TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/05/2025, n. 4000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4000 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 18524 DELL'ANNO 2023
FRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BALCONI FRANCO, elettivamente domiciliato in VIALE LOMBARDIA 233 20861 BRUGHERIO presso il difensore avv. BALCONI FRANCO ATTORE
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZANCHETTA Controparte_1 P.IVA_1
RICCARDO MARIA, elettivamente domiciliato in VIA F. DE SANCTIS, 33 20141 presso il CP_1 difensore avv. ZANCHETTA RICCARDO MARIA CONVENUTO
Oggi 16/05/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,30 sono comparsi:
Per l'avv.to BALCONI FRANCO Parte_1
Per , l'avv.to ZANCHETTA RICCARDO MARIA Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati (ed i praticanti) mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine..
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e precisano le conclusioni e discutono in conformità. I procuratori concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 16,00, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore16,10.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 18524/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BALCONI FRANCO, elettivamente domiciliato in VIALE LOMBARDIA 233 20861 BRUGHERIO presso il difensore avv. BALCONI FRANCO ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZANCHETTA Controparte_1 P.IVA_1
RICCARDO MARIA, elettivamente domiciliato in VIA F. DE SANCTIS, 33 20141 presso il CP_1 difensore avv. ZANCHETTA RICCARDO MARIA CONVENUTO
- OGGETTO: impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137, II comma c.c..
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 16/05/2025 e in formato digitale depositate nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dal sig. che ha convenuto in Parte_1 giudizio il sito in , con atto di citazione notificato a mezzo pec in data Controparte_2 CP_1
04/05/2023, impugnando la delibera condominiale assembleare del 12/12/2022 e chiedendone l'annullamento perché a suo dire presa in assenza del quorum costitutivo e deliberativo.
Si costituiva il convenuto impugnando e contestando le avverse allegazioni e chiedendo il CP_1 rigetto della domanda dell'attore con vittoria di spese.
La causa veniva assegnata al Giudice dott.ssa Lorenza Zuffada di questa sezione del Tribunale.
2 La causa veniva differita dapprima per la comparizione personale delle parti e poi per favorire la conciliazione della lite.
Nelle more la causa veniva definitivamente assegnata a questo giudice, per trasferimento del giudice precedentemente assegnatario ad altra sezione di questo Tribunale.
Fissata la nuova udienza per la trattazione, all'esito della stessa, a scioglimento della riserva presa in tale occasione, venivano rigettate le istanze istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art.281 sexies cpc.
Le parti precisavano le conclusioni come da atti introduttivi ed oggi all'esito delle stesse e della discussione orale, la causa viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che è stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data e che quindi la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Nel merito della controversia tra le parti l'attore impugna la libera assembleare condominiale del 12/12/2022,
- che ha approvato tra l'altro il consuntivo al 30.6.22 e il preventivo dell'esercizio successivo - , allegando la mancanza del quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea tenutasi in seconda convocazione.
L'attore a sostegno della sua domanda allegava le seguenti circostanze,che sono provate ed anche pacifiche in atti:
- alla assemblea del 12/12/2022, al momento dell'appello per la verifica del quorum costitutivo erano presenti n. 11 condomini sul totale di 22 facenti parte del condominio e rappresentanti n. 909 millesimi ed il presidente, verificata la sussistenza dei quorum dichiarava costituita ed aperta l'assemblea;
- l'attore era presente per sé e per delega del condomino sig. ; CP_3
- sorgeva poi controversia sulla delega conferita all'attore ed all'esito della stessa l'attore ed altro condomino, sig.ra si allontanavano, con la conseguenza che tenuto conto anche delle deleghe affidate CP_4
a tali condomini, il numero di presenti diventava di 7 condomini rappresentanti 875 millesimi;
- nel corso della assemblea sopraggiungeva la condomina IG.ra e quindi risultavano Persona_1 presenti 8 condomini su 22 rappresentanti 884,3435 millesimi;
- l'assemblea poi deliberava all'unanimità dei presenti su tutti i punti all'ordine del giorno, concludendosi quindi alle 20:00.
Su tali presupposti assume l'attore che la presenza della condomina sopraggiunta sarebbe stata erroneamente conteggiata perché si tratterebbe di un'apparizione avvenuta soltanto al fine di ricevere dall'amministratore la liberatoria delle spese condominiali, essendo in procinto di alienare il proprio appartamento e che poi la stessa si sarebbe allontanata subito dopo.
Con la conseguenza che tutte le delibere sarebbero inficiate per difetto del quorum costitutivo e di quello deliberativo.
3 Di contro allega il che a seguito dell'appello avvenuto alle 18:40 l'allontanamento successivo CP_1 dell'attore e dell'altra condomina sarebbero irrilevanti ai fini della sussistenza del quorum costitutivo, perché ciò che conterebbe ai fini della valida costituzione della assemblea è soltanto la sua esistenza al momento dell'apertura della stessa.
L'eccezione è fondata sul punto e va disattesa conseguentemente la domanda dell'attore.
La Corte di Cassazione ha chiarito recentemente che, come nel caso in esame, “qualora un condomino ad un certo punto – nel corso della celebrazione di un'assemblea condominiale - si allontani e tale circostanza viene fatta annotare sul verbale, se è incontrovertibile che l'allontanamento non incide sui “quorum costitutivi” (che devono sussistere al momento iniziale), tale circostanza incide, altrettanto indiscutibilmente, su quelli deliberativi relativamente ai singoli punti all'ordine del giorno”
(Cass. Sez. II, ord. 4191/2024).
Per effetto di tale principio, pacifico nella giurisprudenza della Cassazione, ne consegue che la assemblea del
12/12/2022 era validamente costituita, sussistendo il quorum previsto dalla legge per la sua seconda convocazione, e anche dopo l'allontanamento dei condomini sopra richiamati permaneva la sua valida costituzione.
Per quanto riguarda invece la eccepita insussistenza del quorum deliberativo anch'esso, per quanto in atti, risulta invece sussistente come prospettato dal , atteso quanto risultante dal verbale assembleare. CP_1
Anche a non voler tener conto del sopraggiungere in assemblea della condomina IG.ra e Persona_1 della sua partecipazione al voto, contestata dall'attore ed invece risultante dal verbale, va osservato che l'art.1136, comma III cc, in tema di assemblea in seconda convocazione stabilisce che: “La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio”.
Nel caso in esame, pur volendo escludere il voto della condomina IG.ra , come allegato Persona_1 dall'attore, la prova di resistenza consente di ritenere validamente approvata la delibera impugnata atteso che a suo favore risultano aver votato quantomeno gli altri 7 condomini presenti, - costituenti la maggioranza dei presenti per quanto sopra rilevato in ordine al quorum costitutivo della assemblea - e rappresentanti 875 millesimi.
Ciò posto in maniera assorbente va solo ulteriormente rilevato che, peraltro, parte attrice, per quanto in atti, non ha effettivamente formulato alcuna sua specifica deduzione istruttoria volta a sovvertire le risultanze del verbale assembleare, come era suo onere (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 23/11/2016).
Ciò atteso che, alcun valore hanno l'allegato messaggio whatsapp asseritamente proveniente da quest'ultima, mancando la possibilità di riscontrare la effettiva provenienza dallo stesso, a fronte delle eccezioni e contestazioni di parte attrice.
Mentre con riferimento ai capitoli di prova articolati da parte attrice va osservato che sugli stessi dovevano essere chiamati a rispondere soggetti che sono condomini del convenuto, con conseguente CP_1
4 inammissibilità della loro deposizione quali testi.
Né gli stessi potevano essere chiamati a rendere interrogatorio formale, atteso che la legittimazione passiva nelle controversie quali quella in esame compete solo all'amministratore del;
unico soggetto CP_1 parimenti legittimato a rendere l'interrogatorio formale per conto del . CP_1
Ne consegue che non vi è prova in atti della non veridicità del verbale assembleare in punto partecipazione alla votazione di tutti i condomini presenti compresa la IG.ra , in numero di 8 su 22 Persona_1 costituenti il condominio e rappresentanti 884,3435 millesimi.
Posto che, comunque, a favore della delibera impugnata ha votato un numero di condomini sufficienti al raggiungimento del quorum deliberativo in seconda convocazione della assemblea a termini dell'art.1136, anche sul punto in esame va disattesa la domanda dell'attore.
Con assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione in punto impugnativa della delibera in esame in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Le spese ed i compensi del presente giudizio e quelle di mediazione, tenuto conto dell'esito del giudizio, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vanno poste a carico della parte attrice ed a favore del convenuto , e vengono liquidate come in dispositivo, determinandole sulla scorta dei parametri CP_1 dettati del D.M. Giustizia n°55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione rigetta o disattesa, come in motivazione:
- Rigetta ogni domanda dell'attore Parte_1
- Condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto Parte_1 Controparte_2
sito in delle spese e dei compensi di lite e della mediazione, liquidati in €.4.000,00 per
[...] CP_1 compensi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed a cpa e Iva di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano 16 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
5
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 18524 DELL'ANNO 2023
FRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BALCONI FRANCO, elettivamente domiciliato in VIALE LOMBARDIA 233 20861 BRUGHERIO presso il difensore avv. BALCONI FRANCO ATTORE
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZANCHETTA Controparte_1 P.IVA_1
RICCARDO MARIA, elettivamente domiciliato in VIA F. DE SANCTIS, 33 20141 presso il CP_1 difensore avv. ZANCHETTA RICCARDO MARIA CONVENUTO
Oggi 16/05/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,30 sono comparsi:
Per l'avv.to BALCONI FRANCO Parte_1
Per , l'avv.to ZANCHETTA RICCARDO MARIA Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati (ed i praticanti) mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine..
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e precisano le conclusioni e discutono in conformità. I procuratori concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 16,00, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore16,10.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 18524/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BALCONI FRANCO, elettivamente domiciliato in VIALE LOMBARDIA 233 20861 BRUGHERIO presso il difensore avv. BALCONI FRANCO ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZANCHETTA Controparte_1 P.IVA_1
RICCARDO MARIA, elettivamente domiciliato in VIA F. DE SANCTIS, 33 20141 presso il CP_1 difensore avv. ZANCHETTA RICCARDO MARIA CONVENUTO
- OGGETTO: impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137, II comma c.c..
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 16/05/2025 e in formato digitale depositate nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dal sig. che ha convenuto in Parte_1 giudizio il sito in , con atto di citazione notificato a mezzo pec in data Controparte_2 CP_1
04/05/2023, impugnando la delibera condominiale assembleare del 12/12/2022 e chiedendone l'annullamento perché a suo dire presa in assenza del quorum costitutivo e deliberativo.
Si costituiva il convenuto impugnando e contestando le avverse allegazioni e chiedendo il CP_1 rigetto della domanda dell'attore con vittoria di spese.
La causa veniva assegnata al Giudice dott.ssa Lorenza Zuffada di questa sezione del Tribunale.
2 La causa veniva differita dapprima per la comparizione personale delle parti e poi per favorire la conciliazione della lite.
Nelle more la causa veniva definitivamente assegnata a questo giudice, per trasferimento del giudice precedentemente assegnatario ad altra sezione di questo Tribunale.
Fissata la nuova udienza per la trattazione, all'esito della stessa, a scioglimento della riserva presa in tale occasione, venivano rigettate le istanze istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art.281 sexies cpc.
Le parti precisavano le conclusioni come da atti introduttivi ed oggi all'esito delle stesse e della discussione orale, la causa viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che è stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data e che quindi la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Nel merito della controversia tra le parti l'attore impugna la libera assembleare condominiale del 12/12/2022,
- che ha approvato tra l'altro il consuntivo al 30.6.22 e il preventivo dell'esercizio successivo - , allegando la mancanza del quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea tenutasi in seconda convocazione.
L'attore a sostegno della sua domanda allegava le seguenti circostanze,che sono provate ed anche pacifiche in atti:
- alla assemblea del 12/12/2022, al momento dell'appello per la verifica del quorum costitutivo erano presenti n. 11 condomini sul totale di 22 facenti parte del condominio e rappresentanti n. 909 millesimi ed il presidente, verificata la sussistenza dei quorum dichiarava costituita ed aperta l'assemblea;
- l'attore era presente per sé e per delega del condomino sig. ; CP_3
- sorgeva poi controversia sulla delega conferita all'attore ed all'esito della stessa l'attore ed altro condomino, sig.ra si allontanavano, con la conseguenza che tenuto conto anche delle deleghe affidate CP_4
a tali condomini, il numero di presenti diventava di 7 condomini rappresentanti 875 millesimi;
- nel corso della assemblea sopraggiungeva la condomina IG.ra e quindi risultavano Persona_1 presenti 8 condomini su 22 rappresentanti 884,3435 millesimi;
- l'assemblea poi deliberava all'unanimità dei presenti su tutti i punti all'ordine del giorno, concludendosi quindi alle 20:00.
Su tali presupposti assume l'attore che la presenza della condomina sopraggiunta sarebbe stata erroneamente conteggiata perché si tratterebbe di un'apparizione avvenuta soltanto al fine di ricevere dall'amministratore la liberatoria delle spese condominiali, essendo in procinto di alienare il proprio appartamento e che poi la stessa si sarebbe allontanata subito dopo.
Con la conseguenza che tutte le delibere sarebbero inficiate per difetto del quorum costitutivo e di quello deliberativo.
3 Di contro allega il che a seguito dell'appello avvenuto alle 18:40 l'allontanamento successivo CP_1 dell'attore e dell'altra condomina sarebbero irrilevanti ai fini della sussistenza del quorum costitutivo, perché ciò che conterebbe ai fini della valida costituzione della assemblea è soltanto la sua esistenza al momento dell'apertura della stessa.
L'eccezione è fondata sul punto e va disattesa conseguentemente la domanda dell'attore.
La Corte di Cassazione ha chiarito recentemente che, come nel caso in esame, “qualora un condomino ad un certo punto – nel corso della celebrazione di un'assemblea condominiale - si allontani e tale circostanza viene fatta annotare sul verbale, se è incontrovertibile che l'allontanamento non incide sui “quorum costitutivi” (che devono sussistere al momento iniziale), tale circostanza incide, altrettanto indiscutibilmente, su quelli deliberativi relativamente ai singoli punti all'ordine del giorno”
(Cass. Sez. II, ord. 4191/2024).
Per effetto di tale principio, pacifico nella giurisprudenza della Cassazione, ne consegue che la assemblea del
12/12/2022 era validamente costituita, sussistendo il quorum previsto dalla legge per la sua seconda convocazione, e anche dopo l'allontanamento dei condomini sopra richiamati permaneva la sua valida costituzione.
Per quanto riguarda invece la eccepita insussistenza del quorum deliberativo anch'esso, per quanto in atti, risulta invece sussistente come prospettato dal , atteso quanto risultante dal verbale assembleare. CP_1
Anche a non voler tener conto del sopraggiungere in assemblea della condomina IG.ra e Persona_1 della sua partecipazione al voto, contestata dall'attore ed invece risultante dal verbale, va osservato che l'art.1136, comma III cc, in tema di assemblea in seconda convocazione stabilisce che: “La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio”.
Nel caso in esame, pur volendo escludere il voto della condomina IG.ra , come allegato Persona_1 dall'attore, la prova di resistenza consente di ritenere validamente approvata la delibera impugnata atteso che a suo favore risultano aver votato quantomeno gli altri 7 condomini presenti, - costituenti la maggioranza dei presenti per quanto sopra rilevato in ordine al quorum costitutivo della assemblea - e rappresentanti 875 millesimi.
Ciò posto in maniera assorbente va solo ulteriormente rilevato che, peraltro, parte attrice, per quanto in atti, non ha effettivamente formulato alcuna sua specifica deduzione istruttoria volta a sovvertire le risultanze del verbale assembleare, come era suo onere (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 23/11/2016).
Ciò atteso che, alcun valore hanno l'allegato messaggio whatsapp asseritamente proveniente da quest'ultima, mancando la possibilità di riscontrare la effettiva provenienza dallo stesso, a fronte delle eccezioni e contestazioni di parte attrice.
Mentre con riferimento ai capitoli di prova articolati da parte attrice va osservato che sugli stessi dovevano essere chiamati a rispondere soggetti che sono condomini del convenuto, con conseguente CP_1
4 inammissibilità della loro deposizione quali testi.
Né gli stessi potevano essere chiamati a rendere interrogatorio formale, atteso che la legittimazione passiva nelle controversie quali quella in esame compete solo all'amministratore del;
unico soggetto CP_1 parimenti legittimato a rendere l'interrogatorio formale per conto del . CP_1
Ne consegue che non vi è prova in atti della non veridicità del verbale assembleare in punto partecipazione alla votazione di tutti i condomini presenti compresa la IG.ra , in numero di 8 su 22 Persona_1 costituenti il condominio e rappresentanti 884,3435 millesimi.
Posto che, comunque, a favore della delibera impugnata ha votato un numero di condomini sufficienti al raggiungimento del quorum deliberativo in seconda convocazione della assemblea a termini dell'art.1136, anche sul punto in esame va disattesa la domanda dell'attore.
Con assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione in punto impugnativa della delibera in esame in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Le spese ed i compensi del presente giudizio e quelle di mediazione, tenuto conto dell'esito del giudizio, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vanno poste a carico della parte attrice ed a favore del convenuto , e vengono liquidate come in dispositivo, determinandole sulla scorta dei parametri CP_1 dettati del D.M. Giustizia n°55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione rigetta o disattesa, come in motivazione:
- Rigetta ogni domanda dell'attore Parte_1
- Condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto Parte_1 Controparte_2
sito in delle spese e dei compensi di lite e della mediazione, liquidati in €.4.000,00 per
[...] CP_1 compensi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed a cpa e Iva di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano 16 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
5