Sentenza 27 aprile 2021
Sentenza 17 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 17/05/2022, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/05/2022
N. 00787/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00235/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 235 del 2018, proposto da
La IO OS, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Ciardo e Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli, n. 7;
contro
Agenzia delle Entrate e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per la condanna
al risarcimento dei danni derivanti dall’adozione da parte dell’Agenzia per le Entrate - Direzione Regionale per la Puglia del provvedimento n. 3615 del 22 gennaio 2007 (sottoscritto anche dalla Direzione Centrale), con il quale è stata approvata la graduatoria regionale definitiva di merito dei vincitori, riportata nell’allegato B, del Corso - Concorso per il passaggio tra le aree, dalle posizioni economiche B1, B2, e B3 alla posizione economica C1 (profilo professionale amministrativo - tributario), indetto con atto del 26 luglio 2001 n. 139326, provvedimento illegittimo come già accertato con sentenza definitiva del T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, n. 4096 del 30 marzo 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza n. 7829 del 23 novembre 2021 della Sezione Quarta del Consiglio di Stato;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2022 il dott. Giovanni Gallone e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to A. Vantaggiato.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 27 febbraio 2018 e depositato il 6 marzo 2018, il ricorrente, lavoratore dipendente in servizio presso l’Agenzia delle Entrate inquadrato in posizione economica “B2” profilo Amministrativo - Tributario (successivamente in posizione “C1”, rectius “F1”, dal 12 marzo 2018), ha proposto dinanzi a questo T.A.R., nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, domanda di risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali anche sotto forma di perdita di chance) sofferti in conseguenza dell’adozione da parte dell’Agenzia per le Entrate - Direzione Regionale per la Puglia - del provvedimento n. 3615 del 22 gennaio 2007, con il quale era stata approvata la graduatoria regionale definitiva di merito dei vincitori, riportata nell’allegato B, del Corso - Concorso per il passaggio tra le aree, dalle posizioni economiche B1, B2, e B3 alla posizione economica C1 (profilo professionale Amministrativo - Tributario), indetto con atto del 26 luglio 2001 n. 139326.
In particolare, il ricorrente ha esposto che detta graduatoria non lo vedeva collocato tra i 189 vincitori del Corso - Concorso in quanto illegittimamente postergato rispetto ai candidati inquadrati nella posizione economica B3 ammessi al percorso formativo in soprannumero (ancorché con punteggio di merito inferiore a quello del La IO) in forza dell’accordo sindacale del 1° agosto 2003.
1.1 Ha aggiunto, quindi, di aver impugnato il prefato provvedimento con ricorso n. R.G. 449/2007 dinanzi alla Seconda Sezione di questo Tribunale e che quest’ultima, con decreto n. 501/2007, in accoglimento dell’istanza per regolamento di competenza, ha disposto la trasmissione del fascicolo al T.A.R. Lazio, sede di Roma.
Ha, quindi, osservato che il T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II con sentenza n. 4096 del 30 marzo 2017 (passata in giudicato ai sensi dell’art. 92 c.p.a. all’avvenuto decorso del termine lungo di sei mesi dalla sua pubblicazione e, quindi, in data 31 ottobre 2017) ha accolto il predetto ricorso n. R.G. 449/ 2007 disponendo l’annullamento del provvedimento della Direzione Regionale della Puglia n. 3615 del 22 gennaio 2007, nella parte in cui lo stesso aveva dichiarato vincitori i candidati B3 illegittimamente inseriti in soprannumero in esecuzione dei citati accordi sindacali, ordinando all’Agenzia delle Entrate di procedere alla riformulazione della graduatoria finale “previa l’esclusione dei candidati B3 illegittimamente inseriti in soprannumero”.
1.2 Il ricorrente ha, quindi, concluso osservando che il comportamento colposo delle Amministrazioni resistenti, sostanziatosi nell’adozione del provvedimento n. 3615 del 22 gennaio 2007, gli avrebbe cagionato un danno ingiusto consistente, da un lato, nella mancata percezione della maggior retribuzione (e degli effetti della stessa sul T.F.R. e sul trattamento pensionistico) collegata all’inquadramento nella posizione economica C1 e, dall’altro, nella perdita di chance conseguente alla mancata partecipazione alle procedure interne ed esterne che presupponevano detta qualifica. Sul punto rileva, infatti, di aver sottoscritto il contratto di lavoro per l’inquadramento nella terza area solo in data 12 marzo 2018, dopo che la Direzione Regionale per la Puglia dell’Agenzia delle Entrate, con i provvedimenti n. 704 dell’8 marzo 2018 e n. 964 del 28 marzo 2018, aveva proceduto, in ossequio al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4096 del 30 marzo 2017 del T.A.R. Lazio, sede di Roma, alla riformulazione della graduatoria finale.
2. Ad esito del giudizio incardinato con il prefato ricorso n. 235/2018 R.G. questa Sezione, con sentenza n. 588 del 27 aprile 2021, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a decidere il ricorso, individuando come territorialmente competente il T.A.R. del Lazio - sede di Roma.
3. Con ordinanza n. 7829 del 23 novembre 2021, la Sezione Quarta del Consiglio di Stato, pronunciandosi sul regolamento di competenza proposto dal ricorrente l’8 luglio 2021 avverso la sentenza di questa Sezione n. 588 del 27 aprile 2021, ha dichiarato ex art. 16 comma 3 c.p.a. competente il T.A.R. della Puglia, Sezione distaccata di Lecce.
4. Con atto notificato il 26 novembre 2021 e depositato il 29 novembre 2021, il ricorrente ha riassunto ex art. 105 comma 3 c.p.a. dinanzi a questa Sezione il giudizio originariamente proposto (n. 235/2018 R.G.) chiedendo, sulla scorta delle doglianze già sollevate, di “accertare il diritto del ricorrente ad essere risarcito in conseguenza della lesione del suo interesse legittimo connesso alla partecipazione alla selezione per il conseguimento della categoria C, di cui alla sentenza TAR Lazio n.4096/17”, “condannare, per l’effetto, l’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti, commisurati alla mancata percezione delle retribuzioni e degli effetti sul TFR e sul trattamento pensionistico e, comunque, nella misura che sarà ritenuta di giustizia anche equitativa” e “condannare l’Amministrazione al risarcimento dei danni per la perdita di chance, conseguente alla mancata partecipazione a 11 tutte le procedure interne ed esterne che presupponevano il possesso della categoria C, nella misura che sarà ritenuta di giustizia ed equitativa” , con vittoria di spese e competenze.
5. In data 9 dicembre 2021 si sono costituiti in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura erariale, il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate. Con memorie depositate il 2 marzo 2022 l’Avvocatura dello Stato ha svolto le proprie difese chiedendo la reiezione del ricorso.
6. In data 25 marzo 2022 anche il ricorrente ha depositato memorie difensive ex art. 73 c.p.a. insistendo per l’accoglimento del ricorso.
7. All’udienza pubblica del 27 aprile 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto in parte nei sensi e nei limiti appresso precisati.
2. Premesso che la pronuncia sulla competenza territoriale resa con la menzionata ordinanza n. 7829/2021 nella vicenda che occupa dalla Sezione Quarta del Consiglio di Stato è vincolante per questo Giudice ai sensi dell’art. 16 comma 3 c.p.a., deve essere, in limine, disattesa l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardiva notifica sollevata dalla difesa erariale.
Infatti, il passaggio in giudicato della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II n. 4096 del 30 marzo 2017, exordium per il decorso del termine decadenziale per la proposizione della domanda risarcitoria ex art. 30 comma 5 c.p.a., ha avuto luogo, ai sensi dell’art. 92 c.p.a., in mancanza di notifica della sentenza, decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione e, quindi, il 31 ottobre 2017. Il successivo termine di 120 giorni di cui al citato art. 30 comma 5 c.p.a. per proporre la domanda autonoma di risarcimento del danno sarebbe, dunque, spirato solo il 28 febbraio 2018 sicché il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato alle controparti il 27 febbraio 2018, risulta tempestivamente proposto.
3. Nel merito, il ricorso è in parte fondato, nei limiti di seguito precisati, e la domanda di risarcimento con esso proposta va accolta parzialmente ai sensi dell’art. 34 comma 4 c.p.a..
Sussistono, in particolare, tutte le condizioni perché possa configurarsi una responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c. dell’Agenzia delle Entrate in relazione ai danni sofferti dal ricorrente in conseguenza dell’adozione del provvedimento n. 3615 del 22 gennaio 2007, con il quale era stata approvata la graduatoria regionale definitiva di merito dei vincitori, riportata nell’allegato B, del Corso - Concorso per il passaggio tra le aree, dalle posizioni economiche B1, B2, e B3 alla posizione economica C1 (profilo professionale amministrativo – tributario), indetto con atto del 26 luglio 2001 n. 139326.
3.1 Anzitutto, sussiste l’elemento dell’ingiustizia del danno, essendo stata accertata con la prefata
sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II n. 4096 del 30 marzo 2017, divenuta irrevocabile, l’illegittimità del prefato provvedimento n. 3615 del 22 gennaio 2007 dell’Agenzia per le Entrate - Direzione Regionale per la Puglia.
3.2 Certamente sussiste anche il requisito soggettivo della colpa dell’Amministrazione resistente.
Ciò in quanto, come pure accertato in via definitiva nella prefata sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II n. 4096 del 30 marzo 2017, la P.A. si è resa responsabile di una macroscopica ed inescusabile violazione delle regole della procedura concorsuale interna stabilite in autovincolo nello stesso Bando di concorso (che, secondo un principio basilare in subiecta materia, non possono essere modificate in corso di espletamento della procedura stessa, pena la violazione della par condicio dei partecipanti).
3.3 Quanto al danno risarcibile occorre, invece, operare una distinzione.
Sussiste, infatti, il danno patrimoniale sub specie di lucro cessante correlato alla mancata percezione della maggior retribuzione (e degli effetti della stessa sul T.F.R. e sul trattamento pensionistico) allegato da parte ricorrente. È, in particolare, fuori di dubbio che esso, sotto il profilo eziologico, sia conseguenza immediata e diretta, secondo il parametro del “più probabile che non”, dell’intervenuta adozione da parte dell’Agenzia delle Entrate del prefato provvedimento n. 3615 del 22 gennaio 2007 oggetto di annullamento giudiziale che ha illegittimamente negato al ricorrente l’accesso (tempestivo) all’inquadramento C1 atteso che la legge e la contrattazione collettiva, come noto, agganciano il livello retributivo riconosciuto al lavoratore (e con esso il T.F.R. ed il trattamento pensionistico) alla sua area di inquadramento.
Preme, peraltro, precisare, con riguardo al quantum risarcibile rispetto a detta voce di danno, che, come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza (ex multis T.A.R. Sardegna, GL , sez. I , 16/03/2018 , n. 226), non avendo il ricorrente effettivamente espletato mansioni corrispondenti al più elevato livello di inquadramento C1, “in sede di quantificazione per equivalente del danno in ipotesi di omessa o ritardata assunzione, questo non si identifica nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione, elementi che comporterebbero una vera e propria restitutio in integrum”. Sicchè “in tali ipotesi il danno risarcibile per effetto della ritardata assunzione deve essere liquidato equitativamente, in applicazione degli artt. 2056 c. 1 e 2 e 1226 c.c. , in una somma pari al 50% delle retribuzioni che sarebbero state corrisposte alla ricorrente in caso di mancata esclusione dal concorso, detraendo quanto percepito nello stesso periodo dalla ricorrente per attività lavorative” (sempre T.A.R. Sardegna, GL , sez. I , 16/03/2018 , n. 226).
3.4 Va, per contro, esclusa la risarcibilità del danno da perdita di chance di carriera pure lamentato in ricorso in conseguenza alla mancata partecipazione alle varie procedure interne ed esterne che presupponevano la superiore inquadramento C1. Ciò in quanto parte ricorrente, su cui grava un onere della prova pieno ex art. 64 comma 1 e 2 c.p.a., ha mancato di fornire, anche solo in forma presuntiva, prova della consistenza delle chances che assume lese e, quindi, della concreta possibilità di successo, sia in relazione al numero dei partecipanti che ai titoli vantati (non risultando, peraltro, il ricorrente in possesso di diploma di laurea), nelle procedure selettive indicate.
3.5 Il suddetto accoglimento parziale della domanda di risarcimento del danno proposta da parte ricorrente va, peraltro, disposto, anche in ragione della mancata opposizione delle parti, ai sensi dell’art. 34 comma 4 c.p.a. stabilendosi i seguenti criteri per la formulazione da parte dell’Agenzia delle Entrate al ricorrente della proposta di pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno (proposta da presentare entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione): 1) la P.A. dovrà corrispondere il 50 % delle maggiori retribuzioni dovute per l’omesso inquadramento in C1, ora F1, dal 2007 al 12 marzo 2018; 2) la P.A. dovrà riconoscere i profili monetari accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria) su dette somme; 3) la P.A. dovrà riconoscere gli effetti di dette maggiori retribuzioni (50%) a fini della determinazione del T.F.R. e del trattamento pensionistico.
4. Per le ragioni appena esposte, il ricorso deve essere accolto parzialmente con condanna dell’Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore del ricorrente, della somma da determinare ai sensi dell’art. 34 comma 4 c.p.a. secondo i criteri stabiliti in motivazione ai punti 3.4, e 3.5 (con proposta di pagamento da formulare entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione).
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono ex art. 91 c.p.c. e 26 c.p.a. la soccombenza e sono da porre integralmente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, condanna l’Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 4 c.p.a., a proporre al ricorrente il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno subito in conseguenza dall’adozione da parte dell’Agenzia per le Entrate - Direzione Regionale per la Puglia del provvedimento (già annullato) n. 3615 del 22 gennaio 2007 secondo i criteri, le modalità e i termini specificati in parte motiva.
Condanna l’Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore del ricorrente della somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 27 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO