Ordinanza cautelare 15 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 23 giugno 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 16/03/2026, n. 4821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4821 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04821/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13595/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13595 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SI LO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Falcone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Calabria Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto prot. n. 49857/2024 di conclusione del procedimento amministrativo di cui all’istanza prot. n. 34534 del 19/10/2023;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EL SS il 21\7\2025:
- del decreto n. 1416/2025 e, ove ritenuto necessario, anche del precedente decreto già impugnato;
Per l’effetto, disporre il riconoscimento del titolo abilitante del ricorrente con riferimento esclusivo alla classe di concorso A034 – Chimica;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa ES LO BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. n. 49857 del 9 dicembre 2024, di rigetto dell’istanza di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania.
1.1 Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto:
- “ 1. Mancata concessione del termine richiesto per integrare la documentazione ”;
- “ 2. Erroneità della decisione assunta dalla P.A .”;
- “ 3. Mancata considerazione della legalizzazione dei titoli ”;
- “ 4. Violazione dei principi di buona amministrazione ”.
2. In data 24 dicembre 2024 si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti con atto formale.
3. Con ordinanza n. 185 adottata all’esito della camera di consiglio del 13 gennaio 2025, il Collegio ha accolto la domanda di misura cautelare con la seguente motivazione: “ Premesso che il diniego di riconoscimento della formazione professionale si fonda sulla rilevata mancanza della Attestazione del competente “Ministero della Pubblica Istruzione della Romania” (“Adeverinta”), recante l’indicazione della disciplina che può essere insegnata e della fascia di età degli alunni, oltre che sul fatto che i titoli e i certificati allegati alla domanda fossero privi di apostille, necessarie per conferire loro valore legale; Considerato che il rigetto impugnato, basato su carenze di tipo formale, non appare prima facie conforme ai principi dettati in materia dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (in particolare sentenza n. 18/2022), posta la necessità di una verifica in concreto dei livelli di competenza professionale sottesi ai certificati e ai diplomi conseguiti, allegati dall’istante (cfr. TAR Lazio, IV-bis, nn. 7304 e 89/2024 e ord. n. 1144/2024); Considerato altresì che l’istante ha richiesto la suddetta documentazione alle autorità estere e che la richiesta di integrazione documentale è stata formalizzata dal Ministero intimato, per la prima volta, a distanza di molti mesi dalla presentazione dell’istanza, oltre i termini previsti dalla direttiva 2005/36/CE, la quale peraltro non menziona espressamente alcuna necessità di apostille, dichiarazioni di valore o altre specifiche formalità (pur non ostando a forme di verifica ex post dell’autenticità dei documenti); Ritenuto che ad una delibazione sommaria tipica di questa fase processuale – fermo ogni ulteriore approfondimento nel merito – nel bilanciamento degli interessi coinvolti sia meritevole di apprezzamento il pregiudizio potenzialmente derivante al ricorrente dal diniego impugnato, in quanto suscettibile di riverberarsi sugli incarichi lavorativi; Ritenuto, pertanto, che la domanda di misure cautelari collegiali debba trovare accoglimento, con conseguente sospensione del provvedimento con cui il Ministero intimato ha rigettato l’istanza di parte ricorrente intesa ad ottenere il riconoscimento in Italia dell’abilitazione all’esercizio della professione di docente acquisita all’estero ”.
3.1 Con la medesima ordinanza, il Collegio ha disposto il riesame dell’istanza ad opera del Ministero anche alla luce della documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente.
4. In data 10 giugno 2025, l’Amministrazione ha depositato in giudizio il provvedimento prot. n. 1416, adottato - in pari data - all’esito del riesame come sopra disposto, con il quale l’istanza del ricorrente è stata nuovamente rigettata sulla base di diversa motivazione.
5. All’udienza pubblica del 17 giugno 2025, il Collegio ha formulato ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., avviso di possibile improcedibilità del ricorso e la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti depositati.
6. Con ordinanza n. 12247 adottata all’esito della predetta udienza, “ rilevato che in data 10 giugno l’Amministrazione ha depositato il nuovo provvedimento con il quale è stata respinta l’istanza di riconoscimento del percorso formativo “Program de formare psihopedagogica” (Programma di formazione psicopedagogica) Nivel I rilasciato dall’Università “Spiru Haret” di Bucarest con nr. 398 in data 17 luglio 2023, e Nivel II rilasciato dall’Università “Dimitrie Cantemir” di Târgu Mureş con nr. 1831 del 7 luglio 2023, formulata dal Dott. SI LO ” e ritenuto che tale deposito – seppure effettuato oltre i termini di legge – risultava comunque effettuato nello stesso giorno di emissione dell’atto e non poteva che assumere rilevanza ai fini della decisione della controversia, il Collegio, ai fini di garantire al ricorrente il rispetto del contraddittorio e considerato che lo stesso aveva formulato riserva di proporre motivi aggiunti, ha disposto la fissazione di una nuova udienza pubblica.
7. Con atto per motivi aggiunti notificato e depositato in data 21 luglio 2025, il ricorrente ha impugnato il nuovo provvedimento.
8. All’udienza pubblica del 18 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti depositati.
9. Preliminarmente, il Collegio ritiene doversi dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., del ricorso introduttivo alla luce dell’intervenuto superamento del provvedimento con lo stesso gravato ad opera dell’atto impugnato con i motivi aggiunti. Alla luce dell’intervenuta adozione del nuovo decreto sull’istanza di riconoscimento del titolo estero, infatti, ogni decisione di merito pronunciata sul ricorso originario sarebbe inutiliter data .
10. Ciò posto, il Collegio può procedere alla disamina del ricorso per motivi aggiunti, il quale è stato affidato ai seguenti profili di censura:
- “ I. Elusione della misura cautelare – Violazione dell’art. 21- octies L. 241/1990 e dell’art. 47 della Carta di Nizza ”, in quanto il decreto n. 1416/2025 costituirebbe un atto reiterativo artificiosamente costruito, adottato in palese violazione dei principi di correttezza, buona fede e lealtà procedimentale, privo di motivazione autonoma e non supportato da una nuova istruttoria;
- “ II. Violazione delle garanzie procedimentali – Artt. 3, 10, 10- bis L. 241/1990 ”, poiché il decreto impugnato sarebbe stato adottato in violazione delle garanzie del giusto procedimento;
- “ III. Violazione della Direttiva 2005/36/CE – Omessa comparazione sostanziale delle competenze ”, in quanto il Ministero avrebbe omesso del tutto la prescritta comparazione sostanziale tra il titolo estero posseduto dal ricorrente e i requisiti richiesti in Italia per l’insegnamento nella classe di concorso A034;
- “ IV. Vizio di motivazione – Travisamento, illogicità manifesta, omessa valutazione di documenti decisivi ”, poiché il provvedimento impugnato risulterebbe non congruamente motivato e richiamerebbe moduli accademici di tirocinio non pertinenti, riferiti al ciclo di laurea e non al percorso abilitante;
- “ V. Omessa previsione di misure compensative – Violazione dell’art. 14 Dir. 2005/36/CE e dei principi di proporzionalità, adeguatezza e non discriminazione ”, laddove l’autorità ha ritenuto di non offrire al richiedente misure compensative;
- “ VI. Violazione del legittimo affidamento, della continuità didattica, della lealtà procedimentale e del limite oggettivo della domanda ” avendo il ricorrente maturato quattro anni consecutivi di insegnamento della chimica presso scuole statali italiane;
- “ VII. Violazione del principio di leale cooperazione – Art. 4, par. 3 TUE ” con riferimento alle prassi asseritamente discriminatorie e dilatorie adottate;
- “ VIII. Abuso dello strumento amministrativo – Finalità dilatoria e violazione dell’art. 97 Cost. ”, in quanto il rigetto gravato sarebbe la mera reiterazione del precedente, in assenza di qualsivoglia nuova istruttoria, confronto documentale o mutamento del quadro normativo;
- “ IX. Riconoscimento implicito dell’idoneità professionale – Nomina a commissario esterno per gli Esami di Stato 2025 ”, poiché il Ministero dell’Istruzione, con atto formale e interno allo stesso apparato che ha adottato il provvedimento impugnato, ha nominato il ricorrente commissario esterno agli Esami di Stato 2025.
11. L’atto per motivi aggiunti, le doglienze formulate nel quale possono essere congiuntamente delibate in quanto connesse è infondato per le seguenti ragioni.
Con riferimento al ritenuto mancato rispetto delle garanzie partecipative, ricorda il Collegio che il provvedimento gravato è stato adottato all’esito del riesame disposto con la sopra citata ordinanza cautelare, conosciuta - avendone ricevuta regolare comunicazione - dal ricorrente, che pertanto sapeva che l’Amministrazione avrebbe dovuto rivalutare la sua istanza alla luce della documentazione prodotta in giudizio e di quella integrativa che il richiedente avrebbe eventualmente messo a disposizione del Ministero.
Quanto sopra posto, risulta dalla motivazione del gravato diniego che il Ministero ha proceduto alla comparazione dei percorsi romeno e italiano e che il provvedimento di rigetto del riconoscimento del titolo si è basato proprio sull’esito dell’analisi comparativa, dalla quale è emersa la difformità tra la classe di concorso oggetto di richiesta e la formazione conseguita all’estero dal ricorrente.
Il Ministero ha dunque ritenuto che l’incolmabile discrepanza del percorso formativo seguito in Romania dal ricorrente con quanto previsto dall’ordinamento italiano per il conseguimento del titolo abilitante per le classi di concorso richieste non potesse essere colmata neanche attraverso l’espletamento di eventuali misure compensative.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il provvedimento gravato risulta coerente con i principi enucleati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in quanto fondato sulla base di un’analitica comparazione tra il titolo formativo acquisito dal ricorrente in Romania e la formazione richiesta in Italia per l’abilitazione all’insegnamento della classe di concorso per cui lo stesso ha domandato il riconoscimento.
Ai sensi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 21 e 22 del 2022) “ spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE ”.
A fronte di quanto sopra, parte ricorrente non ha fornito dimostrazione in merito al fatto che il percorso formativo complessivamente seguito per ottenere il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento in Romania sia equivalente a quello chiesto a tal fine in Italia.
Va inoltre ricordato che la valutazione in ordine al contenuto della formazione ricevuta all’estero, rispetto a quella prevista in Italia per l’abilitazione all’insegnamento in uno specifico settore disciplinare è espressione di discrezionalità tecnica della Pubblica Amministrazione.
Il sindacato di questo Tribunale, dunque, non può essere sostitutivo della valutazione dell’Amministrazione, dovendosi limitare a verificare se l’opzione prescelta da quest’ultima rientri o meno nella gamma delle risposte plausibili che possono essere date alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2021, n. 195).
Il provvedimento impugnato non risulta pertanto inficiato dai vizi prospettati nel ricorso per motivi aggiunti.
Nessun legittimo affidamento può dirsi essersi ingenerato nel ricorrente in attesa del provvedimento conclusivo del procedimento avviato in ordine alla presentata istanza di riconoscimento del titolo estero e, in ogni caso, il gravato rigetto, come sottolineato dall’Amministrazione nella parte motiva del diniego, “ non incide sulla possibilità per il Dott. LO di accedere, in Italia, all’insegnamento per le classi di concorso in esame in qualità di insegnante non abilitato, in relazione ai titoli posseduti e ai requisiti richiesti dall’ordinamento italiano, nonché dalle norme e dalle procedure di reclutamento vigenti ”.
Peraltro, per giurisprudenza consolidata della Sezione, “ l’eventuale sopravvenienza, rispetto alla presentazione dell’istanza per il riconoscimento, di fatti ulteriori, come lo svolgimento di attività di docenza, il superamento di prove concorsuali o l’intervenuta immissione in ruolo a seguito procedure di assunzione straordinarie, non possono rilevare ai fini dell’invocata illegittimità del provvedimento impugnato ” (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. III bis , 2 luglio 2025 n. 12993).
12. Conclusivamente, il ricorso originario deve essere dichiarato improcedibile e il successivo ricorso per motivi aggiunti deve essere rigettato in quanto infondato. Alla luce della non riscontrata difformità dell’operato dell’Amministrazione rispetto alle regole e all’orientamento unionale, il Collegio non ritiene la sussistenza dei presupposti per accogliere la formulata richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea.
13. La natura degli interessi coinvolti giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sull’atto per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile il primo e rigetta il secondo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO AS, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
ES LO BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES LO BA | RO AS |
IL SEGRETARIO