Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02163/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00558/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 558 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Pustri Energia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Battista Conte, Valeria Lanna, Giuseppe Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero Sviluppo Economico, Ministero della Transizione Ecologica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, S. Marco,63;
Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Chiara Drago e Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto A.R.P.A.V, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cinzia Silvestri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
GSE - Gestore Servizi Energetici Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Martucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
nei confronti
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Tutto ciò premesso, la Pustri Energia s.r.l. si riporta al contenuto del su esteso ricorso straordinario e, per l'effetto, chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale - respinta ogni contraria istanza - voglia dichiarare illegittimi e, quindi, annullare e/o disapplicare i provvedimenti impugnati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pustri Energia S.r.l. il 11/6/2021:
Per tutte le ragioni esposte nel ricorso trasposto e nel presente atto, la Pustri Energia s.r.l. - come sopra rappresentata e difesa - chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, respinta ogni contraria istanza, voglia dichiarare illegittimi e, quindi, annullare e/o disapplicare i provvedimenti così come impugnati, nei limiti dell'interesse della ricorrente come sopra meglio specificato.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pustri Energia S.r.l. il 2/8/2021:
Per tutte le ragioni esposte nei precedenti atti e nel presente secondo ricorso per motivi aggiunti, la società Pustri Energia s.r.l. - come sopra rappresentata e difesa - chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, respinta ogni contraria istanza, voglia dichiarare illegittimi e, quindi, annullare e/o disapplicare i provvedimenti così come impugnati, nei limiti dell'interesse della ricorrente come sopra meglio specificato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, della Regione Veneto, del Ministero della Transizione Ecologica, dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto A.R.P.A.V e di del Gestore Servizi Energetici Spa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 settembre 2025 il dott. IC De CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Pustri Energia s.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento in epigrafe dettagliato, con cui l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale (A.R.P.A.) del Veneto - Dipartimento provinciale di Belluno Servizio monitoraggio e valutazioni, ha rilasciato dichiarazione di non conformità della concessione di derivazione alle Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, approvate con d.d. 13 febbraio 2017 n. 29/STA e ss.mm.ii., ai fini dell’accesso agli incentivi di cui al D.M. 4 luglio 2019.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Veneto, l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, il Ministero della Transizione Energetica e il Gestore dei Servizi Energetici s.p.a.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 11 giugno 2021, la Pustri Energia ha impugnato l’Elenco Dichiarazioni Agenzie ex delibera SNPA n. 66/2019 - Stato delle Istanze pervenute al giorno 8 marzo 2021 (pubblicato in data 6 aprile 2021) con cui il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale - recependo il provvedimento 18 novembre 2020 prot. n. 0102256/U con cui l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale (A.R.P.A.) del Veneto ha attestato la non conformità dell’impianto della Pustri Energia.
Con un ulteriore ricorso per motivi aggiunti depositato in data 2 agosto 2021, la Pustri ha poi impugnato, chiedendone l’annullamento, l’Elenco degli impianti esclusi dal Registro del Gruppo B (RG_B_2021_5), pubblicato in data 27 maggio 2021, laddove il G.S.E. S.p.A. ha inserito tra gli impianti esclusi dal Registro del Gruppo B, l’impianto della Pustri Energia nonché il provvedimento 9 giugno 2021 prot. n. GSEWEB/P20210328340 con cui il G.S.E. S.p.A. ha confermato l’esclusione dell’impianto della Pustri Energia e gli altri provvedimenti in epigrafe dettagliati.
Con atto depositato in data 11 settembre 2025, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso e ai motivi aggiunti.
All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 30 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tenuto conto della dichiarazione depositata da parte ricorrente, al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1 lett. c), c.p.a.
Le spese del giudizio, in considerazione della natura della controversia, della complessità delle questioni e del comportamento procedimentale delle parti, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IL BI, Presidente
IC De CO, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC De CO | IL BI |
IL SEGRETARIO