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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/05/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9038/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9038/2022 promossa da:
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Nogare (VR) presso lo studio dell'Avv. ACCORDI
PATRIZIO che lo rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in PIAZZA UMBERTO I° 29 37054
NOGARA presso lo studio dell'Avv. BRUNELLI SABRINA che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 29.10.2024.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2925/22, con cui il Tribunale di Verona lo ha condannato al pagamento di euro 28.628,59, oltre spese e accessori, in favore del , deducendo: a) la Controparte_1 nullità del contratto di accoglimento del 28.6.2010 per contrarietà
a norme imperative, non potendo la contrattazione privata regolare l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie; b) la non verificabilità dei conteggi effettuati dal c) la Controparte_1 prescrizione del credito azionato dall'Istituto; d) l'intervenuta risoluzione del contratto di accoglimento per inadempimento dell'opposta e l'avvenuto accollo per facta concludentia, da parte dell'Ente, delle spese di ricovero della sig.ra ; e) il Parte_2 difetto di legittimazione passiva del , stanti le Pt_1 comunicazioni di recesso del 10.4.2017 e del 31.12.2018.
Si è costituito in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita solo documentalmente e in data
29.10.2024 sono state precisate le conclusioni.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e va rigettata alla luce delle considerazioni qui di seguito esposte.
Del tutto privo di pregio è il motivo di opposizione che fa leva sulla nullità del contratto di accoglimento sottoscritto da Parte_1
(doc. 2 fasc. monitorio).
È, infatti, emerso in corso di causa che le prestazioni erogate dall'opposta in favore della madre del , sig.ra Pt_1 Parte_2
, non erano prestazioni a carico del Servizio Sanitario
[...]
Nazionale, ma prestazioni meramente assistenziali, posto che l'assistita è stata accolta senza alcuna impegnativa di residenzialità rilasciata dall' (circostanza non Parte_3 contestata e ammessa nel doc. 4 di parte opponente) e che l'art. 2 pagina 2 di 5 del dpcm 8.8.1985 stabilisce che non rientrano tra le attività di rilievo sanitario i ricoveri in strutture protette extra-ospedaliere, meramente sostitutivi dell'assistenza familiare.
Poiché le prestazioni erogate alla sig.ra non sono Parte_2 prestazioni a carico del è da Controparte_2 escludersi qualsivoglia profilo di nullità del contratto di accoglienza sottoscritto tra l'opponente e l'opposta ex art. 1418 c.c., in virtù del principio secondo cui “nessuna disposizione di legge stabilisce la nullità di contratti tra privati per il mantenimento di un familiare bisognoso di prestazioni assistenziali presso una struttura recettiva”
(Cass. 13.07.2017 n. 17234).
Infondata e del tutto generica è, poi, la deduzione relativa all'impossibilità di stabilire i conteggi delle rette richieste al Pt_1 dal . Controparte_1
A fronte delle produzioni documentali allegate a sostegno della richiesta monitoria (docc. 3 – 9 fasc. monitorio) l'eccezione sollevata dall'opponente si palesa, invero, del tutto generica e, come tale, inammissibile, non essendo evincibili né gli errori asseritamente commessi dell'Ente creditore nella determinazione del proprio credito né la diversa ricostruzione contabile proposta dal . Pt_1
Va altresì rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto al pagamento delle rette. Al caso di specie non si applica, infatti, la prescrizione presuntiva stabilita dagli artt. 2954 e 2955 c.c., bensì la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4, il cui termine risulta essere stato interrotto dapprima con la raccomandata del 22.3.2022 (doc. 8 fasc. monitorio) e, successivamente, con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Del tutto infondata e fantasiosa è anche la deduzione secondo cui il mediante la delega all'incasso della Controparte_1 pensione della sig.ra si sarebbe accollato per facta Parte_2 concludentia, le spese del ricovero, posto che l'accollo – come noto pagina 3 di 5 e come correttamente evidenziato dall'opposta – è un negozio giuridico bilaterale in forza del quale il debitore e un terzo convengono che quest'ultimo assuma il debito dell'altro nei confronti del creditore, sicché detto istituto appare del tutto estraneo alla fattispecie qui esaminata.
Da ultimo, vanno giudicate del tutto irrilevanti, ai fini dell'esonero dell'obbligo di corrispondere la retta in favore dell'Istituto, le dichiarazioni di recesso trasmesse dal (docc. 4 e 6 di parte Pt_1 opponente), in quanto non seguite da una effettiva ripresa in carico della madre, la quale ha potuto fruire, sino al decesso, delle prestazioni assistenziali erogate dal . Controparte_1
Le ulteriori deduzioni in fatto, concernenti il quadro clinico della sig.ra e la conseguente natura sanitaria delle Parte_2 prestazioni erogate dall'Istituto opposto, articolate solo nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., sono state tardivamente allegate e vanno, pertanto, dichiarate inammissibili.
Al rigetto integrale dell'opposizione consegue la condanna di alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell'opposta. Le spese sono regolate come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (tutte le fasi, diminuite per quella istruttoria e decisionale).
Non può, per contro, essere pronunciata condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. a carico di , non potendo ritenersi Parte_1 che egli abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese pagina 4 di 5 di lite, che si liquidano in € 5.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 23 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9038/2022 promossa da:
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Nogare (VR) presso lo studio dell'Avv. ACCORDI
PATRIZIO che lo rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in PIAZZA UMBERTO I° 29 37054
NOGARA presso lo studio dell'Avv. BRUNELLI SABRINA che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 29.10.2024.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2925/22, con cui il Tribunale di Verona lo ha condannato al pagamento di euro 28.628,59, oltre spese e accessori, in favore del , deducendo: a) la Controparte_1 nullità del contratto di accoglimento del 28.6.2010 per contrarietà
a norme imperative, non potendo la contrattazione privata regolare l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie; b) la non verificabilità dei conteggi effettuati dal c) la Controparte_1 prescrizione del credito azionato dall'Istituto; d) l'intervenuta risoluzione del contratto di accoglimento per inadempimento dell'opposta e l'avvenuto accollo per facta concludentia, da parte dell'Ente, delle spese di ricovero della sig.ra ; e) il Parte_2 difetto di legittimazione passiva del , stanti le Pt_1 comunicazioni di recesso del 10.4.2017 e del 31.12.2018.
Si è costituito in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita solo documentalmente e in data
29.10.2024 sono state precisate le conclusioni.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e va rigettata alla luce delle considerazioni qui di seguito esposte.
Del tutto privo di pregio è il motivo di opposizione che fa leva sulla nullità del contratto di accoglimento sottoscritto da Parte_1
(doc. 2 fasc. monitorio).
È, infatti, emerso in corso di causa che le prestazioni erogate dall'opposta in favore della madre del , sig.ra Pt_1 Parte_2
, non erano prestazioni a carico del Servizio Sanitario
[...]
Nazionale, ma prestazioni meramente assistenziali, posto che l'assistita è stata accolta senza alcuna impegnativa di residenzialità rilasciata dall' (circostanza non Parte_3 contestata e ammessa nel doc. 4 di parte opponente) e che l'art. 2 pagina 2 di 5 del dpcm 8.8.1985 stabilisce che non rientrano tra le attività di rilievo sanitario i ricoveri in strutture protette extra-ospedaliere, meramente sostitutivi dell'assistenza familiare.
Poiché le prestazioni erogate alla sig.ra non sono Parte_2 prestazioni a carico del è da Controparte_2 escludersi qualsivoglia profilo di nullità del contratto di accoglienza sottoscritto tra l'opponente e l'opposta ex art. 1418 c.c., in virtù del principio secondo cui “nessuna disposizione di legge stabilisce la nullità di contratti tra privati per il mantenimento di un familiare bisognoso di prestazioni assistenziali presso una struttura recettiva”
(Cass. 13.07.2017 n. 17234).
Infondata e del tutto generica è, poi, la deduzione relativa all'impossibilità di stabilire i conteggi delle rette richieste al Pt_1 dal . Controparte_1
A fronte delle produzioni documentali allegate a sostegno della richiesta monitoria (docc. 3 – 9 fasc. monitorio) l'eccezione sollevata dall'opponente si palesa, invero, del tutto generica e, come tale, inammissibile, non essendo evincibili né gli errori asseritamente commessi dell'Ente creditore nella determinazione del proprio credito né la diversa ricostruzione contabile proposta dal . Pt_1
Va altresì rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto al pagamento delle rette. Al caso di specie non si applica, infatti, la prescrizione presuntiva stabilita dagli artt. 2954 e 2955 c.c., bensì la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4, il cui termine risulta essere stato interrotto dapprima con la raccomandata del 22.3.2022 (doc. 8 fasc. monitorio) e, successivamente, con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Del tutto infondata e fantasiosa è anche la deduzione secondo cui il mediante la delega all'incasso della Controparte_1 pensione della sig.ra si sarebbe accollato per facta Parte_2 concludentia, le spese del ricovero, posto che l'accollo – come noto pagina 3 di 5 e come correttamente evidenziato dall'opposta – è un negozio giuridico bilaterale in forza del quale il debitore e un terzo convengono che quest'ultimo assuma il debito dell'altro nei confronti del creditore, sicché detto istituto appare del tutto estraneo alla fattispecie qui esaminata.
Da ultimo, vanno giudicate del tutto irrilevanti, ai fini dell'esonero dell'obbligo di corrispondere la retta in favore dell'Istituto, le dichiarazioni di recesso trasmesse dal (docc. 4 e 6 di parte Pt_1 opponente), in quanto non seguite da una effettiva ripresa in carico della madre, la quale ha potuto fruire, sino al decesso, delle prestazioni assistenziali erogate dal . Controparte_1
Le ulteriori deduzioni in fatto, concernenti il quadro clinico della sig.ra e la conseguente natura sanitaria delle Parte_2 prestazioni erogate dall'Istituto opposto, articolate solo nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., sono state tardivamente allegate e vanno, pertanto, dichiarate inammissibili.
Al rigetto integrale dell'opposizione consegue la condanna di alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell'opposta. Le spese sono regolate come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (tutte le fasi, diminuite per quella istruttoria e decisionale).
Non può, per contro, essere pronunciata condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. a carico di , non potendo ritenersi Parte_1 che egli abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese pagina 4 di 5 di lite, che si liquidano in € 5.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 23 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 5 di 5