Sentenza 12 maggio 1971
Massime • 7
Poiche il termine fissato dall'art 47, ultimo comma cod proc civ ha carattere ordinatorio, la tardivita del deposito della scrittura difensiva, ivi prevista, puo essere pronunciata solo su eccezione del ricorrente. ( Conf 88'69, mass n 337936).*
E ammissibile l'istanza di regolamento di Competenza proposta con unico atto d'impugnativa avverso due sentenze, emesse in giudizi autonomi fra le stesse parti. ( V 2324'64' 171'59).*
La notificazione della sentenza costituisce un equipollente della comunicazione, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'istanza di regolamento di Competenza. ( V 16'51).*
Non attengono alla Competenza le questioni circa la ripartizione delle funzioni tra i vari organi facenti parte di un ufficio giudiziario unitariamente considerato. E, pertanto, inammissibile in Sede di regolamento di Competenza la censura con la quale si deduce che la sentenza impugnata sia stata redatta da un giudice diverso da quello investito della istruzione della causa. ( V 1271'69, mass n 339915).*
Non possono formare oggetto di censura in Sede di regolamento di Competenza i provvedimenti relativi alla riunione dei procedimenti, di cui agli artt 273 e 274 cod proc civ, ne quelli relativi alla sospensione del processo a norma dell'art 295 cod proc civ. ( V 2298'69, mass n 341697; 726'63).*
Non sussiste rapporto di litispendenza ne di continenza fra la causa promossa dal debitore per la declaratoria di nullita ed inefficacia di cambiali ed inesistenza dell'obbligazione cambiaria e quella di opposizione agli Atti esecutivi proposta dallo stesso debitore nell'esecuzione contro di lui promossa sulla base delle cambiali medesime. ( V 1067'67, mass n 327441).*
Le norme sulla continenza dettate dall'art 39 cod proc civ, non sono applicabili quando le cause sono pendenti in gradi diversi di giudizio ne quando la causa contenuta sia oggetto di Competenza territoriale inderogabile. ( nella specie la causa contenuta aveva ad oggetto opposizione alla esecuzione immobiliare). ( V 1136'66, mass n 322279).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/05/1971, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1971 |
Testo completo
Poiche il termine fissato dall'art 47, ultimo comma cod proc civ ha carattere ordinatorio, la tardivita del deposito della scrittura difensiva, ivi prevista, puo essere pronunciata solo su eccezione del ricorrente. ( Conf 88'69, mass n 337936).*