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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 12/06/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Giulia Capannoli Presidente
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice o.p.
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili iscritto al n. 1221/2025 V.G. promosso da
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti C.F._2 dall'Avv. Elisabetta Carloni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Via delle Cerchia 3, Siena
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
1 Conclusioni: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Gaiole in Chianti, anno1998, parte II, serie A, numero 26, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gaiole in
Chianti, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) Confermare le condizioni di cui al ricorso per separazione e pertanto:
3): a) I signori e si impegnano a Parte_1 Parte_2 comunicarsi reciprocamente ogni loro eventuale variazione di residenza.
b) I signori e confermano di essere Parte_1 Parte_2 economicamente autosufficienti e rinunziano reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altro, all'assegno divorzile. Gli stessi dichiarano di avere già provveduto a dividere in maniera amichevole i regali di nozze ed i beni di proprietà esclusiva nonché gli effetti personali. I figli e Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni continuano ad abitare con la madre ma sono liberi di frequentare il padre e di trascorrere a casa del padre tutto il tempo che loro decidono, come è già accaduto dalla separazione. Il figlio è già Per_1 economicamente autosufficiente. La figlia frequenta il quinto anno Per_2 del liceo delle Scienze Umane presso l'istituto Santa Caterina da Siena.
Il padre contribuirà direttamente al mantenimento della figlia Parte_1
corrispondendo, entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese la Per_2 somma di euro 400,00 mensili.
c) Le spese mediche, scolastiche e straordinarie - da individuare e regolamentare secondo le previsioni dei protocolli esistenti davanti al
Tribunale di Siena - saranno sostenute a metà tra i genitori, e i rimborsi reciproci verranno effettuati sempre secondo quanto previsto nei detti protocolli.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese
2 mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla scuola/università (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus).
d) I coniugi dichiarano di aver definito ogni aspetto relativo allo scioglimento della comunione legale, per il quale non avranno più nulla a pretendere per nessuna ragione e/o titolo, dichiarando altresì che con lo scioglimento della comunione legale non residuano beni di proprietà comune dei coniugi;
e) le spese di giudizio saranno interamente compensate tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11
c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 24/10/1998, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gaiole in Chianti
(SI), atto n. 26, parte II, serie A, e che si sono separati consensuale con sentenza del Tribunale Ordinario di Siena del 20/04/2023, n. 359/2023; ritenuto sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 co. n. 2 lett. b) L. 898/1970; rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nati i figli (31.8.2001) e (28.2.2006), entrambi maggiorenni Per_1 Per_2 ma solo il primo economicamente autosufficiente, e ritenuto che le condizioni pattuite in favore di non contrastano con l'interesse della stessa;
Per_2 rilevato, ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di divorzio deve essere annotata nei registri dello stato civile;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c. e la L. 898/1970;
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P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
24/10/1998 dai coniugi , nato il [...] a [...] e Parte_1
, nata il [...] a [...], atto trascritto nel Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Gaiole in Chianti (SI), atto n.
26, parte II, serie A alle condizioni di cui in epigrafe;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
dispone che i competenti Ufficiali dello stato civile annotino la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Gaiole in Chianti (SI) in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 30/05/2025 La Presidente rel.
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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