CASS
Sentenza 21 marzo 2023
Sentenza 21 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2023, n. 11971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11971 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AG PP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/11/2021 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 come convertito;
esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 2 Num. 11971 Anno 2023 Presidente: MANTOVANO ALFREDO Relatore: BELTRANI SERGIO Data Udienza: 09/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. SE AG ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Reggio Calabria, adito ex art. 324 cod. proc. pen., ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Palmi il 12/10/2021, avente ad oggetto la somma (che si ipotizza ricettata) di euro 1.494.500, rinvenuta occultata all'interno dell'abitazione del ricorrente, il quale ha dichiarato agli inquirenti di ignorarne l'esistenza. 1.1. L'indagato deduce violazione degli artt. 321 e 125 cod. proc. pen. e 110/648 cod. pen., lamentando carenza del necessario fumus del reato di ricettazione, in considerazione delle condotte finora accertate, e difetto di motivazione quanto al periculum in mora. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, perché presentato in evidente carenza di interesse. 1. Avendo l'indagato dichiarato agli inquirenti di ignorare l'esistenza della somma di euro 1.494.500, rinvenuta occultata all'interno della propria abitazione e tratta in sequestro, egli non è legittimato a chiederne la restituzione, non essendone - per sua ammissione - il proprietario. 2. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2.1. Poiché appare evidente che il ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 09/09/2022
esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 2 Num. 11971 Anno 2023 Presidente: MANTOVANO ALFREDO Relatore: BELTRANI SERGIO Data Udienza: 09/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. SE AG ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Reggio Calabria, adito ex art. 324 cod. proc. pen., ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Palmi il 12/10/2021, avente ad oggetto la somma (che si ipotizza ricettata) di euro 1.494.500, rinvenuta occultata all'interno dell'abitazione del ricorrente, il quale ha dichiarato agli inquirenti di ignorarne l'esistenza. 1.1. L'indagato deduce violazione degli artt. 321 e 125 cod. proc. pen. e 110/648 cod. pen., lamentando carenza del necessario fumus del reato di ricettazione, in considerazione delle condotte finora accertate, e difetto di motivazione quanto al periculum in mora. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, perché presentato in evidente carenza di interesse. 1. Avendo l'indagato dichiarato agli inquirenti di ignorare l'esistenza della somma di euro 1.494.500, rinvenuta occultata all'interno della propria abitazione e tratta in sequestro, egli non è legittimato a chiederne la restituzione, non essendone - per sua ammissione - il proprietario. 2. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2.1. Poiché appare evidente che il ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 09/09/2022