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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 29/07/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1680/2025, promossa con ricorso depositato in data 05/06/2025 da Parte_1
e , entrambi con avv. CHIAPOLINO MARTINA;
[...] Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Trieste il 24/06/1995, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Trieste al n. 171, P. 2, Serie A, anno 1995;
- dal matrimonio sono nati due figli: , nata a [...] il [...], e Persona_1 Per_2
, nato a [...] il [...], entrambi ormai maggiorenni e non economicamente autosufficienti.
[...]
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_2 Parte_1
• ordinare al Comune di Trieste di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente non autosufficienti in Persona_1 Persona_2 quanto studenti universitari, manterranno la loro residenza nella casa familiare, sita a Duino Aurisina, località
Sistiana 12Z/15, in comunione ordinaria tra i coniugi, dove rimarrà a vivere anche la signora , Parte_1 divenendone pertanto assegnataria (P.T. 612 c.t. 1 CC Slivia e 587 c.t. 1 CC Slivia)
2) le parti, valutato l'ammontare della rata mensile del mutuo fondiario a tasso variabile congiuntamente contratto per l'acquisto della casa familiare di Duino Aurisina loc. Sistiana 12Z/15 (rata attuale di circa €
1.350,00/mese; mutuo Generali nr 850/644/0006183), al fine di garantire ai figli il godimento della stessa e
pagina 1 di 3 dunque a titolo di contributo al loro mantenimento, concordano a che il sig. concorra al Parte_2 pagamento della rata di mutuo mediante il pagamento di una quota maggioritaria, concordemente fissata nell'importo di € 1.000,00/mese, restando l'eccedenza della rata (circa 350,00 € al mese) a carico della signora
e fermi i rispettivi titoli di proprietà; i coniugi accrediteranno le quote di loro spettanza sul c/c Parte_1 di addebito della rata di mutuo cointestato ai coniugi (cc IBAN [...]CC8500597778);
3) sempre a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , in quanto maggiorenni ma non Per_1 Per_2 ancora economicamente autosufficienti, il sig. verserà mensilmente alla signora Parte_2 Parte_1
l'importo di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT come per legge;
pagherà inoltre il 100% delle spese universitarie e dei mezzi di trasporto pubblici per entrambi i figli nonché le spese dell'autovettura Toyota AyGo della figlia (premio di assicurazione rca, bollo auto e rata di Per_1 acquisto); le ulteriori spese straordinarie per i figli verranno suddivise tra i genitori in ragione dell'60% a carico del padre e del 40% a carico della madre.
4) Quanto ai rapporti tra i coniugi, il sig. verserà mensilmente alla signora un Parte_2 Parte_1 assegno di mantenimento di € 900,00 (euro novecento), importo che verrà annualmente rivalutato in base agli indici Istat come per legge”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, senza che ne sia necessario l'ascolto, stima sussistenti i presupposti di legge per il loro recepimento, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, come pure concordato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ;
[...] Parte_2
pagina 2 di 3 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto al n. n. 171, P. 2, Serie A, anno 1995).
Così deciso in Trieste, il 21/07/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1680/2025, promossa con ricorso depositato in data 05/06/2025 da Parte_1
e , entrambi con avv. CHIAPOLINO MARTINA;
[...] Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Trieste il 24/06/1995, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Trieste al n. 171, P. 2, Serie A, anno 1995;
- dal matrimonio sono nati due figli: , nata a [...] il [...], e Persona_1 Per_2
, nato a [...] il [...], entrambi ormai maggiorenni e non economicamente autosufficienti.
[...]
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_2 Parte_1
• ordinare al Comune di Trieste di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente non autosufficienti in Persona_1 Persona_2 quanto studenti universitari, manterranno la loro residenza nella casa familiare, sita a Duino Aurisina, località
Sistiana 12Z/15, in comunione ordinaria tra i coniugi, dove rimarrà a vivere anche la signora , Parte_1 divenendone pertanto assegnataria (P.T. 612 c.t. 1 CC Slivia e 587 c.t. 1 CC Slivia)
2) le parti, valutato l'ammontare della rata mensile del mutuo fondiario a tasso variabile congiuntamente contratto per l'acquisto della casa familiare di Duino Aurisina loc. Sistiana 12Z/15 (rata attuale di circa €
1.350,00/mese; mutuo Generali nr 850/644/0006183), al fine di garantire ai figli il godimento della stessa e
pagina 1 di 3 dunque a titolo di contributo al loro mantenimento, concordano a che il sig. concorra al Parte_2 pagamento della rata di mutuo mediante il pagamento di una quota maggioritaria, concordemente fissata nell'importo di € 1.000,00/mese, restando l'eccedenza della rata (circa 350,00 € al mese) a carico della signora
e fermi i rispettivi titoli di proprietà; i coniugi accrediteranno le quote di loro spettanza sul c/c Parte_1 di addebito della rata di mutuo cointestato ai coniugi (cc IBAN [...]CC8500597778);
3) sempre a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , in quanto maggiorenni ma non Per_1 Per_2 ancora economicamente autosufficienti, il sig. verserà mensilmente alla signora Parte_2 Parte_1
l'importo di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT come per legge;
pagherà inoltre il 100% delle spese universitarie e dei mezzi di trasporto pubblici per entrambi i figli nonché le spese dell'autovettura Toyota AyGo della figlia (premio di assicurazione rca, bollo auto e rata di Per_1 acquisto); le ulteriori spese straordinarie per i figli verranno suddivise tra i genitori in ragione dell'60% a carico del padre e del 40% a carico della madre.
4) Quanto ai rapporti tra i coniugi, il sig. verserà mensilmente alla signora un Parte_2 Parte_1 assegno di mantenimento di € 900,00 (euro novecento), importo che verrà annualmente rivalutato in base agli indici Istat come per legge”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, senza che ne sia necessario l'ascolto, stima sussistenti i presupposti di legge per il loro recepimento, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, come pure concordato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ;
[...] Parte_2
pagina 2 di 3 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto al n. n. 171, P. 2, Serie A, anno 1995).
Così deciso in Trieste, il 21/07/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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