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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 18/12/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 369/2024
RE PU BBLICA ITATIONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis
ha pronunciato laseguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 369/2024 promossa da:
Parte_1 (c.f.: Codice Fiscale_1
),, con il patrocinio degli avvocati D'Errico Marco e D' Errico Cecilia
ATTORE
contro in personadell' amministratore p.t., (c.f. P.IVA 1 Controparte_1
,
con il patrocinio dell'avv. Loffredo Angela
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.12.2025, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente.
In via preliminare si rileva che, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato, in uno con l'art. 118 disp. att. cpc, dalla legge n. 69/2009, si omette lo "svolgimento del processo" e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione, inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 dl n. 83/2015 che modifica il dl n. 179/2012 - nonché in aderenza ai criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15).
Va premesso che, per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non
è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di ricorso ex art 281 decies cpc Parte_1 - nella qualità di proprietario di sito in Termoli allaalcune unità immobiliari facenti parte del Controparte_1 via Mascilongo - chiedeva all' intestato Tribunale di dichiarare nulle o comunque annullare la delibera condominiale del 16.02.2024, comunicata in data 19.02.2024, e la delibera condominiale del 12.04.2024, comunicata il 18.04.2024, entrambe emesse dall' con vittoria di spese. assemblea del Controparte_1
a cui il decreto emesso ai sensi dell' art 281 undecies cpc ed il Il Controparte_1
-
ricorso venivano ritualmente e tempestivamente notificati – si costituiva in giudizio
-
a mezzo di comparsa di risposta in cui evidenziava che gli eventuali difetti della delibera del 16.02.2024 erano stati comunque sanati da quella del 12.04.2024 e concludeva chiedendo al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere relativamente alla delibera del 16.02.2024, in quanto sostituita da quella del 12.04.2023,
e di dichiarare improcedibile il ricorso per l'impugnazione della seconda, per non essere stato preliminarmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione.
Il procedimento, dopo il negativo esperimento del tentativo di mediazione con riferimento alla delibera del 12.04.2024, veniva trattenuto per la decisione all' udienza del 03.12.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte_1 ha indicato le seguenti ragioni di annullabilità e/o nullità delle delibere impugnate: 1) per la delibera del 16.02.2024: mancata approvazione dei piani di riparto, mancata approvazione delle ripartizioni di spese relative al consuntivo 2023, al preventivo 2024, al preventivo di spesa dell'impianto idraulico e al preventivo per i lavori di sistemazione dell'ascensore, mancata comunicazione della conclusione di un nuovo contratto per la manutenzione dell' ascensore (con la Neulift in luogo di quello precedente, stipulato con la CP_2 ;2) per entrambe le delibere,a): violazione dell'art. 1130 bis cc e dell'art. art. 1129 cc comma 7 per non avere fornito al condòmino
Pt 2 che pure ne aveva fatto più volte richiesta – i documenti giustificativi del
-
consuntivo 2023 e del preventivo 2024, con conseguente impossibilità di partecipare alle assemblee del 16.02.2024 e del 12.04.2024 e di esercitare il diritto di verificare il rendiconto condominiale ex art 1130 cc;
b) violazione dell' art. 1130 bis cc, per essere stato redatto il bilancio consuntivo 2023, approvato con le delibere impugnate, in violazione dei principi stabiliti dall'art. 1130 bis cc, e cioè omettendo di consentire al CP_1 di verificare il rendiconto;
c)violazione dell'art. 1129 cc, in quanto l' amministratore non aveva indicato nelle delibere - in cui veniva rinnovato il suo incarico – “i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6)
e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata", per non avere specificato analiticamente l'importo dovuto a titolo di compenso e per non avere fornito l'attestato di formazione periodica ex art. 71 bis disp. att. cc.
Per quel che concerne il motivo di impugnazione di cui al numero 1), riferito alla sola delibera del 16.02.2024, si osserva che – per giurisprudenza unanime (cfr ex aliis
-
e recentemente C App Lecce n. 114/2025) - la contestazione dell'ammontare delle spese e del loro riparto “impone al CP_1 l'onere di provare la correttezza della ripartizione delle spese, dimostrando l'applicazione dei criteri legali o regolamentari".
Dall' applicazione di tale principio al caso che intrattiene discende - attesa l'omessa indicazione dei dati indicati dal ricorrente nella delibera - l'irregolarità della stessa in parte qua.
Va tuttavia osservato che la successiva delibera del 12.04.2023 approvava il bilancio consuntivo 2023 ed il preventivo 2024, nonché la ripartizione delle relative spese tra i condòmini e da tale constatazione si ricava che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere sul punto.
Sussistono infatti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per la pronuncia di una simile pronuncia, atteso che il giudice è tenuto ad emetterla quando la delibera successiva abbia contenuto identico a quella impugnata ( cfr da ultima Cass n.
16397/2025, ed anche Cass. n. 11961/2004) e tali caratteristiche si rinvengono nella delibera assunta dal Controparte_1 in data 12.04.2023, con cui si è provveduto appunto alle approvazioni omesse nella precedente delibera, peraltro richiamate analiticamente nel relativo ordine del giorno.
Tale decisione si fonda sul principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui la successiva adozione di una nuova delibera assembleare, che sostituisce quella impugnata, determina il venir meno dell'interesse ad agire, in applicazione analogica dell'art. 2377, co. 8 cc (cfr ex plurimis Trib Salerno n. 2741/2025).
Non merita invece accoglimento l'impugnazione della delibera del 16.02.2024 nella parte in cui ha incaricato di effettuare i lavori sull' ascensore ad un soggetto diverso dal precedente manutentore dell' ascensore, avendo l' amministratore indicato tra gli argomenti all' ordine del giorno l' approvazione preventivo di spesa lavori 66
straordinari ascensore“, non essendovi alcun obbligo di affidare i lavori sull' ascensore al soggetto a cui era stata in precedenza affidata la manutenzione del detto bene condominiale, e non costituendo - peraltro - l'omessa allegazione dei preventivi spese per i lavori in questione un motivo idoneo a determinare la caducazione della delibera (cfr ex plurimis Trib Brescia n. 5087/2025).
Passando ai motivi di impugnazione relativi ad entrambe le delibere, e cioè la mancata visione da parte del CP_1 dei documenti giustificativi del consuntivo 2023, del preventivo 2024 e del rendiconto condominiale, si osserva che il diritto di accesso agli atti de quibus si esercita mediante richiesta all'amministratore, il quale è tenuto a consentire ai condomini di prendere visione della documentazione condominiale nei locali dove essa è conservata, indicando ai condomini i giorni e le ore in cui è possibile accedere ai documenti ( giurisprudenza unanime sul punto, cfr Cass nn. 1544/2004,12650/2008, 1667/2017,15996/2020).
Ebbene, nel caso che ci intrattiene il CP_1 ha dimostrato di avere richiesto all' amministrazione condominiale la documentazione afferente agli argomenti all' ordine del giorno dell' assemblea del 14.02.2023, mentre l' amministrazione condominiale non ha dimostrato quanto affermato nella comparsa di costituzione e di risposta, ossia di avere inviato via pec i documenti in parola al ricorrente.
Si tratta di una omissione che concretizza una ragione di annullabilità della delibera,
e tanto in linea con il principio per cui “la mancata visione dei documenti contabili rende impossibile una partecipazione informata e vanifica il processo di formazione della maggioranza" (Cass. n. 15996/2020).
Si deve però osservare che con comunicazione del 28.03.2023 – l'amministrazione
- -
condominiale provvide ad inviare al CP_1 i documenti giustificativi delle spese sulla cui base la successiva delibera del 12.04.2023 aveva poi proceduto all' approvazione del consuntivo 2023 e del preventivo 2024, e da tale constatazione discende che -
-
anche in questo caso la ragione del contendere è venuta meno.
-
Passando all' ultimo motivo di impugnazione di entrambe le delibere (mancata indicazione da parte dell' amministratore dei propri dati anagrafici e fiscali, il luogo in cui trovano i registri di cui ai nn. 6 e 7 dell' art 1130 cc e la data in cui gli stressi possono essere consultati, del proprio compenso e dell' attestato di formazione professionale) si rileva che il verbale dell' assemblea del 16.02.2023 si limitava a confermare la nomina - quale amministratrice condominiale - dello CP_3
[...], via Mascilongo“ (si legga l'allegato n. 2 al ricorso), omettendo di indicare il compenso dello stesso e tale lacuna determina la nullità della delibera assunta su tale argomento (giurisprudenza unanime, cfr tra le tante C App Bari n.
- -
1201/2023), che non viene meno nemmeno nel caso di successiva adozione del rendiconto (Cass n. 1297/2022).
E dunque la delibera del 16.02.2023 deve essere dichiarata nulla sul punto.
La predetta sanzione di nullità non viene meno per effetto della indicazione – nella successiva delibera del 12.04.2023 di alcune delle informazioni omesse nella
-
precedente delibera.
Ed infatti la parte resistente non ha prodotto in giudizio la precedente nomina e nemmeno il preventivo presentato dall' amministratore da cui si possa evincere la specificazione del compenso in quota fissa, quota ulteriore e rimorso spese, e tanto determina la nullità per violazione dell' art 1129 cc anche della delibera del 12.04.2023 in parte qua, atteso che l' omessa specificazione frustra in modo evidente l'esigenza di garantire la massima trasparenza ai condòmini (cfr Cass nn. 12927/2022 e
14424/2025, ed anche Trib Milano sez XIII, n. 4294/2016, C App Palermo n.
1792/2022: "la mera indicazione nel verbale di assemblea di una somma complessiva, per nulla dettagliata, non soddisfa quella esigenza di chiarezza documentale, trasparenza e formalità che traspaiono dal meccanismo di nomina ed accettazione individuati dal novellato art. 1129 cod. civ., meccanismo che non può prescindere da un atto formale dal quale risulti l' espressa ed analitica indicazione del compenso").
In definitiva, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento ai motivi di impugnazione della delibera del 16.02.2023 e di quella del 12.04.2023, deve essere disattesa la richiesta di declaratoria di nullità della delibera del 16.02.2023 per avere conferito l'incarico di effettuare lavori straordinari sull' ascensore alla ditta CP_4 e devono essere annullate entrambe le delibere nelle parti in cui hanno provveduto alla nomina dell' amministratore CP_5
In punto di regolamentazione del regime delle spese del presente procedimento si ritiene che l' accoglimento di uno e non degli ulteriori motivi di impugnazione delle delibere su cui viene dichiarata cessata la materia del contendere ed il fatto che il CP_1 non possa essere ritenuto virtualmente soccombente su questi ultimi
(essendo stata adottata la seconda delibera prima dell' introduzione del presente giudizio) giustifichi la compensazione delle spese del presente procedimento per una metà, con la restante metà posta a carico del convenuto. -Le suddette spese vengono · in assenza di attività istruttoria svolta dalle parti liquidate secondo il valore minimo del relativo scaglione per valore previsto dal d.
m. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile - complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, in persona del giudice onorario dott. Riccardo De Mutiis, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti Controparte_1 in persona dell' amministratore pro tempore, così decide, del ogni diversa istanza disattesa:
dichiara la nullità delle delibere assembleari del 16.02.2023 e del 12.04.2023 nelle parti in cui hanno provveduto alla nomina dell' amministratore del condominio;
liquida le spese del presente procedimento in euro 3809 per compenso e 545 per iscrizione a ruolo, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap;
liquida le spese delle procedure di mediazione n. 165 / 2024 in euro88 per spese e 142 per compenso e quelle della procedura di mediazione n. 566 / 2024 in euro 296 per spese di segreteria e 662 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap;
pone tanto le spese del presente procedimento, quanto quelle delle procedure di mediazione per una metà a carico della convenuta e le compensa per la restante metà.
Larino, 15 dicembre 2025
Il giudice onorario
Dott. Riccardo De Mutiis
RE PU BBLICA ITATIONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis
ha pronunciato laseguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 369/2024 promossa da:
Parte_1 (c.f.: Codice Fiscale_1
),, con il patrocinio degli avvocati D'Errico Marco e D' Errico Cecilia
ATTORE
contro in personadell' amministratore p.t., (c.f. P.IVA 1 Controparte_1
,
con il patrocinio dell'avv. Loffredo Angela
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.12.2025, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente.
In via preliminare si rileva che, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato, in uno con l'art. 118 disp. att. cpc, dalla legge n. 69/2009, si omette lo "svolgimento del processo" e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione, inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 dl n. 83/2015 che modifica il dl n. 179/2012 - nonché in aderenza ai criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15).
Va premesso che, per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non
è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di ricorso ex art 281 decies cpc Parte_1 - nella qualità di proprietario di sito in Termoli allaalcune unità immobiliari facenti parte del Controparte_1 via Mascilongo - chiedeva all' intestato Tribunale di dichiarare nulle o comunque annullare la delibera condominiale del 16.02.2024, comunicata in data 19.02.2024, e la delibera condominiale del 12.04.2024, comunicata il 18.04.2024, entrambe emesse dall' con vittoria di spese. assemblea del Controparte_1
a cui il decreto emesso ai sensi dell' art 281 undecies cpc ed il Il Controparte_1
-
ricorso venivano ritualmente e tempestivamente notificati – si costituiva in giudizio
-
a mezzo di comparsa di risposta in cui evidenziava che gli eventuali difetti della delibera del 16.02.2024 erano stati comunque sanati da quella del 12.04.2024 e concludeva chiedendo al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere relativamente alla delibera del 16.02.2024, in quanto sostituita da quella del 12.04.2023,
e di dichiarare improcedibile il ricorso per l'impugnazione della seconda, per non essere stato preliminarmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione.
Il procedimento, dopo il negativo esperimento del tentativo di mediazione con riferimento alla delibera del 12.04.2024, veniva trattenuto per la decisione all' udienza del 03.12.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte_1 ha indicato le seguenti ragioni di annullabilità e/o nullità delle delibere impugnate: 1) per la delibera del 16.02.2024: mancata approvazione dei piani di riparto, mancata approvazione delle ripartizioni di spese relative al consuntivo 2023, al preventivo 2024, al preventivo di spesa dell'impianto idraulico e al preventivo per i lavori di sistemazione dell'ascensore, mancata comunicazione della conclusione di un nuovo contratto per la manutenzione dell' ascensore (con la Neulift in luogo di quello precedente, stipulato con la CP_2 ;2) per entrambe le delibere,a): violazione dell'art. 1130 bis cc e dell'art. art. 1129 cc comma 7 per non avere fornito al condòmino
Pt 2 che pure ne aveva fatto più volte richiesta – i documenti giustificativi del
-
consuntivo 2023 e del preventivo 2024, con conseguente impossibilità di partecipare alle assemblee del 16.02.2024 e del 12.04.2024 e di esercitare il diritto di verificare il rendiconto condominiale ex art 1130 cc;
b) violazione dell' art. 1130 bis cc, per essere stato redatto il bilancio consuntivo 2023, approvato con le delibere impugnate, in violazione dei principi stabiliti dall'art. 1130 bis cc, e cioè omettendo di consentire al CP_1 di verificare il rendiconto;
c)violazione dell'art. 1129 cc, in quanto l' amministratore non aveva indicato nelle delibere - in cui veniva rinnovato il suo incarico – “i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6)
e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata", per non avere specificato analiticamente l'importo dovuto a titolo di compenso e per non avere fornito l'attestato di formazione periodica ex art. 71 bis disp. att. cc.
Per quel che concerne il motivo di impugnazione di cui al numero 1), riferito alla sola delibera del 16.02.2024, si osserva che – per giurisprudenza unanime (cfr ex aliis
-
e recentemente C App Lecce n. 114/2025) - la contestazione dell'ammontare delle spese e del loro riparto “impone al CP_1 l'onere di provare la correttezza della ripartizione delle spese, dimostrando l'applicazione dei criteri legali o regolamentari".
Dall' applicazione di tale principio al caso che intrattiene discende - attesa l'omessa indicazione dei dati indicati dal ricorrente nella delibera - l'irregolarità della stessa in parte qua.
Va tuttavia osservato che la successiva delibera del 12.04.2023 approvava il bilancio consuntivo 2023 ed il preventivo 2024, nonché la ripartizione delle relative spese tra i condòmini e da tale constatazione si ricava che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere sul punto.
Sussistono infatti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per la pronuncia di una simile pronuncia, atteso che il giudice è tenuto ad emetterla quando la delibera successiva abbia contenuto identico a quella impugnata ( cfr da ultima Cass n.
16397/2025, ed anche Cass. n. 11961/2004) e tali caratteristiche si rinvengono nella delibera assunta dal Controparte_1 in data 12.04.2023, con cui si è provveduto appunto alle approvazioni omesse nella precedente delibera, peraltro richiamate analiticamente nel relativo ordine del giorno.
Tale decisione si fonda sul principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui la successiva adozione di una nuova delibera assembleare, che sostituisce quella impugnata, determina il venir meno dell'interesse ad agire, in applicazione analogica dell'art. 2377, co. 8 cc (cfr ex plurimis Trib Salerno n. 2741/2025).
Non merita invece accoglimento l'impugnazione della delibera del 16.02.2024 nella parte in cui ha incaricato di effettuare i lavori sull' ascensore ad un soggetto diverso dal precedente manutentore dell' ascensore, avendo l' amministratore indicato tra gli argomenti all' ordine del giorno l' approvazione preventivo di spesa lavori 66
straordinari ascensore“, non essendovi alcun obbligo di affidare i lavori sull' ascensore al soggetto a cui era stata in precedenza affidata la manutenzione del detto bene condominiale, e non costituendo - peraltro - l'omessa allegazione dei preventivi spese per i lavori in questione un motivo idoneo a determinare la caducazione della delibera (cfr ex plurimis Trib Brescia n. 5087/2025).
Passando ai motivi di impugnazione relativi ad entrambe le delibere, e cioè la mancata visione da parte del CP_1 dei documenti giustificativi del consuntivo 2023, del preventivo 2024 e del rendiconto condominiale, si osserva che il diritto di accesso agli atti de quibus si esercita mediante richiesta all'amministratore, il quale è tenuto a consentire ai condomini di prendere visione della documentazione condominiale nei locali dove essa è conservata, indicando ai condomini i giorni e le ore in cui è possibile accedere ai documenti ( giurisprudenza unanime sul punto, cfr Cass nn. 1544/2004,12650/2008, 1667/2017,15996/2020).
Ebbene, nel caso che ci intrattiene il CP_1 ha dimostrato di avere richiesto all' amministrazione condominiale la documentazione afferente agli argomenti all' ordine del giorno dell' assemblea del 14.02.2023, mentre l' amministrazione condominiale non ha dimostrato quanto affermato nella comparsa di costituzione e di risposta, ossia di avere inviato via pec i documenti in parola al ricorrente.
Si tratta di una omissione che concretizza una ragione di annullabilità della delibera,
e tanto in linea con il principio per cui “la mancata visione dei documenti contabili rende impossibile una partecipazione informata e vanifica il processo di formazione della maggioranza" (Cass. n. 15996/2020).
Si deve però osservare che con comunicazione del 28.03.2023 – l'amministrazione
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condominiale provvide ad inviare al CP_1 i documenti giustificativi delle spese sulla cui base la successiva delibera del 12.04.2023 aveva poi proceduto all' approvazione del consuntivo 2023 e del preventivo 2024, e da tale constatazione discende che -
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anche in questo caso la ragione del contendere è venuta meno.
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Passando all' ultimo motivo di impugnazione di entrambe le delibere (mancata indicazione da parte dell' amministratore dei propri dati anagrafici e fiscali, il luogo in cui trovano i registri di cui ai nn. 6 e 7 dell' art 1130 cc e la data in cui gli stressi possono essere consultati, del proprio compenso e dell' attestato di formazione professionale) si rileva che il verbale dell' assemblea del 16.02.2023 si limitava a confermare la nomina - quale amministratrice condominiale - dello CP_3
[...], via Mascilongo“ (si legga l'allegato n. 2 al ricorso), omettendo di indicare il compenso dello stesso e tale lacuna determina la nullità della delibera assunta su tale argomento (giurisprudenza unanime, cfr tra le tante C App Bari n.
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1201/2023), che non viene meno nemmeno nel caso di successiva adozione del rendiconto (Cass n. 1297/2022).
E dunque la delibera del 16.02.2023 deve essere dichiarata nulla sul punto.
La predetta sanzione di nullità non viene meno per effetto della indicazione – nella successiva delibera del 12.04.2023 di alcune delle informazioni omesse nella
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precedente delibera.
Ed infatti la parte resistente non ha prodotto in giudizio la precedente nomina e nemmeno il preventivo presentato dall' amministratore da cui si possa evincere la specificazione del compenso in quota fissa, quota ulteriore e rimorso spese, e tanto determina la nullità per violazione dell' art 1129 cc anche della delibera del 12.04.2023 in parte qua, atteso che l' omessa specificazione frustra in modo evidente l'esigenza di garantire la massima trasparenza ai condòmini (cfr Cass nn. 12927/2022 e
14424/2025, ed anche Trib Milano sez XIII, n. 4294/2016, C App Palermo n.
1792/2022: "la mera indicazione nel verbale di assemblea di una somma complessiva, per nulla dettagliata, non soddisfa quella esigenza di chiarezza documentale, trasparenza e formalità che traspaiono dal meccanismo di nomina ed accettazione individuati dal novellato art. 1129 cod. civ., meccanismo che non può prescindere da un atto formale dal quale risulti l' espressa ed analitica indicazione del compenso").
In definitiva, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento ai motivi di impugnazione della delibera del 16.02.2023 e di quella del 12.04.2023, deve essere disattesa la richiesta di declaratoria di nullità della delibera del 16.02.2023 per avere conferito l'incarico di effettuare lavori straordinari sull' ascensore alla ditta CP_4 e devono essere annullate entrambe le delibere nelle parti in cui hanno provveduto alla nomina dell' amministratore CP_5
In punto di regolamentazione del regime delle spese del presente procedimento si ritiene che l' accoglimento di uno e non degli ulteriori motivi di impugnazione delle delibere su cui viene dichiarata cessata la materia del contendere ed il fatto che il CP_1 non possa essere ritenuto virtualmente soccombente su questi ultimi
(essendo stata adottata la seconda delibera prima dell' introduzione del presente giudizio) giustifichi la compensazione delle spese del presente procedimento per una metà, con la restante metà posta a carico del convenuto. -Le suddette spese vengono · in assenza di attività istruttoria svolta dalle parti liquidate secondo il valore minimo del relativo scaglione per valore previsto dal d.
m. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile - complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, in persona del giudice onorario dott. Riccardo De Mutiis, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti Controparte_1 in persona dell' amministratore pro tempore, così decide, del ogni diversa istanza disattesa:
dichiara la nullità delle delibere assembleari del 16.02.2023 e del 12.04.2023 nelle parti in cui hanno provveduto alla nomina dell' amministratore del condominio;
liquida le spese del presente procedimento in euro 3809 per compenso e 545 per iscrizione a ruolo, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap;
liquida le spese delle procedure di mediazione n. 165 / 2024 in euro88 per spese e 142 per compenso e quelle della procedura di mediazione n. 566 / 2024 in euro 296 per spese di segreteria e 662 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap;
pone tanto le spese del presente procedimento, quanto quelle delle procedure di mediazione per una metà a carico della convenuta e le compensa per la restante metà.
Larino, 15 dicembre 2025
Il giudice onorario
Dott. Riccardo De Mutiis