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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/09/2025, n. 4197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4197 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1307/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 1307/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Emanuele Labis in virtù Parte_1 di procura speciale in atti;
ricorrente contro
, nato il [...] in [...] residente in Controparte_1
Fossano (CN) Viale Ambrogio da Fossano n. 31,
resistente - contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo al minore: nato a [...] in data [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 16.01.2025
Per parte resistente-contumace
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Parte_1 CP_1
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
[...]
Con ricorso depositato il 16.01.2025, parte ricorrente, Parte_1
chiedeva al Tribunale di confermare quanto disposto con decreto del Tribunale per i
[...]
Minorenni del 27.09.2023 (r.g.v.g. 625/2019) e di disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre e di disporre a carico della parte resistente il versamento di un contributo al mantenimento mensile del minore, quantificato in euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 03.02.2025, il Giudice relatore fissava udienza al 09.09.2025 per la convocazione delle parti avanti a sé e mandava ai Servizi sociali/N.P.I. competenti di trasmettere relazione almeno 10 giorni prima dell'udienza.
In data 02.09.2025, i Servizi incaricati depositavano in atti relazione sociale, dalla quale emergeva che madre e figlio, dal 11.09.2023 hanno residenza presso l'Ostello Antica Abbadia in
Torino; la madre è responsabile esclusiva della cura e educazione del figlio, sin da quando, nel luglio
2021, il padre si è allontanato dal nucleo familiare;
nell'ottobre del 2023, il Tribunale per i Minorenni ha dichiarato quest'ultimo decaduto dalla responsabilità genitoriale.
In data 09.09.2025, parte ricorrente compariva in udienza avanti al Giudice Relatore;
per parte resistente nessuno compariva nonostante la regolare notifica;
la parte resistente veniva quindi dichiarata contumace. La parte ricorrente insisteva come da ricorso introduttivo, rinunciando all'attività istruttoria e ai termini delle memorie ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva al Collegio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
Permesso che procedimento n° R.G. V.G. 625/2019 svoltosi avanti al Tribunale per i
Minorenni di Torino si concludeva con l'emissione in data 27.09.2023 di un decreto con il quale il
Tribunale per i Minorenni di Torino disponeva quanto segue: “si confermava il collocamento del minore presso la madre;
- si confermava la prosecuzione degli interventi di sostegno e monitoraggio in favore della ricorrente e del figlio minore finalizzati alla progressiva autonomizzazione della diade madre-minore per tutto il tempo ritenuto necessario dai servizi sociali;
- si dichiarava il padre sig. decaduto dalla responsabilità genitoriale nei Controparte_1 confronti del figlio e si dava atto che la madre avrebbe esercitato in via esclusiva la Per_1 responsabilità genitoriale nei confronti del figlio, si ritiene di poter accogliere le domande di parte ricorrente in punto affidamento del figlio, residenza e collocazione. Anche le domande in punto economico meritano di essere accolte, posto che la ricorrente attualmente lavora un regolare contratto a tempo indeterminato quale dipendente presso un negozio di parrucchiera gestito dalla sig.ra e nell'anno 2023 ha guadagnato la somma annua Persona_2 lorda di € 2700,00 come emerge dal CUD allegato. La ricorrente non è in grado di indicare quale sia l'attuale attività lavorativa svolta dal sig. né quale sia la sua retribuzione. Le Controparte_1 uniche notizie in possesso della ricorrente in merito al resistente sono la sua attuale residenza anagrafica sita in Fossano (CN) Viale Ambrogio da Fossano n. 31 e la circostanza che egli risulti essere l'unico componente del suo nucleo familiare.
Si conferma la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi socio-sanitari e la sua attuale collocazione con il minore.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto del decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Torino in data 27.09.2023 all'esito del procedimento n° R.G. V.G. 625/2019 con il quale il padre sig. nato in Controparte_1
Marocco in data 09/03/1999 è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio così provvede: Per_1
Conferma l'affidamento esclusivo rafforzato del minore nato Persona_1 in data 2/8/2019 alla madre;
Dispone a carico del signor il versamento alla signora del contributo di CP_1 Parte_1
400 euro mensili da versarsi entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre al
50 % delle spese extra come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15/3/2016; conferma nel resto.
Condanna la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si CP_1 Parte_1 liquidano complessivamente in € 2400 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali, da rifondersi a favore dell'Erario essendo la parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 26.09.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 1307/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Emanuele Labis in virtù Parte_1 di procura speciale in atti;
ricorrente contro
, nato il [...] in [...] residente in Controparte_1
Fossano (CN) Viale Ambrogio da Fossano n. 31,
resistente - contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo al minore: nato a [...] in data [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 16.01.2025
Per parte resistente-contumace
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Parte_1 CP_1
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
[...]
Con ricorso depositato il 16.01.2025, parte ricorrente, Parte_1
chiedeva al Tribunale di confermare quanto disposto con decreto del Tribunale per i
[...]
Minorenni del 27.09.2023 (r.g.v.g. 625/2019) e di disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre e di disporre a carico della parte resistente il versamento di un contributo al mantenimento mensile del minore, quantificato in euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 03.02.2025, il Giudice relatore fissava udienza al 09.09.2025 per la convocazione delle parti avanti a sé e mandava ai Servizi sociali/N.P.I. competenti di trasmettere relazione almeno 10 giorni prima dell'udienza.
In data 02.09.2025, i Servizi incaricati depositavano in atti relazione sociale, dalla quale emergeva che madre e figlio, dal 11.09.2023 hanno residenza presso l'Ostello Antica Abbadia in
Torino; la madre è responsabile esclusiva della cura e educazione del figlio, sin da quando, nel luglio
2021, il padre si è allontanato dal nucleo familiare;
nell'ottobre del 2023, il Tribunale per i Minorenni ha dichiarato quest'ultimo decaduto dalla responsabilità genitoriale.
In data 09.09.2025, parte ricorrente compariva in udienza avanti al Giudice Relatore;
per parte resistente nessuno compariva nonostante la regolare notifica;
la parte resistente veniva quindi dichiarata contumace. La parte ricorrente insisteva come da ricorso introduttivo, rinunciando all'attività istruttoria e ai termini delle memorie ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva al Collegio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
Permesso che procedimento n° R.G. V.G. 625/2019 svoltosi avanti al Tribunale per i
Minorenni di Torino si concludeva con l'emissione in data 27.09.2023 di un decreto con il quale il
Tribunale per i Minorenni di Torino disponeva quanto segue: “si confermava il collocamento del minore presso la madre;
- si confermava la prosecuzione degli interventi di sostegno e monitoraggio in favore della ricorrente e del figlio minore finalizzati alla progressiva autonomizzazione della diade madre-minore per tutto il tempo ritenuto necessario dai servizi sociali;
- si dichiarava il padre sig. decaduto dalla responsabilità genitoriale nei Controparte_1 confronti del figlio e si dava atto che la madre avrebbe esercitato in via esclusiva la Per_1 responsabilità genitoriale nei confronti del figlio, si ritiene di poter accogliere le domande di parte ricorrente in punto affidamento del figlio, residenza e collocazione. Anche le domande in punto economico meritano di essere accolte, posto che la ricorrente attualmente lavora un regolare contratto a tempo indeterminato quale dipendente presso un negozio di parrucchiera gestito dalla sig.ra e nell'anno 2023 ha guadagnato la somma annua Persona_2 lorda di € 2700,00 come emerge dal CUD allegato. La ricorrente non è in grado di indicare quale sia l'attuale attività lavorativa svolta dal sig. né quale sia la sua retribuzione. Le Controparte_1 uniche notizie in possesso della ricorrente in merito al resistente sono la sua attuale residenza anagrafica sita in Fossano (CN) Viale Ambrogio da Fossano n. 31 e la circostanza che egli risulti essere l'unico componente del suo nucleo familiare.
Si conferma la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi socio-sanitari e la sua attuale collocazione con il minore.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto del decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Torino in data 27.09.2023 all'esito del procedimento n° R.G. V.G. 625/2019 con il quale il padre sig. nato in Controparte_1
Marocco in data 09/03/1999 è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio così provvede: Per_1
Conferma l'affidamento esclusivo rafforzato del minore nato Persona_1 in data 2/8/2019 alla madre;
Dispone a carico del signor il versamento alla signora del contributo di CP_1 Parte_1
400 euro mensili da versarsi entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre al
50 % delle spese extra come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15/3/2016; conferma nel resto.
Condanna la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si CP_1 Parte_1 liquidano complessivamente in € 2400 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali, da rifondersi a favore dell'Erario essendo la parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 26.09.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.