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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/11/2025, n. 4736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4736 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile
nella persona del Giudice dott.ssa Paola Demaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PARZIALE DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10692/2018 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. e Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), assistiti e difesi dall'Avv. Prof.
[...] C.F._3
SE AR AR del Foro di Genova;
dall'Avv. Prof. Guido Canale e dall'avv. Stefania Verdesca del Foro di Torino, presso il cui studio in Torino, Corso G.Ferraris n.43 hanno eletto domicilio;
parte attrice contro
Controparte_1
(C.F. ) e C.F._4 Controparte_1
(C.F. ), assistiti
[...] Controparte_2 C.F._5
e difesi dall'avv.Lodovico Fabris del Foro di Treviso e dall'avv.Emanuela de la Forest de Divonne del Foro di Torino, presso il cui studio in Torino, Via Provana n.7 hanno eletto domicilio
parte convenuta
Conclusioni: come da note di precisazione autorizzate in data 25.9.2025, confermate all'udienza del 30.9.2025. Parte attrice chiede che:
“il Tribunale di Torino, nell'ambito del giudizio divisionale, pronunci l'estinzione del giudizio di divisione immobiliare per intervenuto accordo tra le parti e conseguente cessazione della materia del contendere, a spese compensate, con esclusivo e limitato effetto ai beni immobili costituenti il Lotto 1 e puntualmente descritti al punto 9/d che precede.
Con conseguente pronuncia di ordinanza che disponga la prosecuzione del giudizio divisionale per la vendita dei beni costituenti il lotto 7 (incanto già fissato al 2.12.2025) e successiva rimessione in decisione per i provvedimenti di riparto nonché rimessione in decisione sugli ulteriori capi di domanda aventi ad oggetto i rapporti di dare/avere tra le parti.
In via di subordine e per quanto occorrere possa si richiamano comunque le già formulate conclusioni per tutte le domande proposte”.
Parte convenuta così conclude:
“1) preso atto della rinuncia parziale depositata dalle Parti il 09/07/2025, dichiari estinto a spese compensate il presente giudizio limitatamente alla domanda di scioglimento della comunione relativa agli immobili costituenti il Lotto n. 1 per intervenuta cessazione della materia del contendere.
I convenuti dichiarano sin d'ora di rinunciare alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.;
2) fissi udienza a data successiva al prossimo esperimento di vendita del rimanente Lotto n. 7 (02/12/2025), al fine di procedere agli incombenti relativi al riparto tra i comproprietari del prezzo ricavato dalle vendite, rinviando a tale udienza anche la prosecuzione del giudizio sulla domanda di scioglimento della comunione sui beni mobili, attese le trattative pendenti tra le Parti;
3) disponga la riunione della causa n. 8701/2024 R.G. al presente giudizio e, per l'effetto, dia disposizioni per la prosecuzione della trattazione delle domande di rimborso formulate dalle Parti;
al riguardo i convenuti insistono per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella Seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. del 24/01/2025 depositata nel procedimento n. 8701/2024 R.G.
Richiamate, per quanto occorra e necessiti, le domande, conclusioni ed eccezioni formulate negli atti di causa e nei verbali di udienza di entrambi i procedimenti”.
pag. 2 di 5 Oggetto: estinzione parziale del giudizio divisionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio ha a oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria in essere tra i fratelli e i fratelli a Parte_1 Persona_1 seguito del decesso della (cfr. Persona_2 conclusioni in atto di citazione, punto 5) e i rapporti di dare-avere in essere tra parte attrice e parte convenuta in dipendenza della comunione (cfr. ibidem punti 1-2-3-4 e atto di citazione del procedimento riunito).
Parte convenuta ha aderito alla domanda divisoria e si è invece opposta ai capi di domanda attorea relativa alla condanna alla restituzione delle somme richieste da e dalla di lui consorte Parte_1 provvedendo a incardinare successivo giudizio di dare-avere, riunito al presente..
Definiti con sentenza n.2152/2021 i principi che regolano i rapporti patrimoniali tra le parti, la comunione tra gli eredi è stata sciolta con ordinanza 16.7.2024 (integrata in data 16.9.2024) e le operazioni di vendita relative ai lotti da n.2 a n.7 demandate a Professionista delegato.
Al momento, risultano aggiudicati e trasferiti i lotti n.2-3-4 e 6; per il lotto 7 è fissato nuovo esperimento di vendita in data 2.12.2025.
Di contro, la vendita del lotto 1, non commerciabile al momento dello scioglimento della comunione per l'insistenza sullo stesso di piscina abusiva, è stata rinviata al perfezionamento degli incombenti di regolarizzazione urbanistico-catastali demandati all'ausiliario del Custode, Arch. (ultimati in data 5.6.2025). CP_3
In data 9.7.2025 i procuratori delle parti hanno depositato atto di rinuncia parziale alla comune domanda di scioglimento della comunione, a spese compensate, limitatamente al lotto 1 notiziando il giudice dell'intervenuta cessazione parziale della materia del contendere per effetto della stipula a rogito notaio di atto di compravendita in data 3.7.2025, con il Per_3 quale i fratelli ebbero a trasferire ai convenuti gli Parte_1 immobili in quota costituenti il lotto 1.
Per effetto della vendita volontaria degli immobili del lotto 1, formalizzata nei rituali atti di rinuncia a spese compensate depositati in causa, è venuta a cessare parzialmente la materia divisoria del contendere.
pag. 3 di 5 La richiesta pronuncia di estinzione parziale resa dal giudice monocratico- che cumula su di sé il ruolo di istruttore e decisore, così escludendo la configurabilità del reclamo del provvedimento al collegio ex art.178 c.p.c. a favore della sua impugnazione in via d'appello- deve essere presa con sentenza alla luce di consolidato orientamento di legittimità, il quale attribuisce comunque alla eventuale ordinanza la natura di sentenza quanto a termini e modalità del suo gravame (cfr.ex multis Cass.8041/2006, 6023/2007, 18242/2008, 8002/2009, 22917/2010, 2837/2016, 20977/2018; 23997/2019;18499/2021).
L'accordo raggiunto tra le parti in merito alla regolazione delle spese della presente sentenza impone la declaratoria di integrale compensazione delle stesse.
Resta da precisare che, a termini del pronunciamento delle SS.UU. della cassazione n.10242/2021, la presente sentenza, che definisce la sorte del lotto 1, costituente uno dei beni cumulati nel capo di domanda divisorio, ha natura parziale definitiva. Si procede, quindi, con separata ordinanza in merito alla separazione della domanda e al prosieguo del giudizio.
P.Q.M.
Il G.U. del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e domanda disattesa o assorbita:
1.accerta e dichiara l'intervenuta estinzione parziale del giudizio limitatamente alla domanda di scioglimento della comunione relativa agli immobili descritti nell'ordinanza di divisione del 16.7.2024 come unità A+B.1.2.3.4.5+E.1 (costituenti il Lotto n. 1 dell'elaborato integrativo di CTU depositato dal dr. in data 29.4.2023, come aggiornato, a Per_4 seguito della regolarizzazione urbanistica e catastale della piscina con adiacente pompeiana insistente sull'unità A, dalla CTU in data 5.6.2025 a firma dell'arch. ; CP_3
pag. 4 di 5 2.dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
3.dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Torino, il 31.10.2025
Il Giudice dott.ssa Paola Demaria
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile
nella persona del Giudice dott.ssa Paola Demaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PARZIALE DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10692/2018 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. e Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), assistiti e difesi dall'Avv. Prof.
[...] C.F._3
SE AR AR del Foro di Genova;
dall'Avv. Prof. Guido Canale e dall'avv. Stefania Verdesca del Foro di Torino, presso il cui studio in Torino, Corso G.Ferraris n.43 hanno eletto domicilio;
parte attrice contro
Controparte_1
(C.F. ) e C.F._4 Controparte_1
(C.F. ), assistiti
[...] Controparte_2 C.F._5
e difesi dall'avv.Lodovico Fabris del Foro di Treviso e dall'avv.Emanuela de la Forest de Divonne del Foro di Torino, presso il cui studio in Torino, Via Provana n.7 hanno eletto domicilio
parte convenuta
Conclusioni: come da note di precisazione autorizzate in data 25.9.2025, confermate all'udienza del 30.9.2025. Parte attrice chiede che:
“il Tribunale di Torino, nell'ambito del giudizio divisionale, pronunci l'estinzione del giudizio di divisione immobiliare per intervenuto accordo tra le parti e conseguente cessazione della materia del contendere, a spese compensate, con esclusivo e limitato effetto ai beni immobili costituenti il Lotto 1 e puntualmente descritti al punto 9/d che precede.
Con conseguente pronuncia di ordinanza che disponga la prosecuzione del giudizio divisionale per la vendita dei beni costituenti il lotto 7 (incanto già fissato al 2.12.2025) e successiva rimessione in decisione per i provvedimenti di riparto nonché rimessione in decisione sugli ulteriori capi di domanda aventi ad oggetto i rapporti di dare/avere tra le parti.
In via di subordine e per quanto occorrere possa si richiamano comunque le già formulate conclusioni per tutte le domande proposte”.
Parte convenuta così conclude:
“1) preso atto della rinuncia parziale depositata dalle Parti il 09/07/2025, dichiari estinto a spese compensate il presente giudizio limitatamente alla domanda di scioglimento della comunione relativa agli immobili costituenti il Lotto n. 1 per intervenuta cessazione della materia del contendere.
I convenuti dichiarano sin d'ora di rinunciare alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.;
2) fissi udienza a data successiva al prossimo esperimento di vendita del rimanente Lotto n. 7 (02/12/2025), al fine di procedere agli incombenti relativi al riparto tra i comproprietari del prezzo ricavato dalle vendite, rinviando a tale udienza anche la prosecuzione del giudizio sulla domanda di scioglimento della comunione sui beni mobili, attese le trattative pendenti tra le Parti;
3) disponga la riunione della causa n. 8701/2024 R.G. al presente giudizio e, per l'effetto, dia disposizioni per la prosecuzione della trattazione delle domande di rimborso formulate dalle Parti;
al riguardo i convenuti insistono per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella Seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. del 24/01/2025 depositata nel procedimento n. 8701/2024 R.G.
Richiamate, per quanto occorra e necessiti, le domande, conclusioni ed eccezioni formulate negli atti di causa e nei verbali di udienza di entrambi i procedimenti”.
pag. 2 di 5 Oggetto: estinzione parziale del giudizio divisionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio ha a oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria in essere tra i fratelli e i fratelli a Parte_1 Persona_1 seguito del decesso della (cfr. Persona_2 conclusioni in atto di citazione, punto 5) e i rapporti di dare-avere in essere tra parte attrice e parte convenuta in dipendenza della comunione (cfr. ibidem punti 1-2-3-4 e atto di citazione del procedimento riunito).
Parte convenuta ha aderito alla domanda divisoria e si è invece opposta ai capi di domanda attorea relativa alla condanna alla restituzione delle somme richieste da e dalla di lui consorte Parte_1 provvedendo a incardinare successivo giudizio di dare-avere, riunito al presente..
Definiti con sentenza n.2152/2021 i principi che regolano i rapporti patrimoniali tra le parti, la comunione tra gli eredi è stata sciolta con ordinanza 16.7.2024 (integrata in data 16.9.2024) e le operazioni di vendita relative ai lotti da n.2 a n.7 demandate a Professionista delegato.
Al momento, risultano aggiudicati e trasferiti i lotti n.2-3-4 e 6; per il lotto 7 è fissato nuovo esperimento di vendita in data 2.12.2025.
Di contro, la vendita del lotto 1, non commerciabile al momento dello scioglimento della comunione per l'insistenza sullo stesso di piscina abusiva, è stata rinviata al perfezionamento degli incombenti di regolarizzazione urbanistico-catastali demandati all'ausiliario del Custode, Arch. (ultimati in data 5.6.2025). CP_3
In data 9.7.2025 i procuratori delle parti hanno depositato atto di rinuncia parziale alla comune domanda di scioglimento della comunione, a spese compensate, limitatamente al lotto 1 notiziando il giudice dell'intervenuta cessazione parziale della materia del contendere per effetto della stipula a rogito notaio di atto di compravendita in data 3.7.2025, con il Per_3 quale i fratelli ebbero a trasferire ai convenuti gli Parte_1 immobili in quota costituenti il lotto 1.
Per effetto della vendita volontaria degli immobili del lotto 1, formalizzata nei rituali atti di rinuncia a spese compensate depositati in causa, è venuta a cessare parzialmente la materia divisoria del contendere.
pag. 3 di 5 La richiesta pronuncia di estinzione parziale resa dal giudice monocratico- che cumula su di sé il ruolo di istruttore e decisore, così escludendo la configurabilità del reclamo del provvedimento al collegio ex art.178 c.p.c. a favore della sua impugnazione in via d'appello- deve essere presa con sentenza alla luce di consolidato orientamento di legittimità, il quale attribuisce comunque alla eventuale ordinanza la natura di sentenza quanto a termini e modalità del suo gravame (cfr.ex multis Cass.8041/2006, 6023/2007, 18242/2008, 8002/2009, 22917/2010, 2837/2016, 20977/2018; 23997/2019;18499/2021).
L'accordo raggiunto tra le parti in merito alla regolazione delle spese della presente sentenza impone la declaratoria di integrale compensazione delle stesse.
Resta da precisare che, a termini del pronunciamento delle SS.UU. della cassazione n.10242/2021, la presente sentenza, che definisce la sorte del lotto 1, costituente uno dei beni cumulati nel capo di domanda divisorio, ha natura parziale definitiva. Si procede, quindi, con separata ordinanza in merito alla separazione della domanda e al prosieguo del giudizio.
P.Q.M.
Il G.U. del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e domanda disattesa o assorbita:
1.accerta e dichiara l'intervenuta estinzione parziale del giudizio limitatamente alla domanda di scioglimento della comunione relativa agli immobili descritti nell'ordinanza di divisione del 16.7.2024 come unità A+B.1.2.3.4.5+E.1 (costituenti il Lotto n. 1 dell'elaborato integrativo di CTU depositato dal dr. in data 29.4.2023, come aggiornato, a Per_4 seguito della regolarizzazione urbanistica e catastale della piscina con adiacente pompeiana insistente sull'unità A, dalla CTU in data 5.6.2025 a firma dell'arch. ; CP_3
pag. 4 di 5 2.dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
3.dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Torino, il 31.10.2025
Il Giudice dott.ssa Paola Demaria
pag. 5 di 5