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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17240 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa NO NT ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 35271 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies 3 comma c.p.c. all'udienza del 7.11.2025, e vertente
TRA
(C.F. e P.IVA.: , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via
Accademia Tiberina n. 3 presso lo Studio dell'Avv. Andrea Zappavigna che la rappresenta,
assiste e difende, come da procura in atti;
-ATTORE -
E
con socio Controparte_1
unico (C.F. - quale gestore del Fondo di Garanzia Vittime della Strada - in P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele
Scazziota, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Salvatore Pincherle, 24, giusta procura in atti;
in persona del legale rappresentante pro CP_2 Parte_2
tempore rappresentata e difesa dall'avv. Monica De Pascali ed elettivamente domiciliata in
Roma, Via Ciociaria n. 16 per procura in atti;
CONVENUTI
1 OGGETTO: opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. a cartella esattoriale;
CONCLUSIONI: Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ex art. 615, comma 1 c.p.c. ritualmente notificato la società Parte_1
[..
ha proposto opposizione alla cartella esattoriale n. 097 2022 00106395 55 000, avente ad oggetto il credito di euro 12.525,16, vantato dalla – quale ente gestore del Fondo di CP_1
garanzia vittime della strada, in forza della seguente causale “…Consap gestione recupero
Fondi anno 2011 – avviso di pagamento n. 201800000440” ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005,
per somme dovute in relazione a sinistro stradale.
A sostegno dell'opposizione la società ha invocato la prescrizione del credito alla data di notifica della cartella esattoriale del 5.10.2022, trattandosi di “Fondi anno 2011” per il decorso del termine biennale di prescrizione e, comunque, anche per l'applicabilità del termine ordinario decennale, in mancanza di notifica dell'“Avviso n 201800000440 DEL 14/03/2018
SCAD. 14/03/2018 – RECUP. CREDITI”, richiamato per relationem nella cartella di pagamento.
Si è costituita la contestando l'estinzione del credito per l'applicabilità del CP_1
termine decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2946 c.c. a decorrere dalla data di avvenuto pagamento del 14.05.2015 all'impresa designata dal Fondo garanzia vittime della strada
(FGVS). In particolare, ha chiarito che con mail del 5.05.2018, la '99 Pt_1 CP_3
invitava e diffidava a comunicare, “tutte le informazioni … relative al sinistro n. 7059 del 01/07
/2011 (targa veicolo DX043 SR) ed al pagamento … asseritamente eseguito in favore della
”; che il pagamento da parte dell'impresa designata dal Fondo, Parte_3
alla data del 19.10.2012 non era ancora avvenuto, posto che a tale data, lo Controparte_4
inoltrava nota fax alla compagnia d'assicurazioni (pervenuta il 22.10.2012) Controparte_5
con cui - dopo aver precisato di aver ricevuto mandato dalla Sig.ra (passeggera Pt_4
danneggiata nel sinistro) - invitava e diffidava la compagnia a voler risarcire i danni subiti dalla propria assistita;
che la riscontrava la suddetta richiesta con Raccomandata A/R CP_1
del 6.11.2018 specificando “L'importo chiesto con l'avviso precoattivo n. 201800000440, è
2 relativo al risarcimento dei danni materiali riconosciuti alla " " Parte_3
quale società cessionaria del danneggiato Sig. liquidati dal Fondo di Controparte_6
Garanzia Vittime della Strada in via stragiudiziale su atto di transazione”
Si è costituita l' eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_7
passiva, poiché le doglianze dell'opponente attengono al merito della pretesa creditoria e,
comunque, chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite, o in subordine di essere tenuta indenne da ogni conseguenza del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
1 - La domanda proposta dalla società si qualifica come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, 1 comma c.p.c, in quanto rivolta alla cartella esattoriale di pagamento, quale atto di precetto contenente l'avviso di pagamento. Ne deriva la sussistenza di un concreto ed attuale interesse alla proposizione dell'azione quale rimedio idoneo a contestare la valida formazione del titolo esecutivo e l'estinzione della pretesa, per intervenuta prescrizione del credito.
Sempre in via preliminare giova poi chiarire che alcun dubbio può sorgere sulla legittimazione passiva dell rispetto alle opposizioni propriamente “esecutive”, oltre Controparte_8
a quelle di natura cd. “recuperatoria”, anche alla luce dei più recenti pronunciamenti della Corte
Suprema di Cassazione (cfr. da ultimo Cass. n. 11661/2024; Cass. 3870/2024; in precedenza,
ex multis, Cass. n. 12385/2013 e Cass. 8759/2002);
La cartella esattoriale indica come titolo presupposto l' “Avviso n 201800000440 DEL
14/03/2018 SCAD. 14/03/2018 – RECUP. CREDITI”, il quale non è un atto di riscossione in senso proprio, né un atto della procedura cautelare o esecutiva, ma una mera intimazione/ingiunzione di pagare le somme indicate, erogo un invito “bonario” rivolto al debitore a saldare la propria debitoria.
La pretesa creditoria vantata dalla si colloca nell'ambito di previsione dell'art. 292 CP_1
d.lgs. 209/2005 che consente il recupero delle somme liquidate come risarcimento danni nei sinistri stradali, pagato anche in via transattiva, nei confronti dei soggetti responsabili attraverso due azioni distinte per conto del Fondo Garanzia vittime della strada: 1) una azione
3 di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro allorquando sia stato risarcito il danno nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b), d), d-bis) e d-ter); 2) una azione di surroga
nei diritti dell'assicurato e del danneggiato nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis), ossia verso l'impresa (originariamente assicuratrice) assoggettata ad una procedura di regolazione dell'insolvenza ovvero di liquidazione coattiva.
In concreto, nell'ipotesi di sinistro stradale le somme corrisposte all'impresa designata vengono recuperati nei confronti dei responsabili (v. art. 286, comma 2, cod. ass.). La , quindi, CP_1
si surroga nell'azione di regresso per i crediti vantati verso i responsabili dei sinistri, in forza del disposto di cui all'art. 1203 c.c.
La procedura di recupero avviene da parte dell'Agente della Riscossione al recupero dei crediti maturati a favore del F.G.V.S. tramite l'invio di una intimazione/ingiunzione di pagamento ai responsabili dei sinistri causati dalla circolazione di veicoli e natanti non coperti da assicurazione. In altri termini, l'avviso di pagamento è un atto “precoattivo”, antecedente alla formazione di un ruolo, ed in caso di mancato adempimento, il Fondo procede poi all'iscrizione a ruolo con successiva emissione della cartella esattoriale.
Nel caso specifico con la comunicazione del 2.05.2018 la società ha chiesto informazioni circa il sinistro n. 7059 del 01/07 /2011 (targa veicolo DX043 SR) ed al pagamento asseritamente
eseguito in favore della ”( doc. 5). Parte_3
In risposta, con raccomandata del 6.11.2018 la specificava che “l'azione di rivalsa CP_1
esercitata da Consap - Fondo di Garanzia Vittime della Strada è relativa al sinistro occorso il
O 1107/2011, la cui responsabilità è stata ascritta al veicolo di proprietà della società
targato DX043SR e condotto dal Sig. Controparte_9 CP_3 Parte_5
risultato non assicurato al momento dell'evento, come peraltro rilevato nel verbale redatto
dalla polizia di Roma”; precisava inoltre che “L'importo chiesto con l'avviso precoattivo
n. 201800000440, è relativo al risarcimento dei danni materiali riconosciuti alla
" quale società cessionaria del danneggiato Sig. Parte_3 CP_6
liquidati dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada in via stragiudiziale su
[...]
atto di transazione” ( doc. 6).
4 Nella citata comunicazione viene richiamato l'avviso di pagamento “precoattivo”, quale atto presupposto alla cartella esattoriale opposto, ma non è emersa in atti la regolare notifica dell'atto alla società, quale adempimento legittimante l'iscrizione a ruolo delle somme. In
considerazione da quanto emerso l'opposizione deve essere necessariamente accolta per difetto di notifica del titolo sotteso alla cartella.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuto l'importo di cui alla cartella esattoriale n. 097 2022 00106395 55 000, avente ad oggetto il credito di euro 12.525,16;
Condanna alle spese di lite in favore della società '99 alla CP_1 Pt_1 CP_3
rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.600,00 oltre accessori come per legge;
Compensa le spese con l' Controparte_7
Così deciso in Roma, il 9.12.2025
IL GIUDICE
NO NT
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa NO NT ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 35271 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies 3 comma c.p.c. all'udienza del 7.11.2025, e vertente
TRA
(C.F. e P.IVA.: , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via
Accademia Tiberina n. 3 presso lo Studio dell'Avv. Andrea Zappavigna che la rappresenta,
assiste e difende, come da procura in atti;
-ATTORE -
E
con socio Controparte_1
unico (C.F. - quale gestore del Fondo di Garanzia Vittime della Strada - in P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele
Scazziota, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Salvatore Pincherle, 24, giusta procura in atti;
in persona del legale rappresentante pro CP_2 Parte_2
tempore rappresentata e difesa dall'avv. Monica De Pascali ed elettivamente domiciliata in
Roma, Via Ciociaria n. 16 per procura in atti;
CONVENUTI
1 OGGETTO: opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. a cartella esattoriale;
CONCLUSIONI: Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ex art. 615, comma 1 c.p.c. ritualmente notificato la società Parte_1
[..
ha proposto opposizione alla cartella esattoriale n. 097 2022 00106395 55 000, avente ad oggetto il credito di euro 12.525,16, vantato dalla – quale ente gestore del Fondo di CP_1
garanzia vittime della strada, in forza della seguente causale “…Consap gestione recupero
Fondi anno 2011 – avviso di pagamento n. 201800000440” ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005,
per somme dovute in relazione a sinistro stradale.
A sostegno dell'opposizione la società ha invocato la prescrizione del credito alla data di notifica della cartella esattoriale del 5.10.2022, trattandosi di “Fondi anno 2011” per il decorso del termine biennale di prescrizione e, comunque, anche per l'applicabilità del termine ordinario decennale, in mancanza di notifica dell'“Avviso n 201800000440 DEL 14/03/2018
SCAD. 14/03/2018 – RECUP. CREDITI”, richiamato per relationem nella cartella di pagamento.
Si è costituita la contestando l'estinzione del credito per l'applicabilità del CP_1
termine decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2946 c.c. a decorrere dalla data di avvenuto pagamento del 14.05.2015 all'impresa designata dal Fondo garanzia vittime della strada
(FGVS). In particolare, ha chiarito che con mail del 5.05.2018, la '99 Pt_1 CP_3
invitava e diffidava a comunicare, “tutte le informazioni … relative al sinistro n. 7059 del 01/07
/2011 (targa veicolo DX043 SR) ed al pagamento … asseritamente eseguito in favore della
”; che il pagamento da parte dell'impresa designata dal Fondo, Parte_3
alla data del 19.10.2012 non era ancora avvenuto, posto che a tale data, lo Controparte_4
inoltrava nota fax alla compagnia d'assicurazioni (pervenuta il 22.10.2012) Controparte_5
con cui - dopo aver precisato di aver ricevuto mandato dalla Sig.ra (passeggera Pt_4
danneggiata nel sinistro) - invitava e diffidava la compagnia a voler risarcire i danni subiti dalla propria assistita;
che la riscontrava la suddetta richiesta con Raccomandata A/R CP_1
del 6.11.2018 specificando “L'importo chiesto con l'avviso precoattivo n. 201800000440, è
2 relativo al risarcimento dei danni materiali riconosciuti alla " " Parte_3
quale società cessionaria del danneggiato Sig. liquidati dal Fondo di Controparte_6
Garanzia Vittime della Strada in via stragiudiziale su atto di transazione”
Si è costituita l' eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_7
passiva, poiché le doglianze dell'opponente attengono al merito della pretesa creditoria e,
comunque, chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite, o in subordine di essere tenuta indenne da ogni conseguenza del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
1 - La domanda proposta dalla società si qualifica come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, 1 comma c.p.c, in quanto rivolta alla cartella esattoriale di pagamento, quale atto di precetto contenente l'avviso di pagamento. Ne deriva la sussistenza di un concreto ed attuale interesse alla proposizione dell'azione quale rimedio idoneo a contestare la valida formazione del titolo esecutivo e l'estinzione della pretesa, per intervenuta prescrizione del credito.
Sempre in via preliminare giova poi chiarire che alcun dubbio può sorgere sulla legittimazione passiva dell rispetto alle opposizioni propriamente “esecutive”, oltre Controparte_8
a quelle di natura cd. “recuperatoria”, anche alla luce dei più recenti pronunciamenti della Corte
Suprema di Cassazione (cfr. da ultimo Cass. n. 11661/2024; Cass. 3870/2024; in precedenza,
ex multis, Cass. n. 12385/2013 e Cass. 8759/2002);
La cartella esattoriale indica come titolo presupposto l' “Avviso n 201800000440 DEL
14/03/2018 SCAD. 14/03/2018 – RECUP. CREDITI”, il quale non è un atto di riscossione in senso proprio, né un atto della procedura cautelare o esecutiva, ma una mera intimazione/ingiunzione di pagare le somme indicate, erogo un invito “bonario” rivolto al debitore a saldare la propria debitoria.
La pretesa creditoria vantata dalla si colloca nell'ambito di previsione dell'art. 292 CP_1
d.lgs. 209/2005 che consente il recupero delle somme liquidate come risarcimento danni nei sinistri stradali, pagato anche in via transattiva, nei confronti dei soggetti responsabili attraverso due azioni distinte per conto del Fondo Garanzia vittime della strada: 1) una azione
3 di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro allorquando sia stato risarcito il danno nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b), d), d-bis) e d-ter); 2) una azione di surroga
nei diritti dell'assicurato e del danneggiato nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis), ossia verso l'impresa (originariamente assicuratrice) assoggettata ad una procedura di regolazione dell'insolvenza ovvero di liquidazione coattiva.
In concreto, nell'ipotesi di sinistro stradale le somme corrisposte all'impresa designata vengono recuperati nei confronti dei responsabili (v. art. 286, comma 2, cod. ass.). La , quindi, CP_1
si surroga nell'azione di regresso per i crediti vantati verso i responsabili dei sinistri, in forza del disposto di cui all'art. 1203 c.c.
La procedura di recupero avviene da parte dell'Agente della Riscossione al recupero dei crediti maturati a favore del F.G.V.S. tramite l'invio di una intimazione/ingiunzione di pagamento ai responsabili dei sinistri causati dalla circolazione di veicoli e natanti non coperti da assicurazione. In altri termini, l'avviso di pagamento è un atto “precoattivo”, antecedente alla formazione di un ruolo, ed in caso di mancato adempimento, il Fondo procede poi all'iscrizione a ruolo con successiva emissione della cartella esattoriale.
Nel caso specifico con la comunicazione del 2.05.2018 la società ha chiesto informazioni circa il sinistro n. 7059 del 01/07 /2011 (targa veicolo DX043 SR) ed al pagamento asseritamente
eseguito in favore della ”( doc. 5). Parte_3
In risposta, con raccomandata del 6.11.2018 la specificava che “l'azione di rivalsa CP_1
esercitata da Consap - Fondo di Garanzia Vittime della Strada è relativa al sinistro occorso il
O 1107/2011, la cui responsabilità è stata ascritta al veicolo di proprietà della società
targato DX043SR e condotto dal Sig. Controparte_9 CP_3 Parte_5
risultato non assicurato al momento dell'evento, come peraltro rilevato nel verbale redatto
dalla polizia di Roma”; precisava inoltre che “L'importo chiesto con l'avviso precoattivo
n. 201800000440, è relativo al risarcimento dei danni materiali riconosciuti alla
" quale società cessionaria del danneggiato Sig. Parte_3 CP_6
liquidati dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada in via stragiudiziale su
[...]
atto di transazione” ( doc. 6).
4 Nella citata comunicazione viene richiamato l'avviso di pagamento “precoattivo”, quale atto presupposto alla cartella esattoriale opposto, ma non è emersa in atti la regolare notifica dell'atto alla società, quale adempimento legittimante l'iscrizione a ruolo delle somme. In
considerazione da quanto emerso l'opposizione deve essere necessariamente accolta per difetto di notifica del titolo sotteso alla cartella.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuto l'importo di cui alla cartella esattoriale n. 097 2022 00106395 55 000, avente ad oggetto il credito di euro 12.525,16;
Condanna alle spese di lite in favore della società '99 alla CP_1 Pt_1 CP_3
rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.600,00 oltre accessori come per legge;
Compensa le spese con l' Controparte_7
Così deciso in Roma, il 9.12.2025
IL GIUDICE
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