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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 25/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1247/2024 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
VERBALE DELLA CAUSA n. 1247/2024 r.g. tra
Parte_1
APPELLANTE/I
e
Controparte_1
APPELLATO/I
Rilevato che le parti hanno trasmesso note di discussione, rispettivamente in data 24/02/2025 e
21/02/2025;
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio pagina 1 di 5 Riaperto il verbale alle ore 13.45, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Spoleto in composizione monocratica, in persona del giudice Federico Falfari all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 437 e 429 c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1247/2024 r.g. promossa da
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato a Spoleto (PG), Viale Parte_1 C.F._1
Trento e Trieste n. 52, presso lo Studio legale dell'Avv. Fabrizio Maria Sansi (C.F. - C.F._2
Pec: – telefax 0743.44734), che lo rappresenta e difende, Email_1
giusta procura ad litem a margine del ricorso in opposizione all'Avviso di addebito n.
08020226000267481000 notificatogli in data 30.03.2023 dall' di Controparte_2 CP_1
APPELLANTE nei confronti di
(C.F.: , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1
p.t., con sede legale in Roma, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
(C.F.: ), presso i cui uffici è pure legalmente domiciliata, in Via degli Offici, CP_1 P.IVA_2 CP_1
14;
APPELLATA
pagina 2 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note d'udienza trasmesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso in opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Foligno, conveniva la Parte_1 [...]
(d'ora in avanti anche solo “ ), in opposizione all'avviso di addebito n. Controparte_4 CP_3
08020226000267481000, notificato il 30/03/2023, con il quale tale ente chiedeva il pagamento della cifra di euro 100,00, quale sanzione per la violazione del disposto di cui all'art. 4quater del D.L. 44/2021. In particolare, l'attore ha evidenziato l'insussistenza dell'elemento oggettivo della violazione, considerata inoltre l'illegittimità costituzionale dell'art. 4quater citato, nonché l'incompetenza dell' e CP_3
l'incostituzionalità del sistema sanzionatorio previsto per l materia.
Si costituiva la evidenziando la correttezza della procedura utilizzata e la legittimità costituzionale CP_3
della normativa di riferimento.
All'esito del giudizio di prime cure, il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 44/2024 dell'11/07/2024, respingeva il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , sostenendo l'erronea valutazione dei motivi Parte_1
di ricorso originariamente formulati e per omessa pronuncia su alcuni di essi;
si è anche in questo caso costituita la insistendo per il rigetto dell'appello. CP_3
Alla prima udienza entrambe le parti davano atto della cessazione della materia del contendere, prevista ex lege dal D.L. 202/2024, art. 21, co. 5, chiedendo la relativa pronuncia e parte ricorrente ha insistito per la condanna alle spese di controparte.
* * * * *
Ciò posto, si ritiene effettivamente che la materia del contendere sia cessata in virtù dell'annullamento in via legislativa della sanzione irrogata, e dunque del provvedimento oggi opposto.
Invero, in data 28 dicembre 2024 è entrato in vigore il DL 202/2024, che all'art. 21, co. 5 ha previsto pagina 3 di 5 quanto segue: “
5. I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l' trasmette in via telematica al Ministero della Controparte_2
salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bi-lancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Non vi sono dubbi, pertanto, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con estinzione del presente giudizio.
Quanto al tema delle spese, occorre evidenziare l'infondatezza della richiesta del ricorrente;
infatti, la norma è chiara nel prevedere che i giudizi pendenti sono estinti di diritto “a spese compensate”, senza far alcun riferimento a quale tipologia di spese. Pertanto, alla luce sia di un'interpretazione letterale (la norma non distingue le tipologie di spese, se per compensi o spese vive) sia di un'interpretazione sistematica (al comma precedente si disponeva l'assenza di oneri amministrativi a carico dell'ente creditore), si ritiene non possibile riconoscere il rimborso di spese al ricorrente.
L'estinzione riguarda l'intero giudizio di opposizione e, quindi, assorbe anche la sentenza di primo grado che deve ritenersi interamente sostituita dalla presente pronuncia dichiarativa, anche con riferimento alla regolamentazione delle spese processuali, per cui la stessa legge ha previsto la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Sentenza resa ex articolo 437 e 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti.
pagina 4 di 5 Spoleto, 25 febbraio 2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
VERBALE DELLA CAUSA n. 1247/2024 r.g. tra
Parte_1
APPELLANTE/I
e
Controparte_1
APPELLATO/I
Rilevato che le parti hanno trasmesso note di discussione, rispettivamente in data 24/02/2025 e
21/02/2025;
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio pagina 1 di 5 Riaperto il verbale alle ore 13.45, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Spoleto in composizione monocratica, in persona del giudice Federico Falfari all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 437 e 429 c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1247/2024 r.g. promossa da
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato a Spoleto (PG), Viale Parte_1 C.F._1
Trento e Trieste n. 52, presso lo Studio legale dell'Avv. Fabrizio Maria Sansi (C.F. - C.F._2
Pec: – telefax 0743.44734), che lo rappresenta e difende, Email_1
giusta procura ad litem a margine del ricorso in opposizione all'Avviso di addebito n.
08020226000267481000 notificatogli in data 30.03.2023 dall' di Controparte_2 CP_1
APPELLANTE nei confronti di
(C.F.: , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1
p.t., con sede legale in Roma, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
(C.F.: ), presso i cui uffici è pure legalmente domiciliata, in Via degli Offici, CP_1 P.IVA_2 CP_1
14;
APPELLATA
pagina 2 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note d'udienza trasmesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso in opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Foligno, conveniva la Parte_1 [...]
(d'ora in avanti anche solo “ ), in opposizione all'avviso di addebito n. Controparte_4 CP_3
08020226000267481000, notificato il 30/03/2023, con il quale tale ente chiedeva il pagamento della cifra di euro 100,00, quale sanzione per la violazione del disposto di cui all'art. 4quater del D.L. 44/2021. In particolare, l'attore ha evidenziato l'insussistenza dell'elemento oggettivo della violazione, considerata inoltre l'illegittimità costituzionale dell'art. 4quater citato, nonché l'incompetenza dell' e CP_3
l'incostituzionalità del sistema sanzionatorio previsto per l materia.
Si costituiva la evidenziando la correttezza della procedura utilizzata e la legittimità costituzionale CP_3
della normativa di riferimento.
All'esito del giudizio di prime cure, il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 44/2024 dell'11/07/2024, respingeva il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , sostenendo l'erronea valutazione dei motivi Parte_1
di ricorso originariamente formulati e per omessa pronuncia su alcuni di essi;
si è anche in questo caso costituita la insistendo per il rigetto dell'appello. CP_3
Alla prima udienza entrambe le parti davano atto della cessazione della materia del contendere, prevista ex lege dal D.L. 202/2024, art. 21, co. 5, chiedendo la relativa pronuncia e parte ricorrente ha insistito per la condanna alle spese di controparte.
* * * * *
Ciò posto, si ritiene effettivamente che la materia del contendere sia cessata in virtù dell'annullamento in via legislativa della sanzione irrogata, e dunque del provvedimento oggi opposto.
Invero, in data 28 dicembre 2024 è entrato in vigore il DL 202/2024, che all'art. 21, co. 5 ha previsto pagina 3 di 5 quanto segue: “
5. I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l' trasmette in via telematica al Ministero della Controparte_2
salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bi-lancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Non vi sono dubbi, pertanto, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con estinzione del presente giudizio.
Quanto al tema delle spese, occorre evidenziare l'infondatezza della richiesta del ricorrente;
infatti, la norma è chiara nel prevedere che i giudizi pendenti sono estinti di diritto “a spese compensate”, senza far alcun riferimento a quale tipologia di spese. Pertanto, alla luce sia di un'interpretazione letterale (la norma non distingue le tipologie di spese, se per compensi o spese vive) sia di un'interpretazione sistematica (al comma precedente si disponeva l'assenza di oneri amministrativi a carico dell'ente creditore), si ritiene non possibile riconoscere il rimborso di spese al ricorrente.
L'estinzione riguarda l'intero giudizio di opposizione e, quindi, assorbe anche la sentenza di primo grado che deve ritenersi interamente sostituita dalla presente pronuncia dichiarativa, anche con riferimento alla regolamentazione delle spese processuali, per cui la stessa legge ha previsto la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Sentenza resa ex articolo 437 e 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti.
pagina 4 di 5 Spoleto, 25 febbraio 2025
Il giudice
Federico Falfari
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