Versione
22 giugno 1977
22 giugno 1977
Art. 1. Articolo unico
La lettera e) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230 , concernente: "Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato", e' sostituita dalla seguente:
"e) nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi".
La lettera e) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230 , concernente: "Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato", e' sostituita dalla seguente:
"e) nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi".
Giurisprudenza • 12
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/01/2005, n. 48Provvedimento: […] Con l'unico motivo del ricorso principale, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.2, comma 2, lettera e) e art.3 della legge n.230 del 1962 e art. 1 : 3 A della legge n.266 del 1977, artt. 112 e 132 c.p.c. e 2697 c.c. ed il vizio di motivazione (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.), la ricorrente deduce la mancanza di una motivazione che renderebbe nulla la sentenza. […] L'art. 1, comma 2, lettera e) della legge n. 230 del 1962, come integrato dall'art. 1 della legge n.266 del 1977 statuisce che è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto "nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi". […]Leggi di più...
- effetti·
- sopravvenuta nullità del rapporto a causa della modificazione dell'oggetto della prestazione·
- nullità·
- cancellazione dall'albo del procuratore·
- notifica del ricorso per cassazione presso il nuovo difensore·
- prosecuzione del giudizio·
- successione di contratti a termine·
- esclusione·
- configurabilità di un unico rapporto·
- validità·
- sentenza non definitiva·
- fattispecie·
- notificazione·
- luogo di notificazione·
- a tempo determinato