindi operato le ritenute fiscali anche sul reddito in natura derivante dall'assegnazione delle azioni offerte dalla società inglese Società_2, con valorizzazione in cedolino paga secondo il criterio del valore normale di cui all'art. 9 TUIR.
- Pertanto, la ricorrente è stata incisa di una reale e concreta doppia tassazione con riferimento al reddito in natura riveniente dall'assegnazione delle suddette azioni, per effetto della maturazione (vesting) delle c.
d. “Restricted Share Units”: a fronte della predetta doppia imposizione subìta nello Stato della fonte (Regno
Unito), nonché nello Stato di residenza (Italia), la contribuente ha beneficiato in sede di dichiarazione dei redditi del credito d'imposta per imposte estere, spettante a norma dell'art. 165 del TUIR e ai sensi dell'art. 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Regno Unito.
Il ricorso va pertanto accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Liquida le spese in favore di parte ricorrente in €1.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ER CARLA ROMANA, Presidente
TE AC NZ, RE
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4530/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 0266931 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 344/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 21/05/2025, veniva notificata al contribuente la comunicazione di rettifica, all'esito del controllo formale, ex art. 36-ter del DPR 600, della dichiarazione Modello 730/2022, presentata per l'anno di imposta
2021, mediante la quale veniva disconosciuto il credito per imposte estere indicato al rigo PL53, sulla base della seguente motivazione:
“A seguito della modifica dei dati operata dal suo CAF/intermediario mediante la trasmissione, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 241/1997, della comunicazione rettificativa in data 18/12/2024 ed in assenza della documentazione probatoria, le comunico i seguenti rilievi: PL53 CREDITI ESTERI: annullato.
La ricorrente sostiene l'integrale spettanza del credito d'imposta disconosciuto dall'Ufficio, ritenendo di aver subito una reale e concreta doppia imposizione e di aver dimostrato che il reddito estero avrebbe concorso alla formazione del reddito complessivo in Italia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio letti gli atti ed ascoltate le parti, ritiene di dover accogliere il ricorso.
In sostanza, l'Ufficio non comprende, che il reddito fiscalmente rilevante ai fini fiscali inglesi, indicato nella busta paga, pari a sterline 68.109,03, altro non è che un valore figurativo di un fringe benefit determinato in applicazione delle norme fiscali locali;
pertanto, vuol dire che in assenza di un reddito monetario presente nella medesima busta paga, come nel caso di specie, idoneo ad assorbire la tassazione dovuta, e senza applicare il predetto meccanismo del “sell to cover”, il cedolino avrebbe chiuso in condizione di incapienza, ossia con un valore negativo. Proprio per tale ragione, la dipendente ha dato disposizione al suo broker di vendere un quantitativo di azioni sufficiente per ottenere le provviste finanziarie necessarie a coprire le imposte dovute. Il corrispettivo derivante dalla cessione delle azioni (“sell to cover”) risulta evidenziato nella busta paga come “competenze”. La società italiana Società_1 Srl ha adempiuto ai propri obblighi di sostituto d'imposta in conformità alla circolare ministeriale n. 326 del 23.12.1997 ed al successivo orientamento consolidato di prassi secondo il quale il datore di lavoro, in adempimento dei propri obblighi di sostituzione d'imposta, “deve effettuare le ritenute a titolo di acconto con riferimento a tutte le somme e i valori che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto con lui, anche se taluni di questi sono corrisposti da soggetti terzi per effetto di un qualunque collegamento esistente con quest'ultimo”. In tal senso, la società italiana Società_1 ha quindi operato le ritenute fiscali anche sul reddito in natura derivante dall'assegnazione delle azioni offerte dalla società inglese Società_2, con valorizzazione in cedolino paga secondo il criterio del valore normale di cui all'art. 9 TUIR.
- Pertanto, la ricorrente è stata incisa di una reale e concreta doppia tassazione con riferimento al reddito in natura riveniente dall'assegnazione delle suddette azioni, per effetto della maturazione (vesting) delle c.
d. “Restricted Share Units”: a fronte della predetta doppia imposizione subìta nello Stato della fonte (Regno
Unito), nonché nello Stato di residenza (Italia), la contribuente ha beneficiato in sede di dichiarazione dei redditi del credito d'imposta per imposte estere, spettante a norma dell'art. 165 del TUIR e ai sensi dell'art. 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Regno Unito.
Il ricorso va pertanto accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Liquida le spese in favore di parte ricorrente in €1.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge.