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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/08/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1957 del R.G. 2025 v.g., avente ad oggetto
separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio,
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Bianco Carmela, come da mandato Parte_1
in atti,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Bianco Carmela, come da Controparte_1
mandato in atti
RESISTENTE
NONCHÈ
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 10/06/2025 e , Parte_1 Controparte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 23.09.1999 in Taranto e che dalla loro unione erano nati i figli e rispettivamente il 15.12.1999 ed Per_1 Per_2
il 24.01.2008, chiedevano pronunziarsi la separazione e la successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 09.07.2025, le parti insistevano per la pronunzia di separazione e successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso
L'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta quando si verificano,
anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere
intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla
educazione della prole”, dispone che il Giudice pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi essa sia addebitabile in ragione di condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive delle parti si evince che nel rapporto coniugale in oggetto, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si
è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi.
Per quanto riguarda i provvedimenti di natura accessoria, occorre dare atto che con note di
2 trattazione scritta depositate per l'udienza del 09.07.2025 le parti hanno insistito per la pronunzia di separazione e per la successiva sentenza di divorzio, alle condizioni indicate nel ricorso.
Non resta al Tribunale che prendere atto della volontà dei coniugi, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate.
La causa dovrà proseguire in istruttoria per la richiesta pronunzia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando nella causa tra e Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
28/06/1976 e , nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in Controparte_1
Taranto il 23.09.1999 con atto trascritto nell'apposito registro al n. 129, parte 2, serie
A , ufficio 6, anno 1999;
2) ordina la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile competente per le annotazioni e le incombenze di legge;
3) disciplina le condizioni della separazione in conformità a quelle concordate nel ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 9.07.2025, qui da intendersi come integralmente trascritte e riportate;
4) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza
Così deciso il 25/07/2025 , nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Taranto.
Il Presidente est.
Dott. Martino Casavola
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