Art. 1. Articolo unico.
Il termine di un quinquennio stabilito per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322 , e successive modificazioni e integrazioni, e' prorogato ad 30 giugno 1953.
Il termine di un quinquennio stabilito per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322 , e successive modificazioni e integrazioni, e' prorogato ad 30 giugno 1953.