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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/06/2025, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 25 giugno 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Del Vecchio
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.01.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del
DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento della malattia professionale denunciata e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire il relativo indennizzo, secondo la percentuale accertata in corso di causa.
Deduceva infatti di aver svolto attività lavorativa di operatrice telefonica - videoterminalista, precisando che le sue mansioni la costringevano ad una permanenza seduta su sedie sconnesse con conseguente assunzioni di posture incongrue, tanto ad aver determinato l'insorgenza di discopatie lombari multiple.
In ragione di ciò, in data 30.5.2022 veniva inoltrata domanda amministrativa all' CP_1 al fine di ottenere il riconoscimento della patologia riscontrata, che veniva rigettata.
Veniva altresì proposto ricorso amministrativo, senza ottenere alcun riscontro.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della domanda, evidenziando CP_1
l'assenza di nesso eziologico tra l'attività lavorativa e la patologia denunciata, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale e prova testimoniale, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
******
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Ebbene, la consulenza tecnica espletata dal dott. ha permesso di Persona_1 appurare che la patologia denunciata dalla ricorrente sia da ricondurre all'attività lavorativa da questa svolta.
Relativamente al nesso di causalità il CTU evidenzia che la compromissione dell'apparato lombo sacrale, dovuta a posture incongrue a cui la ricorrente è stata esposta, rappresenta un rischio tipico dell'attività di videoterminalista.
Di conseguenza, ha quantificato il danno biologico accertato nella misura del 7(sette)%,
a decorrere dalla domanda amministrativa.
Le risultanze della consulenza hanno quindi rilevato la sussistenza di una generale compromissione dell'integrità psico – fisica del ricorrente.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n°
10123).
L'esistenza del nesso di causalità viene ancor più in rilievo dalle risultanze della prova testimoniale, in cui non solo è stata pacificamente confermata l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, ma anche le modalità di svolgimento della prestazione, e quindi il rischio lavorativo dedotto in ricorso.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della patologia e delle modalità con cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi
l'origine “professionale” della patologia.
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (dunque del 6%, essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza specificata infra, in dispositivo.
Pertanto, l' deve essere condannato ad erogare il relativo importo con CP_1 rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne CP_1 anticipazione (art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l.
4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire il riconoscimento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura del
7 (sette) per cento, dalla data della domanda amministrativa, condanna l' al pagamento delle differenze sui relativi ratei, maturati e CP_1 maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi anticipante;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1 separato provvedimento.
Taranto, 30.6.2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma) Il Cancelliere
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 25 giugno 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Del Vecchio
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.01.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del
DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento della malattia professionale denunciata e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire il relativo indennizzo, secondo la percentuale accertata in corso di causa.
Deduceva infatti di aver svolto attività lavorativa di operatrice telefonica - videoterminalista, precisando che le sue mansioni la costringevano ad una permanenza seduta su sedie sconnesse con conseguente assunzioni di posture incongrue, tanto ad aver determinato l'insorgenza di discopatie lombari multiple.
In ragione di ciò, in data 30.5.2022 veniva inoltrata domanda amministrativa all' CP_1 al fine di ottenere il riconoscimento della patologia riscontrata, che veniva rigettata.
Veniva altresì proposto ricorso amministrativo, senza ottenere alcun riscontro.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della domanda, evidenziando CP_1
l'assenza di nesso eziologico tra l'attività lavorativa e la patologia denunciata, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale e prova testimoniale, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
******
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Ebbene, la consulenza tecnica espletata dal dott. ha permesso di Persona_1 appurare che la patologia denunciata dalla ricorrente sia da ricondurre all'attività lavorativa da questa svolta.
Relativamente al nesso di causalità il CTU evidenzia che la compromissione dell'apparato lombo sacrale, dovuta a posture incongrue a cui la ricorrente è stata esposta, rappresenta un rischio tipico dell'attività di videoterminalista.
Di conseguenza, ha quantificato il danno biologico accertato nella misura del 7(sette)%,
a decorrere dalla domanda amministrativa.
Le risultanze della consulenza hanno quindi rilevato la sussistenza di una generale compromissione dell'integrità psico – fisica del ricorrente.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n°
10123).
L'esistenza del nesso di causalità viene ancor più in rilievo dalle risultanze della prova testimoniale, in cui non solo è stata pacificamente confermata l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, ma anche le modalità di svolgimento della prestazione, e quindi il rischio lavorativo dedotto in ricorso.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della patologia e delle modalità con cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi
l'origine “professionale” della patologia.
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (dunque del 6%, essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza specificata infra, in dispositivo.
Pertanto, l' deve essere condannato ad erogare il relativo importo con CP_1 rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne CP_1 anticipazione (art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l.
4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire il riconoscimento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura del
7 (sette) per cento, dalla data della domanda amministrativa, condanna l' al pagamento delle differenze sui relativi ratei, maturati e CP_1 maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi anticipante;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1 separato provvedimento.
Taranto, 30.6.2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma) Il Cancelliere