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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 21/07/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 978/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 978/2025, in materia di separazione consensuale ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato in [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. FERRARI SILVIA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato in [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. FERRARI SILVIA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria: Autorizzare i coniugi a vivere separati;
pronunciare sentenza di omologa della separazione personale consensuale tra i coniugi Parte_1
ed il IG. Ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile del
[...] Controparte_2
1 Comune di Ovada di provvedere alle prescritte annotazioni e trascrizioni (Atto n. 14, parte I, Serie
A, anno 2004). Disporre altresì quanto segue:
1. la casa coniugale, sita in Ovada (AL), Strada Nuova
Costa 3/3, condotta in locazione, rimane assegnata in via esclusiva alla IG.ra che vi Parte_1
abiterà unitamente alla LI;
il IG. ha già provveduto al prelievo ed Per_1 Controparte_1
asporto di tutti i suoi effetti personali;
2. a titolo di contributo al mantenimento della LI , Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, il IG. corrisponderà Controparte_1 alla moglie la somma mensile di € 400,00 da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico
IBAN:[...]; tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT con decorrenza dal mese di maggio 2025; 3. il IG. provvederà inoltre al Controparte_1
rimborso, nella misura del 50%, in favore della IG.ra , delle spese di natura straordinaria Parte_1
dalla stessa sostenute in favore della LI , secondo la seguente indicazione, non Per_1
esaustiva: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico;
d) dotazione informatica ( pc/tablet); d) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di recupero e lezioni private;
c) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; d) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
e) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); f) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4. Il IG. potrà vedere e frequentare la LI accordandosi direttamente con la Controparte_1 Per_1
stessa;
5. con il puntuale ed esatto adempimento delle condizioni concordare nel presente ricorso,
2 entrambi i coniugi dichiarano di avere in tal modo risolto ogni questione economica e patrimoniale tra gli stessi ancora sussistente e di nulla più avere a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra, anche ai fini dell'eventuale divorzio.
6. Spese legali compensate tra le parti”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 30 aprile 2025, i coniugi in epigrafe indicati esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in data 20 novembre 2004 in Ovada (AL). Dall'unione coniugale nascevano le figlie , in data 25 settembre 2002, maggiorenne economicamente Per_2
autosufficiente e in data 22 giugno 2006, studentessa non ancora economicamente Per_1
autosufficiente.
Le parti rappresentavano che contrasti ed incomprensioni avevano determinato il deterioramento del rapporto coniugale, tanto che da tempo il SI. aveva lasciato la casa coniugale e si Controparte_1
era trasferito a vivere in Monleale;
non sussistendo pertanto la possibilità di ricostituire l'unione coniugale, le parti pervenivano alla decisione di separarsi. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative, né con gli interessi della LI studentessa Per_1
economicamente non autosufficiente. Pertanto, tale accordo può essere recepito dal Collegio.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi SI.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), C.F._1 Controparte_1 C.F._2
che avevano contratto matrimonio in Ovada (AL), in data 20 novembre 2004 (Anno 2004 Parte
3 I Serie N. 14);
la casa coniugale, sita in Ovada (AL), Strada Nuova Costa 3/3, condotta in locazione, rimarrà assegnata in via esclusiva alla SI.ra che vi abiterà unitamente alla LI Parte_1 Per_1
dispone che, a titolo di contributo al mantenimento della LI , il SI. Per_1 Controparte_1 corrisponderà alla moglie la somma mensile di € 400,00 da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico IBAN:[...]; tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal mese di maggio 2025;
dispone che il SI. provvederà inoltre al rimborso, nella misura del 50%, in favore Controparte_1
della IG.ra , delle spese di natura straordinaria dalla stessa sostenute in favore della Parte_1
LI secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Alessandria;
Per_1
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 15 luglio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 978/2025, in materia di separazione consensuale ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato in [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. FERRARI SILVIA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato in [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. FERRARI SILVIA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria: Autorizzare i coniugi a vivere separati;
pronunciare sentenza di omologa della separazione personale consensuale tra i coniugi Parte_1
ed il IG. Ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile del
[...] Controparte_2
1 Comune di Ovada di provvedere alle prescritte annotazioni e trascrizioni (Atto n. 14, parte I, Serie
A, anno 2004). Disporre altresì quanto segue:
1. la casa coniugale, sita in Ovada (AL), Strada Nuova
Costa 3/3, condotta in locazione, rimane assegnata in via esclusiva alla IG.ra che vi Parte_1
abiterà unitamente alla LI;
il IG. ha già provveduto al prelievo ed Per_1 Controparte_1
asporto di tutti i suoi effetti personali;
2. a titolo di contributo al mantenimento della LI , Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, il IG. corrisponderà Controparte_1 alla moglie la somma mensile di € 400,00 da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico
IBAN:[...]; tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT con decorrenza dal mese di maggio 2025; 3. il IG. provvederà inoltre al Controparte_1
rimborso, nella misura del 50%, in favore della IG.ra , delle spese di natura straordinaria Parte_1
dalla stessa sostenute in favore della LI , secondo la seguente indicazione, non Per_1
esaustiva: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico;
d) dotazione informatica ( pc/tablet); d) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di recupero e lezioni private;
c) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; d) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
e) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); f) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4. Il IG. potrà vedere e frequentare la LI accordandosi direttamente con la Controparte_1 Per_1
stessa;
5. con il puntuale ed esatto adempimento delle condizioni concordare nel presente ricorso,
2 entrambi i coniugi dichiarano di avere in tal modo risolto ogni questione economica e patrimoniale tra gli stessi ancora sussistente e di nulla più avere a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra, anche ai fini dell'eventuale divorzio.
6. Spese legali compensate tra le parti”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 30 aprile 2025, i coniugi in epigrafe indicati esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in data 20 novembre 2004 in Ovada (AL). Dall'unione coniugale nascevano le figlie , in data 25 settembre 2002, maggiorenne economicamente Per_2
autosufficiente e in data 22 giugno 2006, studentessa non ancora economicamente Per_1
autosufficiente.
Le parti rappresentavano che contrasti ed incomprensioni avevano determinato il deterioramento del rapporto coniugale, tanto che da tempo il SI. aveva lasciato la casa coniugale e si Controparte_1
era trasferito a vivere in Monleale;
non sussistendo pertanto la possibilità di ricostituire l'unione coniugale, le parti pervenivano alla decisione di separarsi. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative, né con gli interessi della LI studentessa Per_1
economicamente non autosufficiente. Pertanto, tale accordo può essere recepito dal Collegio.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi SI.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), C.F._1 Controparte_1 C.F._2
che avevano contratto matrimonio in Ovada (AL), in data 20 novembre 2004 (Anno 2004 Parte
3 I Serie N. 14);
la casa coniugale, sita in Ovada (AL), Strada Nuova Costa 3/3, condotta in locazione, rimarrà assegnata in via esclusiva alla SI.ra che vi abiterà unitamente alla LI Parte_1 Per_1
dispone che, a titolo di contributo al mantenimento della LI , il SI. Per_1 Controparte_1 corrisponderà alla moglie la somma mensile di € 400,00 da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico IBAN:[...]; tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal mese di maggio 2025;
dispone che il SI. provvederà inoltre al rimborso, nella misura del 50%, in favore Controparte_1
della IG.ra , delle spese di natura straordinaria dalla stessa sostenute in favore della Parte_1
LI secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Alessandria;
Per_1
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 15 luglio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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