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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/12/2024, n. 3245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3245 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
Si deposita motivazione della sentenza pronunciata mediante lettura del solo dispositivo all'udienza del 6/12/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6149/2023 R.G.L.
promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
VEGGIARI ALESSIO, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore
RICORRENTE
CONTRO
- (P.IVA: CP_1 Controparte_2
) rappresentata e difesa dall'Avv. ZANI ENRICO, domiciliata in Tortona, P.IVA_1
corso della Repubblica 22, presso lo studio professionale del difensore
CONVENUTA
OGGETTO: contratti a tempo determinato – anzianità di servizio – domanda di condanna generica al pagamento di differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 cpc, depositato in data 5/9/2023, ha allegato: Parte_1
- di essere lavoratrice dipendente di , assunta con contratto a tempo CP_3
indeterminato dall'1/3/2008, con mansioni di esattore ed addetta alla viabilità,
inquadramento al livello C del CCNL dipendenti di Società e di Consorzi di Concessionari
di Autostrade e Trafori;
- di avere però lavorato per la società convenuta sin dal giugno del 1992, e sino all'ottobre del 2007, in forza di numerosi contratti a tempo determinato;
- di non essersi mai vista riconoscere gli scatti economici conseguenti all'anzianità di servizio (scatti che maturano con frequenza biennale), nei periodi lavorati in forza di contratti a tempo determinato;
l'anzianità è stata infatti riconosciuta solo dopo la conferma a tempo indeterminato.
La ha quindi lamentato il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio e Pt_1
dei conseguenti diritti economici, in relazione ai contratti a tempo determinato, sostenendo che detto riconoscimento, in ragione della parificazione di tale forma contrattuale a quella a tempo indeterminato, sarebbe previsto: - espressamente da norme dei diversi CCCCNL
di riferimento succedutisi negli anni;
- in via più generale, da norme di legge (art. 6 dlvo
368/2001 e poi art. 25 dlvo 81/2015) che hanno espresso il principio di non discriminazione dei lavoratori assunti a tempo determinato rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato.
La ha quindi chiesto l'accertamento del proprio diritto alla ricostruzione di Pt_1
carriera, computando nell'anzianità di servizio i numerosi anni lavorati con contratti a termine, e la condanna generica di al pagamento delle conseguenti differenze CP_3
retributive.
Si è costituita in giudizio la , contestando quanto rappresentato nel ricorso, ed CP_3
2 eccependo:
- l'infondatezza della domanda di riconoscimento dell'anzianità di servizio per i periodi lavorati con contratti a tempo determinato, non sussistendo parificazione ipotizzabile tra le mansioni prestate dalla ricorrente in tali periodi e le mansioni svolte dal personale assunto a tempo indeterminato, sussistendo condizioni peculiari che hanno determinato giustificazioni oggettive per la differenziazione di trattamento;
poi, le prestazioni rese tra il 1992 ed il 2007 non sono state svolte in regime di continuità, sussistendo iati temporali anche consistenti tra i diversi contratti a tempo determinato;
- al più la ricorrente potrebbe reclamare l'anzianità di servizio maturata solo a far data dal
10/7/2001, data di scadenza affinchè gli stati membri dell'Unione Europea potessero adattare la loro normativa interna alle diposizioni della direttiva 1999/70/CE ed in particolare dell'art. 4 dell'Accordo Quadro in materia di contratti di lavoro a tempo determinato;
infatti, le disposizioni dell'art. 6 del dlvo 368/2001 (poi confluite nell'art. 25
del dlvo 81/2015) costituiscono mera attuazione (entro il termine finale indicato) della direttiva appena menzionata;
non si può però riconoscere alle norme euro - unitarie e soprattutto alle norme interne di attuazione efficacia retroattiva;
- in ogni caso, le differenze retributive anteriori al luglio 2018 sono prescritte, ai sensi dell'art. 2948 c.c., posto che la prima diffida della ricorrente per la loro corresponsione risale al luglio del 2023; godendo il rapporto di lavoro della ricorrente di stabilità c.d. reale,
la prescrizione decorre in corso di rapporto.
In causa è stata infruttuosamente tentata la conciliazione della lite;
non è stata svolta attività
istruttoria.
2.1. La domanda di accertamento del diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio e degli scatti retributivi biennali conseguenti ad essa, per i periodi coperti da contratti a tempo determinato, è fondata e deve essere accolta.
L'art. 2 C.C.N.L. per i dipendenti da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori,
3 relativamente alle assunzioni a termine, prevede che “le parti - fermo restando quanto
disposto dalla legge - convengono sulla necessità che l'applicazione di alcuni istituti
contrattuali venga adeguata alle particolari modalità di effettuazione delle prestazioni di
detto personale.
6. In calce ai singoli articoli vengono, pertanto, riportati detti
adeguamenti.” (docc. 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies di parte ricorrente).
Il contratto collettivo applicato da (e che quindi ha regolamentato anche i CP_3
rapporti di lavoro della ricorrente) stabilisce, come si è appena visto, la possibilità per le parti sociali di prevedere delle differenziazioni per la disciplina dei rapporti del personale a tempo determinato in merito a specifici istituti contrattuali, in modo da adeguarli alla particolarità della loro prestazione;
diversamente, occorre applicare anche ai lavoratori a tempo determinato le medesime disposizioni che regolano il rapporto dei dipendenti a tempo indeterminato. In merito all'anzianità di servizio del personale dipendente, l'art. 22
(art. 26, nei testi del contratto collettivo vigenti dal 2000) del C.C.N.L. di riferimento, testo vigente per il 1990 e per il 1995, così dispone:
“a) Aumenti periodici per anzianità di servizio
1. Il lavoratore ha diritto per ogni biennio di servizio effettivamente prestato ad un aumento
di anzianità nelle misure indicate per ciascun livello di appartenenza: […]
2. Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo
a quello in cui si compie il biennio di servizio.
3. Qualora i giorni lavorati nel mese in cui si compie il biennio di servizio - oltre il termine
di compimento del biennio stesso - siano superiori a 15, il mese si considera
convenzionalmente interamente lavorato e lo scatto, di conseguenza, viene anticipato al
primo giorno del mese stesso.
4. Il lavoratore ha diritto a maturare un massimo di 9 aumenti di anzianità (o frazioni di
aumento) fino al raggiungimento del massimo previsto per l'ultimo livello di appartenenza,
ivi compreso l'importo maturato nei precedenti livelli. In caso di passaggio di livello la
4 frazione di biennio in corso al momento di detto passaggio è utile agli effetti della
maturazione del successivo aumento periodico.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non per giusta causa, lo scatto in corso di
attuazione viene liquidato, ai fini dell'indennità di anzianità, in base ad 1/24 per ogni mese
di anzianità, computando come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
b) Aumenti periodici per anzianità di livello
6. Il lavoratore ha diritto al compimento del 10° anno di permanenza nello stesso livello
ad uno scatto anticipato, cumulabile - verificandosi concomitanza - con l'aumento
periodico per anzianità di servizio: esso non è però frazionabile”.
Risulta quindi testuale l'assenza di differenziazioni di trattamento, per quanto riguarda l'anzianità di servizio, tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato, essendo assente una deroga espressa per essi, nelle norme contrattuali appena sopra citate. In buona sostanza, le parti sociali hanno compiutamente disciplinato la fattispecie dei rapporti a tempo determinato con le previsioni negoziali menzionate, consumando ogni altra valutazione circa la parità o la differenziazione di disciplina dei lavoratori a tempo determinato e dei lavoratori a tempo indeterminato, non prevedendo, lo si ribadisce, alcuna distinzione quantomeno con riferimento all'anzianità di servizio ed agli scatti retributivi biennali che ne conseguono.
Ne consegue, oltre alla già rilevata fondatezza della domanda attorea, anche il rigetto delle eccezioni di parte convenuta in merito a presunte differenze oggettive tra le prestazioni della due categorie di lavoratori e delle condizioni peculiari nelle quali tali categorie renderebbero le rispettive attività lavorative.
Né le parti sociali hanno previsto che, per aversi la parità di trattamento prevista con riferimento all'anzianità di servizio ed agli scatti biennali, i lavoratori a tempo determinato avrebbero dovuto rendere le loro prestazioni in modo continuativo, ovvero senza interruzioni, o interruzioni significative, tra i diversi contratti da loro stipulati;
conseguendo
5 a tanto il rigetto anche dell'eccezione di parte convenuta riferita a tale aspetto.
Si può poi citare, per ritenere ulteriormente fondata la domanda della ricorrente, la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 289/2024, emessa in data 18/7/2024, in causa RG
80/2024 (conforme CdA n. 288/2024, emessa in data 19/7/2024, in causa RG CP_2
122/2024), di cui si riportano, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i seguenti passaggi:
“[…] la presente vicenda, quest'ultima, in verità, è già in sé definita […] sulla “nuda e
pura” base dell'art. 26 ccnl […] che non contiene alcuna disciplina ad hoc per i rapporti
a termine, nonostante l'art. 2, co. 7, ccnl, proprio in relazione alle assunzioni a tempo
determinato, imponga di specificare «In calce ai singoli articoli del presente contratto […]
gli adeguamenti applicativi di alcuni istituti contrattuali [tra cui l'anzianità di servizio,
n.d.e.] alle particolari modalità di effettuazione delle prestazioni;
poiché, come si è detto,
l'art. 26 ccnl nulla dice e nulla specifica in proposito, allora deve dedursene
l'impraticabilità di «adeguamenti applicativi» collisivi con la sua 'indiscriminata'
applicazione all'uno come all'altro rapporto Niente di più e, soprattutto, niente di meno.
[…]
2.3. Non convince, quindi, l'obiezione mossa dall' per cui quest'ultima Controparte_3
norma presupporrebbe la continuità del rapporto e che, pertanto, non potrebbe applicarsi
alle esperienze lavorative discontinue o, comunque, caratterizzate da ampie soluzioni di
continuità – che è poi la tesi fatta propria dal primo Giudice in considerazione di due
argomenti: uno letterale, fondato sul fatto che l'aumento per l'anzianità decorre «dal
primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di
servizio»; l'altro sistematico, fondato sulla 'consustanzialità' del binomio
anzianità/professionalità.
Entrambi gli argomenti sono lodevoli e non mancano di suggestività, ma non sono
persuasivi, poiché:
a) il riferimento al biennio di servizio non si vede perché dovrebbe presupporre, per ciò
6 stesso e necessariamente, la continuità e l'unitarietà del rapporto, nella misura in cui l'art.
26 ccnl valorizza il «servizio effettivamente prestato» (non altrimenti aggettivato o
limitato), e non la sua continuità sicché nulla impedisce di conteggiare nel (e di sommare
ai fini del) biennio i singoli segmenti temporali dei pregressi rapporti a termine, anche se
di breve durata e/o discontinui: a tal proposito, è proprio l'addendum del 18/07/2023 a
confermare l'inessenzialità, ai fini degli scatti di anzianità, della continuità del rapporto
(e, quindi, la rilevanza di per sé, anche se interrotti, «complessivamente di tutti i periodi
di lavoro effettuati dal lavoratore [a termine] presso la stessa azienda»), se non quando
subisca una notevole e apprezzabile interruzione, superiore ai 24 mesi;
b) il riferimento al binomio anzianità/professionalità (per cui la prima parteciperebbe
causalmente della seconda) si rende poco compatibile, come giustamente osservato
dall'appellante, con tutte quelle ipotesi di interruzione, anche non brevi, del rapporto di
lavoro (mandato elettorale, sindacale, maternità, ecc.) le quali, tuttavia, non incidono
minimamente sull'anzianità di servizio, che continua a maturare anche ai fini retributivi –
così confermandosi, almeno in parte qua, l'insussistenza di un sistematico legame di
dipendenza della professionalità del lavoratore dalla sua persistente e ininterrotta
prestazione (nella fattispecie, perdipiù, si tratta di mansioni di esattore non di eccezionale
complessità): anzi, qui torna persino utile il principio di non discriminazione, nella misura
in cui le periodiche interruzioni della prestazione lavorativa (pressoché fisiologiche nei
rapporti a termine, affidati all''altalena' dei rinnovi) comporterebbero deleterie
conseguenze sull'anzianità di servizio a discapito di situazioni in tutto e per tutto
assimilabili.
In conclusione, ritiene il Collegio che l'espressione contrattuale valorizzante il «servizio
effettivamente prestato» vada interpretata come espressione sintetica comprendente tutta
l'effettiva esperienza lavorativa maturata dal singolo lavoratore presso la medesima
impresa datrice di lavoro, anche se in forma non continuativa […]”.
7 2.2. Al medesimo approdo decisionale comunque si perviene sulla scorta delle disposizioni normative di rango primario citate da parte ricorrente, ovvero l'art. 6 del dlvo 368/2001
(testo normativo attuativo della Direttiva 1999/70/CE), che recita: “Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”, nonché l'art. 34 co
2 del dlvo 81/2015, che recita: “Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato”.
Dette norme hanno introdotto nel nostro ordinamento il principio di non discriminazione dei lavoratori assunti a tempo determinato, dando attuazione, come si è già osservato, alle norme della Direttiva 1999/70/CE, ed in particolare, con riferimento al dettato normativo in esame, all'art. 4 dell'Accordo Quadro sul contratto a tempo determinato, che recita:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro - rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri,
previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme
8 comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
In considerazione del par. 4 dell'art. 4 dell'Accordo Quadro (che costituisce criterio interpretativo, con riferimento alla fattispecie in esame, per dare concretezza alla clausola di salvezza circa la verifica di compatibilità del principio di non discriminazione di singoli istituti economici e giuridici del contratto a tempo indeterminato), e quindi con riferimento alla verifica di compatibilità della parità in tema di anzianità di servizio, compatibilità che può essere esclusa in considerazione di “motivazioni oggettive”, oltre ad essere sufficiente quanto già considerato dalla corte territoriale di secondo grado, si deve poi evidenziare che parte convenuta ha sì eccepito che simili “motivazioni oggettive” sussisterebbero nel caso in esame, ma non ne ha concretamente citata nessuna (sin troppo generica è l'affermazione,
contenuta a pag. 3 della memoria di costituzione, “il servizio prestato dalla Sig.ra
[...]
nel corso dei rapporti a tempo determinato non è stato continuativo e che inoltre è Pt_1
stato prestato in condizioni del tutto peculiari, allo scopo ben preciso e limitato di fare
fronte alle cicliche situazioni di maggior traffico autostradale”, nonché l'ulteriore affermazione “Si pensi del resto alla necessità per l'assunto a tempo determinato di
sottoporsi, in ogni occasione di instaurazione del rapporto, ad una formazione ad hoc in
relazione alle modalità di espletamento del servizio di esazione, tenuto conto delle
evoluzioni tecniche ed informatiche e dei sistemi gestionali adottati”; non si menziona un singolo, concreto, elemento di fatto a supporto di tali eccezioni).
Parte convenuta ha poi eccepito che il complesso normativo potrebbe applicarsi solo a far data dal 10/7/2001, termine ultimo per gli stati membri dell'Unione per dare attuazione alla direttiva 1999/70/CE citata;
dovendosi escludere l'efficacia retroattiva di tali disposizioni
9 di legge nazionale;
così “tagliandosi fuori” dalla fattispecie oggetto di decisione i contratti stipulati tra le parti in causa sino a tale data.
Su questo specifico aspetto è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 19/9/2024, emessa in causa C-439/2023, di cui si citano i seguenti passaggi,
in quanto autosufficienti per chiarire che un problema di retroattività non si pone in relazione a contratti a tempo determinato, appunto, stipulati prima del luglio del 2001, in relazione all'anzianità di servizio maturata in conseguenza di tali negozi:
“39. Per quanto riguarda l'applicabilità nel tempo di detta clausola 4, occorre ricordare
che, in linea di principio, una nuova norma giuridica si applica a partire dall'entrata in
vigore dell'atto che la istituisce. Sebbene non si applichi alle situazioni giuridiche sorte e
definitivamente acquisite in vigenza della legge precedente, essa si applica agli effetti
futuri di una situazione sorta in vigenza della norma precedente, nonché alle situazioni
giuridiche nuove. Ciò non avviene, fatto salvo il principio di irretroattività degli atti
giuridici, solo qualora la nuova norma sia accompagnata da disposizioni particolari che
determinino specificamente le sue condizioni di applicazione nel tempo (sentenza del 22
giugno 2022, Volvo e DAF Trucks, C-267/20, EU:C:2022:494, punto 32 nonché
giurisprudenza ivi citata).
40. Pertanto, gli atti adottati per il recepimento di una direttiva devono applicarsi agli
effetti futuri delle situazioni sorte in vigenza della legge precedente, a partire dalla data di
scadenza del termine di recepimento, salvo disposizioni contrarie della direttiva di cui
trattasi [sentenza del 21 dicembre 2021, (Copertura dell'assicurazione Persona_1
autoveicoli), C-428/20, EU:C:2021:1043, punto 32].
41 Si deve rilevare che né la direttiva 1999/70 né l'accordo quadro contengono disposizioni
particolari che determinano specificamente le loro condizioni di applicazione nel tempo.
42 Occorre dunque accertare se la situazione giuridica di cui al procedimento principale
costituisca una situazione giuridica acquisita anteriormente alla data di scadenza del
10 termine di recepimento della direttiva 1999/70.
43 A tal riguardo, si deve sottolineare che tale situazione concerne il riconoscimento
dell'anzianità di servizio del ricorrente nel procedimento principale, maturata nell'ambito
dell'esecuzione di contratti di lavoro a tempo determinato fino al 1° ottobre 2001, ai fini
del calcolo della sua retribuzione a partire da tale data.
44 Sebbene tale anzianità sia stata principalmente acquisita prima della scadenza del
termine di recepimento della direttiva 1999/70, detta situazione concerne la
determinazione delle ripercussioni di tale anzianità sulla retribuzione che tale ricorrente
riceve in forza del suo contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato
successivamente a detta data, e quindi l'applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro
successivamente alla medesima data.
45. Come rilevato, in sostanza, dalla Commissione, la situazione giuridica di cui al
procedimento principale è analoga a quella relativa al calcolo dell'anzianità contributiva
necessaria per acquisire il diritto alla pensione, oggetto delle cause da cui sono scaturite
le sentenze del 10 giugno 2010, e a. (C-395/08 e C-396/08, EU:C:2010:329), e del Per_2
7 novembre 2018, (C-432/17, EU:C:2018:879), che sollevavano la questione della Per_3
presa in considerazione di periodi anteriori alla scadenza del termine di recepimento della
direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul
lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14,
pag. 9).
[…]
47 Tali considerazioni si applicano, mutatis mutandis, anche con riferimento alla direttiva
1999/70 e alla retribuzione richiesta dal ricorrente nel procedimento principale a titolo
dell'anzianità acquisita nell'ambito dei suoi contratti di lavoro a tempo determinato,
poiché solo successivamente e tenendo conto dei periodi di anzianità rilevanti tale
ricorrente potrà effettivamente avvalersi di tale diritto.
11 48 La circostanza, posta in evidenza dal giudice del rinvio e dal governo italiano, che
l'anzianità di detto lavoratore sia stata acquisita, segnatamente, in forza di contratti di
lavoro a tempo determinato che sono giunti a conclusione anteriormente alla data di
scadenza del termine di recepimento della direttiva 1999/70 non può portare a una diversa
conclusione.
49 In effetti, l'anzianità di servizio è acquisita da un lavoratore in modo progressivo, anche
qualora essa sia acquisita in forza di contratti di lavoro che sono giunti a scadenza, e
continua a contraddistinguere la situazione di detto lavoratore successivamente a tale
scadenza, e continua a contraddistinguere la situazione di detto lavoratore
successivamente a tale scadenza. Pertanto, la durata di ciascun rapporto di lavoro e la
data in cui quest'ultimo si è concluso sono prive di rilevanza con riferimento al calcolo
dell'anzianità di servizio di un lavoratore, la quale presuppone, in linea di principio, che
sia calcolata la durata complessiva dei periodi di attività lavorativa di quest'ultimo.
50 Inoltre, il procedimento principale verte sull'applicabilità della clausola 4 dell'accordo
quadro successivamente alla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva
1999/70 nell'ambito della presa in considerazione dell'anzianità di servizio derivante da
tali contratti a tempo determinato, e non sull'applicabilità di tale clausola ai medesimi
contratti di lavoro prima di tale data. Come sottolinea, in sostanza, la Commissione, dato
che il ricorso del ricorrente nel procedimento principale non è inteso a rimettere in
discussione le condizioni di esecuzione degli stessi contratti di lavoro, esso non è volto
all'applicazione retroattiva di tale clausola.
51 In tali circostanze, la situazione giuridica oggetto del procedimento principale non può
essere considerata definitivamente acquisita alla data di scadenza del termine di
recepimento della direttiva 1999/70.
[…]
12 questione sottoposta dichiarando che la clausola 4, punti 1 e 4, dell'accordo quadro deve
essere interpretata nel senso che essa osta a che l'anzianità di servizio maturata da un
lavoratore in forza di contratti di lavoro a tempo determinato eseguiti integralmente o
parzialmente prima della data di scadenza del termine di recepimento della direttiva
1999/70 non sia presa in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione di tale
lavoratore al momento della sua assunzione a tempo indeterminato successivamente a tale
data, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive”.
Nulla osta, pertanto, a ritenere rilevanti per la maturazione della complessiva anzianità
aziendale della anche il periodo lavorato tra l'anno 1992 e l'anno 2001. Pt_1
2.3. Ne consegue che già all'1/6/1999 la ricorrente aveva diritto al primo scatto retributivo biennale, cumulando i diversi periodi dei contratti a tempo determinato, laddove il secondo scatto sarebbe stato maturato all'1/7/2003, il terzo all'1/8/2008, il quarto all'1/8/2010,
essendovi stata per tale ultimo periodo assunzione a tempo indeterminato (le decorrenze dei singoli scatti appena riportate sono state fatte oggetto di allegazione in ricorso, senza trovare contestazione della parte convenuta).
Deve poi emettersi condanna nei confronti di alla ricostruzione di carriera della CP_3
ricorrente, in ragione di tali maturazioni.
2.4. Può quindi esaminarsi alla domanda di condanna generica di al pagamento CP_3
delle differenze retributive derivanti dai diritti di anzianità riconosciuti.
In merito a tale domanda vi è eccezione di prescrizione (quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cc) formulata dalla convenuta.
In merito a tale eccezione (che può essere trattata solo in linea astratta e di principio, non essendovi né quantificazione del dovuto, ovviamente, né indicazione delle decorrenze di tali diritti economici), deve farsi una summa divisio tra:
- scatti di anzianità progressivamente maturati, di per sé soli considerati;
l'anzianità di servizio del lavoratore, quale mero fatto giuridico, presupposto per il conseguimento di
13 diritti di natura patrimoniale, non è soggetto a prescrizione (v. Cass. ord. n. 2232/2020,
Cass. n. 16958/2009, Cass. n. 15893/2007, Cass. n. 4076/2004, Cass. n. 9060/2004);
- retribuzioni maturate in corso di rapporto a tempo indeterminato;
per esso trova applicazione il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n.
26246/2022, ovvero: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per
effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di
predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non
è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al
momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a
norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del
rapporto di lavoro”; pertanto, dopo l'entrata in vigore della l. 92/2012, che ha modificato l'art. 18 l. 300/1970, non garantendosi in ogni caso ai lavoratori impiegati in aziende le quali occupino più di 15 dipendenti la stabilità reale del rapporto in ogni caso di illegittimità
del recesso datoriale, la prescrizione dei diritti rimane sospesa;
sino all'entrata in vigore di tale legge, invece, la prescrizione decorreva, e pertanto risulterebbero prescritti, in teoria,
diritti di credito maturati prima del quinquennio dell'entrata in vigore (prima del luglio del
2007); la prescrizione non può dirsi però maturata per la nel periodo in cui la Pt_1
stessa ha lavorato a tempo indeterminato, in ragione dell'inizio del rapporto al marzo del
2008;
- retribuzioni maturate durante l'esecuzione dei rapporti a tempo determinato;
deve darsi applicazione, pur nelle differenze rilevabili tra rapporti di pubblico impiego privatizzato e rapporti di natura strettamente privatistica, quale è quello della ricorrente, al principio di diritto enunciato da Cass. n. 10219/2020 e da Cass. ord. n. 18695/2024, ovvero il principio della decorrenza della prescrizione quinquennale dalla cessazione di ogni singolo rapporto di lavoro a tempo determinato, per i crediti maturati in corso di essi, anche laddove il lavoratore rivendichi (come nel caso in esame) la non discriminazione rispetto ai lavoratori
14 a tempo indeterminato ed il medesimo trattamento retributivo di questi;
pertanto,
considerato che l'ultimo contratto a tempo determinato risulta cessato all'ottobre del 2007
(v. pag. 3 del ricorso), e considerato che l'unico atto interruttivo della prescrizione risulta essere stato inviato alla convenuta il 14/7/2023 (v. doc. 7, 7bis e 7ter ricorrente), le differenze retributive maturate nei singoli periodi di lavoro a tempo determinato risultano,
a rigore, prescritte;
tale aspetto dovrà però essere esaminato nel separato giudizio che la ricorrente introdurrà per la quantificazione delle differenze retributive.
Si deve quindi emettere condanna generica al pagamento, appunto, delle retribuzioni non riconosciute in ragione del mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio, e nel separato giudizio per la quantificazione di esse si terrà conto di quanto sinora considerato in punto di prescrizione.
3. In punto spese di lite, deve considerarsi che, se da una parte la ricorrente risulta vittoriosa
(fatta eccezione per la precisazione appena sopra svolta in ordine alla prescrizione dei suoi diritti), dall'altra non può non considerarsi il comportamento processuale non del tutto lineare di questa, che per il tentativo di conciliazione ha depositato ben tre versioni dei conteggi del dovuto, riportanti importi via via modificati, per poi dichiarare di essere disponibile a conciliare (v. verbale del 29/5/2024) “euro 20.800,00 euro circa., pari all'80%
dei conteggi richiamati, che sono già comprensivi di interessi e di rivalutazione”,
riferendosi all'ultima versione dei conteggi, sulla cui attendibilità vi è quantomeno da dubitare, in quanto riportanti importi ben differenti da quelli dei precedenti. Ora, non si vuole affermare che la parte, la quale ritenga di avere piena ragione nel reclamare i propri diritti, debba in ogni caso dimostrare disponibilità ad addivenire a conciliazione (ben può
addirittura rifiutare a priori una simile ipotesi, esercitando i propri diritti processuali,
laddove si addivenga a decisione che tali diritti ritenga fondati), ma non si può neppure non stigmatizzare il comportamento in concreto tenuto dalla nel caso di specie (e Pt_1
sopra descritto).
15 Pertanto, ritiene lo scrivente che ¼ delle spese di lite debba essere compensato, e che i restanti ¾ debbano essere rifusi (al procuratore antistatario e distrattario), con liquidazione
(operata in dispositivo) sulla base del valore indeterminabile, complessità bassa (essendo per di più di natura seriale), della causa.
P. Q. M.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento, in suo favore, dei periodi Parte_1
di lavoro prestati per effetto dei contratti di lavoro a tempo determinato, intercorsi con a far data dal primo contratto a Parte_2
tempo determinato (e quindi dal 20/06/92) e sino all'assunzione a tempo indeterminato
(avvenuta l'1/03/08) e, quindi, il diritto di al riconoscimento del 1° scatto Parte_1
di anzianità a decorrere dal 01.06.99 e successivi scatti di anzianità secondo le disposizioni del CCNL per i dipendenti da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori,
vigente per ogni singolo periodo;
- condanna alla ricostruzione di Parte_2
carriera di in virtù dell'anzianità di servizio come sopra accertata;
Parte_1
- condanna al pagamento, in favore Parte_2
di delle differenze retributive, incidenti su istituti diretti ed indiretti, Parte_1
dovute in ragione del riconoscimento dell'anzianità di servizio come sopra accertata;
oltre a rivalutazione monetaria ed interessi;
- visto l'art. 92 cpc, compensa le spese di lite in misura di 1/4;
16 - visti gli artt. 91 e 93 cpc, condanna Parte_2
al pagamento, in favore del procuratore di antistatario, dei restanti 3/4 Parte_1
delle spese di lite, che vengono liquidati in complessivi euro 5.532,75, oltre a rimborso forfettario a 15%, iva e cpa, contributo unificato se versato.
Vista la complessità della controversia, si fissa in giorni 60 il termine di deposito della sentenza.
Torino, 6 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Simone Romito
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55 Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla