Articolo 1 della Legge 10 agosto 1950, n. 665
Versione
21 settembre 1950
Art. 1. Articolo unico.

Il termine di un quinquennio stabilito per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322 , e successive modificazioni e integrazioni, e' prorogato ad 30 giugno 1953.

Entrata in vigore il 21 settembre 1950