Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Sentenza 20 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 5 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 23/01/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00502/2025REG.PROV.COLL.
N. 03935/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3935 del 2024, proposto da
SO TO, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Gagliardi La Gala, Gennaro Terracciano e Vincenzo Barrasso, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo, n. 101;
contro
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitaneria di Porto di Bari Sezione Polizia Marittima Demanio/Ambiente, Guardia di Finanza, Guardia di Finanza – Stazione Navale – Bari, Comune di Polignano a Mare, non costituiti in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 01233/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2024 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti appellanti gli avvocati Gennaro Terracciano e Vincenzo Barrasso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’appello in epigrafe la ricorrente in primo grado SO TO ha impugnato la sentenza del Tar Puglia, sede di Bari, III, n. 1233 del 20 ottobre 2023 che ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza n. 4/2021 del 21 settembre 2021, notificata in data 5 ottobre 2021, con la quale la Capitaneria di Porto di Bari – Sezione Polizia Marittima Demanio/Ambiente ha ingiunto alla ricorrente e ai di lei figli di procedere, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica di tale provvedimento, alla rimozione delle opere edilizie realizzate presso l’immobile sito in Polignano a Mare alla Contrada Tufara, censito al catasto al foglio n. 10 particella n. 855, asseritamente ricadenti nella fascia dei trenta metri dal pubblico demanio marittimo.
2. L’appellante espone che in data 8 luglio 2021 la Guardia di Finanza – Stazione navale di Bari ha effettuato alcuni accertamenti presso l’immobile sopra indicato rilevando la presenza, all’interno della fascia dei trenta metri dal pubblico demanio marittimo, di: - un corpo di fabbrica seminterrato che sarebbe stato destinato ad attività residenziale, che all’esterno si presenterebbe come una montagnola piantumata a prato; - una parte di manufatto/pergolato in legno, ricadente lungo il prospetto Nord/Ovest; - una piscina di forma irregolare; - un manufatto in muratura dotato di impianto elettrico ed idrico.
2.1. Nel presupposto che non risultasse formalizzata alcuna richiesta per tali innovazioni e in considerazione delle disposizioni di settore vigenti (articoli 55 e 1161 del Codice della navigazione), la Capitaneria di Porto di Bari, con l’ordinanza n. 4/2021, ingiungeva all’appellante e ai di lei figli di procedere, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica di tale provvedimento, alla rimozione delle opere precedentemente descritte.
3. Tale ordinanza era impugnata dalla signora TO, unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali (inclusi gli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza – Stazione Navale di Bari in data 8 luglio 2021), comunque lesivi dei suoi interessi, dinanzi al Tar Puglia sede di Bari, il quale dopo aver concesso la tutela cautelare, sospendendo gli effetti dell’ingiunzione impugnata, con la sentenza appellata ha rigettato nel merito il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure ivi dedotte, con compensazione delle spese di lite.
3.1. In particolare, il Tribunale non ha rilevato l’illegittimità della ingiunzione di sgombero, che era stata lamentata dalla ricorrente in primo grado sotto i seguenti profili:
- completa assenza, nell’ordinanza di sgombero, di qualsiasi riferimento in ordine al corretto accertamento della linea di demarcazione del demanio marittimo, al fine di calcolare la distanza di trenta metri alla quale si fa riferimento nel provvedimento impugnato;
- mancanza di accertamento direttamente ed effettivamente espletato dalla Capitaneria di porto di Bari al fine di verificare l’esatta delimitazione del demanio marittimo funzionale alla verifica di legittimità delle opere di cui è stato ordinato lo sgombero;
- irrilevanza delle opere in questione ai fini del rispetto della distanza di 30 metri dal demanio marittimo, dal momento che esse non arrecano pericoli alla navigazione.
4. Ritenendo tali statuizioni di rigetto ingiuste ed erronee la ricorrente in primo grado le ha impugnate con il presente appello, affidato a tre motivi di diritto con cui ha lamentato, sotto plurimi profili, “Error in iudicando . Violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 2 bis, 3, 7, 8, 9, 10 e 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Violazione e falsa applicazione degli articoli 32, 55 e 1161 del Codice della navigazione - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 58 del Regolamento al Codice della navigazione - Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione - Eccesso di potere per sviamento di potere, erroneità del presupposto, violazione del procedimento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità ed irragionevolezza della motivazione, ingiustizia manifesta, violazione del principio di proporzionalità, contraddittorietà tra atti successivi, carenza di motivazione”.
4.1. Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, depositando copiosa documentazione.
Le altre Amministrazioni intimate non si sono costituite.
4.2. Con ordinanza n. 2098 del 5 giugno 2024, il Collegio, rilevato il danno grave e irreparabile, ha accolto l’istanza cautelare ed ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata nei limiti e modi indicati in motivazione, condizionando l’efficacia della tutela cautelare concessa alla prestazione da parte dell’appellante di una “cauzione per l’importo di € 30.000,00 in favore delle amministrazioni appellate nelle forme previste dal Codice dei contratti pubblici, con validità ed efficacia di tale garanzia sino alla pubblicazione della sentenza di merito e, in caso di reiezione dell’appello, fino alla esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado” , nonché al “divieto di utilizzo ai fini residenziali delle opere edilizie oggetto dei provvedimenti gravati nelle more della decisione di merito, con venir meno dell’effetto sospensivo disposto in caso di mancata prestazione della cauzione nelle forme previste e/o di violazione del suddetto divieto ”.
4.3. In data 23 luglio 2024, l’appellante ha depositato motivata istanza di rinvio dell’udienza di merito fissata per il 24 settembre 2024, rappresentando quanto segue.
Per un verso, il 09.07.2024 il Comune di Polignano a Mare, Area IV – Area Tecnica, Servizio Edilizia Privata comunicava all’interessato il “ diniego definitivo all’accoglimento della richiesta di condono edilizio” relativamente agli abusi edilizi contestati e oggetto della sentenza impugnata, e inoltre, sempre con riferimento alle medesime opere, in data 23.07.2024, notificava l’ordine di demolizione n. 19/U.T. 306 prot. n. 25706, con conseguente necessità di spiegare impugnazione in primo grado avverso tali provvedimenti sopravvenuti.
Per altro verso, era imminente la conversione in legge del decreto - legge 29 maggio 2024, n. 69 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” , le cui disposizioni potrebbero essere risolutive dell’intero contenzioso.
4.4. L’appellante ha poi sostenuto che anche a seguito della conversione del predetto decreto- legge, ad opera della legge 24 luglio 2024, n. 105 risulterebbe confermato che “le opere contestate appaiono pienamente sanabili, tanto in applicazione della novellata disciplina in tema di edilizia libera di cui all’articolo 6 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 (il riferimento, in particolare, è al pergolato in legno ricadente lungo il prospetto Nord/Ovest) nonché in quanto ricadenti nel range delle tolleranze costruttive ex articolo 34-bis del D.P.R. n. 380/2001 e, come tali, certamente non passibili di contestazione (né, tantomeno, di demolizione)” .
L’appellante ha, quindi, insistito per il differimento dell’udienza sostenendo che la questione della condonabilità delle opere sarebbe pregiudiziale alla decisione del presente appello, potendo determinare la cessazione della materia del contendere.
4.5. All’udienza del 24 settembre 2024 (alla quale l’appello è stato chiamato contestualmente al ricorso in appello iscritto al numero 3936/2024 r.g., proposto avverso la sentenza del T.a.r. Puglia Bari n. 1234/2023 che ha respinto il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione delle opere), udita la rituale discussione, nel corso della quale i difensori dell’appellante hanno reiterato la propria istanza di rinvio, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
5. Preliminarmente il Collegio deve disattendere l’istanza di rinvio, non sussistendo i presupposti per differire la trattazione della causa ad una successiva udienza.
Invero, impregiudicato il potere dell’amministrazione di riesaminare la vicenda in presenza di eventuali istanze fondate sulla normativa sopravvenuta, non sussiste una relazione di pregiudizialità logica tra il profilo della condonabilità o meno delle opere edilizie abusive - presupposte ai provvedimenti sanzionatori e repressivi oggetto della sentenza di primo grado qui appellata - e il presente giudizio di appello, tale da suggerire che la decisione di quest’ultimo avvenga all’esito del vaglio giurisdizionale sul provvedimento di conclusione della pratica di condono edilizio.
6. Può dunque procedersi all’esame dei motivi di appello.
7. L’appellante critica la sentenza, sostenendo che il rigetto del ricorso sia avvenuto sulla scorta di una motivazione apparente, fondata su presupposti erronei e, comunque, senza adeguatamente considerare le evidenze istruttorie offerte a riprova della illegittimità della misura assunta.
L’appellante premette che, come si desume dall’allegato 1 alla deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2018, n. 905 (depositata in giudizio) con la quale la Regione Puglia ha approvato il documento ricognitivo della fascia costiera, elaborato in attuazione dell’articolo 7, comma 9- septiesdecies della legge n. 125/2015, il Comune di Polignano a Mare non avrebbe fornito alcun riscontro alla menzionata iniziativa regionale: ad avviso dell’appellante, già tale circostanza confermerebbe “l’assoluta incertezza della linea di demarcazione della dividente marittima” riguardo alla fascia costiera del predetto Comune.
7.1. Tanto premesso, con il primo motivo di appello si sostiene che il Tribunale non avrebbe colto il deficit istruttorio dell’ordinanza di sgombero adottata dalla Capitaneria di Porto in ragione della mancata attivazione del procedimento ex articolo 32 del Codice della navigazione per la delimitazione del demanio marittimo, con il coinvolgimento degli interessati.
In particolare il T.A.R., a parere dell’appellante, avrebbe omesso di considerare che l’obiettiva incertezza nell’individuazione della linea del demanio marittimo (comprovata con l’ausilio di perizia tecnica prodotta agli atti di primo grado, attraverso l’esame dei luoghi e delle loro caratteristiche) avrebbe dovuto indurre a dar luogo al procedimento di delimitazione in contraddittorio ai sensi dell’art. 32 del Codice della navigazione: mancherebbe, quindi, ogni accertamento in ordine al presupposto stesso, fattuale e giuridico, alla base del provvedimento di ingiunzione adottato.
L’Amministrazione avrebbe dovuto, pertanto, approfondire l’istruttoria, procedendo previamente ai sensi dell’articolo 32 del Codice della navigazione alla corretta delimitazione del confine demaniale, considerata la non immutabilità della conformazione del demanio marittimo e sussistendo nella specie elementi di oggettiva incertezza sulla esatta collocazione della dividente demaniale rispetto alla quale è stata contestata la violazione della distanza minima di trenta metri.
Al riguardo, l’appellante richiama a supporto della censura diversi precedenti giurisprudenziali secondo i quali nei casi in cui sussista una obiettiva incertezza del confine demaniale la P.A., prima di procedere all'intimazione di sgombero, è tenuta a delimitare formalmente il confine demaniale, con lo specifico procedimento previsto dall'art. 32 cit. a tenore del quale “Il capo del compartimento, quando sia necessario o se comunque ritenga opportuno promuovere la delimitazione di determinate zone del demanio marittimo, invita, nei modi stabiliti dal regolamento, le Pubbliche amministrazioni e i privati che possono avervi interesse a presentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni” .
L’appellante lamenta, altresì, l’erroneità della sentenza impugnata in quanto non avrebbe adeguatamente approfondito la perizia in atti, non considerando gli elementi di prova offerti a supporto delle censure sollevate nel ricorso di primo grado in ordine alla situazione di oggettiva incertezza circa l’esatto confine demaniale: indagine che sarebbe avvalorata anche dalle nuove perizie redatte dai consulenti di parte dalle quali si evince l’esistenza di una oggettiva incertezza sull’andamento della dividente demaniale.
7.2. Con il secondo motivo, muovendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere analoghe a quelle dedotte con il primo mezzo, l’appellante lamenta che il Tribunale non si sarebbe avveduto dell’illegittimità del procedimento condotto dalla Capitaneria di Porto anche sotto altro profilo, in quanto, come risulta dal provvedimento impugnato, non vi è stato alcun accertamento direttamente ed effettivamente espletato dalla Capitaneria di Porto di Bari al fine di verificare, in contraddittorio con l’interessata, l’esatta delimitazione del demanio marittimo funzionale alla verifica di legittimità delle opere di cui è stato ordinato lo sgombero.
Infatti, le opere contestate con il provvedimento impugnato sono sostanzialmente quelle emerse dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza e dal Comando di Polizia Locale del Comune di Polignano a Mare.
Tuttavia, in assenza di una puntuale delimitazione del confine demaniale marittimo per la località in questione, non sarebbero state neppure individuate con certezza le opere rientranti nella fascia di rispetto prevista dall’articolo 55 del Codice della navigazione (30 metri dalla dividente demaniale).
7.3. Con il terzo motivo, l’appellante sostiene che la misura adottata sarebbe illegittima per violazione del principio di proporzionalità, non sussistendo alcuna concreta idoneità delle opere contestate a porre in pericolo la sicurezza della navigazione marittima.
Si tratterebbe, infatti, per lo più di manufatti amovibili e, peraltro, siti all’interno del perimetro delimitato da un muro di recinzione, di remota datazione, posto a confine della proprietà e che la divide dalla scogliera; le opere comunque non ostacolerebbero la veduta marina (in particolare, la piscina è posta al di sotto del limite visivo percepibile dal mare, mentre il muro di recinzione occlude la vista delle opere oggetto dell’ordinanza impugnata) e, quindi, sarebbero di per sé inidonee a ledere la sicurezza della navigazione marittima. Ciò sarebbe ulteriormente dimostrato anche dal fatto che a poche centinaia di metri è posta l’imboccatura del Porto di Polignano alla cui operatività le opere in questione non arrecherebbero alcun effetto pregiudizievole, non avendo l’interessata mai ricevuto alcuna contestazione in tal senso.
In ogni caso, il provvedimento impugnato sarebbe carente di un’adeguata motivazione, non avendo in alcun modo indicato le ragioni per cui le opere in questione debbano ritenersi incompatibili rispetto alle esigenze di sicurezza della navigazione.
8. I motivi di appello, che si prestano ad una trattazione unitaria in quanto strettamente connessi, sono infondati.
9. Occorre evidenziare che il TAR adito ha respinto il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi nello stesso formulati e rilevando, in particolare, che nella specie non sussisteva una situazione di obiettiva incertezza in ordine all’individuazione della dividente demaniale, con conseguente insussistenza dei presupposti per l’attivazione del procedimento di delimitazione invocato dalla ricorrente.
9.1. Tale sentenza – come si è detto - viene ora censurata reputando l’appellante che nel caso in esame sarebbe stato necessario instaurare il procedimento ex art. 32 Cod. nav. e che, quindi, l’Amministrazione non avrebbe potuto adottare nei suoi confronti il provvedimento di sgombero impugnato in primo grado in assenza dei presupposti legittimanti la sua adozione e senza avere, in particolare, preventivamente avviato il cennato procedimento di delimitazione.
9.2. Osserva il Collegio che il ricorso in appello critica la sentenza impugnata nella parte in cui esclude uno stato di incertezza circa la definizione dei suddetti confini, ma non pone a sostegno delle censure articolate un quadro probatorio in grado di mettere in dubbio la correttezza della decisione impugnata.
9.3. Infatti, come rilevato dalla sentenza impugnata, con relazione in data 14 dicembre 2021 (prodotta in atti dalla difesa erariale), la Capitaneria di porto ha precisato che “ L’attuale linea demaniale marittima, per il tratto in questione, è di fatto univocamente individuata e rappresentata sul portale SID - Il Portale del Mare come si evince dall’estratto riportato in All.04, la quale costituisce, ex lege, la vigente linea di demarcazione e, pertanto, elemento oggettivo e fondante da cui effettuare le necessarie misurazioni ed individuazioni per l’adozione degli atti conseguenti … (ommissis) … allo stato dei fatti, non sussistono dubbi sulla localizzazione della dividente demaniale, atteso peraltro che non risulta agli atti, nell’intera zona, alcuna pregressa contestazione sulla stessa” .
9.4. È dunque completamente confutata la principale doglianza dell’appellante attinente all’assenza della dovuta attività istruttoria funzionale all’individuazione della esatta collocazione della dividente demaniale marittima.
9.5. Ed infatti, anche se astrattamente potrebbe convenirsi con l’appellante (la quale a sostegno delle proprie tesi estrapola alcuni passaggi di precedenti giurisprudenziali: in particolare, è richiamata la sentenza di cui a Consiglio Stato, sez. VI, 21 settembre 2006, n. 5567) sul fatto che il demanio marittimo possa “presenta[re] una conformazione variabile nel corso del tempo, in considerazione della mutevole azione del mare sulle coste” , a ciò potendo conseguire la sua incerta perimetrazione in ragione di probabili modificazioni del territorio costiero, va però rilevato che è solo l'oggettiva incertezza in ordine all'esatto tracciato della linea di confine a rendere illegittimo un procedimento istruttorio e, conseguentemente, l’ingiunzione di sgombero adottata senza la partecipazione al procedimento stesso del privato, ai sensi dell'art. 32 cod. nav.
Sicché, nel caso di specie, in assenza di elementi che possano aver inciso sulla esatta individuazione del confine demaniale, l’Amministrazione non era tenuta ad esercitare il proprio potere ricognitorio nelle forme e nei modi stabiliti nell’art. 32 cit.
9.6. Infatti, secondo i pacifici principi giurisprudenziali richiamati e coerentemente applicati dalla sentenza appellata, il procedimento di delimitazione del demanio marittimo costituisce una mera facoltà e non un obbligo per l’amministrazione, la quale può essere esercitata sul presupposto che esista un ragionevole dubbio in ordine all’esatto confine del bene demaniale; ne consegue l’illegittimità di un ordine di sgombero non preceduto dall’effettuazione dello speciale procedimento in questione nel caso in cui ricorra un’oggettiva incertezza, da superare mediante un formale contraddittorio sull’esatta posizione dei confini (così Cons. giust. amm. 9 aprile 2018, n. 215 e giurisprudenza ivi richiamata; v. anche Cons. giust. amm. 10 febbraio 2014, n. 68).
9.6.1. Tale esigenza non ricorre nel caso in cui non sussista alcun dubbio, in relazione sia alle risultanze catastali, sia alla loro coincidenza con le misurazioni effettuate in loco .
9.6.2. La stessa giurisprudenza amministrativa ha altresì precisato che il procedimento di delimitazione di un’area demaniale marittima ex art.32 Cod. nav. postula l’esistenza di una obiettiva incertezza in ordine ai confini del demanio marittimo – non essendo quindi a tal fine sufficiente una semplice non documentata asserzione della natura privata dell’area oggetto del provvedimento di autotutela – incertezza che il procedimento suddetto si propone di superare con una certazione sull’esatta posizione dei confini stessi.
La disposizione sopra citata delinea, infatti, un procedimento, avente carattere ricognitivo e non costitutivo della demanialità.
9.7. Tali aspetti sono stati specificamente affrontati nell’istruttoria procedimentale.
Come evidenziato puntualmente nel menzionato rapporto informativo, la delimitazione ha solo natura dichiarativa ed è funzionale laddove “sussista contraddittorietà nella documentazione di riferimento, alla verifica delle effettive e reali pertinenze demaniali, con contestuale partecipazione dei frontisti” , ipotesi che esula dal caso in esame.
9.7.1. Nella fattispecie in esame, non sussiste infatti alcuna oggettiva situazione d’incertezza.
9.7.2. Pertanto, il TAR ha congruamente motivato in ordine alla individuazione del confine demaniale con argomentazioni che questo Collegio condivide. Ha, in particolare, correttamente rilevato come nel concreto caso di specie, in forza delle circostanze indicate dalla Capitaneria di porto con la predetta relazione in data 14.12.2021 (e non ravvisandosi univoche indicazioni di segno contrario nella perizia di parte depositata in data 10 gennaio 2022), non è opponibile l’oggettiva incertezza circa l’esatto confine demaniale, ciò che non giustificava l’attivazione del procedimento volto alla individuazione della dividente demaniale.
9.8. In effetti, anche il Collegio non ravvisa univoche indicazioni di segno contrario nella perizia di parte depositata nel giudizio di primo grado rispetto alle risultanze dell’istruttoria procedimentale.
La perizia asserisce che non sia affatto univoca l’individuazione del suddetto confine (“ in quanto quella riportata dal SID e assunta a riferimento dalla Capitaneria di Porto di Bari è evidentemente imperfetta e fuorviante” e risulterebbe inoltre “evidente come il confine catastale non sia minimamente aderente allo stato di luoghi” ), essendo anzi assai probabile che il confine demaniale non coincidesse con il muro di recinzione (dal quale le opere distano comunque almeno 25.40 m).
In pratica, la perizia di parte solleva dubbi sulla esatta collocazione del confine che non coinciderebbe con il muro, di andamento tortuoso e probabilmente arretrato rispetto alla proprietà privata verosimilmente per proteggersi dalle mareggiate (cfr. pag. 9 della perizia, doc. 5 del fascicolo di primo grado: “ la particolare tortuosità di tutti i muri di recinzione lato mare lascia presupporre che nel passato, con alta probabilità, l’andamento dei muri di recinzione sia stato dettato soprattutto dalla necessità di distanziarsi rispetto all’azione delle onde più impetuose che verificano durante le mareggiate invernali” ).
Tuttavia, tali affermazioni espresse in termini meramente ipotetici e dubitativi, fondate per lo più sulla indimostrata (nel caso concreto) mutabilità della conformazione del demanio marittimo, sono lontane dal costituire prova dell’esistenza nel concreto caso in esame di un’obiettiva situazione di incertezza nell’individuazione del confine demaniale e, quindi, della fascia di rispetto, incertezza che comunque i provvedimenti impugnati e l’istruttoria sottesa hanno ragionevolmente escluso.
9.9. Nel caso di specie, lo svolgimento dell’azione amministrativa è pervenuta all’adozione di un provvedimento di sgombero in assenza di inesattezze sulla reale definizione dei confini dell’area demaniale. Ne consegue – così come accertato in primo grado – la legittimità del suddetto provvedimento, immune dai dedotti vizi di carenza di istruttoria e violazione del citato art. 32 cod. nav.
Il percorso seguito dal Tar e la conseguente decisione sono dunque frutto di un ragionamento logico che muove dalla documentazione prodotta in atti e perviene alla corretta conclusione che non sussiste una oggettiva incertezza circa i confini demaniali.
In definitiva, non possono trovare accoglimento le doglianze con cui si è lamentata la violazione della previsione di cui all’art. 32 Cod. nav., atteso che difetta nel caso in esame il presupposto stesso per ricorrere alle previsioni della disposizione in questione (ossia l’esistenza di una situazione di obiettiva incertezza circa l’effettiva posizione della linea demaniale).
10. Nè sussistono incertezze circa l'esatta individuazione del confine demaniale in relazione all’area ove si trovano gli immobili oggetto dell’adottata ordinanza di sgombero.
In base agli atti di causa, la Capitaneria di porto ha, infatti, potuto verificare la presenza di opere ricadenti nella fascia di rispetto di 30 metri dal confine del demanio e prive della necessaria autorizzazione, accertando la effettiva posizione di tali manufatti attraverso il raffronto tra i dati del SID e quelli desunti da nuove misurazioni sul posto eseguite nel corso dei sopralluoghi effettuati.
Pertanto, anche sul punto l’ordinanza di sgombero è immune dai vizi dedotti.
In particolare, nel menzionato rapporto informativo sono compiutamente esternate le ragioni per cui non appare conducente “l’invocata applicazione della legge 125/2015 che si sintetizza nella mera formulazione della proposta di una nuova delimitazione da parte degli enti locali sempre nel pieno rispetto delle prerogative statali e nei siti dove risultasse necessaria” .
In particolare, la Capitaneria di porto evidenzia che “tale circostanza si potrebbe verificare, ad esempio, in tratti di litorale non ricompresi nel pubblico demanio marittimo delimitato dalla linea SID” o nel caso di “totale assenza della stessa linea in alcuni tratti di esso” , cioè in presenza di “un generalizzato stato di incertezza o inadeguatezza tout court del confine demaniale” , che, però, non si ravvisa nel caso di specie in cui l’ingiunzione è stata adottata sulla scorta di “risultanze d’ufficio scaturenti da dati certi, tecnici e documentali (linea SID, misurazione delle opere, valutazione di quelle ricomprese nella fascia di rispetto dei trenta metri del demanio marittimo)” .
Il suddetto quadro fattuale all’origine dell’ordinanza gravata in primo grado risulta, così, alla luce di tutti i documenti prodotti in giudizio e degli accertamenti compiuti dalle Amministrazioni competenti, adeguatamente definito, rendendo superflua l’ulteriore attività istruttoria richiesta dall’appellante e non apparendo in alcun modo inficiato dalle doglianze svolte nell’impugnazione.
11. Infine, anche il profilo concernente la fattispecie di eccesso di potere dedotta dal ricorrente per l’assenza di pregiudizio arrecato dalle opere in questione (realizzate a ridosso del confine demaniale) alla sicurezza della navigazione marittima trova adeguata smentita sia nei provvedimenti impugnati che nelle motivazioni della sentenza appellata.
Sotto il primo aspetto, deve anche qui richiamarsi quanto espressamente evidenziato nel rapporto informativo della Capitaneria di porto, laddove si fa riferimento al fatto che l’effettuazione di costruzioni sine titulo soggiace a procedure sanzionatorie parallele, le quali partono tutte dall’assunto che “le opere realizzate, non essendo state sottoposte alle valutazioni peculiari di ogni specifico settore e pertanto non autorizzate, debbano essere rimosse” .
La sentenza appellata ha, a sua volta, correttamente rilevato come l’obbligo di acquisire apposita autorizzazione da parte dell’Autorità marittima riguarda la realizzazione di qualsiasi nuova opera all’interno della fascia di trenta metri dal demanio marittimo a prescindere dalla relativa consistenza strutturale.
Infatti, come evidenziato dalla costante giurisprudenza di questo Consiglio, le prescrizioni di tutela degli artt. 54 e 55 Cod. nav. presuppongono - a difesa della riserva pubblica della gestione dei beni del demanio - la necessaria previa autorizzazione dell'autorità marittima per qualsiasi tipo di intervento che ricada in area demaniale o in area di rispetto: sicché in mancanza di detta autorizzazione è legittima l'ordinanza di demolizione e riduzione in pristino (Consiglio di Stato, VII, 15 novembre 2022, n. 10010 che richiama Consiglio di Stato, VI, 24 settembre 2012, n. 5060).
In particolare, la stessa giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che la medesima autorizzazione, se non occorre tutte le volte in cui l'intervento di ripristino su un vecchio manufatto si limiti a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, ovvero ad una ristrutturazione del bene che lasci inalterata la struttura della costruzione, diventa indispensabile in tutti i casi in cui per effetto dei lavori, muti la struttura del manufatto e si sia in presenza di una nuova opera, non potendo sussistere alcuna assimilazione tra la preesistente costruzione e quella in corso di realizzazione.
12. In definitiva, la sentenza impugnata è adeguatamente motivata sulla natura delle opere realizzate senza titolo, sulla necessità, per la legittima edificazione dei manufatti in questione, di una specifica autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di porto, cui spetta la salvaguardia dell’interesse pubblico all’uso ottimale del bene demaniale, e sulla corretta individuazione della dividente demaniale.
13. In conclusione, per effetto di tutte le argomentazioni che precedono, l’appello deve essere respinto.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Resta fermo quanto previsto per la cauzione, ove prestata, dalla ordinanza di questa Sezione n. 2098/2024 con cui –come già detto - la domanda cautelare era stata accolta subordinatamente alla prestazione di una cauzione per l’importo di € 30.000,00 in favore delle amministrazioni appellate nelle forme previste dal Codice dei contratti pubblici, con validità ed efficacia di tale garanzia sino alla pubblicazione della sentenza di merito e, in caso di reiezione dell’appello, fino alla esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna l’appellante SO TO al pagamento delle spese di giudizio a favore del costituito Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che liquida forfettariamente in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), oltre oneri accessori se per legge dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Rotondano | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO