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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 05/02/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Sent. n. 16/25 R e p u b b l i c a I t a l i a n a
Oggetto: appello
In nome del popolo italiano avverso la sentenza n.
152/2024 del Tribunale
L a C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a di Spoleto emeSA in data 23 luglio 2024 - personale scolastico;
- S e z i o n e L a v o r o - risarcimento del danno composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
Dr. Claudio Baglioni - Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 139 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
e Controparte_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Controparte_2
organicamente rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, presso la cui sede sono domiciliati in Perugia via degli Offici n. 12;
- appellanti -
1 c o n t r o
, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Controparte_3
Chiara Attala e Massimiliano Napoli, come da procura speciale allegata alla memoria difensiva di costituzione con appello incidentale, presso il cui studio in Città di Castello (PG), via Carlo Liviero,
n. 2/d 06012, è elettivamente domiciliata.
- appellata e appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 152/2024 del Tribunale di Spoleto emeSA in data 23 luglio
2024 - personale scolastico;
risarcimento del danno.
Causa decisa all'udienza collegiale del 5 febbraio 2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come ai rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 11 ottobre 2022 dinanzi al Tribunale di Spoleto la PR.SA CP_3
chiese, nel contraddittorio ritualmente instaurato nei confronti del
[...] Controparte_1
e del merito, dell' , dell'
[...] Controparte_4 Controparte_5
e dell' , che, in via principale, accertata
[...] Controparte_2
l'esecuzione da parte della ricorrente di tutti gli obblighi previsti dalla legge per il superamento dell'anno di prova ed il grave inadempimento delle amministrazioni scolastiche convenute, venisse ordinato a queste ultime di convocare il Comitato di valutazione al fine di procedere alla valutazione del periodo di formazione e prova e/o, comunque, per adottare i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del diritto della ricorrente a concludere l'anno di formazione con decorrenza 1°
settembre 2021. Chiese, in ogni caso, che, accertata la responsabilità dolosa e/o gravemente colposa delle amministrazioni scolastica resistenti, per aver impedito e ostacolato il completamento
2 dell'attività di formazione, le stesse venissero condannate, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da liquidarsi equitativamente in una somma non inferiore €
25.000,00, o in altra ritenuta di giustizia. Chiese, infine, in via subordinata, che, nella denegata mancata convocazione del Comitato di valutazione e di mancato riconoscimento del periodo di formazione dal 1° settembre 2021, accertata l'esecuzione di 50 ore nell'anno scolastico 2021/2022,
venisse riconosciuta la completezza del lavoro svolto come da dossier finale e dichiarata l'idoneità
della ricorrente a sostenere solo l'esame finale al termine dell'anno scolastico 2022/2023.
In punto di fatto, la ricorrente espose di aver superato la procedura straordinaria per titoli e per esami per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola primaria di primo e di secondo grado su un posto comune di sostegno superando le prove scritte per la classe di concorso A001 (Arte e
Immagine nella scuola secondaria di I grado), prendendo servizio a decorrere dal 1° settembre 2021.
Come docente neoassunta, le venne richiesto di sottoporsi al periodo di formazione e di prova disciplinato dal D.M. 850 del 27.10.2015 e dalla nota MI protocollo 30345 del 4.10.2021, per il cui superamento era previsto un percorso di 50 ore di impiego complessivo, di cui 6 ore di incontri propedeutici e di restituzione finale, 12 ore di laboratori formativi dedicati o visiting, un minimo di
12 ore di peer to peer e 20 ore di formazione on line sulla piattaforma INDIRE. Nel corso del periodo di formazione, la PR.SA venne sospesa ai sensi dell'art. 4 ter del D.L. n. 44/2021, dal 21 CP_3
dicembre 2021 al 31 marzo 2022, per inadempimento all'obbligo vaccinale da covid-19, non partecipando così ai laboratori del 31 gennaio e del 4 febbraio 2022. Nonostante la manifestata volontà di completare i laboratori a cui non aveva partecipato, le amministrazioni scolastiche tenevano una condotta ostruzionistica nei confronti della ricorrente, fino al punto da non inviarle il
link dell'ultimo laboratorio anticipato al 19 maggio 2022, e da ultimo, con decreto emesso dal dirigente scolastico dell' in data 27 luglio 2022, non comunicatole e di cui la Controparte_4
docente veniva a conoscenza solo in giudizio, le fu prorogato l'anno di formazione al successivo anno scolastico, per aver svolto solo una parte di quella prescritta. La ricorrente, in ogni caso, si attivava
3 autonomamente completando i laboratori mancanti mediante enti accreditati e secondo le indicazioni impartite dalle fonti ministeriali di riferimento, depositando in data 27 agosto 2022, e quindi entro il termine dell'anno scolastico 2021/2022, il proprio dossier finale sulla piattaforma INDIRE.
In punto di diritto, la PR.SA lamentò l'inadempimento delle amministrazioni scolastiche CP_3
per non averle consentito di completare l'attività formativa nel tempo previsto e/o per non aver preso in considerazione l'attività di formazione svolta in autonomia, tenendo così una condotta scorretta e ostruzionistica, ai limiti della discriminazione e, conseguentemente, pregiudicandone la carriera
PRessionale, in conseguenza della posticipata decorrenza. Di qui le richieste di convocazione, anche in via d'urgenza, del Comitato di valutazione, al fine di conseguire il riconoscimento del superamento del periodo di formazione dal 1° settembre 2021 e, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti.
Le amministrazioni scolastiche si costituirono in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva dell' e dell' Controparte_4 Controparte_5
, nonché contestando la fondatezza della domanda. Evidenziarono che la ricorrente
[...]
non aveva subito alcun danno, in quanto era stata destinataria di un provvedimento di proroga e non di ripetizione del periodo di prova per mancato superamento della steSA, rimanendone così
salvaguardata la carriera, con la conseguenza che la steSA, una volta superato il periodo di prova,
sarebbe stata immeSA in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2021. Aggiunsero che il mancato completamento del periodo di formazione era dipeso unicamente dalla condotta della ricorrente, che aveva partecipato solo a due laboratori su quattro, in quanto sospesa dal servizio in conseguenza di una propria scelta personale, e contestarono di aver posto in essere condotte ostruzionistiche o scorrette, facendo presente di aver consegnato alla diretta intereSAta il decreto di proroga in data 10
agosto 2022 “brevi manu”, non sottoscritta per ricevuta. Precisarono infine che il materiale del
dossier consegnato, riguardante l'attività formativa svolta d'iniziativa della docente non poteva essere presa in considerazione, essendo riservato al datore di lavoro il potere di stabilire in autonomia l'attività rilevante ai fini del superamento del periodo di prova.
4 2. Con la sentenza n. 152/2024, pronunciata all'udienza del'11 luglio, il Tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva degli Istituti scolastici intimati, dichiarò la carenza di interesse della ricorrente riguardo alla domanda di convocazione del Comitato di valutazione, stante la retrodatazione del superamento del periodo di prova al 1° settembre 2021, nonché della domanda subordinata di riconoscimento della formazione svolta durante l'anno scolastico 2021/2022 e,
accertata l'illegittimità del comportamento tenuto dal e del merito, lo Controparte_1
condannò al risarcimento del danno nella misura di € 3.000,00, oltre agli interessi, nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 3.400,00 oltre accessori.
3. Con atto depositato in data 31 agosto 2024, il e l' Controparte_1 [...]
interposero appello avverso la decisione, chiedendo che, in parziale Controparte_6
riforma della steSA, venisse dichiarata l'infondatezza della domanda, con conseguente rigetto della pretesa risarcitoria e vittoria delle spese del doppio grado.
4. Con decreto presidenziale del 4 settembre 2024, fu fiSAta per la discussione della causa l'udienza del 5 febbraio 2025.
Costituitasi in giudizio il 18 gennaio 2025, la PR.SA rilevò l'infondatezza delle Controparte_3
censure proposte dall'appellante e chiese, in accoglimento del proposto appello incidentale, il risarcimento del danno nella misura pari ad € 25.000,00 o in quella diversa in ogni caso superiore a quella liquidata in primo grado;
con vittoria di spese anche del secondo grado di giudizio.
Quindi, la causa è stata decisa all'udienza di discussione tenutasi nell'udienza collegiale fiSAta con il decreto sopra citato.
Il dispositivo è stato letto in udienza e depositato in via telematica il giorno stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Attraverso il primo motivo di gravame, rubricato “erroneità della sentenza, motivazione perpleSA
e contraddittoria in ordine all'affermata equivalenza, ai fini del superamento del periodo di prova,
5 delle attività liberamente scelte dal dipendente con quelle previste dal datore di lavoro;
violazione e
falsa applicazione dell'art. 2096 c.c. dell'art. 1 co. 115-119 della legge n. 107/15 e del D.M. n.
850/15”, gli appellanti censurano la statuizione resa dal giudice di primo grado secondo la quale il singolo docente in formazione non sarebbe vincolato a svolgere le attività formative organizzate dall' , ma sarebbe libero di scegliere, ai sensi dell'art. 8, co. 2, del D.M. n. Controparte_2
850/15, << le diverse proposte formative offerte a livello territoriale >>.
Secondo gli appellanti, tale riconoscimento determinerebbe la trasformazione del periodo di prova e formazione organizzato dal datore di lavoro, attraverso le sue articolazioni centrali e periferiche, in una sorta di percorso di autoformazione gestito in autonomia dal neoassunto, in contrasto con la lettera e la ratio delle disposizioni di legge disciplinanti la materia e, in particolare, con l'art. 2096
c.c. e con i commi 115-119 della legge n. 107/2015, nonché in maniera scoordinata con le altre norme dello stesso D.M. n. 850/15, ossia con l'art. 1, co. 4, con l'art. 6 e con gli altri commi dello stesso art.
8. Inoltre, vengono richiamate, con il gravame, le note ministeriali 15 novembre 2022, n. 39972 e 1°
dicembre 2022.
1.1. Il motivo è infondato.
Il D.M. n. 850 del 27 ottobre 2015, che disciplina “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di
raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed
educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13
luglio 2015, n. 107”, stabilisce ai primi tre commi dell'art. 8 che:
“1. Le attività di formazione per i docenti in periodo di prova sono progettate a livello
territoriale tenendo conto del bilancio di competenze di cui all'art. 5, comma 3 e sulla
base della conseguente rilevazione dei bisogni formativi. Le iniziative si caratterizzano
per l'adozione di metodologie laboratoriali (di scambio PRessionale, ricerca-azione,
rielaborazione e produzione di sequenze didattiche) e per i contenuti strettamente
attinenti all'insegnamento. 6
2. Ogni docente neoassunto, in conseguenza del patto per lo sviluppo PRessionale di cui
all'art. 5, segue obbligatoriamente laboratori formativi per complessive 12 ore di attività,
con la possibilità di optare tra le diverse proposte formative offerte a livello territoriale.
3. Le attività di cui al comma 2 si articolano, di norma, in 4 incontri in presenza della
durata di 3 ore. È prevista l'elaborazione di documentazione e attività di ricerca, validata
dal docente coordinatore del laboratorio. Tale documentazione è inserita dal docente
neoassunto nel portfolio PRessionale di cui all'art. 11.”
Il Tribunale, ha smentito l'assunto del secondo il quale nessun valore potrebbe essere CP_1
attribuito alle iniziative formative intraprese dalla PR.SA con le proprie personali CP_3
determinazioni, in quanto, prendendo spunto dalla lettera del comma 2° dell'art. 8, il docente in formazione non è affatto obbligato a “svolgere quelle (e solo quelle) iniziative” predisposte dall'amministrazione, ma è libero di scegliere tra – come dice la norma – “le diverse proposte
formative offerte a livello territoriale”.
Tale interpretazione è indubbiamente condivisibile in quanto, sul piano strettamente testuale, l'uso dell'espressione “optare” sta a significare secondo il linguaggio comune, la facoltà di scegliere tra due o più possibilità, con la conseguenza che non sussiste l'obbligo taSAtivo di seguire solo le iniziative predisposte dall'amministrazione attraverso le sue articolazioni centrali e periferiche.
Anche sotto il PRilo sistematico l'interpretazione del citato comma 2° appare coerente con il comma che lo precede e con quello che lo segue, trattando il primo delle “metodologie laboratoriali” che caratterizzano, in generale, le iniziative inerenti alle attività formative, mentre il terzo, utilizzando l'espressione “di norma”, nell'articolazione delle dodici ore di attività di laboratorio in quattro incontri della durata di tre ore ciascuno, richiama un sistema caratterizzato da una certa elasticità e non da vincoli taSAtivi.
7 Ma il punto è anche un altro, e cioè che la PR.SA si è determinata a seguire in autonomia il CP_3
laboratorio formativo “Educare alla cittadinanza sostenibile”, organizzato dall'ente accreditato
Treccani scuola, soltanto al fine di recuperare le ore di incontri formativi che aveva perduto nel corso dell'anno scolastico a causa della sospensione dal servizio e che l'amministrazione scolastica non le aveva consentito di recuperare con una condotta ostruzionistica e scorretta.
Al riguardo appare pertinente il richiamo, come norma generale di riferimento, al comportamento delle parti nel rapporto di lavoro, all'art. 2096, co. 2, c.c., secondo il quale, “l'imprenditore e il
prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto
del patto di prova”, che sottintende la soggezione delle parti, anche nella fase prodromica del rapporto, ai principi di correttezza e di buona fede. Tali principi non sono stati evidentemente rispettati dal datore di lavoro che non ha “consentito” alla lavoratrice di “fare l'esperimento” in quanto, a tacer d'altro, è chiaro che, nonostante mancassero alla data di rientro in servizio della docente dalla sospensione (1° aprile 2022) ben cinque mesi alla fine dell'anno scolastico, non è stato in grado (o meglio non ha voluto) organizzare, a differenza di quanto accaduto in altre realtà territoriali, come documentato dall'appellata, alcuna attività di laboratorio per consentire alla docente di recuperare le poche ore mancanti al completamento del percorso di formazione PRessionale
Ciò giustifica e rafforza la legittimità dell'iniziativa adottata dalla PR.SA , che, in data 26 CP_3
agosto 2022, e quindi entro il termine dell'anno scolastico fiSAto al 31 agosto 2022, partecipava al laboratorio “Educare alla cittadinanza sostenibile”, impartito dalla Treccani scuola, ente accreditato dal per la formazione dei docenti e che operava attraverso la Controparte_1
piattaforma S.O.F.I.A., con ambito formativo di educazione alla cultura economica, cittadinanza attiva e legalità, didattica e metodologia, innovazione didattica e digitale per un totale di dodici ore.
Da ultimo, va ritenuta l'irrilevanza delle note ministeriali 15 novembre 2022, n. 39972 e 1° dicembre
2022 n. 17857, nonché della comunicazione inviata alle scuole umbre relativa all'anno scolastico
2022/2023, trattandosi di documenti e atti amministrativi successivi ai fatti di causa, dolendosi la
8 PR.SA del mancato riconoscimento dell'attività di formazione svolta nell'anno scolastico CP_3
2021/2022, conclusosi il 31 agosto 2022.
2. Con il secondo motivo di gravame, rubricato “erroneità della sentenza sotto altro PRilo;
motivazione perpleSA e contraddittoria in ordine alla riconosciuta equivalenza dell'attività seguita
dalla docente ai fini della formazione con quelle individuate dal D.M. n. 850/15; violazione dell'art.
8, co. 4, n. 850/15”, gli appellanti, ammesso pure che l'attività predisposta dalla parte sia surrogabile da altra scelta dal docente in formazione, censurano la statuizione resa dal giudice di primo grado secondo la quale il laboratorio “Educare alla cittadinanza sostenibile” seguito dall'appellata sarebbe pertinente al percorso formativo seguito, non rientrando in alcuna delle aree tematiche trasversali indicate specificatamente dalla norma (risorse digitali, gestione della classe, valutazione, bisogni educativi speciali, valutazione didattica, bisogni educativi speciali, contrasto alla dispersione scolastica, inclusione sociale, orientamento) e trattandosi di un laboratorio finalizzato ad acquisire competenze specifiche in tema di cittadinanza, ben lontano dalle caratteristiche di “trasversalità” e non avente alcuna attinenza con la formazione ed il PRilo PRessionale di un docente di arte e immagine. Infine, non risulterebbero allegate e provate le competenze operative e PRessionalizzanti
dei formatori richieste dall'art. 8, co. 5, del citato D.M.
2.1. Il motivo è infondato.
Il D.M. n. 850 del 27 ottobre 2015 stabilisce ai commi quarto e quinto:
“4. Ai fini della strutturazione dei laboratori formativi sono individuate le seguenti aree
trasversali:
a. nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica;
b. gestione della classe e problematiche relazionali;
c. valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento);
d. bisogni educativi speciali;
9 e. contrasto alla dispersione scolastica;
inclusione sociale e dinamiche interculturali;
f. orientamento e alternanza scuola-lavoro;
g. buone pratiche di didattiche disciplinari.
Altri temi potranno essere inseriti in base ai bisogni formativi specifici dei diversi contesti
territoriali e con riferimento alle diverse tipologie di insegnamento.
5. Per la conduzione dei laboratori formativi sono designati, prioritariamente, formatori
provenienti dal mondo della scuola e comunque con competenze di tipo operativo e
PRessionalizzante”.
Va poi tenuto conto della nota MI protocollo 30345 del 4.10.2021, avente ad oggetto la regolamentazione specifica delle attività formative dei docenti per l'anno scolastico 2021-2022 che,
per quanto riguarda gli argomenti da affrontare nei laboratori, oltre a rimandare alle tematiche previste dal citato art. 8, indica, con specifico riferimento all'anno in questione, ulteriori temi formativi, tra i quali sono menzionati “l'insegnamento di educazione civica e la sua integrazione nel curriculo”,
nonché “l'educazione sostenibile e la transizione ecologica”.
Inoltre, nel calendario generale dei laboratori formativi dell'Istituto Tecnologico CP_5
risulta inserito come secondo laboratorio (nelle date del 16, 22 febbraio e 2 marzo 2022), il CP_5
tema “Educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale”.
Ne consegue l'evidente infondatezza delle censure mosse con il motivo in esame, in quanto fondate su assunti chiaramente smentiti dai documenti prodotti in atti, risultando integrate le aree
“trasversali” indicate dal D.M. n. 850/2015, mediante la circolare specificatamente emeSA per l'anno scolastico 2021/2022, da una tematica formativa corrispondente a quella scelta dalla PR.SA
per completare in autonomia il proprio percorso di formazione PRessionale. CP_3
Da ultimo, non pare che poSAno essere messe in dubbio la provenienza dalla scuola e le competenze operative e PRessionalizzanti dei formatori del laboratorio seguito dall'appellata, essendo la
10 Treccani, notoriamente, uno dei principali istituti culturali italiani, fermo restando che, in ogni caso,
il citato art. 8, co. 5 utilizza l'avverbio “prioritariamente” e non quello di “obbligatoriamente”, in relazione alla designazione dei formatori incaricati della conduzione dei laboratori.
3. Con il terzo motivo di gravame rubricato “sull'erroneità della quantificazione del danno”, il gli appellanti censurano la misura del risarcimento liquidato in € 3.000,00 sul presupposto che la docente avrebbe dovuto ripetere l'intero anno scolastico, mentre, invece, era stata ammeSA alla proroga, che non comporta alcun giudizio negativo. In ogni caso, non si sarebbe arrecato alcun pregiudizio risarcibile, comportando l'attività di formazione, in ogni caso, un arricchimento personale e
PRessionale.
3.1. Il motivo è infondato, anche se il capo della sentenza in questione va confermato con una diversa motivazione.
Ed infatti, la PR.SA ha allegato e provato, attraverso la documentazione prodotta e le prove CP_3
testimoniali espletate all'udienza del 30 novembre 2023, una serie di condotte ostruzionistiche,
scorrette, non trasparenti e non collaborative, poste in essere dalle istituzioni scolastiche nel corso dell'anno 2021/2022, dirette ad impedirle dolosamente o, quantomeno, colposamente il completamento della formazione.
In particolare, la teste PR.SA riferiva che il 7 giugno 2022 la PR.SA Testimone_1 CP_3
consegnava all'istituto scolastico il materiale richiesto ai fini della valutazione finale.
Tuttavia, l'appellata, consapevole del fatto che le mancavano alcune ore residue di laboratori, si attivava per poter sanare tale lacuna non riuscendo ad ottenere alcuna risposta dal dirigente dell'Istituto scolastico , dott.SA CP_5 Per_1
Quindi, la teste segretaria della riferiva che la PR.SA , Tes_2 Controparte_7 CP_3
successivamente al rientro dalla sospensione, si rivolgeva al sindacato al fine di essere aiutata.
11 La teste riferiva di aver contattato telefonicamente la dott.SA e di essersi incontrata in data Per_1
22 giugno 2022 con il direttore generale dell' , il quale, presa Controparte_8
visione del lavoro sino ad allora svolto dall'appellata, si era impegnato a contattare la dott.SA Per_1
affinché si attivasse per organizzare il laboratorio che mancava alla docente.
La teste riferiva poi che il 27 giugno 2022 veniva chiamata dal dott. che, in un primo CP_8
momento, le diceva di rassicurare la PR.SA in ordine alla riuscita dell'operazione, ma con CP_3
una successiva telefonata, rinnegava quanto detto poco prima, in quanto la dott.SA gli aveva Per_1
espresso la propria contrarietà, perché avrebbero dovuto essere stanziati ulteriori fondi per il pagamento di un tutor che avrebbe dovuto seguire la docente per sette ore e mezzo.
Quindi, la riferiva di aver saputo dall'appellata che quest'ultima si era recata più volte presso Tes_2
l'Ufficio scolastico regionale al fine di avere informazioni più chiare e per iscritto, ma di non essere riuscita nell'intento fino a quando, in data 7 luglio 2022, vi incontrava casualmente il dott. , CP_8
che le comunicava solo a voce che non sarebbe riuscita a completare il periodo di prova e che non le erano dovute spiegazioni, ledendo così il legittimo affidamento suscitato nella docente dalle precedenti rassicurazioni in ordine alla positiva definizione della questione.
L'appellata, quindi, che nel frattempo aveva promosso un ricorso giudiziario ai sensi dell'art. 700
c.p.c. per ottenere, in via d'urgenza, l'indicazione di un laboratorio suppletivo e la convocazione dell'apposito Comitato che procedesse alla valutazione del periodo di formazione, non essendo riuscita ad ottenere un provvedimento in tempo utile, stante la dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia e la fiSAzione solo a settembre dell'udienza di comparizione dinanzi al Tribunale di Spoleto, si attivava per completare in autonomia il percorso di formazione partecipando al laboratorio organizzato dall'ente accreditato Treccani e, infine, in data 27 agosto
2022, inseriva tale ultimo documento sulla piattaforma INDIRE e consegnava il dossier finale presso l'Istituto scolastico incontrando forti resistenze da parte della dirigente scolastica alla protocollazione dello stesso che riusciva a conseguire solo insistendo nella richiesta.
12 Ma soprattutto, la PR.SA , esaminando i documenti depositati dal CP_3 Controparte_1
e del merito nell'ambito del procedimento d'urgenza, rinveniva un “decreto di proroga del periodo
di prova del personale docente”, emesso dal dirigente scolastico dell' Controparte_4
, che la riguardava direttamente e con il quale si stabiliva la proroga del periodo di
[...]
formazione e prova all'anno scolastico successivo, in quanto la neo-docente aveva svolto solo una parte della formazione prescritta.
Tale decreto non era stato mai comunicato alla PR.SA , non risultando sottoscritto per CP_3
ricevuta dalla docente il manoscritto prodotto dal appellante, nel quale peraltro non è CP_1
neanche indicato tra i documenti da restituire il decreto in questione, essendo diverso il numero di protocollo del decreto di proroga da quello di un altro provvedimento citato nel manoscritto.
Ciò dimostra evidentemente l'intento delle istituzioni scolastiche di ostacolare la PR.SA nel CP_3
completamento del percorso di formazione e di prova, in violazione dei principi di correttezza e di buona fede, non ravvisandosi valide ragioni, né essendo mai state le stesse espresse in forma scritta nonostante le continue richieste, in palese violazione del principio della trasparenza, per consentire alla docente neoassunta di completare nell'ampio lasso di tempo ancora disponibile le poche ore di laboratorio che le mancavano a causa del periodo di sospensione dal servizio.
Tutto ciò spiega anche le ulteriori condotte ostruzionistiche poste in essere ai danni della PR.SA
, emerse dall'istruttoria e, innanzitutto, la mancata comunicazione del link di partecipazione CP_3
all'ultimo laboratorio, anticipato dal 27 al 19 maggio 2022, di cui la docente riusciva a conseguire la disponibilità poche ore prima del suo inizio e solo grazie alla sua solerzia nel chiedere continuamente informazioni.
Inoltre, ad ulteriore dimostrazione del fatto che la dirigente scolastica avesse dato per scontato il mancato rientro della PR.SA a seguito della sospensione o, comunque, la proroga del CP_3
periodo di formazione già dal mese di aprile, vi è la vicenda dell'aula assegnata come laboratorio alla
13 docente in cui la steSA aveva riposto il proprio materiale didattico, gli elaborati grafici e i disegni che le sarebbero serviti per il dossier finale depositato alla fine dell'anno scolastico.
Dalla testimonianza di è emerso che, al rientro dalla sospensione, la PR.SA Tes_3 CP_3
aveva trovato l'aula trasformata in una biblioteca e notato la sparizione del materiale che le apparteneva, che era stato consegnato agli alunni. Conseguentemente, la steSA era stata costretta a richiedere ai ragazzi la restituzione degli elaborati al fine di poter proseguire l'attività didattica e realizzare il dossier finale.
In definitiva, non vi è dubbio che tali comportamenti abbiano arrecato alla PR.SA stress, CP_3
sofferenze morali, patemi d'animo e dispiaceri risarcibili nell'ambito del danno non patrimoniale,
essendo comprovato dalle evidenziate circostanze di fatto come la medesima ci tenesse particolarmente a completare l'anno di formazione e come tali aspettative fossero frustrate dalle condotte ostruzionistiche e scorrette poste in essere dai rappresentanti delle istituzioni scolastiche.
Con riferimento alla tipologia di pregiudizio poc'anzi richiamato risulta senz'altro ammissibile il ricorso alla liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. Come è noto, alla liquidazione equitativa del danno è possibile ricorrere in presenza di due presupposti: occorre da un lato che vi sia certezza sull' an del pregiudizio lamentato e dall'altro che vi sia incertezza in ordine al quantum, ossia l'impossibilità di misurare il danno nel suo preciso ammontare. Tale situazione è esattamente quella che ricorre nel presente giudizio.
Ed invero, a fronte dell'indiscuSA sussistenza di un pregiudizio di natura non patrimoniale in capo all'appellata e riconducibile in via esclusiva alla condotta imputabile ai rappresentanti del CP_1
appellante, ricorre con ogni evidenza un'insuperabile incertezza in ordine alla quantificazione di esso.
Alla luce di tali considerazioni, pur nell'opinabilità insita in ogni valutazione di tipo equitativo, il risarcimento del danno in relazione al pregiudizio di natura non patrimoniale può essere operato nella misura stabilita dal primo giudice, pari ad € 3.000,00, tenuto conto delle modalità con le quali sono
14 state poste in essere le condotte pregiudizievoli ed avuto riguardo all'entità delle sofferenze e del turbamento d'animo derivante dalle stesse. L'importo liquidato appare, infine, congruo anche in relazione alla durata delle condotte, protrattesi per pochi mesi.
Non è invece condivisibile quanto stabilito dal giudice di primo grado, che ha ancorato il danno alla persona al fatto che la docente ha dovuto ripetere l'anno di formazione, mutuando un principio giurisprudenziale tratto da una decisione del Consiglio di Stato (sentenza n. 1271 del 28.02.2011).
Ed infatti, la suddetta decisione ha applicato l'art. 2-bis della legge n. 241 del 1990, secondo la quale
“
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento
del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento”, interpretandola in ossequio al tradizionale e più rigoroso modello aquiliano, nel senso che occorresse dare la prova puntuale di un danno (nella fattispecie il danno biologico subito per la condotta omissiva della pubblica amministrazione ed il danno patrimoniale derivante dalla maggiorazione del prezzo di acquisto degli immobili dipendente dal mancato rispetto del termine di conclusione di un procedimento), e che non bastasse pertanto ad integrare il diritto al risarcimento del danno il puro e semplice mancato rispetto del termine.
Tale interpretazione appare del resto condivisibile alla luce del tenore letterale della norma che richiama la nozione di “danno conseguenza” derivante dal mancato rispetto del termine, anziché
quella di “danno in re ipsa”, mutuabile dalla considerazione che il ritardo è sempre un costo per il cittadino.
Risulta pertanto inappropriato il parallelismo operato dal primo giudice tra le conseguenze dell'inosservanza del termine di conclusione del procedimento di cui all'art. 2-bis della legge n.
241/1990 e il pregiudizio lamentato nella fattispecie che qui ci occupa in relazione alla proroga dell'anno scolastico di formazione ingiustamente subita dalla PR.SA . CP_3
15 Tutto ciò non toglie che, come si è detto, poSA confermarsi, con la diversa motivazione sopra esposta,
il capo della sentenza impugnata con il quale è stato riconosciuto alla ricorrente il risarcimento del danno nella misura di € 3.000,00, essendo stati puntualmente allegati e richiamati nella memoria di costituzione contenente l'appello incidentale i fatti posti a fondamento, per le considerazioni sopra esposte, della pronuncia di conferma della domanda di risarcimento danni.
4. Con il quarto motivo di gravame rubricato “spese di lite” gli appellanti si dolgono della condanna alla rifusione delle spese di lite, auspicandone, nella denegata ipotesi di reiezione dell'appello principale, l'integrale compensazione, tenuto conto del rigetto della domanda cautelare per mancanza del “periculum”, della dichiarazione di difetto di legittimazione passiva dei due istituti scolastici, del comportamento processuale della controparte, che avrebbe violato le regole del contraddittorio attraverso il deposito di “preverbali”, nonché in considerazione dell'eccentricità del principio di diritto espresso nel presente giudizio rispetto alla generale normazione giuslavoristica e della novità
dello stesso.
4.1. Il motivo è infondato.
Ed infatti, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, al quale si intende dare continuità (vedi, tra le molte, Sez. II, ordinanza n. 9785 del 25 marzo 2022, Rv. 664323 – 02):
“Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente
alla decisione di merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha
un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in
quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda delle varie fasi del
giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che
in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia
conseguito un risultato ad eSA favorevole”.
16 In applicazione del suddetto principio, la Suprema Corte ha ritenuto privo di “precipua valenza”
l'esito del procedimento cautelare in corso di causa ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, confermando la decisione che, all'esito del giudizio di merito, aveva liquidato interamente le spese in favore della parte vittoriosa, nonostante che la steSA fosse rimasta soccombente nella fase cautelare.
Trattasi di fattispecie del tutto analoga a quella oggetto del presente giudizio definitosi con la condanna del e del merito, soccombente all'esito del giudizio di merito, alla Controparte_1
integrale rifusione delle spese sostenute dalla ricorrente, nonostante la soccombenza di quest'ultima nel procedimento cautelare definitosi con il rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c., per difetto del
“periculum”.
Né ricorrono altre valide ragioni per disporre la compensazione delle spese del primo grado, sia in relazione al dichiarato difetto di legittimazione passiva delle istituzioni scolastiche che riguardo al rispetto delle regole del contraddittorio, nonché con riferimento che ai principi di diritto affermati che non appaiono affatto eccentrici o nuovi.
5. Attraverso l'unico motivo di appello incidentale formulato, l'appellata si duole dell'ammontare dei danni liquidati con la sentenza impugnata, chiedendo il riconoscimento della somma di € 25.000,00
o di altra ritenuta di giustizia e comunque superiore a quella di € 3.000,00 liquidata dal giudice di primo grado.
Al riguardo, l'appellata evidenzia sia il pregiudizio derivante dall'aver dovuto ripetere, per ragioni imputabili alla scarsa trasparenza e all'illegittima condotta dell'amministrazione scolastica, tutte le attività formative espletate nell'anno scolastico precedente e sostenere un test finale che ha richiesto tempo e impegno per la sua preparazione ed esecuzione.
17 Peraltro, a causa di ciò, l'appellata non aveva avuto la possibilità di spostarsi nelle cattedre resesi libere nell'anno 2022/2023 e di partecipare ad un altro concorso riguardante un altro ordine di grado,
perché ancora in prova.
Infine, l'appellata era stata pregiudicata dall'amministrazione scolastica che, nel corso dell'anno di formazione, aveva tenuto una serie di condotte che l'avevano ostacolata e discriminata, impedendole di completare il percorso formativo (l'errato conteggio dei giorni di servizio, l'omesso invio del link
per il laboratorio di maggio 2022, lo smantellamento ingiustificato e non comunicato dell'aula di arte divenuta a sua insaputa una biblioteca, la totale dispersione del materiale scolastico durante il periodo di sospensione, recuperato solo in parte, l'omeSA organizzazione di incontri di recupero a differenza di altri uffici scolastici regionali, la violazione dell'affidamento suscitato dalle rassicurazioni provenienti dall' , l'emissione del decreto di proroga e la sua omeSA Controparte_2
comunicazione nonostante mancasse ancora un mese e mezzo per completare le ore di laboratorio mancanti).
5.1. Il motivo è infondato.
Si richiama la motivazione contenuta al paragrafo 3.1., con le quale si è dato conto delle ragioni per le quali sono state ritenute fondate, ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni,
le condotte poste in essere dai rappresentanti dell'amministrazione scolastica nel corso dell'anno di formazione e non le perdite di tempo e l'impegno PRuso dalla docente per la proroga del periodo di formazione all'anno successivo, nonché le considerazioni rese in ordine alla congruità della somma liquidata a titolo risarcitorio facendo ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c.
Per quanto riguarda le doglianze dell'appellante incidentale relative alla impossibilità di spostarsi nelle cattedre resesi libere nell'anno 2022/2023 e di partecipare ad un altro concorso riguardante un altro ordine di grado, perché ancora in prova, non si può fare altro che condividere e ribadire l'affermazione (peraltro non specificatamente censurata con il gravame incidentale) resa sul punto dal giudice di primo grado, che ha ritenuto tale prospettata “perdita di chance” non sorretta da 18 specifiche allegazioni, essendosi la ricorrente limitata a prospettare mere ipotesi di impossibilità alla partecipazione di futuri e, quindi, solo eventuali concorsi.
6. In conclusione, entrambi i gravami devono essere respinti, mentre la sentenza impugnata dev'essere confermata.
In considerazione della reciproca soccombenza in appello, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 92
co. 2 c.p.c. per disporre la compensazione integrale delle spese del secondo grado di giudizio.
Infine, si deve dare atto che l'appellante incidentale si trova nelle condizioni previste dall'art. 13,
comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ed è perciò tenuto a pagare un secondo contributo unificato, d'importo pari a quello già versato, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Dichiara compensate tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'appellante incidentale
è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Perugia, 5 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale firma digitale
19
Oggetto: appello
In nome del popolo italiano avverso la sentenza n.
152/2024 del Tribunale
L a C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a di Spoleto emeSA in data 23 luglio 2024 - personale scolastico;
- S e z i o n e L a v o r o - risarcimento del danno composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
Dr. Claudio Baglioni - Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 139 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
e Controparte_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Controparte_2
organicamente rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, presso la cui sede sono domiciliati in Perugia via degli Offici n. 12;
- appellanti -
1 c o n t r o
, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Controparte_3
Chiara Attala e Massimiliano Napoli, come da procura speciale allegata alla memoria difensiva di costituzione con appello incidentale, presso il cui studio in Città di Castello (PG), via Carlo Liviero,
n. 2/d 06012, è elettivamente domiciliata.
- appellata e appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 152/2024 del Tribunale di Spoleto emeSA in data 23 luglio
2024 - personale scolastico;
risarcimento del danno.
Causa decisa all'udienza collegiale del 5 febbraio 2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come ai rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 11 ottobre 2022 dinanzi al Tribunale di Spoleto la PR.SA CP_3
chiese, nel contraddittorio ritualmente instaurato nei confronti del
[...] Controparte_1
e del merito, dell' , dell'
[...] Controparte_4 Controparte_5
e dell' , che, in via principale, accertata
[...] Controparte_2
l'esecuzione da parte della ricorrente di tutti gli obblighi previsti dalla legge per il superamento dell'anno di prova ed il grave inadempimento delle amministrazioni scolastiche convenute, venisse ordinato a queste ultime di convocare il Comitato di valutazione al fine di procedere alla valutazione del periodo di formazione e prova e/o, comunque, per adottare i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del diritto della ricorrente a concludere l'anno di formazione con decorrenza 1°
settembre 2021. Chiese, in ogni caso, che, accertata la responsabilità dolosa e/o gravemente colposa delle amministrazioni scolastica resistenti, per aver impedito e ostacolato il completamento
2 dell'attività di formazione, le stesse venissero condannate, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da liquidarsi equitativamente in una somma non inferiore €
25.000,00, o in altra ritenuta di giustizia. Chiese, infine, in via subordinata, che, nella denegata mancata convocazione del Comitato di valutazione e di mancato riconoscimento del periodo di formazione dal 1° settembre 2021, accertata l'esecuzione di 50 ore nell'anno scolastico 2021/2022,
venisse riconosciuta la completezza del lavoro svolto come da dossier finale e dichiarata l'idoneità
della ricorrente a sostenere solo l'esame finale al termine dell'anno scolastico 2022/2023.
In punto di fatto, la ricorrente espose di aver superato la procedura straordinaria per titoli e per esami per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola primaria di primo e di secondo grado su un posto comune di sostegno superando le prove scritte per la classe di concorso A001 (Arte e
Immagine nella scuola secondaria di I grado), prendendo servizio a decorrere dal 1° settembre 2021.
Come docente neoassunta, le venne richiesto di sottoporsi al periodo di formazione e di prova disciplinato dal D.M. 850 del 27.10.2015 e dalla nota MI protocollo 30345 del 4.10.2021, per il cui superamento era previsto un percorso di 50 ore di impiego complessivo, di cui 6 ore di incontri propedeutici e di restituzione finale, 12 ore di laboratori formativi dedicati o visiting, un minimo di
12 ore di peer to peer e 20 ore di formazione on line sulla piattaforma INDIRE. Nel corso del periodo di formazione, la PR.SA venne sospesa ai sensi dell'art. 4 ter del D.L. n. 44/2021, dal 21 CP_3
dicembre 2021 al 31 marzo 2022, per inadempimento all'obbligo vaccinale da covid-19, non partecipando così ai laboratori del 31 gennaio e del 4 febbraio 2022. Nonostante la manifestata volontà di completare i laboratori a cui non aveva partecipato, le amministrazioni scolastiche tenevano una condotta ostruzionistica nei confronti della ricorrente, fino al punto da non inviarle il
link dell'ultimo laboratorio anticipato al 19 maggio 2022, e da ultimo, con decreto emesso dal dirigente scolastico dell' in data 27 luglio 2022, non comunicatole e di cui la Controparte_4
docente veniva a conoscenza solo in giudizio, le fu prorogato l'anno di formazione al successivo anno scolastico, per aver svolto solo una parte di quella prescritta. La ricorrente, in ogni caso, si attivava
3 autonomamente completando i laboratori mancanti mediante enti accreditati e secondo le indicazioni impartite dalle fonti ministeriali di riferimento, depositando in data 27 agosto 2022, e quindi entro il termine dell'anno scolastico 2021/2022, il proprio dossier finale sulla piattaforma INDIRE.
In punto di diritto, la PR.SA lamentò l'inadempimento delle amministrazioni scolastiche CP_3
per non averle consentito di completare l'attività formativa nel tempo previsto e/o per non aver preso in considerazione l'attività di formazione svolta in autonomia, tenendo così una condotta scorretta e ostruzionistica, ai limiti della discriminazione e, conseguentemente, pregiudicandone la carriera
PRessionale, in conseguenza della posticipata decorrenza. Di qui le richieste di convocazione, anche in via d'urgenza, del Comitato di valutazione, al fine di conseguire il riconoscimento del superamento del periodo di formazione dal 1° settembre 2021 e, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti.
Le amministrazioni scolastiche si costituirono in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva dell' e dell' Controparte_4 Controparte_5
, nonché contestando la fondatezza della domanda. Evidenziarono che la ricorrente
[...]
non aveva subito alcun danno, in quanto era stata destinataria di un provvedimento di proroga e non di ripetizione del periodo di prova per mancato superamento della steSA, rimanendone così
salvaguardata la carriera, con la conseguenza che la steSA, una volta superato il periodo di prova,
sarebbe stata immeSA in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2021. Aggiunsero che il mancato completamento del periodo di formazione era dipeso unicamente dalla condotta della ricorrente, che aveva partecipato solo a due laboratori su quattro, in quanto sospesa dal servizio in conseguenza di una propria scelta personale, e contestarono di aver posto in essere condotte ostruzionistiche o scorrette, facendo presente di aver consegnato alla diretta intereSAta il decreto di proroga in data 10
agosto 2022 “brevi manu”, non sottoscritta per ricevuta. Precisarono infine che il materiale del
dossier consegnato, riguardante l'attività formativa svolta d'iniziativa della docente non poteva essere presa in considerazione, essendo riservato al datore di lavoro il potere di stabilire in autonomia l'attività rilevante ai fini del superamento del periodo di prova.
4 2. Con la sentenza n. 152/2024, pronunciata all'udienza del'11 luglio, il Tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva degli Istituti scolastici intimati, dichiarò la carenza di interesse della ricorrente riguardo alla domanda di convocazione del Comitato di valutazione, stante la retrodatazione del superamento del periodo di prova al 1° settembre 2021, nonché della domanda subordinata di riconoscimento della formazione svolta durante l'anno scolastico 2021/2022 e,
accertata l'illegittimità del comportamento tenuto dal e del merito, lo Controparte_1
condannò al risarcimento del danno nella misura di € 3.000,00, oltre agli interessi, nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 3.400,00 oltre accessori.
3. Con atto depositato in data 31 agosto 2024, il e l' Controparte_1 [...]
interposero appello avverso la decisione, chiedendo che, in parziale Controparte_6
riforma della steSA, venisse dichiarata l'infondatezza della domanda, con conseguente rigetto della pretesa risarcitoria e vittoria delle spese del doppio grado.
4. Con decreto presidenziale del 4 settembre 2024, fu fiSAta per la discussione della causa l'udienza del 5 febbraio 2025.
Costituitasi in giudizio il 18 gennaio 2025, la PR.SA rilevò l'infondatezza delle Controparte_3
censure proposte dall'appellante e chiese, in accoglimento del proposto appello incidentale, il risarcimento del danno nella misura pari ad € 25.000,00 o in quella diversa in ogni caso superiore a quella liquidata in primo grado;
con vittoria di spese anche del secondo grado di giudizio.
Quindi, la causa è stata decisa all'udienza di discussione tenutasi nell'udienza collegiale fiSAta con il decreto sopra citato.
Il dispositivo è stato letto in udienza e depositato in via telematica il giorno stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Attraverso il primo motivo di gravame, rubricato “erroneità della sentenza, motivazione perpleSA
e contraddittoria in ordine all'affermata equivalenza, ai fini del superamento del periodo di prova,
5 delle attività liberamente scelte dal dipendente con quelle previste dal datore di lavoro;
violazione e
falsa applicazione dell'art. 2096 c.c. dell'art. 1 co. 115-119 della legge n. 107/15 e del D.M. n.
850/15”, gli appellanti censurano la statuizione resa dal giudice di primo grado secondo la quale il singolo docente in formazione non sarebbe vincolato a svolgere le attività formative organizzate dall' , ma sarebbe libero di scegliere, ai sensi dell'art. 8, co. 2, del D.M. n. Controparte_2
850/15, << le diverse proposte formative offerte a livello territoriale >>.
Secondo gli appellanti, tale riconoscimento determinerebbe la trasformazione del periodo di prova e formazione organizzato dal datore di lavoro, attraverso le sue articolazioni centrali e periferiche, in una sorta di percorso di autoformazione gestito in autonomia dal neoassunto, in contrasto con la lettera e la ratio delle disposizioni di legge disciplinanti la materia e, in particolare, con l'art. 2096
c.c. e con i commi 115-119 della legge n. 107/2015, nonché in maniera scoordinata con le altre norme dello stesso D.M. n. 850/15, ossia con l'art. 1, co. 4, con l'art. 6 e con gli altri commi dello stesso art.
8. Inoltre, vengono richiamate, con il gravame, le note ministeriali 15 novembre 2022, n. 39972 e 1°
dicembre 2022.
1.1. Il motivo è infondato.
Il D.M. n. 850 del 27 ottobre 2015, che disciplina “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di
raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed
educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13
luglio 2015, n. 107”, stabilisce ai primi tre commi dell'art. 8 che:
“1. Le attività di formazione per i docenti in periodo di prova sono progettate a livello
territoriale tenendo conto del bilancio di competenze di cui all'art. 5, comma 3 e sulla
base della conseguente rilevazione dei bisogni formativi. Le iniziative si caratterizzano
per l'adozione di metodologie laboratoriali (di scambio PRessionale, ricerca-azione,
rielaborazione e produzione di sequenze didattiche) e per i contenuti strettamente
attinenti all'insegnamento. 6
2. Ogni docente neoassunto, in conseguenza del patto per lo sviluppo PRessionale di cui
all'art. 5, segue obbligatoriamente laboratori formativi per complessive 12 ore di attività,
con la possibilità di optare tra le diverse proposte formative offerte a livello territoriale.
3. Le attività di cui al comma 2 si articolano, di norma, in 4 incontri in presenza della
durata di 3 ore. È prevista l'elaborazione di documentazione e attività di ricerca, validata
dal docente coordinatore del laboratorio. Tale documentazione è inserita dal docente
neoassunto nel portfolio PRessionale di cui all'art. 11.”
Il Tribunale, ha smentito l'assunto del secondo il quale nessun valore potrebbe essere CP_1
attribuito alle iniziative formative intraprese dalla PR.SA con le proprie personali CP_3
determinazioni, in quanto, prendendo spunto dalla lettera del comma 2° dell'art. 8, il docente in formazione non è affatto obbligato a “svolgere quelle (e solo quelle) iniziative” predisposte dall'amministrazione, ma è libero di scegliere tra – come dice la norma – “le diverse proposte
formative offerte a livello territoriale”.
Tale interpretazione è indubbiamente condivisibile in quanto, sul piano strettamente testuale, l'uso dell'espressione “optare” sta a significare secondo il linguaggio comune, la facoltà di scegliere tra due o più possibilità, con la conseguenza che non sussiste l'obbligo taSAtivo di seguire solo le iniziative predisposte dall'amministrazione attraverso le sue articolazioni centrali e periferiche.
Anche sotto il PRilo sistematico l'interpretazione del citato comma 2° appare coerente con il comma che lo precede e con quello che lo segue, trattando il primo delle “metodologie laboratoriali” che caratterizzano, in generale, le iniziative inerenti alle attività formative, mentre il terzo, utilizzando l'espressione “di norma”, nell'articolazione delle dodici ore di attività di laboratorio in quattro incontri della durata di tre ore ciascuno, richiama un sistema caratterizzato da una certa elasticità e non da vincoli taSAtivi.
7 Ma il punto è anche un altro, e cioè che la PR.SA si è determinata a seguire in autonomia il CP_3
laboratorio formativo “Educare alla cittadinanza sostenibile”, organizzato dall'ente accreditato
Treccani scuola, soltanto al fine di recuperare le ore di incontri formativi che aveva perduto nel corso dell'anno scolastico a causa della sospensione dal servizio e che l'amministrazione scolastica non le aveva consentito di recuperare con una condotta ostruzionistica e scorretta.
Al riguardo appare pertinente il richiamo, come norma generale di riferimento, al comportamento delle parti nel rapporto di lavoro, all'art. 2096, co. 2, c.c., secondo il quale, “l'imprenditore e il
prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto
del patto di prova”, che sottintende la soggezione delle parti, anche nella fase prodromica del rapporto, ai principi di correttezza e di buona fede. Tali principi non sono stati evidentemente rispettati dal datore di lavoro che non ha “consentito” alla lavoratrice di “fare l'esperimento” in quanto, a tacer d'altro, è chiaro che, nonostante mancassero alla data di rientro in servizio della docente dalla sospensione (1° aprile 2022) ben cinque mesi alla fine dell'anno scolastico, non è stato in grado (o meglio non ha voluto) organizzare, a differenza di quanto accaduto in altre realtà territoriali, come documentato dall'appellata, alcuna attività di laboratorio per consentire alla docente di recuperare le poche ore mancanti al completamento del percorso di formazione PRessionale
Ciò giustifica e rafforza la legittimità dell'iniziativa adottata dalla PR.SA , che, in data 26 CP_3
agosto 2022, e quindi entro il termine dell'anno scolastico fiSAto al 31 agosto 2022, partecipava al laboratorio “Educare alla cittadinanza sostenibile”, impartito dalla Treccani scuola, ente accreditato dal per la formazione dei docenti e che operava attraverso la Controparte_1
piattaforma S.O.F.I.A., con ambito formativo di educazione alla cultura economica, cittadinanza attiva e legalità, didattica e metodologia, innovazione didattica e digitale per un totale di dodici ore.
Da ultimo, va ritenuta l'irrilevanza delle note ministeriali 15 novembre 2022, n. 39972 e 1° dicembre
2022 n. 17857, nonché della comunicazione inviata alle scuole umbre relativa all'anno scolastico
2022/2023, trattandosi di documenti e atti amministrativi successivi ai fatti di causa, dolendosi la
8 PR.SA del mancato riconoscimento dell'attività di formazione svolta nell'anno scolastico CP_3
2021/2022, conclusosi il 31 agosto 2022.
2. Con il secondo motivo di gravame, rubricato “erroneità della sentenza sotto altro PRilo;
motivazione perpleSA e contraddittoria in ordine alla riconosciuta equivalenza dell'attività seguita
dalla docente ai fini della formazione con quelle individuate dal D.M. n. 850/15; violazione dell'art.
8, co. 4, n. 850/15”, gli appellanti, ammesso pure che l'attività predisposta dalla parte sia surrogabile da altra scelta dal docente in formazione, censurano la statuizione resa dal giudice di primo grado secondo la quale il laboratorio “Educare alla cittadinanza sostenibile” seguito dall'appellata sarebbe pertinente al percorso formativo seguito, non rientrando in alcuna delle aree tematiche trasversali indicate specificatamente dalla norma (risorse digitali, gestione della classe, valutazione, bisogni educativi speciali, valutazione didattica, bisogni educativi speciali, contrasto alla dispersione scolastica, inclusione sociale, orientamento) e trattandosi di un laboratorio finalizzato ad acquisire competenze specifiche in tema di cittadinanza, ben lontano dalle caratteristiche di “trasversalità” e non avente alcuna attinenza con la formazione ed il PRilo PRessionale di un docente di arte e immagine. Infine, non risulterebbero allegate e provate le competenze operative e PRessionalizzanti
dei formatori richieste dall'art. 8, co. 5, del citato D.M.
2.1. Il motivo è infondato.
Il D.M. n. 850 del 27 ottobre 2015 stabilisce ai commi quarto e quinto:
“4. Ai fini della strutturazione dei laboratori formativi sono individuate le seguenti aree
trasversali:
a. nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica;
b. gestione della classe e problematiche relazionali;
c. valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento);
d. bisogni educativi speciali;
9 e. contrasto alla dispersione scolastica;
inclusione sociale e dinamiche interculturali;
f. orientamento e alternanza scuola-lavoro;
g. buone pratiche di didattiche disciplinari.
Altri temi potranno essere inseriti in base ai bisogni formativi specifici dei diversi contesti
territoriali e con riferimento alle diverse tipologie di insegnamento.
5. Per la conduzione dei laboratori formativi sono designati, prioritariamente, formatori
provenienti dal mondo della scuola e comunque con competenze di tipo operativo e
PRessionalizzante”.
Va poi tenuto conto della nota MI protocollo 30345 del 4.10.2021, avente ad oggetto la regolamentazione specifica delle attività formative dei docenti per l'anno scolastico 2021-2022 che,
per quanto riguarda gli argomenti da affrontare nei laboratori, oltre a rimandare alle tematiche previste dal citato art. 8, indica, con specifico riferimento all'anno in questione, ulteriori temi formativi, tra i quali sono menzionati “l'insegnamento di educazione civica e la sua integrazione nel curriculo”,
nonché “l'educazione sostenibile e la transizione ecologica”.
Inoltre, nel calendario generale dei laboratori formativi dell'Istituto Tecnologico CP_5
risulta inserito come secondo laboratorio (nelle date del 16, 22 febbraio e 2 marzo 2022), il CP_5
tema “Educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale”.
Ne consegue l'evidente infondatezza delle censure mosse con il motivo in esame, in quanto fondate su assunti chiaramente smentiti dai documenti prodotti in atti, risultando integrate le aree
“trasversali” indicate dal D.M. n. 850/2015, mediante la circolare specificatamente emeSA per l'anno scolastico 2021/2022, da una tematica formativa corrispondente a quella scelta dalla PR.SA
per completare in autonomia il proprio percorso di formazione PRessionale. CP_3
Da ultimo, non pare che poSAno essere messe in dubbio la provenienza dalla scuola e le competenze operative e PRessionalizzanti dei formatori del laboratorio seguito dall'appellata, essendo la
10 Treccani, notoriamente, uno dei principali istituti culturali italiani, fermo restando che, in ogni caso,
il citato art. 8, co. 5 utilizza l'avverbio “prioritariamente” e non quello di “obbligatoriamente”, in relazione alla designazione dei formatori incaricati della conduzione dei laboratori.
3. Con il terzo motivo di gravame rubricato “sull'erroneità della quantificazione del danno”, il gli appellanti censurano la misura del risarcimento liquidato in € 3.000,00 sul presupposto che la docente avrebbe dovuto ripetere l'intero anno scolastico, mentre, invece, era stata ammeSA alla proroga, che non comporta alcun giudizio negativo. In ogni caso, non si sarebbe arrecato alcun pregiudizio risarcibile, comportando l'attività di formazione, in ogni caso, un arricchimento personale e
PRessionale.
3.1. Il motivo è infondato, anche se il capo della sentenza in questione va confermato con una diversa motivazione.
Ed infatti, la PR.SA ha allegato e provato, attraverso la documentazione prodotta e le prove CP_3
testimoniali espletate all'udienza del 30 novembre 2023, una serie di condotte ostruzionistiche,
scorrette, non trasparenti e non collaborative, poste in essere dalle istituzioni scolastiche nel corso dell'anno 2021/2022, dirette ad impedirle dolosamente o, quantomeno, colposamente il completamento della formazione.
In particolare, la teste PR.SA riferiva che il 7 giugno 2022 la PR.SA Testimone_1 CP_3
consegnava all'istituto scolastico il materiale richiesto ai fini della valutazione finale.
Tuttavia, l'appellata, consapevole del fatto che le mancavano alcune ore residue di laboratori, si attivava per poter sanare tale lacuna non riuscendo ad ottenere alcuna risposta dal dirigente dell'Istituto scolastico , dott.SA CP_5 Per_1
Quindi, la teste segretaria della riferiva che la PR.SA , Tes_2 Controparte_7 CP_3
successivamente al rientro dalla sospensione, si rivolgeva al sindacato al fine di essere aiutata.
11 La teste riferiva di aver contattato telefonicamente la dott.SA e di essersi incontrata in data Per_1
22 giugno 2022 con il direttore generale dell' , il quale, presa Controparte_8
visione del lavoro sino ad allora svolto dall'appellata, si era impegnato a contattare la dott.SA Per_1
affinché si attivasse per organizzare il laboratorio che mancava alla docente.
La teste riferiva poi che il 27 giugno 2022 veniva chiamata dal dott. che, in un primo CP_8
momento, le diceva di rassicurare la PR.SA in ordine alla riuscita dell'operazione, ma con CP_3
una successiva telefonata, rinnegava quanto detto poco prima, in quanto la dott.SA gli aveva Per_1
espresso la propria contrarietà, perché avrebbero dovuto essere stanziati ulteriori fondi per il pagamento di un tutor che avrebbe dovuto seguire la docente per sette ore e mezzo.
Quindi, la riferiva di aver saputo dall'appellata che quest'ultima si era recata più volte presso Tes_2
l'Ufficio scolastico regionale al fine di avere informazioni più chiare e per iscritto, ma di non essere riuscita nell'intento fino a quando, in data 7 luglio 2022, vi incontrava casualmente il dott. , CP_8
che le comunicava solo a voce che non sarebbe riuscita a completare il periodo di prova e che non le erano dovute spiegazioni, ledendo così il legittimo affidamento suscitato nella docente dalle precedenti rassicurazioni in ordine alla positiva definizione della questione.
L'appellata, quindi, che nel frattempo aveva promosso un ricorso giudiziario ai sensi dell'art. 700
c.p.c. per ottenere, in via d'urgenza, l'indicazione di un laboratorio suppletivo e la convocazione dell'apposito Comitato che procedesse alla valutazione del periodo di formazione, non essendo riuscita ad ottenere un provvedimento in tempo utile, stante la dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia e la fiSAzione solo a settembre dell'udienza di comparizione dinanzi al Tribunale di Spoleto, si attivava per completare in autonomia il percorso di formazione partecipando al laboratorio organizzato dall'ente accreditato Treccani e, infine, in data 27 agosto
2022, inseriva tale ultimo documento sulla piattaforma INDIRE e consegnava il dossier finale presso l'Istituto scolastico incontrando forti resistenze da parte della dirigente scolastica alla protocollazione dello stesso che riusciva a conseguire solo insistendo nella richiesta.
12 Ma soprattutto, la PR.SA , esaminando i documenti depositati dal CP_3 Controparte_1
e del merito nell'ambito del procedimento d'urgenza, rinveniva un “decreto di proroga del periodo
di prova del personale docente”, emesso dal dirigente scolastico dell' Controparte_4
, che la riguardava direttamente e con il quale si stabiliva la proroga del periodo di
[...]
formazione e prova all'anno scolastico successivo, in quanto la neo-docente aveva svolto solo una parte della formazione prescritta.
Tale decreto non era stato mai comunicato alla PR.SA , non risultando sottoscritto per CP_3
ricevuta dalla docente il manoscritto prodotto dal appellante, nel quale peraltro non è CP_1
neanche indicato tra i documenti da restituire il decreto in questione, essendo diverso il numero di protocollo del decreto di proroga da quello di un altro provvedimento citato nel manoscritto.
Ciò dimostra evidentemente l'intento delle istituzioni scolastiche di ostacolare la PR.SA nel CP_3
completamento del percorso di formazione e di prova, in violazione dei principi di correttezza e di buona fede, non ravvisandosi valide ragioni, né essendo mai state le stesse espresse in forma scritta nonostante le continue richieste, in palese violazione del principio della trasparenza, per consentire alla docente neoassunta di completare nell'ampio lasso di tempo ancora disponibile le poche ore di laboratorio che le mancavano a causa del periodo di sospensione dal servizio.
Tutto ciò spiega anche le ulteriori condotte ostruzionistiche poste in essere ai danni della PR.SA
, emerse dall'istruttoria e, innanzitutto, la mancata comunicazione del link di partecipazione CP_3
all'ultimo laboratorio, anticipato dal 27 al 19 maggio 2022, di cui la docente riusciva a conseguire la disponibilità poche ore prima del suo inizio e solo grazie alla sua solerzia nel chiedere continuamente informazioni.
Inoltre, ad ulteriore dimostrazione del fatto che la dirigente scolastica avesse dato per scontato il mancato rientro della PR.SA a seguito della sospensione o, comunque, la proroga del CP_3
periodo di formazione già dal mese di aprile, vi è la vicenda dell'aula assegnata come laboratorio alla
13 docente in cui la steSA aveva riposto il proprio materiale didattico, gli elaborati grafici e i disegni che le sarebbero serviti per il dossier finale depositato alla fine dell'anno scolastico.
Dalla testimonianza di è emerso che, al rientro dalla sospensione, la PR.SA Tes_3 CP_3
aveva trovato l'aula trasformata in una biblioteca e notato la sparizione del materiale che le apparteneva, che era stato consegnato agli alunni. Conseguentemente, la steSA era stata costretta a richiedere ai ragazzi la restituzione degli elaborati al fine di poter proseguire l'attività didattica e realizzare il dossier finale.
In definitiva, non vi è dubbio che tali comportamenti abbiano arrecato alla PR.SA stress, CP_3
sofferenze morali, patemi d'animo e dispiaceri risarcibili nell'ambito del danno non patrimoniale,
essendo comprovato dalle evidenziate circostanze di fatto come la medesima ci tenesse particolarmente a completare l'anno di formazione e come tali aspettative fossero frustrate dalle condotte ostruzionistiche e scorrette poste in essere dai rappresentanti delle istituzioni scolastiche.
Con riferimento alla tipologia di pregiudizio poc'anzi richiamato risulta senz'altro ammissibile il ricorso alla liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. Come è noto, alla liquidazione equitativa del danno è possibile ricorrere in presenza di due presupposti: occorre da un lato che vi sia certezza sull' an del pregiudizio lamentato e dall'altro che vi sia incertezza in ordine al quantum, ossia l'impossibilità di misurare il danno nel suo preciso ammontare. Tale situazione è esattamente quella che ricorre nel presente giudizio.
Ed invero, a fronte dell'indiscuSA sussistenza di un pregiudizio di natura non patrimoniale in capo all'appellata e riconducibile in via esclusiva alla condotta imputabile ai rappresentanti del CP_1
appellante, ricorre con ogni evidenza un'insuperabile incertezza in ordine alla quantificazione di esso.
Alla luce di tali considerazioni, pur nell'opinabilità insita in ogni valutazione di tipo equitativo, il risarcimento del danno in relazione al pregiudizio di natura non patrimoniale può essere operato nella misura stabilita dal primo giudice, pari ad € 3.000,00, tenuto conto delle modalità con le quali sono
14 state poste in essere le condotte pregiudizievoli ed avuto riguardo all'entità delle sofferenze e del turbamento d'animo derivante dalle stesse. L'importo liquidato appare, infine, congruo anche in relazione alla durata delle condotte, protrattesi per pochi mesi.
Non è invece condivisibile quanto stabilito dal giudice di primo grado, che ha ancorato il danno alla persona al fatto che la docente ha dovuto ripetere l'anno di formazione, mutuando un principio giurisprudenziale tratto da una decisione del Consiglio di Stato (sentenza n. 1271 del 28.02.2011).
Ed infatti, la suddetta decisione ha applicato l'art. 2-bis della legge n. 241 del 1990, secondo la quale
“
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento
del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento”, interpretandola in ossequio al tradizionale e più rigoroso modello aquiliano, nel senso che occorresse dare la prova puntuale di un danno (nella fattispecie il danno biologico subito per la condotta omissiva della pubblica amministrazione ed il danno patrimoniale derivante dalla maggiorazione del prezzo di acquisto degli immobili dipendente dal mancato rispetto del termine di conclusione di un procedimento), e che non bastasse pertanto ad integrare il diritto al risarcimento del danno il puro e semplice mancato rispetto del termine.
Tale interpretazione appare del resto condivisibile alla luce del tenore letterale della norma che richiama la nozione di “danno conseguenza” derivante dal mancato rispetto del termine, anziché
quella di “danno in re ipsa”, mutuabile dalla considerazione che il ritardo è sempre un costo per il cittadino.
Risulta pertanto inappropriato il parallelismo operato dal primo giudice tra le conseguenze dell'inosservanza del termine di conclusione del procedimento di cui all'art. 2-bis della legge n.
241/1990 e il pregiudizio lamentato nella fattispecie che qui ci occupa in relazione alla proroga dell'anno scolastico di formazione ingiustamente subita dalla PR.SA . CP_3
15 Tutto ciò non toglie che, come si è detto, poSA confermarsi, con la diversa motivazione sopra esposta,
il capo della sentenza impugnata con il quale è stato riconosciuto alla ricorrente il risarcimento del danno nella misura di € 3.000,00, essendo stati puntualmente allegati e richiamati nella memoria di costituzione contenente l'appello incidentale i fatti posti a fondamento, per le considerazioni sopra esposte, della pronuncia di conferma della domanda di risarcimento danni.
4. Con il quarto motivo di gravame rubricato “spese di lite” gli appellanti si dolgono della condanna alla rifusione delle spese di lite, auspicandone, nella denegata ipotesi di reiezione dell'appello principale, l'integrale compensazione, tenuto conto del rigetto della domanda cautelare per mancanza del “periculum”, della dichiarazione di difetto di legittimazione passiva dei due istituti scolastici, del comportamento processuale della controparte, che avrebbe violato le regole del contraddittorio attraverso il deposito di “preverbali”, nonché in considerazione dell'eccentricità del principio di diritto espresso nel presente giudizio rispetto alla generale normazione giuslavoristica e della novità
dello stesso.
4.1. Il motivo è infondato.
Ed infatti, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, al quale si intende dare continuità (vedi, tra le molte, Sez. II, ordinanza n. 9785 del 25 marzo 2022, Rv. 664323 – 02):
“Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente
alla decisione di merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha
un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in
quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda delle varie fasi del
giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che
in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia
conseguito un risultato ad eSA favorevole”.
16 In applicazione del suddetto principio, la Suprema Corte ha ritenuto privo di “precipua valenza”
l'esito del procedimento cautelare in corso di causa ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, confermando la decisione che, all'esito del giudizio di merito, aveva liquidato interamente le spese in favore della parte vittoriosa, nonostante che la steSA fosse rimasta soccombente nella fase cautelare.
Trattasi di fattispecie del tutto analoga a quella oggetto del presente giudizio definitosi con la condanna del e del merito, soccombente all'esito del giudizio di merito, alla Controparte_1
integrale rifusione delle spese sostenute dalla ricorrente, nonostante la soccombenza di quest'ultima nel procedimento cautelare definitosi con il rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c., per difetto del
“periculum”.
Né ricorrono altre valide ragioni per disporre la compensazione delle spese del primo grado, sia in relazione al dichiarato difetto di legittimazione passiva delle istituzioni scolastiche che riguardo al rispetto delle regole del contraddittorio, nonché con riferimento che ai principi di diritto affermati che non appaiono affatto eccentrici o nuovi.
5. Attraverso l'unico motivo di appello incidentale formulato, l'appellata si duole dell'ammontare dei danni liquidati con la sentenza impugnata, chiedendo il riconoscimento della somma di € 25.000,00
o di altra ritenuta di giustizia e comunque superiore a quella di € 3.000,00 liquidata dal giudice di primo grado.
Al riguardo, l'appellata evidenzia sia il pregiudizio derivante dall'aver dovuto ripetere, per ragioni imputabili alla scarsa trasparenza e all'illegittima condotta dell'amministrazione scolastica, tutte le attività formative espletate nell'anno scolastico precedente e sostenere un test finale che ha richiesto tempo e impegno per la sua preparazione ed esecuzione.
17 Peraltro, a causa di ciò, l'appellata non aveva avuto la possibilità di spostarsi nelle cattedre resesi libere nell'anno 2022/2023 e di partecipare ad un altro concorso riguardante un altro ordine di grado,
perché ancora in prova.
Infine, l'appellata era stata pregiudicata dall'amministrazione scolastica che, nel corso dell'anno di formazione, aveva tenuto una serie di condotte che l'avevano ostacolata e discriminata, impedendole di completare il percorso formativo (l'errato conteggio dei giorni di servizio, l'omesso invio del link
per il laboratorio di maggio 2022, lo smantellamento ingiustificato e non comunicato dell'aula di arte divenuta a sua insaputa una biblioteca, la totale dispersione del materiale scolastico durante il periodo di sospensione, recuperato solo in parte, l'omeSA organizzazione di incontri di recupero a differenza di altri uffici scolastici regionali, la violazione dell'affidamento suscitato dalle rassicurazioni provenienti dall' , l'emissione del decreto di proroga e la sua omeSA Controparte_2
comunicazione nonostante mancasse ancora un mese e mezzo per completare le ore di laboratorio mancanti).
5.1. Il motivo è infondato.
Si richiama la motivazione contenuta al paragrafo 3.1., con le quale si è dato conto delle ragioni per le quali sono state ritenute fondate, ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni,
le condotte poste in essere dai rappresentanti dell'amministrazione scolastica nel corso dell'anno di formazione e non le perdite di tempo e l'impegno PRuso dalla docente per la proroga del periodo di formazione all'anno successivo, nonché le considerazioni rese in ordine alla congruità della somma liquidata a titolo risarcitorio facendo ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c.
Per quanto riguarda le doglianze dell'appellante incidentale relative alla impossibilità di spostarsi nelle cattedre resesi libere nell'anno 2022/2023 e di partecipare ad un altro concorso riguardante un altro ordine di grado, perché ancora in prova, non si può fare altro che condividere e ribadire l'affermazione (peraltro non specificatamente censurata con il gravame incidentale) resa sul punto dal giudice di primo grado, che ha ritenuto tale prospettata “perdita di chance” non sorretta da 18 specifiche allegazioni, essendosi la ricorrente limitata a prospettare mere ipotesi di impossibilità alla partecipazione di futuri e, quindi, solo eventuali concorsi.
6. In conclusione, entrambi i gravami devono essere respinti, mentre la sentenza impugnata dev'essere confermata.
In considerazione della reciproca soccombenza in appello, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 92
co. 2 c.p.c. per disporre la compensazione integrale delle spese del secondo grado di giudizio.
Infine, si deve dare atto che l'appellante incidentale si trova nelle condizioni previste dall'art. 13,
comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ed è perciò tenuto a pagare un secondo contributo unificato, d'importo pari a quello già versato, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Dichiara compensate tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'appellante incidentale
è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Perugia, 5 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale firma digitale
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