TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/04/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1836/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1836/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
16.10.2024, da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...],
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2 C.F._2
UM (PG), Via Francescana n. 24, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Piccotti ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Foligno, Via G. Oberdan n. 97, presso il Difensore,
i quali hanno contratto matrimonio civile in data 31.05.2003 in Nocera UM (atto n. 2, parte I, anno
2003) con le figlie: , nato il [...] e , nato il [...], Parte_3 Persona_1
entrambi maggiorenni
pagina 1 di 4 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“1) I coniugi si impegnano a serbarsi reciproco rispetto;
2) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano ad ogni reciproco mantenimento: lavora presso SIR, Società di Servizi in Assisi, Via dei Fornaciai;
Parte_1 Parte_2
presso Cork Line in Nocera Scalo;
3) La casa sita in Gualdo Tadino Via Trento Alimenti 4 in locazione, verrà abitata dalla madre
insieme ai due figli ed Parte_1 Pt_3 Per_1
6) Mentre ha un proprio stipendio e quindi in dipendente economicamente;
il padre Pt_3 Parte_2
e la madre si fanno carico per il mantenimento del figlio della
[...] Parte_1 Per_1 somma di € 300,00;
7) Le autovetture verranno suddivise nel seguente modo: l'automobile Peugeot targata FN508HW resterà in affidamento alla moglie e al marito la Renault CL Parte_1 Parte_2
targata FH892FG, i quali si faranno carico delle relative incombenze;
8) Con la sottoscrizione della presente scrittura i coniugi dichiarano di essere addivenuti ad una separazione;
9) Le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando sin d'ora di non volersi riconciliare;
10) Le parti dichiarano che non vi sono altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto o in parte le medesime domande ed esse connesse”.
Con ordinanza del 12.02.2025, il G.I. ha chiesto alle parti di fornire chiarimenti in ordine alle condizioni proposte e, in particolare, alla condizione di cui al punto 6 dell'accordo non essendo chiaro il soggetto tenuto al versamento del contributo di mantenimento e il beneficiario.
Quindi, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 5.03.2025 le parti hanno fornito i chiarimenti richiesti e modificato le condizioni proposte come segue:
“a) il figlio sarà collocato presso il padre in Nocera UM Via Francescana n 24 e Parte_3
il figlio sarà collocato presso la madre nella casa in Gualdo Persona_1 Parte_1
Tadino, Via Trento Alimenti n. 4.
pagina 2 di 4 b) la moglie verserà a titolo di mantenimento del figlio un Parte_1 Parte_3 contributo mensile pari a €. 150,00;
c) il marito verserà a titolo di mantenimento del figlio un contributo Parte_2 Persona_1 mensile pari a €. 150,00;
d) le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno ”.
Hanno quindi concluso chiedendo l'integrale accoglimento delle condizioni, come da ultimo integrate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
6.11.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti e della prole maggiorenne, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che Parte_2 Parte_4
hanno contratto matrimonio civile in data 31.05.2003 in Nocera UM (atto n. 2, parte I, anno
2003);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nocera UM perché provveda alle pagina 3 di 4 annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1836/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
16.10.2024, da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...],
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2 C.F._2
UM (PG), Via Francescana n. 24, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Piccotti ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Foligno, Via G. Oberdan n. 97, presso il Difensore,
i quali hanno contratto matrimonio civile in data 31.05.2003 in Nocera UM (atto n. 2, parte I, anno
2003) con le figlie: , nato il [...] e , nato il [...], Parte_3 Persona_1
entrambi maggiorenni
pagina 1 di 4 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“1) I coniugi si impegnano a serbarsi reciproco rispetto;
2) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano ad ogni reciproco mantenimento: lavora presso SIR, Società di Servizi in Assisi, Via dei Fornaciai;
Parte_1 Parte_2
presso Cork Line in Nocera Scalo;
3) La casa sita in Gualdo Tadino Via Trento Alimenti 4 in locazione, verrà abitata dalla madre
insieme ai due figli ed Parte_1 Pt_3 Per_1
6) Mentre ha un proprio stipendio e quindi in dipendente economicamente;
il padre Pt_3 Parte_2
e la madre si fanno carico per il mantenimento del figlio della
[...] Parte_1 Per_1 somma di € 300,00;
7) Le autovetture verranno suddivise nel seguente modo: l'automobile Peugeot targata FN508HW resterà in affidamento alla moglie e al marito la Renault CL Parte_1 Parte_2
targata FH892FG, i quali si faranno carico delle relative incombenze;
8) Con la sottoscrizione della presente scrittura i coniugi dichiarano di essere addivenuti ad una separazione;
9) Le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando sin d'ora di non volersi riconciliare;
10) Le parti dichiarano che non vi sono altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto o in parte le medesime domande ed esse connesse”.
Con ordinanza del 12.02.2025, il G.I. ha chiesto alle parti di fornire chiarimenti in ordine alle condizioni proposte e, in particolare, alla condizione di cui al punto 6 dell'accordo non essendo chiaro il soggetto tenuto al versamento del contributo di mantenimento e il beneficiario.
Quindi, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 5.03.2025 le parti hanno fornito i chiarimenti richiesti e modificato le condizioni proposte come segue:
“a) il figlio sarà collocato presso il padre in Nocera UM Via Francescana n 24 e Parte_3
il figlio sarà collocato presso la madre nella casa in Gualdo Persona_1 Parte_1
Tadino, Via Trento Alimenti n. 4.
pagina 2 di 4 b) la moglie verserà a titolo di mantenimento del figlio un Parte_1 Parte_3 contributo mensile pari a €. 150,00;
c) il marito verserà a titolo di mantenimento del figlio un contributo Parte_2 Persona_1 mensile pari a €. 150,00;
d) le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno ”.
Hanno quindi concluso chiedendo l'integrale accoglimento delle condizioni, come da ultimo integrate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
6.11.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti e della prole maggiorenne, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che Parte_2 Parte_4
hanno contratto matrimonio civile in data 31.05.2003 in Nocera UM (atto n. 2, parte I, anno
2003);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nocera UM perché provveda alle pagina 3 di 4 annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 4 di 4