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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4653 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1^ civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
1. dott. Giuseppe Disabato - Presidente
2. dott.ssa Laura Cantore - Giudice
3. dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2024 sotto il numero d'ordine 9609, avente per oggetto la separazione giudiziale, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. G. Lapertosa Parte_1
– ricorrente –
, rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Campanelli e U. Sforza Controparte_1
– resistente – nonché
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI,
– interveniente –
All'udienza del 24.11.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, sul parere espresso dal P.M. in data 24.11.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.09.2024 premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio con e che ormai l'unione coniugale era fallita, chiedeva Controparte_1 pronunciarsi la separazione coniugale con addebito al marito, stabilendo altresì una so mma per il mantenimento della moglie e della figlia minore con lei convivente, nonché
l'assegnazione della casa familiare con uso del box di pertinenza.
Il resistente si costituiva in giudizio non opponendosi all'istanza di separazione, ma chiedendo il rigetto delle avverse domande.
Veniva svolta l'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.21 c.p.c., all'esito della quale venivano emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti.
In data 17.04.2025 veniva pronunciata la sentenza non definitiva di separazione n.
1496/2025.
Alla udienza del 24.11.2025 nessuno compariva e il Giudice prendeva atto della nota depositata telematicamente dai difensori delle parti, che dichiaravano che i coniugi si erano riconciliati (allegando dichiarazione sottoscritta dai coniugi in tal senso), ricostituendo la comunione materiale e spirituale della famiglia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvenuta riconciliazione dei coniugi porta a ritenere ricostituita la comunione materiale e spirituale che è alla base del rapporto di coniugio.
Tuttavia, ricorre nel caso di specie il disposto di cui all'art 157 c.c., essendo stata pronunciata e presumibilmente passata in giudicato la sentenza relativa alla separazione personale (sent. n. 1496/2025), i cui effetti le parti hanno posto nel nulla se mplicemente riprendendo la convivenza e senza quindi che sia necessario un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. In altri termini, nel caso di specie, non è necessario un provvedimento che dichiari l'avvenuta cessazione della materia del contendere in merito allo status, essendo sufficiente un comportamento non equivoco (ripresa della convivenza) che sia incompatibile con lo stato di separazione.
Va comunque dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ordine alle ulteriori domande connesse originariamente formulate dalle parti), essendo intervenuta la riconciliazione.
Spese compensate, in ragione del totale accordo tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 depositato il giorno 23.09.2024 nei confronti di , con l'intervento del Controparte_1
P.M., così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente al procedimento n. 9609/2024 R.G.;
2. compensa, per intero, le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1^ civile del Tribunale, il giorno 16.12.2025.
IL GI UD ICE E STENS ORE
DOTT.SSA VAL ERI A GUAR A GNELL A
IL PRES IDE NTE
DOTT. GIUSEPP E DISA BAT O
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1^ civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
1. dott. Giuseppe Disabato - Presidente
2. dott.ssa Laura Cantore - Giudice
3. dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2024 sotto il numero d'ordine 9609, avente per oggetto la separazione giudiziale, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. G. Lapertosa Parte_1
– ricorrente –
, rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Campanelli e U. Sforza Controparte_1
– resistente – nonché
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI,
– interveniente –
All'udienza del 24.11.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, sul parere espresso dal P.M. in data 24.11.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.09.2024 premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio con e che ormai l'unione coniugale era fallita, chiedeva Controparte_1 pronunciarsi la separazione coniugale con addebito al marito, stabilendo altresì una so mma per il mantenimento della moglie e della figlia minore con lei convivente, nonché
l'assegnazione della casa familiare con uso del box di pertinenza.
Il resistente si costituiva in giudizio non opponendosi all'istanza di separazione, ma chiedendo il rigetto delle avverse domande.
Veniva svolta l'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.21 c.p.c., all'esito della quale venivano emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti.
In data 17.04.2025 veniva pronunciata la sentenza non definitiva di separazione n.
1496/2025.
Alla udienza del 24.11.2025 nessuno compariva e il Giudice prendeva atto della nota depositata telematicamente dai difensori delle parti, che dichiaravano che i coniugi si erano riconciliati (allegando dichiarazione sottoscritta dai coniugi in tal senso), ricostituendo la comunione materiale e spirituale della famiglia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvenuta riconciliazione dei coniugi porta a ritenere ricostituita la comunione materiale e spirituale che è alla base del rapporto di coniugio.
Tuttavia, ricorre nel caso di specie il disposto di cui all'art 157 c.c., essendo stata pronunciata e presumibilmente passata in giudicato la sentenza relativa alla separazione personale (sent. n. 1496/2025), i cui effetti le parti hanno posto nel nulla se mplicemente riprendendo la convivenza e senza quindi che sia necessario un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. In altri termini, nel caso di specie, non è necessario un provvedimento che dichiari l'avvenuta cessazione della materia del contendere in merito allo status, essendo sufficiente un comportamento non equivoco (ripresa della convivenza) che sia incompatibile con lo stato di separazione.
Va comunque dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ordine alle ulteriori domande connesse originariamente formulate dalle parti), essendo intervenuta la riconciliazione.
Spese compensate, in ragione del totale accordo tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 depositato il giorno 23.09.2024 nei confronti di , con l'intervento del Controparte_1
P.M., così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente al procedimento n. 9609/2024 R.G.;
2. compensa, per intero, le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1^ civile del Tribunale, il giorno 16.12.2025.
IL GI UD ICE E STENS ORE
DOTT.SSA VAL ERI A GUAR A GNELL A
IL PRES IDE NTE
DOTT. GIUSEPP E DISA BAT O