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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/04/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. A.C. n. 6649/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 6649 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...] l'[...], parte difesa e rappresentata Parte_1 dall'Avv. Esposito Anna, come da procura in atti;
ricorrente
, nato in [...] il [...], parte Parte_2 difesa e rappresentata dall'Avv. Sinno Giuseppina, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI:
Parte ricorrente: si riporta al ricorso per separazione giudiziale con istanza di addebito nonché a tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepito dal precedente procuratore, concludendo per l'integrale accoglimento. Parte convenuta: conclude per l'integrale accoglimento delle proprie domande, eccezioni e conclusioni rassegnate sia nella comparsa di risposta depositata nel procedimento di separazione dei coniugi sia di quelle rassegnate nel ricorso ex art. 709 ter c.p.c. Chiede che sia disposto che il padre veda i figli minori, presso i servizi sociali incaricati, due volte a settimana, secondo calendario da concordare, disponendo, altresì, all'esito di un ragionevole periodo di osservazione e previa relazione favorevole dei Servizi sociali incaricati, l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori indicando i giorni in cui il padre può tenere con sé i figli minori.
Curatrice speciale: 1) Confermare i provvedimenti di affido e collocazione dei minori, prevedendo che i minori restino affidati al SS per ancora un anno in riferimento alle scelte di natura sanitaria;
2) disporre il prosieguo di tutti i percorsi attivati per il nucleo familiare per cui è causa;
3) prevedere una graduale liberalizzazione delle frequentazioni tra il padre e i minori, con prelievo e riaccompagnamento in luogo neutro;
4) disporre l'apertura di un fascicolo di vigilanza 337 c.c. ai fini del monitoraggio delle frequentazioni tra il padre e i minori, a cura del SS di . Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1.Con ricorso iscritto in data 28/10/2021 parte ricorrente , nata in [...] Parte_1 (NA) l'08/12/1995, premesso di aver contratto matrimonio con , nato Parte_2 in San Gennaro Vesuviano (NA) il 09/09/1992, in data 03/11/2 ola (NA) (Atto n. 20, Parte I, Anno 2016), dalla cui unione nascevano due figli - nata il [...] Per_2
e , nato il [...] - chiedeva disporsi la separazi onale dei coniugi Per_3 con addebito a parte convenuta ed altresì determinarsi in euro 200,00 il mantenimento a suo favore ed euro 600,00 il mantenimento della prole. Parte convenuta si costituiva regolarmente in giudizio chiedendo la pronunzia di separazione dei coniugi, con addebito a parte ricorrente. Chiedeva, altresì, disporsi l'affido condiviso della prole e determinarsi in euro 200,00 l'assegno di mantenimento della prole. All'esito della fase presidenziale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09/05/2022, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
affida i figli minori alla madre;
dispone che a cura del SS del comune di
si organizzino visite in luogo neutro del padre ai figli, senza forzarli, secondo Per_1 un calendario da concordare con gli interessati;
si verifichino e si monitorino le condizioni di vita dei minori, con onere di riferire al giudice istruttore di seguito indicato;
si valuti l'opportunità di avviare i genitori ad un percorso di sostegno alla genitorialità (coordinandosi con il SS di Nola); dispone che le parti documentino al giudice istruttore lo stato del procedimento penale;
dispone che il marito versi alla moglie entro il cinque di ogni mese, a mezzo ricarica carta prepagata o bonifico o vaglia postale, la somma di euro 300,00 per il mantenimento dei figli, da rivalutare annualmente secondo gli indici istat;
contribuisca al 50% alle spese straordinarie nell'interesse della prole, applicando in merito alla loro individuazione e alle relative modalità di gestione il protocollo tra il Tribunale di Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 20.5.2021.” Venivano acquisite agli atti le relazioni dei Servizi Sociali di sugli incontri in Per_1 luogo neutro e sul percorso di sostegno alla genitorialità, riferite al nucleo familiare in esame, oltre che la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di per il reato di violenza domestica. Parte_2
Con provvedimento del 27/01/2023, il Giudice disponeva che, a cura dei Servizi Sociali preposti, parte convenuta venisse sottoposto ad una valutazione delle capacità genitoriali. Parte convenuta avanzava ulteriori istanze con ricorso ex art.709 ter c.p.c., denunciando, in particolare, l'interruzione degli incontri padre-figli in luogo neutro. Il Giudice nominava l'Avv. Mariannina Donnarumma quale curatrice speciali dei minori e la Dr.ssa quale Ctu. Persona_4 Tenuto conto di quanto emergeva nel corso del giudizio (l'intervenuta condanna in primo grado del convenuto per violenza domestica;
la conflittualità tra le parti;
le difficoltà della madre a sostenere emotivamente e psicologicamente i minori e soprattutto delle risultanze della CTU e delle conclusioni della curatrice), il Giudice riteneva disporsi l'affidamento provvisorio dei minori ai Servizi Sociali di relativamente alle scelte di Per_1 carattere sanitario e disporsi l'avvio, a cura dei Servizi Sociali di competenza, di percorsi di sostegno psicologico per i due minori, nonché l'avvio di percorsi individuali psicologici e di sostegno alla genitorialità per le parti. Il Giudice, esaminate le ultime relazioni aggiornate dei Servizi Sociali preposti, sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, rimetteva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
***
2 2.Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le denunciate condotte violente tenute da parte convenuta hanno condotto a lasciare la casa coniugale, unitamente alla prole, dal 14/07/2021. Parte_1 La conflittualità tra le parti, tuttora permanente, si desume anche dalle risultanze della consulenza tecnica agli atti (cfr. la relazione scritta: “Entrambi i genitori, hanno spiegato la conflittualità e l'assenza di comunicazione giustificando sé stessi ed accusando di colpevolezza l'altro. I rapporti interpersonali, pertanto, risultano tesi e inesistenti”). Può dirsi, pertanto, che è cessato ogni interesse tra i coniugi, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
*** 3.Accertate le condizioni per la separazione, occorre pronunciarsi, innanzitutto, sulla domanda di addebito. Il giudice per il suo accoglimento deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia della separazione. Occorre valutare, altresì, che la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale. È significativo che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti. Nel caso in esame, la domanda di addebito formulata dalla parte ricorrente, imputata alle condotte violente tenute dall'ex coniuge, è meritevole di accoglimento. Le violenze subite hanno comportato l'allontanamento dalla casa coniugale, unitamente ai figli minori, nel luglio 2021. La sentenza di condanna emessa nei confronti di per Parte_2 violenza domestica prova la gravità dei comportamenti da esso tenuto. Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n.22294 del 07/08/2024). Pertanto, nel caso di specie, deve essere accolta la domanda di addebito della separazione della ricorrente e consequenzialmente respinta la domanda di addebito proposta da . Parte_2
*** 4. Quanto alla domanda di affido esclusivo dei figli minori e , ai sensi Per_2 Per_3 degli artt. 337 ter e 337 quater c.c., occorre specificare p generale dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori può essere derogato soltanto nel caso in cui, per comprovate ragioni, l'affidamento ad entrambi i genitori si ponga in contrasto con gli interessi del minore e renda, quindi, necessario l'affidamento esclusivo ad uno di essi. Nel caso in esame, la condanna penale di parte convenuta per il reato di violenza domestica nei confronti della moglie, le conseguenze negative che esse hanno dispiegato sui figli (in particolare sulle condizioni emotive di ), l'esasperata Per_2 conflittualità che caratterizza i rapporti tra i coniugi (così si esprime la consulente tecnica: I rapporti interpersonali, pertanto, risultano tesi e inesistenti) conducono a ritenere
3 necessario la conferma dell'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con collocazione presso la medesima. A tale riguardo si evidenzia che il permanere di un atteggiamento conflittuale da parte di entrambi i genitori si pone a discapito della prole, la cui tutela deve costituire interesse primario ed esclusivo dei genitori, come la consulenza tecnica ha rilevato. L'affidamento condiviso in tale situazione alimenterebbe atteggiamenti intaccanti il sereno ed equilibrato sviluppo delle relazioni affettive cui i figli hanno diritto di avere con ciascun genitore. Dalle risultanze della consulenza tecnica si evince pure la necessità del coinvolgimento dei Servizi sociali nelle scelte attinenti al benessere psicologico ed emotivo dei minori. Difatti, la consulente tecnica, dr. Donnarumma, ha così concluso, nell'elaborato scritto:
“la sig.ra sostenuta dal proprio nucleo familiare, sia in grado di ottemperare Parte_1 ai bisogni materiali, sociali e ludici dei minori. Tuttavia, si è ravvisata la difficoltà di soddisfare i bisogni legati al benessere psicologico ed emotivo […]. Pertanto, si ritiene necessario affidare ai servizi sociali la sfera sanitaria, mentre alla madre permangono le altre sfere evolutive, così come presso di lei il collocamento dei minori. Per quanto concerne la relazione minori-padre, si ritiene necessario ricostruire il legame affettivo attraverso incontri di spazio-neutro. Tali percorsi si ravvisa la necessità siano monitorati da parte del Servizio Sociale per un periodo indicativo di 6/12 mesi”. E' sulla base di tali valutazioni che, con ordinanza del 10.7.2024, è stato disposto l'affidamento dei minori ai SS per le scelte di natura sanitaria, nello specifico per consentire che i minori fossero stati inseriti nel progetto “Restart” destinato alle donne vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita, anche grazie al quale la minore riceve supporto psicologico, il che ha facilitato la serena ripresa della Per_2 frequentazione di con il padre (cfr. la relazione dei Servizi Sociali di Per_2 Per_1 del 17/03/2025). A distanza di circa un anno dall'affidamento, parziale e provvisorio, dei minori ai Servizi sociali per le scelte sanitarie, in una situazione in cui i minori sono stabilmente indirizzati in un percorso di sostegno psicologico, si reputa necessario, almeno fino a quando entrambi i genitori terminino con esiti positivi un percorso di sostegno alla genitorialità, affiancare alla disposizione sull'affidamento esclusivo il conferimento di un mandato di vigilanza e di supporto ai Servizi sociali di in merito alle scelte attinenti al Per_1 benessere psicologico ed emotivo dei minori, essendo stata ravvisata la difficoltà non solo del padre ma anche della madre a rendersi conto delle problematiche di natura psicologica che affliggono la minore. Quest'ultima, infatti, prima della suddetta ordinanza aveva sottratto la minore all'assistenza psicologica predisposta dai Servizi sociali. Per_2 Quanto al diritto di visita del padre nei riguardi dei minori, si ritiene necessario disporre la prosecuzione e l'ampliamento a due degli incontri padre-figli in luogo neutro innanzi ai Servizi Sociali competenti (cui è demandato di predisporre il calendario degli incontri mensili), affinché si possa mediare il riavvicinamento graduale dei minori con il padre. Soltanto quanto si sarà consolidato il rapporto filiale tra i minori e il padre, si potrà valutare la graduale liberalizzazione delle frequentazioni.
*** 5. Sulla domanda di mantenimento in favore della prole, conformemente ai principi costituzionali (art. 30 Cost.), sussiste l'obbligo al mantenimento dei figli per il solo fatto di averli generati. L'art. 315-bis c.c. stabilisce, infatti, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina, quindi, il concorso dei genitori negli oneri relativi. In ordine alla quantificazione del contributo, l'art. 337-bis c.c. dispone che "salvo accordi diversi
4 liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito". Nel caso in esame, parte ricorrente risulta formalmente disoccupata e vivere con la madre (nonna materna dei minori, dalla quale riceve sostegno economico); svolge lavori occasionali da quando ha perso il beneficio del reddito di cittadinanza: cfr. la relazione dei SS del 19.10.2021). Parte convenuta svolge il lavoro di operaio tornitore con stipendio, dichiarato all'udienza del 09/05/2022, di circa euro 1.000,00 mensili (da ultima busta paga depositata agli atti, risalente a febbraio 2023, si evince uno stipendio lordo di euro 981,77); è, poi, gravato dal canone di locazione di euro 300,00 (importo non comprovato) ed è in attesa della nascita di un figlio con la nuova compagna. Pertanto, tenuto conto delle esigenze di vita della prole e dei relativi fabbisogni quotidiani, si ritiene congruo - a conferma delle disposizioni assunte con ordinanza presidenziale - fissare il contributo paterno al mantenimento della prole in euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare a , entro il giorno cinque Parte_1 di ogni mese, oltre alla corresponsione nella misura del 50% fra i coniugi del contributo alle spese extra assegno (da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. 556/2021). Nulla può essere disposto in ordine alla modalità di riscossione dell'assegno unico e universale, che è soggetta alla libera determinazione delle parti.
*** 6. Quanto alla richiesta del mantenimento di a carico di Parte_1 Parte_2
, è noto che, in quanto la separazione non estingue il vincolo coniugale, essa non
[...] estingue né sospende come tale i diritti di contenuto economico che spettano ai coniugi. Il coniuge separato conserva, quindi, il diritto all'assistenza materiale che, però, venendo meno la convivenza, si traduce nel diritto all'assegno di mantenimento (art. 156, 1°comma c.c.). Valutate le circostanze caso per caso, l'assegno deve garantire a chi lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre che il coniuge obbligato si trovi effettivamente nella condizione economica di poterlo versare. Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, sono costituite dalla mancanza di adeguati redditi propri, ovvero di redditi che permettano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché dalla sussistenza di una disparità economica delle parti. Nel caso in esame, tenuto conto delle condizioni economiche di entrambe le parti e altresì delle potenzialità economiche della ricorrente (trentenne, abile al lavoro, che vive presso la famiglia di origine senza oneri economici per l'abitazione) non si rinviene una rilevante disparità economica tra la predetta e il marito, il quale (oltre alle spese di mantenimento dei figli, quantificate in € 300) sostiene le spese per la locazione e sta per diventare di nuovo padre.
*** 7. La soccombenza reciproca e parziale di entrambe le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 6649/2021, così provvede: 1) pronunzia la separazione dei coniugi, e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 03/11/2016 in Nola (NA) (Atto n. 20, Parte I, Anno 2016);
5 2) accoglie la domanda di addebito formulata da parte ricorrente nei confronti di e rigetta la domanda di addebito formulata da parte convenuta nei Parte_2 confronti di;
Parte_1
3) dispone l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre, con Per_2 Per_3 collocazione prevalente presso la madre;
4) conferisce ai Servizi sociali di il mandato di vigilanza e di supporto in Per_1 ordine al nucleo familiare in generale e alla madre in particolare in merito alle scelte attinenti al benessere psicologico ed emotivo dei minori;
5) dispone la prosecuzione degli incontri padre-figli per ulteriori sei mesi (fino al mese di ottobre 2025) in luogo neutro innanzi ai Servizi sociali di (cui è demandato di Per_1 predisporre il calendario degli incontri mensili), con incremento degli stessi a due a settimana;
6) dispone che a partire dal mese di novembre si valuti da parte dei Servizi sociali di la possibilità di liberalizzare gli incontri padre-figli previa calendarizzazione Per_1 degli stessi secondo le esigenze dei minori e dei genitori, adottando ogni cautela necessaria ad evitare conflitti tra i genitori;
7) dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare a cura dei Servizi Sociali di , le cui risultanze andranno rimesse al G.T. semestralmente;
Per_1
8) dispone la trasmissione degli atti al G.T. ex art.337 c.c. per quanto di competenza.
9) dispone che versi a , per il mantenimento dei figli Parte_2 Parte_1
e , la somma di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) da versarsi entro il Per_2 Per_3 giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
10) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative ai figli e (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Per_2 Per_3 Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
11) respinge la richiesta di assegno di mantenimento formulata da nei Parte_1 confronti di;
Parte_2
12) compensa le spese di lite;
13)ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Nola (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Nola (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza ai Servizi sociali del
[...]
. Parte_3
Così deciso in Nola in data 16/04/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 6649 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...] l'[...], parte difesa e rappresentata Parte_1 dall'Avv. Esposito Anna, come da procura in atti;
ricorrente
, nato in [...] il [...], parte Parte_2 difesa e rappresentata dall'Avv. Sinno Giuseppina, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI:
Parte ricorrente: si riporta al ricorso per separazione giudiziale con istanza di addebito nonché a tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepito dal precedente procuratore, concludendo per l'integrale accoglimento. Parte convenuta: conclude per l'integrale accoglimento delle proprie domande, eccezioni e conclusioni rassegnate sia nella comparsa di risposta depositata nel procedimento di separazione dei coniugi sia di quelle rassegnate nel ricorso ex art. 709 ter c.p.c. Chiede che sia disposto che il padre veda i figli minori, presso i servizi sociali incaricati, due volte a settimana, secondo calendario da concordare, disponendo, altresì, all'esito di un ragionevole periodo di osservazione e previa relazione favorevole dei Servizi sociali incaricati, l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori indicando i giorni in cui il padre può tenere con sé i figli minori.
Curatrice speciale: 1) Confermare i provvedimenti di affido e collocazione dei minori, prevedendo che i minori restino affidati al SS per ancora un anno in riferimento alle scelte di natura sanitaria;
2) disporre il prosieguo di tutti i percorsi attivati per il nucleo familiare per cui è causa;
3) prevedere una graduale liberalizzazione delle frequentazioni tra il padre e i minori, con prelievo e riaccompagnamento in luogo neutro;
4) disporre l'apertura di un fascicolo di vigilanza 337 c.c. ai fini del monitoraggio delle frequentazioni tra il padre e i minori, a cura del SS di . Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1.Con ricorso iscritto in data 28/10/2021 parte ricorrente , nata in [...] Parte_1 (NA) l'08/12/1995, premesso di aver contratto matrimonio con , nato Parte_2 in San Gennaro Vesuviano (NA) il 09/09/1992, in data 03/11/2 ola (NA) (Atto n. 20, Parte I, Anno 2016), dalla cui unione nascevano due figli - nata il [...] Per_2
e , nato il [...] - chiedeva disporsi la separazi onale dei coniugi Per_3 con addebito a parte convenuta ed altresì determinarsi in euro 200,00 il mantenimento a suo favore ed euro 600,00 il mantenimento della prole. Parte convenuta si costituiva regolarmente in giudizio chiedendo la pronunzia di separazione dei coniugi, con addebito a parte ricorrente. Chiedeva, altresì, disporsi l'affido condiviso della prole e determinarsi in euro 200,00 l'assegno di mantenimento della prole. All'esito della fase presidenziale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09/05/2022, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
affida i figli minori alla madre;
dispone che a cura del SS del comune di
si organizzino visite in luogo neutro del padre ai figli, senza forzarli, secondo Per_1 un calendario da concordare con gli interessati;
si verifichino e si monitorino le condizioni di vita dei minori, con onere di riferire al giudice istruttore di seguito indicato;
si valuti l'opportunità di avviare i genitori ad un percorso di sostegno alla genitorialità (coordinandosi con il SS di Nola); dispone che le parti documentino al giudice istruttore lo stato del procedimento penale;
dispone che il marito versi alla moglie entro il cinque di ogni mese, a mezzo ricarica carta prepagata o bonifico o vaglia postale, la somma di euro 300,00 per il mantenimento dei figli, da rivalutare annualmente secondo gli indici istat;
contribuisca al 50% alle spese straordinarie nell'interesse della prole, applicando in merito alla loro individuazione e alle relative modalità di gestione il protocollo tra il Tribunale di Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 20.5.2021.” Venivano acquisite agli atti le relazioni dei Servizi Sociali di sugli incontri in Per_1 luogo neutro e sul percorso di sostegno alla genitorialità, riferite al nucleo familiare in esame, oltre che la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di per il reato di violenza domestica. Parte_2
Con provvedimento del 27/01/2023, il Giudice disponeva che, a cura dei Servizi Sociali preposti, parte convenuta venisse sottoposto ad una valutazione delle capacità genitoriali. Parte convenuta avanzava ulteriori istanze con ricorso ex art.709 ter c.p.c., denunciando, in particolare, l'interruzione degli incontri padre-figli in luogo neutro. Il Giudice nominava l'Avv. Mariannina Donnarumma quale curatrice speciali dei minori e la Dr.ssa quale Ctu. Persona_4 Tenuto conto di quanto emergeva nel corso del giudizio (l'intervenuta condanna in primo grado del convenuto per violenza domestica;
la conflittualità tra le parti;
le difficoltà della madre a sostenere emotivamente e psicologicamente i minori e soprattutto delle risultanze della CTU e delle conclusioni della curatrice), il Giudice riteneva disporsi l'affidamento provvisorio dei minori ai Servizi Sociali di relativamente alle scelte di Per_1 carattere sanitario e disporsi l'avvio, a cura dei Servizi Sociali di competenza, di percorsi di sostegno psicologico per i due minori, nonché l'avvio di percorsi individuali psicologici e di sostegno alla genitorialità per le parti. Il Giudice, esaminate le ultime relazioni aggiornate dei Servizi Sociali preposti, sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, rimetteva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
***
2 2.Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le denunciate condotte violente tenute da parte convenuta hanno condotto a lasciare la casa coniugale, unitamente alla prole, dal 14/07/2021. Parte_1 La conflittualità tra le parti, tuttora permanente, si desume anche dalle risultanze della consulenza tecnica agli atti (cfr. la relazione scritta: “Entrambi i genitori, hanno spiegato la conflittualità e l'assenza di comunicazione giustificando sé stessi ed accusando di colpevolezza l'altro. I rapporti interpersonali, pertanto, risultano tesi e inesistenti”). Può dirsi, pertanto, che è cessato ogni interesse tra i coniugi, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
*** 3.Accertate le condizioni per la separazione, occorre pronunciarsi, innanzitutto, sulla domanda di addebito. Il giudice per il suo accoglimento deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia della separazione. Occorre valutare, altresì, che la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale. È significativo che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti. Nel caso in esame, la domanda di addebito formulata dalla parte ricorrente, imputata alle condotte violente tenute dall'ex coniuge, è meritevole di accoglimento. Le violenze subite hanno comportato l'allontanamento dalla casa coniugale, unitamente ai figli minori, nel luglio 2021. La sentenza di condanna emessa nei confronti di per Parte_2 violenza domestica prova la gravità dei comportamenti da esso tenuto. Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n.22294 del 07/08/2024). Pertanto, nel caso di specie, deve essere accolta la domanda di addebito della separazione della ricorrente e consequenzialmente respinta la domanda di addebito proposta da . Parte_2
*** 4. Quanto alla domanda di affido esclusivo dei figli minori e , ai sensi Per_2 Per_3 degli artt. 337 ter e 337 quater c.c., occorre specificare p generale dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori può essere derogato soltanto nel caso in cui, per comprovate ragioni, l'affidamento ad entrambi i genitori si ponga in contrasto con gli interessi del minore e renda, quindi, necessario l'affidamento esclusivo ad uno di essi. Nel caso in esame, la condanna penale di parte convenuta per il reato di violenza domestica nei confronti della moglie, le conseguenze negative che esse hanno dispiegato sui figli (in particolare sulle condizioni emotive di ), l'esasperata Per_2 conflittualità che caratterizza i rapporti tra i coniugi (così si esprime la consulente tecnica: I rapporti interpersonali, pertanto, risultano tesi e inesistenti) conducono a ritenere
3 necessario la conferma dell'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con collocazione presso la medesima. A tale riguardo si evidenzia che il permanere di un atteggiamento conflittuale da parte di entrambi i genitori si pone a discapito della prole, la cui tutela deve costituire interesse primario ed esclusivo dei genitori, come la consulenza tecnica ha rilevato. L'affidamento condiviso in tale situazione alimenterebbe atteggiamenti intaccanti il sereno ed equilibrato sviluppo delle relazioni affettive cui i figli hanno diritto di avere con ciascun genitore. Dalle risultanze della consulenza tecnica si evince pure la necessità del coinvolgimento dei Servizi sociali nelle scelte attinenti al benessere psicologico ed emotivo dei minori. Difatti, la consulente tecnica, dr. Donnarumma, ha così concluso, nell'elaborato scritto:
“la sig.ra sostenuta dal proprio nucleo familiare, sia in grado di ottemperare Parte_1 ai bisogni materiali, sociali e ludici dei minori. Tuttavia, si è ravvisata la difficoltà di soddisfare i bisogni legati al benessere psicologico ed emotivo […]. Pertanto, si ritiene necessario affidare ai servizi sociali la sfera sanitaria, mentre alla madre permangono le altre sfere evolutive, così come presso di lei il collocamento dei minori. Per quanto concerne la relazione minori-padre, si ritiene necessario ricostruire il legame affettivo attraverso incontri di spazio-neutro. Tali percorsi si ravvisa la necessità siano monitorati da parte del Servizio Sociale per un periodo indicativo di 6/12 mesi”. E' sulla base di tali valutazioni che, con ordinanza del 10.7.2024, è stato disposto l'affidamento dei minori ai SS per le scelte di natura sanitaria, nello specifico per consentire che i minori fossero stati inseriti nel progetto “Restart” destinato alle donne vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita, anche grazie al quale la minore riceve supporto psicologico, il che ha facilitato la serena ripresa della Per_2 frequentazione di con il padre (cfr. la relazione dei Servizi Sociali di Per_2 Per_1 del 17/03/2025). A distanza di circa un anno dall'affidamento, parziale e provvisorio, dei minori ai Servizi sociali per le scelte sanitarie, in una situazione in cui i minori sono stabilmente indirizzati in un percorso di sostegno psicologico, si reputa necessario, almeno fino a quando entrambi i genitori terminino con esiti positivi un percorso di sostegno alla genitorialità, affiancare alla disposizione sull'affidamento esclusivo il conferimento di un mandato di vigilanza e di supporto ai Servizi sociali di in merito alle scelte attinenti al Per_1 benessere psicologico ed emotivo dei minori, essendo stata ravvisata la difficoltà non solo del padre ma anche della madre a rendersi conto delle problematiche di natura psicologica che affliggono la minore. Quest'ultima, infatti, prima della suddetta ordinanza aveva sottratto la minore all'assistenza psicologica predisposta dai Servizi sociali. Per_2 Quanto al diritto di visita del padre nei riguardi dei minori, si ritiene necessario disporre la prosecuzione e l'ampliamento a due degli incontri padre-figli in luogo neutro innanzi ai Servizi Sociali competenti (cui è demandato di predisporre il calendario degli incontri mensili), affinché si possa mediare il riavvicinamento graduale dei minori con il padre. Soltanto quanto si sarà consolidato il rapporto filiale tra i minori e il padre, si potrà valutare la graduale liberalizzazione delle frequentazioni.
*** 5. Sulla domanda di mantenimento in favore della prole, conformemente ai principi costituzionali (art. 30 Cost.), sussiste l'obbligo al mantenimento dei figli per il solo fatto di averli generati. L'art. 315-bis c.c. stabilisce, infatti, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina, quindi, il concorso dei genitori negli oneri relativi. In ordine alla quantificazione del contributo, l'art. 337-bis c.c. dispone che "salvo accordi diversi
4 liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito". Nel caso in esame, parte ricorrente risulta formalmente disoccupata e vivere con la madre (nonna materna dei minori, dalla quale riceve sostegno economico); svolge lavori occasionali da quando ha perso il beneficio del reddito di cittadinanza: cfr. la relazione dei SS del 19.10.2021). Parte convenuta svolge il lavoro di operaio tornitore con stipendio, dichiarato all'udienza del 09/05/2022, di circa euro 1.000,00 mensili (da ultima busta paga depositata agli atti, risalente a febbraio 2023, si evince uno stipendio lordo di euro 981,77); è, poi, gravato dal canone di locazione di euro 300,00 (importo non comprovato) ed è in attesa della nascita di un figlio con la nuova compagna. Pertanto, tenuto conto delle esigenze di vita della prole e dei relativi fabbisogni quotidiani, si ritiene congruo - a conferma delle disposizioni assunte con ordinanza presidenziale - fissare il contributo paterno al mantenimento della prole in euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare a , entro il giorno cinque Parte_1 di ogni mese, oltre alla corresponsione nella misura del 50% fra i coniugi del contributo alle spese extra assegno (da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. 556/2021). Nulla può essere disposto in ordine alla modalità di riscossione dell'assegno unico e universale, che è soggetta alla libera determinazione delle parti.
*** 6. Quanto alla richiesta del mantenimento di a carico di Parte_1 Parte_2
, è noto che, in quanto la separazione non estingue il vincolo coniugale, essa non
[...] estingue né sospende come tale i diritti di contenuto economico che spettano ai coniugi. Il coniuge separato conserva, quindi, il diritto all'assistenza materiale che, però, venendo meno la convivenza, si traduce nel diritto all'assegno di mantenimento (art. 156, 1°comma c.c.). Valutate le circostanze caso per caso, l'assegno deve garantire a chi lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre che il coniuge obbligato si trovi effettivamente nella condizione economica di poterlo versare. Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, sono costituite dalla mancanza di adeguati redditi propri, ovvero di redditi che permettano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché dalla sussistenza di una disparità economica delle parti. Nel caso in esame, tenuto conto delle condizioni economiche di entrambe le parti e altresì delle potenzialità economiche della ricorrente (trentenne, abile al lavoro, che vive presso la famiglia di origine senza oneri economici per l'abitazione) non si rinviene una rilevante disparità economica tra la predetta e il marito, il quale (oltre alle spese di mantenimento dei figli, quantificate in € 300) sostiene le spese per la locazione e sta per diventare di nuovo padre.
*** 7. La soccombenza reciproca e parziale di entrambe le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 6649/2021, così provvede: 1) pronunzia la separazione dei coniugi, e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 03/11/2016 in Nola (NA) (Atto n. 20, Parte I, Anno 2016);
5 2) accoglie la domanda di addebito formulata da parte ricorrente nei confronti di e rigetta la domanda di addebito formulata da parte convenuta nei Parte_2 confronti di;
Parte_1
3) dispone l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre, con Per_2 Per_3 collocazione prevalente presso la madre;
4) conferisce ai Servizi sociali di il mandato di vigilanza e di supporto in Per_1 ordine al nucleo familiare in generale e alla madre in particolare in merito alle scelte attinenti al benessere psicologico ed emotivo dei minori;
5) dispone la prosecuzione degli incontri padre-figli per ulteriori sei mesi (fino al mese di ottobre 2025) in luogo neutro innanzi ai Servizi sociali di (cui è demandato di Per_1 predisporre il calendario degli incontri mensili), con incremento degli stessi a due a settimana;
6) dispone che a partire dal mese di novembre si valuti da parte dei Servizi sociali di la possibilità di liberalizzare gli incontri padre-figli previa calendarizzazione Per_1 degli stessi secondo le esigenze dei minori e dei genitori, adottando ogni cautela necessaria ad evitare conflitti tra i genitori;
7) dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare a cura dei Servizi Sociali di , le cui risultanze andranno rimesse al G.T. semestralmente;
Per_1
8) dispone la trasmissione degli atti al G.T. ex art.337 c.c. per quanto di competenza.
9) dispone che versi a , per il mantenimento dei figli Parte_2 Parte_1
e , la somma di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) da versarsi entro il Per_2 Per_3 giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
10) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative ai figli e (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Per_2 Per_3 Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
11) respinge la richiesta di assegno di mantenimento formulata da nei Parte_1 confronti di;
Parte_2
12) compensa le spese di lite;
13)ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Nola (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Nola (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza ai Servizi sociali del
[...]
. Parte_3
Così deciso in Nola in data 16/04/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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