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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/09/2025, n. 4605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4605 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 22.9.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10658/2024 promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. STRAZZERI GIOVANNI giusta procura in atti
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. LONGO Controparte_1 P.IVA_2
GIANCARLO giusta procura in atti.
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva opposizione Parte_2
avverso il D.I. n. 2035/2024 emesso in data 28.6.2014 e notificato in data 30.7.2024 in favore di pagina 1 di 3 eccependo l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione CP_1
obbligatoria, la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto per incertezza del credito, di unilaterale determinazione, la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, la violazione di legge relativamente al divieto di aumenti unilaterali dei prezzi per le forniture dal 10.8.2022 al
30.6.2023.
Si costituiva , eccependo in via preliminare la inammissibilità della proposta CP_1
opposizione, per tardività.
§§§
L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato ritualmente notificato alla società debitrice, odierna opponente a mezzo PEC in data 22 LUGLIO 2024. La notifica ha avuto esito positivo, come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna (cfr. Allegato 2 – Allegato ). L'indirizzo PEC CP_2
associato alla società odierna opponente è confermato dal Portale INI-PEC, Indice Nazionale degli
Indirizzi PEC (Posta Elettronica Certificata), portale istituito dal Ministero dello Sviluppo
Economico.
La presente opposizione è stata notificata in data 9.10.2024 e, dunque, tardivamente, in quanto il quarantesimo giorno per proporre opposizione scadeva in data 1.10.2024 (tenuto conto della sospensione feriale dei termini).
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, alla stregua delle disposizioni degli artt. 641 e 645 c.p.c., il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, fissato ordinariamente in quaranta giorni decorrenti dalla notificazione del pagina 2 di 3 decreto, è perentorio, cosicchè l'atto di opposizione tardivo deve essere dichiarato inammissibile
(cfr. Cass. Civ. n. 15763/2006).
Tanto premesso, essendo documentale la tardività della notificazione, l'opposizione va dichiarata inammissibile ed il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_3
e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2035/2024;
- Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 9.850,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Così deciso in Catania, alla camera di consiglio in data 22 settembre 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10658/2024 promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. STRAZZERI GIOVANNI giusta procura in atti
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. LONGO Controparte_1 P.IVA_2
GIANCARLO giusta procura in atti.
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva opposizione Parte_2
avverso il D.I. n. 2035/2024 emesso in data 28.6.2014 e notificato in data 30.7.2024 in favore di pagina 1 di 3 eccependo l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione CP_1
obbligatoria, la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto per incertezza del credito, di unilaterale determinazione, la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, la violazione di legge relativamente al divieto di aumenti unilaterali dei prezzi per le forniture dal 10.8.2022 al
30.6.2023.
Si costituiva , eccependo in via preliminare la inammissibilità della proposta CP_1
opposizione, per tardività.
§§§
L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato ritualmente notificato alla società debitrice, odierna opponente a mezzo PEC in data 22 LUGLIO 2024. La notifica ha avuto esito positivo, come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna (cfr. Allegato 2 – Allegato ). L'indirizzo PEC CP_2
associato alla società odierna opponente è confermato dal Portale INI-PEC, Indice Nazionale degli
Indirizzi PEC (Posta Elettronica Certificata), portale istituito dal Ministero dello Sviluppo
Economico.
La presente opposizione è stata notificata in data 9.10.2024 e, dunque, tardivamente, in quanto il quarantesimo giorno per proporre opposizione scadeva in data 1.10.2024 (tenuto conto della sospensione feriale dei termini).
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, alla stregua delle disposizioni degli artt. 641 e 645 c.p.c., il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, fissato ordinariamente in quaranta giorni decorrenti dalla notificazione del pagina 2 di 3 decreto, è perentorio, cosicchè l'atto di opposizione tardivo deve essere dichiarato inammissibile
(cfr. Cass. Civ. n. 15763/2006).
Tanto premesso, essendo documentale la tardività della notificazione, l'opposizione va dichiarata inammissibile ed il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_3
e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2035/2024;
- Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 9.850,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Così deciso in Catania, alla camera di consiglio in data 22 settembre 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3