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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/06/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 787/2020 R.G.. (originariamente promossa con atto di citazione notificato in data 27.1.2020 e) riassunta con ricorso ex art. 303 c.p.c. depositato in data 11.05.20 da
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in VENEZIA MESTRE, alla via C.F._2
BRUNO MADERNA 7, presso l'Avv. DANIELA AJESE, che li rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
TTORI E RICORRENTI IN RIASSUNZIONE Parte_3
contro
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata in , alla via MANZONI 15, presso l'Avv. GIANNI CP_1
SOLINAS, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
PARTE CONVENUTA, ANCHE IN RIASSUNZIONE
e nei confronti di
Controparte_2
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE, CONTUMACE causa cui è stato riunito il procedimento n. 2788/2020 R.G., promosso con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 28.4.2020 da
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
1 ), elettivamente domiciliati in VENEZIA MESTRE, alla via C.F._2
BRUNO MADERNA 7, presso l'Avv. DANIELA AJESE, che li rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
ATTORI OPPONENTI contro
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA MANZONI, 15 31100 , presso l'Avv. CP_1
SOLINAS GIANNI che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA OPPOSTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER e Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria,
- Con riferimento al procedimento n. 787/2020 R.G.
Nel Merito:
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole che prevedono la contabilizzazione trimestrale degli interessi passivi nell'ambito dei rapporti di conto corrente n. 36/2505, n. 36/2561, n. 36/10172009, n.
36/3143, n. 36/2559, n. 36/10171979 e n. 36/2562 e dei collegati rapporti di apertura di credito in conto, oggetto di causa, oltre che l'illegittimo addebito, nel corso dei predetti rapporti, di somme a titolo di interessi ultra-legali e/o usurari, di commissioni di massimo scoperto, di commissioni omnicomprensive, di commissioni sull'accordato, ovvero a titolo di commissioni di disponibilità fondi e/o a titolo di commissioni sostitutive delle commissioni di massimo scoperto, comunque denominate, spese e oneri da ritenersi, in ogni caso, illegittimi per tutte le ragioni come meglio esposte in atti;
- previa determinazione del saldo effettivo dei conti di cui sopra, anche in considerazione delle ulteriori irregolarità denunciate in atti o che dovessero essere riscontrate in corso di causa, rideterminare l'esatto rapporto dare/avere tra le parti alla data di introduzione del presente giudizio, ordinando alla banca convenuta la conseguente rettifica del saldo;
- rideterminarsi il saldo finale dei rapporti di conto corrente bancario oggetto di causa alla data di
2 introduzione del presente giudizio previa eliminazione delle somme addebitate sine titulo dalla data di apertura dei conti a titolo di interessi non dovuti, di interessi ultralegali, usurari, di commissioni di massimo scoperto, di commissioni omnicomprensive, sull'accordato, ovvero a titolo di commissioni di disponibilità fondi e/o a titolo di commissioni sostitutive delle commissioni di massimo scoperto, comunque, denominate, spese e oneri in ogni caso non dovuti, riconducendo, altresì, le operazioni di addebito ed accredito titoli alla data di esecuzione delle stesse in luogo della data di valuta indicata dalla banca;
- condannarsi Controparte_1
lla restituzione in favore della società delle somme da quest'ultima pagate alla banca
[...] CP_2
in relazione ai rapporti di conto dedotti in giudizio, e non dovute, in quanto frutto dell'illegittimo addebito in conto di interessi anatocistici a tassi ultra-legali e usurari, di commissioni di massimo scoperto, di commissioni omnicomprensive, di commissioni sull'accordato, ovvero a titolo di commissioni di disponibilità fondi e/o a titolo di commissioni sostitutive delle commissioni di massimo scoperto, comunque denominate, spese e oneri da ritenersi, in ogni caso, illegittimi per tutte le ragioni come meglio esposte in atti, riconducendo, altresì, le operazioni di addebito ed accredito titoli alla data di esecuzione delle stesse in luogo della data di valuta indicata dalla banca, il tutto nella misura che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di Giustizia, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal pagamento
e al tasso di cui al quinto comma dell'art. 1284 c.c. dalla notifica della citazione e fino al saldo;
- accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dai signori ed all'istituto di Parte_1 Parte_2
credito convenuto in dipendenza dei rapporti di conto n. 36/2505, n. 36/2561, n. 36/10172009, n.
36/3143, n. 36/2559, n. 36/10171979 e n. 36/2562, per tutte le ragioni come meglio esposte in atti, ovvero compensarsi tra le parti le reciproche partite dare e avere.
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite e distrazione delle stesse in favore dell'Avv. Daniela
Ajese che se ne dichiara antistataria.
- Con riferimento al procedimento n. 2788/2020 R.G.
In Via Preliminare:
- revocarsi l'ordinanza del 20/11/2021 nella parte in cui rigetta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto sospendere la provvisoria esecutività ex art. 649
c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 545/20 del Tribunale di Treviso per tutti i motivi esposti atti.
Sempre In Via Preliminare:
Accertata e dichiarata, in via incidentale, la nullità delle fidejussioni omnibus di cui al doc. 12 prodotto
3 monitoriamente dalla opposta ed oggetto di causa, per la violazione dell'art. 2 L. 287/1990, o comunque per tutti i motivi dedotti, per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare o quantomeno dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 545/20 emesso dal Tribunale di Treviso, in virtù del difetto di legittimazione passiva in capo ai Signori e Parte_2 Parte_1
Nel Merito:
- Accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dagli attori opponenti per le causali di cui all'opposto decreto,
e per l'effetto, dichiararsi nullo e/o annullare e/o revocarsi o quantomeno dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 545/20 emesso dal Tribunale di Treviso nei confronti degli opponenti, per tutti i motivi esposti;
In Via Riconvenzionale:
- accertarsi e dichiararsi la nullità delle condizioni economiche relative ai contratti di conto corrente e dei correlati affidamenti oggetto di causa, per violazione degli artt. 1418 e 1325 c.c., e 117 T.U.B., per tutti
i motivi dedotti.
- accertarsi e dichiararsi la nullità ex art. 1815, co. 2, c.c. delle clausole relative ai tassi di interesse debitori
e/o moratori, nonché la nullità delle clausole che prevedono la contabilizzazione trimestrale degli interessi passivi e delle Commissioni di MA SC, Commissioni omnicomprensive, Commissioni sull'accordato, ovvero di Disponibilità Fondi e/o a titolo di commissioni sostitutive delle commissioni di massimo scoperto, ulteriori commissioni comunque denominante e spese anche per l'affidamento, spese e commissioni di gestione conto e/o a vario titolo applicate nei rapporti di conto corrente e dei collegati rapporti di apertura di credito oggetto di causa intrattenuti tra la e la società convenuta, per CP_2
tutti i motivi dedotti;
- accertarsi e dichiararsi la illegittimità della contabilizzazione trimestrale degli interessi passivi sui rapporti di conto corrente bancario e sui collegati rapporti di apertura di credito in conto oggetto di causa, oltre che l'illegittimità dell'addebito di commissioni di gestione conto e di spese, di
Commissioni di MA SC, Commissioni omnicomprensive, Commissioni sull'accordato, ovvero
Commissioni di Disponibilità Fondi e/o Commissioni sostitutive delle Commissioni di SC, Pt_1
ulteriori commissioni comunque denominate e spese anche per l'affidamento, interessi debitori calcolati con applicazione di tassi superiori alla misura legale pro tempore vigente, superiori a quanto previsto dalla
Legge 108/96, ovvero alla misura di cui all'art. 117 TUB, ed ottenuti facendo ricorso alla antergazione
e postergazione delle valute, per tutti i motivi dedotti;
- rideterminarsi il saldo finale dei rapporti bancari per cui è causa, anche in considerazione delle ulteriori
4 irregolarità denunciate in atti o che dovessero essere riscontrate in corso di causa, previa eliminazione delle somme addebitate sine titulo dalla data di apertura a titolo di interessi non dovuti, di interessi ultralegali, usurari, e di Commissioni di MA , Commissioni omnicomprensive, Commissioni Pt_4
sull'accordato, Commissioni di Disponibilità Fondi e/o Commissioni sostitutive delle Commissioni di
MA , commissioni e spese di gestione conto, di ulteriori commissioni comunque denominate e Pt_4
spese anche per l'affidamento ed a qualunque altro titolo non dovute, riconducendo le operazioni di addebito ed accredito titoli alla data di esecuzione delle stesse in luogo della data di valuta indicata dalla banca ricalcolando gli interessi creditori dall'inizio dei rapporti bancari, per tutti i motivi dedotti in atti;
- Per effetto di quanto sopra decurtare dalla somma ingiunta tutte le somme trattenute sine titulo dalla data di apertura dei rapporti bancari oggetto di causa a titolo di interessi ultralegali, usurari, di
Commissioni di MA SC, Commissioni omnicomprensive, Commissioni sull'accordato,
Commissioni di Disponibilità Fondi e/o Commissioni sostitutive delle Commissioni di MA SC, commissioni comunque denominate e spese di gestione conto, ulteriori commissioni e spese anche per
l'affidamento ed a qualunque altro titolo non dovute e dalla società pagate, riconducendo le CP_2
operazioni di addebito ed accredito titoli alla data di esecuzione delle stesse in luogo della data di valuta indicata dalla banca ricalcolando gli interessi creditori dall'inizio del rapporto bancario, il tutto nella misura che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di Giustizia, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria maturati dal dovuto al saldo, per tutti i motivi dedotti;
- accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dagli attori opponenti alla banca convenuta opposta in dipendenza dei rapporti di conto corrente e delle collegate aperture di credito in conto per i quali è causa ovvero compensarsi le partite di dare avere tra le parti.
In Via Subordinata:
- Determinarsi la somma che eventualmente verrà accertata dovuta alla Banca convenuta opposta da parte degli opponenti, per le causali di cui al Decreto Ingiuntivo opposto, in quella minore rispetto a quella ingiunta e/o che verrà ritenuta di giustizia sempre per un importo minore, in considerazione di tutto quanto dedotto.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite e distrazione delle stesse in favore dell'Avv. Daniela
Ajese che se ne dichiara antistataria.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Sia ordinata alla banca convenuta, ex art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio delle lettere di fideiussioni
5 omnibus in uso presso l'istituto medesimo e le banche in esso confluite tra cui, per quanto riguarda lo specifico caso in esame, Banca Santo Stefano – Credito Cooperativo – Martellago – Venezia – Soc.
Coop., a far data dal 27/02/2003 e fino al 04/10/2013;
- Sia ordinato a (C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante in carica pro tempore, con sede legale in 53100 Siena (SI), Piazza Salimbeni n. 3,
[...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica pro Controparte_4 P.IVA_3
tempore, con sede legale in 00157 Roma, Via Altiero Spinelli n. 30, (C.F. Controparte_5
, in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, con sede legale in 20121 P.IVA_4
Milano (MI), Piazza Filippo Meda n. 4, (C.F. , in persona del Controparte_6 P.IVA_5
legale rappresentante in carica pro tempore, con sede legale in 41121 Modena (MO), Via San Carlo n.
8/20, (C.F. ), in Controparte_7 P.IVA_6
persona del legale rappresentante in carica pro tempore, con sede legale in 31020 Tarzo (TV), Via La
Corona n. 45, (C.F. Controparte_8
, in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, con sede legale in 33082 P.IVA_7
Azzano EC (PN), Via Trento n. 1, Controparte_9
(C.F. , in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, con sede legale in 31010 P.IVA_8
Orsago (TV), Via G. Garibaldi n. 46, (C.F. ), Controparte_10 P.IVA_9
in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, con sede legale in 39100 Bolzano (BZ), Via
Del Macello n. 55, - (C.F. Controparte_11 Controparte_12
, in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, con sede legale in 16123 P.IVA_10
Genova (GE), Via Cassa di Risparmio n. 15, (C.F. ), in persona Controparte_13 P.IVA_11
del legale rappresentante in carica pro tempore, con sede legale in 10121 Torino (TO), Piazza San Carlo
n. 156, quest'ultima anche in qualità di successore nei rapporti in bonis originariamente intrattenuti con la propria clientela da e Banca Popolare di Vicenza S.p.a., di produrre in giudizio, Parte_5
ex art. 210 c.p.c., le lettere di fideiussioni omnibus in uso presso gli istituti sopra descritti e le banche in esse confluite a far data dal 27/02/2003 e sino al 04/10/2013.
Sempre in via istruttoria si insiste, inoltre, affinché vengano disposte
- Con riferimento al procedimento n. 787/2020 R.G.
- CTU contabile tesa a stabilire le modalità di calcolo degli interessi dall'inizio dei rapporti di conto n.
36/2505, n. 36/2561, n. 36/10172009, n. 36/3143, n. 36/2559, n. 36/10171979 e n.
6 36/2562 oggetto di causa e a rideterminare il saldo effettivo degli stessi, escludendo ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi, applicando il saggio legale degli interessi ed escludendo ogni addebito
a titolo di interessi, spese e/o commissioni comunque denominate in caso di superamento del tasso soglia previsto dalla normativa anti-usura, escludendo, altresì, la commissione di massimo scoperto e tutte le somme e competenze a vario titolo addebitate in corso di rapporto e non contrattualmente previste e/o, comunque, non dovute riconducendo gli addebiti e gli accrediti al giorno in cui è stata effettuata l'operazione bancaria;
- Con riferimento al procedimento n. 2788/2020 R.G.
- CTU contabile tesa, a conferma delle risultanze peritali dimesse in atti, a stabilire le modalità di calcolo degli interessi dall'inizio dei rapporti di conto corrente e delle collegate aperture di credito in conto oggetto di causa, il TEG applicato e la sua comparazione con quello previsto ex lege, evidenziando se il tasso applicato dalla banca abbia superato il c.d. tasso soglia usura ex legge 108/96, la conformità delle modalità di applicazione della commissione di massimo scoperto, Commissioni omnicomprensive,
Commissioni sull'accordato, Commissioni di Disponibilità Fondi e/o Commissioni sostitutive delle
Commissioni di MA SC, commissioni e spese di gestione conto, ulteriori generiche commissioni comunque denominate e spese anche per l'affidamento, alle condizioni contrattuali e la rideterminazione dei saldi effettivi dei conti corrente per cui è causa con conseguente quantificazione delle somme illegittimamente addebitate a parte attrice per tutte le causali sopra esposte, in applicazione del disposto di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. ed applicando il tasso previsto dall'articolo 117, n. 7, T.U.B. e con eliminazione delle CMS, CDF, commissioni e spese anche per l'affidamento, e di tutte le somme e competenze di gestione conto e/o a vario titolo addebitate in corso di rapporto e non contrattualmente previste e riconducendo le operazioni di addebito ed accredito titoli alla data di esecuzione delle stesse in luogo della data di valuta indicata dalla banca.
- Riservata ogni ulteriore istanza istruttoria.
PER Controparte_1
[...]
Nella causa n. 787/2020 RG
Nel merito in via principale: rigettare comunque, in quanto infondate in fatto ed in diritto o per carenza di legittimazione attiva le domande avversarie;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda Attorea di rettifica dei saldi dei
7 rapporti oggetto di causa, previo accertamento di asseriti indebiti ivi applicati, compensare eventuali poste che dovessero ritenersi indebitamente versate dalla correntista nel corso del rapporto ed il maggior cospicuo credito della CP_1
in via istruttoria: si contestano gli esiti della CTU riportandosi a quanto dedotto in atti e nelle osservazioni del CTP della Banca dott. Per_1
In ogni caso: con rifusione delle spese e le competenze di lite.
Nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 2788/2020 RG
Nel merito in via principale: rigettare le domande tutte avanzate dagli Opponenti (nessuna esclusa) in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o per carenza di legittimazione attiva, decadenza e/o prescrizione, ed in ogni caso confermare il decreto ingiuntivo n. 545/2020 emesso dal Tribunale di Treviso in data
21.02.2020; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande degli Opponenti, accertare che il credito vantato dalla Banca in forza del rapporto azionato in via monitoria nei confronti di (c.f. ) nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_3
22.02.1969, residente a [...], e a (c.f. Parte_1 [...]
) nato a [...] il [...], residente a [...]
35, ammonta ad Euro 194.652,62, oltre interessi dal dovuto alla data dell'effettivo saldo ai tassi contrattualmente previsti e nei limiti del tasso soglia, e per l'effetto condannare gli Opponenti a pagare in solido tra loro, a favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, il complessivo importo di Euro
[...]
194.652,62 oltre interessi dal dovuto alla data dell'effettivo saldo ai tassi contrattualmente previsti e nei limiti del tasso soglia, e/o della diversa somma che dovesse risultare di giustizia in corso di causa.
In via istruttoria: si contestano gli esiti della CTU riportandosi a quanto dedotto in atti e nelle osservazioni del CTP della Banca dott. Per_1
In ogni caso: con rifusione delle spese e le competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27/01/20, debitrice principale, CP_2
ed (questi ultimi qualificandosi in atto di citazione Parte_1 Parte_2
quali “presunti garanti”) promuovevano il giudizio n. 787/20 R.G. nei confronti di
Controparte_14
[.. subentrata nella titolarità dei rapporti originariamente
[...]
facenti capo a Credito Cooperativo – Martellago-Venezia – Soc. Coop..
Rappresentavano gli attori che la società avesse con l'istituto di credito intrattenuto una pluralità di rapporti bancari:
➢ conto corrente n. 36/2505;
➢ conto anticipo fatt. n. 36/2561;
➢ conto anticipo contratti n. 36/10172009;
➢ conto anticipo effetti n. 36/3143;
➢ conto anticipo contratti n. 36/2559;
➢ conto anticipi sbf n. 36/10171979;
➢ conto anticipi n. 36/2562; tutti assistiti da aperture di credito.
Gli attori lamentavano che, a seguito di una verifica contabile sui predetti rapporti, era emerso che la banca avesse nel corso degli anni:
1) applicato tassi di interesse ultra-legali, tassi superiori a quelli previsti dall'art. 117,
n. 7, lett. a) del TUB (D.lgs. 385/93), tassi superiori ai tassi soglia previsti dalla
Legge n. 108/96 e, comunque, tassi di interesse passivi non contrattualmente pattuiti;
2) addebitato commissioni di massimo scoperto, oneri, spese e commissioni comunque denominate parimenti non dovute perché illegittime e, in ogni caso, mai validamente pattuite per iscritto;
3) abitualmente postergato la data di accredito dei titoli posti all'incasso dalla correntista, registrandoli a credito in ritardo rispetto alla data di effettivo versamento in conto, lucrando così sui relativi interessi;
4) mai validamente disciplinato per iscritto le condizioni economiche regolanti i rapporti di conto per cui è causa.
Davano atto altresì gli attori che, con raccomandata A.R. del 25/11/2019, l'istituto di credito convenuto aveva comunicato alla società nonché ai “presunti Parte_6
garanti”, ed , il recesso dai rapporti di conto n. 36/2561, n. Parte_1 Parte_2
9 36/3143, n. 36/10172009, 36/2559 e 36/10171979, intimando, altresì, il pagamento di un credito - contestato dagli attori - di complessivi euro 190.244,70, valuta al 13/11/2019, a titolo di scoperto di conto corrente, oltre spese ed interessi di mora dalla data indicata sino al saldo.
L'indicazione della propria qualità di “presunti garanti” da parte di ed Parte_1
derivava dall'eccezione, pure formulata in atto di citazione, della nullità per Parte_2
violazione dell'art. 2 L. 287/1990 delle fideiussioni dagli stessi rilasciate, in quanto contenenti clausole conformi allo schema ABI ritenuto dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 02/05/2005, frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza.
Da tale nullità sarebbe derivato dunque che, quand'anche fosse stata accertata la sussistenza di un debito di alcuna pretesa la banca avrebbe comunque potuto CP_2
vantare nei confronti delle persone fisiche, che in tal senso formulavano in principalità le proprie conclusioni.
Quanto ai rapporti tra la società e la banca, veniva richiesto di rideterminare l'esatto rapporto dare/avere tra le parti, alla luce delle eccezioni sollevate e sopra riportate, con ordine alla banca convenuta di procedere alla relativa rettifica ed alla restituzione in favore della società delle somme da quest'ultima pagate in relazione ai rapporti di CP_2
conto dedotti in giudizio, non dovute perché illegittimamente addebitate, concludendo nel senso dell'accertamento che nulla fosse dovuto all'istituto di credito.
Controparte_14
si costituiva segnalando, in via preliminare, di avere, in
[...]
relazione ai medesimi rapporti oggetto di causa ed al relativo saldo passivo, richiesto ed ottenuto nei confronti degli attori, il decreto ingiuntivo n. 545/2020, emesso in data
21.02.2020 da questo Tribunale (RG 1025/2020) per l'importo di euro 194.652,62 oltre interessi e spese della fase monitoria, alla data della costituzione già notificato ma non ancora opposto.
Svolgeva rispetto alle eccezioni sollevate in atto di citazione, relative a pretesi illegittimi addebiti e/o operazioni che – secondo la prospettazione attorea – avrebbero comportato un aggravio in danno della correntista dei rapporti dare/avere con la banca, eccezioni di merito e, quanto alla posizione dei fideiussori ed all'eccezione di nullità dagli stessi
10 sollevata, eccepiva l'incompetenza funzionale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Impresa, oltre a formulare, in via logicamente subordinata, difese di merito in relazione anche a tale questione.
Va precisato fin d'ora che l'eccezione di incompetenza è già stata respinta con provvedimento in data 20.11.21, da intendersi qui integralmente richiamato (l'eccezione non è stata infatti riproposta nelle conclusioni definitive) con cui è stato rilevato che la cognizione in merito alla nullità delle fideiussioni aveva carattere soltanto incidentale, essendo stata sollevata dal e dalla al solo scopo di conseguire un Pt_1 Pt_2
accertamento negativo sulla loro posizione debitoria rispetto ad alcuni rapporti in conto corrente, non invece quale oggetto autonomo del processo e quindi della decisione.
Infatti, “la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole
e dell'intesa solo in via incidentale” (Cass. 3248/23).
Sempre in via preliminare ed in ordine ai profili strettamente processuali va fin d'ora evidenziato che il Tribunale di Vicenza ha dichiarato il fallimento di con CP_2
sentenza n. 16/20 del 06/02/20 prodotta da parte attrice con nota depositata il 30/04/20.
Gli attori e chiedevano la declaratoria di intervenuta interruzione del Pt_1 Pt_2
processo e contestualmente la fissazione di udienza per la prosecuzione della causa ex art. 303 c.p.c.
La formale declaratoria di interruzione ex art. 43, terzo comma L.F (allora vigente), di carattere meramente ricognitivo essendo essa intervenuta ipso iure in forza della norma citata, avveniva con ordinanza 23/05/20, con cui veniva altresì fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio.
Il giudizio veniva riassunto nei confronti sia nei confronti di che si costituiva CP_1
nel processo riassunto, sia nei confronti del che invece non si Controparte_2
costituiva (ne viene in questa sede dichiarata la contumacia).
Correttamente, essendo stata la riassunzione promossa dai soli fideiussori, non veniva
11 riproposta l'azione di ripetizione di somme asseritamente contabilizzate a debito e non dovute, spettando una tale pretesa – astrattamente – alla sola società, intestataria dei conti.
Nel frattempo, i predetti e con atto di citazione datato 20/04/20, avevano Pt_1 Pt_2
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 545/2020, dando così origine al procedimento n. 2788/20 R.G.
Con l'ordinanza sopra citata del 20.11.21, ritenuto che all'esito della prosecuzione del giudizio dopo il fallimento della società attrice, vi fosse connessione soggettiva e una
(parziale) connessione oggettiva in ragione della parziale sovrapposizione dei rapporti bancari oggetto di cognizione nei due procedimenti, veniva disposta la riunione al presente giudizio di quello originato dall'opposizione a decreto ingiuntivo (nel quale erano state dedotte quali motivi di opposizione le stesse argomentazioni poste a sostegno dell'azione di accertamento negativo e, in via riconvenzionale, erano state formulate conclusioni identiche a quelle oggetto del presente giudizio, così come del tutto sovrapponibili erano state le difese svolte dall'istituto di credito).
La causa, di natura documentale, veniva quindi istruita a mezzo di CTU, che viene assunta a fondamento della presente decisione, in quanto le relative conclusioni sono state rese all'esito di regolare contraddittorio tecnico e sono sorrette da ampia e congrua motivazione.
Il quesito peritale è peraltro stato formulato in modo tale da comprendervi, in via alternativa tra loro, i risultati derivanti dalle contrapposte difese svolte dalle parti (come meglio si dirà infra) ed acquisire dunque qualsiasi elemento necessario ai fini del giudizio, in funzione delle decisioni che sarebbero state assunte all'esito su talune questioni controverse.
***
L'eccezione di nullità delle garanzie prestate d e Parte_1 Parte_2
La questione ha carattere pregiudiziale, in quanto essendo il procedimento ora pendente tra i soli garanti e l'istituto di credito (ammesso invece al passivo del Controparte_2
in via chirografaria, per l'importo complessivo di euro 187.392,62), l'eventuale fondatezza dell'eccezione sollevata risulterebbe decisiva e assorbente, rispetto a quelle relative all'accertamento negativo o comunque alla esatta e minore quantificazione del debito della
12 società che dovrebbe risultare all'esito della rettifica richiesta.
Come esposto in premessa, l'eccezione poggia sulla prospettazione che le fideiussioni prestate contengano clausole conformi a quelle dello schema predisposto dall'ABI nell'ottobre 2002 che, con provvedimento n. 55 del 02/05/2005 della Banca d'Italia, venne ritenuto espressione di un'intesa restrittiva della concorrenza, vietata dall'art. 2, co. 2, lett.
a, legge “antitrust” n. 287 del 1990., in particolare la clausola di “reviviscenza”, quella di
“sopravvivenza” e quella di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c..
Va premesso che, in corso di causa, è intervenuta la pronuncia Cass. S.U. 41994/21, che ha escluso in radice la fondatezza della tesi – su cui poggia invece implicitamente la prospettazione attorea – secondo cui dalla nullità delle singole clausole discenderebbe quella dell'intero negozio: "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".
Nel caso in esame, da un lato, gli attori, non hanno neppure in via di deduzione prospettato che le clausole riproduttive dello schema ABI fossero essenziali e determinanti della volontà delle parti (perché “costituivano una marcata tutela del creditore avverso i rischi da inesigibilità delle obbligazioni principali e accessorie” e perché erano “specificamente funzionalizzate al raggiungimento dell'obiettivo negoziale delle parti”) e quindi che, in mancanza di esse, le fideiussioni non sarebbero state sottoscritte;
dall'altro, neppure hanno allegato in che modo l'eventuale invalidità delle clausole conformi al modello ABI avrebbe concreta rilevanza nel caso in esame.
Infatti, la clausola di “reviviscenza” e quella di “sopravvivenza” della validità ed efficacia della fidejussione nonostante l'invalidità dell'obbligazione garantita sono estranee ai temi oggetto di controversia ed è irrilevante la deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c., che risultano essere stati in ogni caso rispettati.
Infatti, la revoca dei conti è avvenuta con raccomandata del 25.11.19, il ricorso monitorio proposto nei confronti sia della società che dei garanti è stato depositato in data
13 12.02.2020, è stato notificato ai fideiussori il 19.03.20 e, a seguito del fallimento della società debitrice principale, la domanda di ammissione allo stato passivo è stata depositata il 04.05.20, attività compiute tutte, quindi, nel pieno rispetto del termine di cui all'art. 1957
c.c..
Tali considerazioni hanno carattere assorbente e rendono pertanto superfluo, secondo il criterio della ragione più liquida, esaminare l'ulteriore eccezione sollevata dalla banca, secondo cui una nullità, neppure parziale, per le ragioni dedotte dagli attori, sarebbe configurabile rispetto a fideiussioni risalenti agli anni 2011 e 2013 e sottoscritte perciò a notevole distanza di tempo dalla decisione adottata dalla Banca d'Italia.
Le fideiussioni sono dunque pienamente valide ed efficaci e pertanto ed Parte_1
sono tenuti in solido, entro i limiti delle garanzie da ciascuno prestate, a Parte_2
rispondere di eventuali debiti della società nei confronti della banca.
***
Questioni controverse e quesito peritale
Si procede all'esame delle censure sollevate dagli attori, secondo cui la banca avrebbe operato, a vario titolo, illegittimi addebiti sui conti oggetto di causa, aspetti che sono stati oggetto di esame in sede di CTU.
Va preliminarmente sgombrato il campo, a questo proposito, dall'eccezione sollevata dalla banca di decadenza dalle contestazioni svolte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1832
c.c., richiamato per le operazioni bancarie in conto corrente dall'art. 1857 c.c., per non avere la società debitrice principale impugnato gli estratti conto nel termine di 60 giorni previsto sin dal primo estratto dimesso in atti, né lamentato errori di calcolo od omissioni nel termine di sei mesi previsto dal secondo comma.
L'eccezione è infondata.
Infatti, “nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art.
1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o
14 dell'eliminazione di partite del conto corrente” (Cass. 30000/18).
Ciò posto, si procede ad esaminare i singoli rapporti contrattuali (n. 7) seguendo l'ordine in cui essi sono stati elencati nella CTU.
Si precisa, preliminarmente, che si farà riferimento al definitivo elaborato peritale (c.d.
“Integrazione alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio”) depositato in data 05.12.23, rispetto a quello depositato il precedente 22.09.23, in quanto in quest'ultimo non erano stati esaminati documenti prodotti dalla banca in relazione al c/c n. 36/2505, prodotti invece nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 2788/20 R.G., riunita al presente procedimento.
In relazione a ciascun conto, la CTU dà atto della documentazione prodotta dalle parti (si fa quindi sul punto, per brevità, rinvio a quanto riportato alle pagine da 6 a 14 della predetta
“Integrazione”).
Si riporta altresì l'elencazione dei rapporti oggetto di verifica, contenuta alla pag. 17:
▪ conto corrente n. 2505, acceso in data 25.07.2013 dalla società presso l'allora CP_2
Banca Santo Stefano, presenta un saldo di Euro – 137.703,83 alla data del 16.01.2020; trattasi di un conto corrente ordinario con fido di cassa;
▪ conto anticipi n. 2561, acceso in data 03.10.2013 dalla società presso l'allora CP_2
Santo Stefano, presenta un saldo di Euro – 78.562,45 alla data del 30.06.2019; CP_1
trattasi di un conto anticipi sbf le cui competenze venivano periodicamente girocontate sul c/c n. 2505;
▪ conto anticipi n. 2009, acceso in data 11.04.2018 dalla società presso CP_2
presenta un saldo di Euro ZERO alla data del 31.12.2019; trattasi di Controparte_1
un conto anticipi sbf le cui competenze venivano periodicamente girocontate sul c/c n.
2505;
▪ conto anticipi n. 3143, acceso in data 15.12.2015 dalla società presso l'allora CP_2
Santo Stefano, presenta un saldo di Euro ZERO alla data del 31.03.2019; trattasi di CP_1
un conto anticipi sbf le cui competenze venivano periodicamente girocontate sul c/c n.
2505;
▪ conto anticipi n. 2559, acceso in data 03.10.2013 dalla società presso l'allora CP_2
Santo Stefano, presenta un saldo di Euro ZERO alla data del 08.01.2020; trattasi di CP_1
15 un conto anticipi sbf le cui competenze venivano periodicamente girocontate sul c/c n.
2505;
▪ conto anticipi n. 1979, acceso in data 30.01.2018 dalla società presso CP_2
presenta un saldo di Euro – 56.948,79 alla data del 16.01.2020; trattasi Controparte_1
di un conto anticipi contratti sbf;
▪ conto corrente n. 2562, acceso in data 03.10.2013 dalla società presso l'allora CP_2
Banca Santo Stefano, presenta un saldo di Euro ZERO alla data del 23.02.2016; trattasi di un conto corrente ordinario.
Vanno operate alcune precisazioni preliminari, per sgombrare il campo da questioni poste dalle parti che hanno portato all'integrazione dell'originario quesito peritale ed alla predisposizione da parte del CTU di conteggi alternativi.
1) in punto usura, gli attori hanno richiesto - nel caso in cui il tasso di interesse effettivo globale per trimestre praticato dalla banca risulti superiore al tasso soglia usura, vengano azzerati per tutto il periodo di riferimento sia gli interessi passivi che tutti gli addebiti che hanno formato la base di verifica di usurarietà in applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c.; venga, altresì, verificata
l'usurarietà delle condizioni economiche previste nell'ambito della documentazione contrattuale prodotta in atti dalle parti, con conseguente applicazione, in caso di pattuizione di tassi di interesse usurari, dell'art. 1815, co. 2, c.c. e azzeramento delle poste debitorie: va anticipato fin d'ora che il CTU non ha riscontrato la sussistenza di usura c.d. “originaria”, in alcuno dei rapporti esaminati, bensì solo - e limitatamente ad alcuni rapporti e ad alcuni circoscritti periodi - ipotesi di usura c.d. “sopravvenuta”.
Si ribadisce il criterio di cui al punto 1. del quesito peritale (ricalcolo entro il limite del tasso soglia degli interessi passivi nei trimestri in cui è stata riscontrata l'usura sopravvenuta), con esclusione di quelli alternativi proposti dagli attori, che proponevano invece un totale azzeramento delle voci addebitate a titolo di interessi passivi.
E' costante infatti l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene sussistente la nullità parziale del contratto ex art. 1815, co. 2 c.c. (norma dettata in tema di mutuo e ritenuta applicabile dalla giurisprudenza ad ogni operazione creditizia e non soltanto ai finanziamenti a rimborso graduale) soltanto qualora il tasso convenuto sia superiore alle soglie di legge al momento della pattuizione.
16 Qualora invece lo sconfinamento rispetto al tasso soglia si verifichi solo nel corso dello svolgimento del rapporto, consegue unicamente, secondo la più avveduta e condivisibile giurisprudenza, anche di legittimità (cfr. Cass. Civ. 602/2013; 9405/17), la sostituzione automatica della clausola con l'applicazione di un TEG in misura pari al tasso soglia ovvero l'inesigibilità, secondo buona fede esecutiva, della quota parte di interessi ed oneri eccedenti la soglia stessa.
2) in punto prescrizione, è sufficiente rilevare che la relativa eccezione non è stata sollevata dalla banca ed il relativo riferimento è riportato nel quesito “generale” utilizzato di regola nelle cause in materia bancaria, contenente però la precisazione riportata nella premessa ove si richiede al CTU di procedere “al ricalcolo delle competenze e del saldo finale corretto secondo i criteri di seguito indicati (da applicarsi nei limiti delle allegazioni delle parti, talché dovranno considerarsi elise le parti non corrispondenti alle doglianze): le richieste formulate dagli attori di imputare eventuali versamenti solutori esclusivamente al pagamento degli oneri maturati sull'extra-fido e non anche a quelli maturati entro-fido e di individuare quale primo evento interruttivo della prescrizione la lettera di costituzione in mora della banca del 05/07/2019 sono quindi superflue.
3) in punto anatocismo, la banca convenuta ha chiesto l'ammissione, con riferimento al punto 5 lett. c) del quesito, di conteggio che consideri come valido l'anatocismo anche successivamente al 2014: sul punto si ribadisce tuttavia l'illegittimità dell'applicazione di interessi anatocistici per il periodo successivo all'1.1.2014, sulla scorta del disposto dell'art. 120 TUB, nella versione risultante a seguito della modifica introdotta dall'art. 1 co. 629 L. 147/2013.
Sul punto è sufficiente il richiamo alla recente pronuncia della Suprema Corte n. 21344/24 che, dopo avere ricostruito la storia - che definisce “particolarmente tormentata” - del secondo comma dell'art. 120 TUB, ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività
17 bancaria».
Si ribadisce quindi il criterio di cui al punto 5, lett. c) dell'originario quesito peritale.
4) in punto interessi attivi (punto 6. del quesito), la banca convenuta ha chiesto che venga considerata la prescrizione quinquennale: la relativa eccezione non era però stata tempestivamente sollevata e perciò la questione resta estranea all'oggetto di causa.
In conclusione, vengono poste a fondamento della presente decisione le conclusioni della
CTU, di cui alla c.d. “Integrazione” depositata il 5.12.23, assunte sulla scorta del quesito originariamente proposto.
***
USURA
Il CTU ha indicato (punto 5.1) i criteri utilizzati per l'individuazione del c.d. “tasso soglia”, in funzione delle categorie di appartenenza e distinguendo temporalmente il periodo dal
1° gennaio 2010 al 31 marzo 2017 e quello dal 1° aprile 2017 in poi (quanto ad individuazione degli oneri da computare secondo le istruzioni fornite dalla Banca d'Italia tempo per tempo vigenti), con le seguenti precisazioni:
a) per il conto corrente n. 2562, di non avere effettuato alcuna verifica dell'usura, trattandosi di conto corrente ordinario non affidato che presenta un saldo positivo per tutto il periodo documentato;
b) di non avere incluso, tra gli oneri che contribuiscono al calcolo del TEG, la C.M.S., in quanto non prevista e non addebitata in nessuno dei conti oggetto d'indagine;
c) di avere proceduto alla verifica sia dell'usura c.d. “contrattuale” o “originaria”, ponendo a confronto i tassi d'interesse passivi pattuiti dalle parti, rinvenuti all'interno della documentazione in atti, con i tassi-soglia tempo per tempo vigenti, sia dell'usura c.d. “sopravvenuta”, in relazione ad eventuali superamenti del tasso soglia avvenuti nel corso del rapporto.
Il CTU ha escluso la sussistenza di usura “originaria” in tutti i rapporti esaminati.
Ha riscontrato ipotesi di usura c.d. “sopravvenuta” esclusivamente nel rapporto di conto corrente n. 2505, nel senso che il TEG è risultato superiore alle soglie d'usura tempo per tempo vigenti per l'utilizzo quale fido cassa nel IV trimestre 2016, I, II e IV trimestre 2017
18 e, verificati gli ulteriori rapporti le cui competenze venivano periodicamente “girocontate” nel conto corrente in questione (conti anticipi nn. 2561, 2009, 3149, 2559 e 1979), ha individuato un superamento del tasso soglia nel solo conto anticipi sbf del conto n. 2561 nel IV trimestre 2017 e I trimestre 2019.
Quanto al conto corrente ordinario n. 2562, il saldo risulta essere stato sempre maggiore di zero per tutto il periodo documentato e ciò esclude in radice la ricorrenza di usura sopravvenuta.
Nei due rapporti ove è stata riscontrata l'usura “sopravvenuta”, il tasso concordato - contenuto quindi nel limite del tasso soglia al momento della sua pattuizione - lo ha superato in conseguenza di fluttuazioni successive alla stipula dei contratti, intervenute nel corso dei rapporti.
La distinzione non è di poco conto, in quanto, come sopra evidenziato, in ipotesi di usura
“sopravvenuta”, si fa luogo semplicemente ad un riconteggio - in riduzione - degli interessi nei limiti del tasso soglia, mentre l'usura originaria avrebbe comportato una loro totale espunzione dal dovuto.
TASSO ULTRALEGALE
Con riguardo al rapporto di conto corrente n. 2505, il C.T.U. ha verificato che:
- il contratto di conto corrente del 25.07.2013 riporta un tasso debitore annuo extra-fido del 15,5%;
- il contratto di apertura di credito del 25.01.2017 riporta un tasso debitore annuo entro- fido variabile (Euribor 3M/365 + spread 11%) ed extra-fido fisso pari al 14%;
- il contratto di apertura di credito del 31.01.2018 riporta un tasso debitore annuo entro-fido variabile (Euribor 3M/365 + spread 10%) ed extra-fido fisso pari al 13,5%.
Il CTU ha quindi, nel ricalcolo del saldo di conto corrente, impiegato i seguenti criteri:
- dal 25.07.2013 al 25.01.2017, per i movimenti in scoperto di c/c o oltre il limite dell'affidamento, il tasso convenuto in contratto o quello applicato dalla Banca se più favorevole per il correntista e, per gli eventuali numeri entro fido, il tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B.;
- dal 25.01.2017 e fino al termine del periodo documentato, il tasso così come pattuito o applicato dalla Banca sia per l'entro fido che per l'extra fido.
19 Il CTU ha quindi esaminato tutti i conti anticipi (nn. 2561, 2009, 3149, 2559 e 1979) le cui competenze venivano periodicamente girocontate nel conto corrente n. 2505, elencando analiticamente per ciascuno le pattuizioni contrattuali e i criteri adottati per il ricalcolo (si rinvia per brevità alle pagg. 21 e 22 della “Integrazione”).
Con riguardo al rapporto di conto corrente n. 2562, il CTU ha precisato che, se da un lato nella documentazione presente in atti non è stato rinvenuto alcun contratto relativo al suddetto conto (circostanza che avrebbe comportato un ricalcolo mediante il tasso il tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B.), dall'altro, poiché il conto ha presentato un saldo positivo per tutto il periodo documentato, non vi erano numeri debitori ai fini del ricalcolo.
C.M.S. E COMMISSIONI SOSTITUTIVE
Come in precedenza precisato al punto b) del capitolo “usura”, non erano state Pt_7
previste, né addebitate in alcuno dei conti oggetto d'indagine.
Sono stati invece individuati addebiti a titolo di CIV e comunque di commissioni sostitutive variamente denominate.
Con riguardo al conto corrente n. 2505, il CTU ha verificato che:
- il contratto datato 25.07.2013 indica una Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) di
Euro 30,00, senza specificare alcuna modalità di calcolo e/o di addebito;
- il contratto datato 25.01.2017 indica una Commissione onnicomprensiva pari al 2% sulle somme affidate ed una CIV di Euro 60,00, senza specificare alcuna modalità di calcolo e/o di addebito;
- il contratto datato 31.01.2018 indica una “commissione annuale per messa a disposizione dei fondi” pari al 2% ed una “Commissione per istruttoria urgente” di Euro 20,00, specificandone altresì le modalità di applicazione.
Il CTU ha quindi, nel riconteggio, escluso le commissioni previste nei primi due contratti, prive del necessario requisito della determinatezza/determinabilità dell'oggetto, mentre dal
31.01.2018 e fino al termine del periodo documentato ha mantenuto nel ricalcolo le commissioni di cui sopra in quanto legittimamente pattuite.
Ha poi preso in esame i conti anticipi sopra indicati, utilizzando gli stessi criteri e quindi ha escluso nei riconteggi le commissioni non pattuite o quelle previste contrattualmente, ma prive dei requisiti di determinatezza/determinabilità, mentre ha conservato dalla data
20 di valida pattuizione quelle rispondenti a tali requisiti.
Si rinvia sul punto, per indicazione analitica, alle pagg. 23 e 24 della c.d. “Integrazione”.
Per il conto corrente ordinario n. 2562, in mancanza di contratto, il CTU ha escluso nel riconteggio ogni addebito a titolo di commissioni, in quanto non sorretto da alcun titolo negoziale.
SPESE FISSE DI CHIUSURA PERIODICHE
Il CTU ha proceduto alla preliminare verifica, rispetto a ciascun conto, dell'esistenza di valide pattuizioni contrattuali a giustificazione di tali addebiti: ha quindi nei riconteggi conservato le voci a debito ove tali spese fossero state contrattualmente previste (come nel caso del conto corrente n. 2505), mentre per i conti anticipi ha escluso ogni addebito a titolo di spese di chiusura comunque denominate ove non previste contrattualmente o comunque limitatamente ai periodi in cui non erano state ancora previste, mentre ha mantenuto l'addebito di tali spese dal momento in cui errano state validamente pattuite con la correntista.
Per il conto corrente ordinario n. 2562, in mancanza di contratto, ha escluso nel riconteggio ogni addebito a titolo di “spese per operazioni”, “spese fisse di chiusura e/o tenuta conto”, “spese per liquidazione”, spese postali o di produzione/invio estratti conto e scalari, non essendo presente nella documentazione in atti alcun contratto recante valide pattuizioni in merito.
Si rinvia sul punto, per indicazione analitica, alle pagg. da 25 a 27 della c.d. “Integrazione”.
ANATOCISMO
Premesso quanto sopra indicato al punto 3), riguardo all'esclusione del conteggio alternativo richiesto dalla banca, si farà riferimento alle verifiche effettuate dal CTU sulla scorta del quesito originario.
Premesso che, secondo quanto indicato dal CTU, “i contratti presenti in atti e stipulati anteriormente al 31.12.2013 recano un'approvazione scritta “specifica” del cliente della relativa clausola anatocistica “reciproca” e che “i contratti presenti in atti e stipulati posteriormente all'entrata in vigore della delibera CICR 3.8.2016 recano l'autorizzazione del cliente all'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili”, correttamente il C.T.U.:
- fino al 31.12.2013 ha addebitato con cadenza trimestrale gli interessi maturati da tutti i
21 sette rapporti oggetto della presente indagine;
- dal 1.1.2014 al 31.12.2016: gli interessi maturati in tale periodo sono stati addebitati al termine dell'indagine;
- dopo il 31.12.2016 (in quanto tutti i contratti stipulati in seguito recano data non anteriore al 25.01.2017) ha addebitato gli interessi sul conto al momento in cui questi sono divenuti esigibili (1° marzo anno successivo, con valuta 31 dicembre dell'anno di maturazione).
INTERESSI ATTIVI
Il CTU, alle pagg. 29 e 30 della c.d. “Integrazione” ha indicato analiticamente, con riferimento a ciascun rapporto, i tassi applicati nei riconteggi, corrispondenti a quelli contrattualmente stabiliti, anche sulla scorta dei negozi temporalmente susseguitisi, o, in mancanza, i tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B..
SALDO INIZIALE
Nel quesito, la richiesta di individuazione del saldo iniziale era stata formulata (utilizzando il quesito comunemente in uso per le cause di natura bancaria di cui si è già trattato al precedente punto 2) per l'ipotesi - non ricorrente nel caso in esame, in cui società e fideiussori hanno agito quali attori “in prevenzione” rispetto al ricorso monitorio previsto dalla banca –di opposizione a decreto ingiuntivo (in cui l'istituto di credito avesse assunto la qualità di attore sostanziale) e la documentazione degli estratti conto fosse stata incompleta.
Il CTU ha comunque proceduto a verifica, riscontrando con riferimento a tutti i conti che, al momento dell'apertura, il saldo fosse pari a zero.
PRESCRIZIONE
Si omette la trattazione di questo punto, per le ragioni in precedenza esposte, stante l'assenza di eccezione.
***
All'esito dei riconteggi eseguiti, sulla scorta dei criteri sopra esposti e come da originario quesito conferito, il CTU ha riscontrato che sul conto corrente n. 2505 la abbia CP_1
addebitato maggiori oneri nel corso del rapporto per un ammontare complessivo di Euro
104.496,47.
Ha precisato, a questo proposito, che rettifiche e storni si rinvengono solo nel ricalcolo
22 del saldo del predetto conto corrente, perché nei conti anticipi sbf n. 2561, 2009, 3143 e
2559 venivano in concreto scritturati solo movimenti in sorte capitale, mentre le competenze venivano girocontate nel conto ordinario: le poste illegittime maturate sui conti anticipi sono state quindi stornate, ma dal conto corrente ordinario su cui sono state girate, ed i relativi riconteggi/esclusioni hanno quindi concorso alla determinazione del corretto saldo del conto corrente sopra indicato.
Il saldo finale ricalcolato del conto corrente n. 2505 alla data del 16.01.2020 risulta pertanto pari ad Euro – 33.207,36, come da tabella analitica riportata alla pag. 34 della c.d.
“Integrazione”.
Il CTU ha precisato che per questo il saldo del conto anticipi sbf n. 2561, pari ad Euro
– 78.562,45 al 28.06.2019, va ritenuto corretto e confermato, in quanto già computato al netto delle poste debitorie illegittime “trasfertite” sul c/c 2505 (i saldi trimestrali del c/anticipi sbf n. 2561 erano generati solo da addebiti in sorte capitale).
Ciò invece non si verifica per gli altri conti anticipi sbf n. 2009, 3143 e 2559 che presentano un saldo finale pari a zero.
La banca ha però precisato in comparsa conclusionale (pag. 19) che “il saldo negativo del rapporto (n.d.r., del conto anticipi sbf n. 2561 al 28.6.2019 risulta girocontato nel conto corrente ordinario
n. 2505, come risulta dagli estratti dimessi dalla quale all. B della seconda memoria ex art. 183 CP_1
cpc, ove si evidenzia che il rapporto risulta estinto con saldo zero in data 8.1.2020”: l'importo evidenziato in sede di CTU, riferito al giugno 2019, non viene pertanto computato ai fini della determinazione dei rapporti dare/avere tra le parti.
Relativamente al rapporto di conto anticipi sbf n. 1979, risulta invece che la abbia CP_1
addebitato maggiori oneri nel corso del rapporto per un ammontare complessivo di Euro
316,61 e pertanto che il saldo corretto alla data del 16.01.2020 sia pari ad Euro – 56.632,18
(tabelle pag. 35).
Infine, per il rapporto di conto corrente n. 2562, è risultato che la abbia addebitato CP_1
maggiori oneri nel corso del rapporto per un ammontare complessivo di Euro 481,51 e pertanto che a tale cifra corrisponda il saldo (positivo) corretto del conto alla data di chiusura (tabella pag. 36).
In conclusione, apportati i correttivi di cui sopra sulla scorta di declaratoria di non debenza
23 degli importi decurtati dal CTU in quanto addebitati sine titulo o in forza di clausole contrattuali invalide, risulta pur sempre una posizione a debito degli attori nei confronti della banca, ma per un importo minore rispetto a quello risultante dagli estratti conto.
Il credito della banca è pari a complessivi euro 89.358,03 (33.207,36, saldo negativo del conto corrente n. 2505 + 56.632,18, saldo negativo del conto anticipi sbf n. 1979 =
89.839,54 - 481,51, saldo attivo del conto corrente n. 2562).
Va dunque disposta la revoca del decreto ingiuntivo, che intimava invece il pagamento della ben maggiore somma di euro 194.652,62 e i fideiussori vanno condannati, in solido e ciascuno nei limiti della garanzia prestata, al pagamento della somma di euro 89.358,03, con maggiorazione per ciascuno dei due rapporti a debito degli interessi di mora contrattuali e comunque contenuti entro i limiti dei tassi soglia tempo per tempo vigenti dal 17.01.20.
***
Spese
Sussistono giustificati motivi per disporre una parziale compensazione delle spese di lite.
In primo luogo, l'eccezione di nullità della fideiussione è risultata infondata.
Inoltre, in principalità, gli attori hanno sostenuto di nulla dovere alla banca, nel senso che, detratti gli addebiti illegittimi contabilizzati sui conti, non sarebbe residuata alcuna passività nei confronti della banca.
Solo in via di ulteriore subordine hanno chiesto di contenere la pronuncia di condanna nei limiti del minore debito.
Si ritiene congrua una compensazione nella misura di 1/3, mentre per la parte rimanente le spese seguono la prevalente soccombenza della banca.
Liquidazione come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, assumendo come valore della causa lo scaglione di valore corrispondente a quanto risultato dovuto all'esito del giudizio,
a parametri medi.
Nulla verso il Controparte_2
Nella stessa proporzione (1/3 – 2/3) vengono poste a carico dei fideiussori, da un lato, e della banca, dall'altro, le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, essendo per una parte l'attività peritale consistita nell'effettuare conteggi in funzione di integrazioni
24 all'originario quesito peritale, ritenute poi all'esito del giudizio superflue perché funzionali ad eccezioni reputate infondate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1) dichiara la contumacia del Controparte_2
2) accerta e dichiara la piena validità delle fideiussioni omnibus prestate da Parte_1
ed ; Parte_2
3) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 545/2020, emesso in data 21.02.2020 da questo
Tribunale;
4) condanna ed , in solido e ciascuno nei limiti della garanzia Parte_1 Parte_2
prestata, al pagamento in favore di Controparte_14
della somma di euro 89.358,03, con maggiorazione per
[...]
ciascuno dei due rapporti a debito indicati in motivazione degli interessi di mora contrattuali e comunque contenuti entro i limiti dei tassi soglia tempo per tempo vigenti dal 17.01.20;
5) compensa tra le parti costituite in riassunzione le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna Controparte_14
lla rifusione in favore di ed della rimanente quota dei
[...] Parte_1 Parte_2
2/3, che liquida – già operata la compensazione – in euro 363,33 per anticipazioni ed euro
9.402,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
6) nulla per le spese verso Controparte_2
7) pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a carico solidale delle parti, nei rapporti interni per la quota di 1/3 a carico di ed e per la Parte_1 Parte_2
quota dei 2/3 a carico di Controparte_14
[...]
Treviso, 8 giugno 2025
IL GIUDICE dott.ssa Laura Ceccon
25
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 787/2020 R.G.. (originariamente promossa con atto di citazione notificato in data 27.1.2020 e) riassunta con ricorso ex art. 303 c.p.c. depositato in data 11.05.20 da
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in VENEZIA MESTRE, alla via C.F._2
BRUNO MADERNA 7, presso l'Avv. DANIELA AJESE, che li rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
TTORI E RICORRENTI IN RIASSUNZIONE Parte_3
contro
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata in , alla via MANZONI 15, presso l'Avv. GIANNI CP_1
SOLINAS, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
PARTE CONVENUTA, ANCHE IN RIASSUNZIONE
e nei confronti di
Controparte_2
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE, CONTUMACE causa cui è stato riunito il procedimento n. 2788/2020 R.G., promosso con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 28.4.2020 da
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
1 ), elettivamente domiciliati in VENEZIA MESTRE, alla via C.F._2
BRUNO MADERNA 7, presso l'Avv. DANIELA AJESE, che li rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
ATTORI OPPONENTI contro
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA MANZONI, 15 31100 , presso l'Avv. CP_1
SOLINAS GIANNI che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA OPPOSTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER e Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria,
- Con riferimento al procedimento n. 787/2020 R.G.
Nel Merito:
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole che prevedono la contabilizzazione trimestrale degli interessi passivi nell'ambito dei rapporti di conto corrente n. 36/2505, n. 36/2561, n. 36/10172009, n.
36/3143, n. 36/2559, n. 36/10171979 e n. 36/2562 e dei collegati rapporti di apertura di credito in conto, oggetto di causa, oltre che l'illegittimo addebito, nel corso dei predetti rapporti, di somme a titolo di interessi ultra-legali e/o usurari, di commissioni di massimo scoperto, di commissioni omnicomprensive, di commissioni sull'accordato, ovvero a titolo di commissioni di disponibilità fondi e/o a titolo di commissioni sostitutive delle commissioni di massimo scoperto, comunque denominate, spese e oneri da ritenersi, in ogni caso, illegittimi per tutte le ragioni come meglio esposte in atti;
- previa determinazione del saldo effettivo dei conti di cui sopra, anche in considerazione delle ulteriori irregolarità denunciate in atti o che dovessero essere riscontrate in corso di causa, rideterminare l'esatto rapporto dare/avere tra le parti alla data di introduzione del presente giudizio, ordinando alla banca convenuta la conseguente rettifica del saldo;
- rideterminarsi il saldo finale dei rapporti di conto corrente bancario oggetto di causa alla data di
2 introduzione del presente giudizio previa eliminazione delle somme addebitate sine titulo dalla data di apertura dei conti a titolo di interessi non dovuti, di interessi ultralegali, usurari, di commissioni di massimo scoperto, di commissioni omnicomprensive, sull'accordato, ovvero a titolo di commissioni di disponibilità fondi e/o a titolo di commissioni sostitutive delle commissioni di massimo scoperto, comunque, denominate, spese e oneri in ogni caso non dovuti, riconducendo, altresì, le operazioni di addebito ed accredito titoli alla data di esecuzione delle stesse in luogo della data di valuta indicata dalla banca;
- condannarsi Controparte_1
lla restituzione in favore della società delle somme da quest'ultima pagate alla banca
[...] CP_2
in relazione ai rapporti di conto dedotti in giudizio, e non dovute, in quanto frutto dell'illegittimo addebito in conto di interessi anatocistici a tassi ultra-legali e usurari, di commissioni di massimo scoperto, di commissioni omnicomprensive, di commissioni sull'accordato, ovvero a titolo di commissioni di disponibilità fondi e/o a titolo di commissioni sostitutive delle commissioni di massimo scoperto, comunque denominate, spese e oneri da ritenersi, in ogni caso, illegittimi per tutte le ragioni come meglio esposte in atti, riconducendo, altresì, le operazioni di addebito ed accredito titoli alla data di esecuzione delle stesse in luogo della data di valuta indicata dalla banca, il tutto nella misura che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di Giustizia, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal pagamento
e al tasso di cui al quinto comma dell'art. 1284 c.c. dalla notifica della citazione e fino al saldo;
- accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dai signori ed all'istituto di Parte_1 Parte_2
credito convenuto in dipendenza dei rapporti di conto n. 36/2505, n. 36/2561, n. 36/10172009, n.
36/3143, n. 36/2559, n. 36/10171979 e n. 36/2562, per tutte le ragioni come meglio esposte in atti, ovvero compensarsi tra le parti le reciproche partite dare e avere.
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite e distrazione delle stesse in favore dell'Avv. Daniela
Ajese che se ne dichiara antistataria.
- Con riferimento al procedimento n. 2788/2020 R.G.
In Via Preliminare:
- revocarsi l'ordinanza del 20/11/2021 nella parte in cui rigetta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto sospendere la provvisoria esecutività ex art. 649
c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 545/20 del Tribunale di Treviso per tutti i motivi esposti atti.
Sempre In Via Preliminare:
Accertata e dichiarata, in via incidentale, la nullità delle fidejussioni omnibus di cui al doc. 12 prodotto
3 monitoriamente dalla opposta ed oggetto di causa, per la violazione dell'art. 2 L. 287/1990, o comunque per tutti i motivi dedotti, per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare o quantomeno dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 545/20 emesso dal Tribunale di Treviso, in virtù del difetto di legittimazione passiva in capo ai Signori e Parte_2 Parte_1
Nel Merito:
- Accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dagli attori opponenti per le causali di cui all'opposto decreto,
e per l'effetto, dichiararsi nullo e/o annullare e/o revocarsi o quantomeno dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 545/20 emesso dal Tribunale di Treviso nei confronti degli opponenti, per tutti i motivi esposti;
In Via Riconvenzionale:
- accertarsi e dichiararsi la nullità delle condizioni economiche relative ai contratti di conto corrente e dei correlati affidamenti oggetto di causa, per violazione degli artt. 1418 e 1325 c.c., e 117 T.U.B., per tutti
i motivi dedotti.
- accertarsi e dichiararsi la nullità ex art. 1815, co. 2, c.c. delle clausole relative ai tassi di interesse debitori
e/o moratori, nonché la nullità delle clausole che prevedono la contabilizzazione trimestrale degli interessi passivi e delle Commissioni di MA SC, Commissioni omnicomprensive, Commissioni sull'accordato, ovvero di Disponibilità Fondi e/o a titolo di commissioni sostitutive delle commissioni di massimo scoperto, ulteriori commissioni comunque denominante e spese anche per l'affidamento, spese e commissioni di gestione conto e/o a vario titolo applicate nei rapporti di conto corrente e dei collegati rapporti di apertura di credito oggetto di causa intrattenuti tra la e la società convenuta, per CP_2
tutti i motivi dedotti;
- accertarsi e dichiararsi la illegittimità della contabilizzazione trimestrale degli interessi passivi sui rapporti di conto corrente bancario e sui collegati rapporti di apertura di credito in conto oggetto di causa, oltre che l'illegittimità dell'addebito di commissioni di gestione conto e di spese, di
Commissioni di MA SC, Commissioni omnicomprensive, Commissioni sull'accordato, ovvero
Commissioni di Disponibilità Fondi e/o Commissioni sostitutive delle Commissioni di SC, Pt_1
ulteriori commissioni comunque denominate e spese anche per l'affidamento, interessi debitori calcolati con applicazione di tassi superiori alla misura legale pro tempore vigente, superiori a quanto previsto dalla
Legge 108/96, ovvero alla misura di cui all'art. 117 TUB, ed ottenuti facendo ricorso alla antergazione
e postergazione delle valute, per tutti i motivi dedotti;
- rideterminarsi il saldo finale dei rapporti bancari per cui è causa, anche in considerazione delle ulteriori
4 irregolarità denunciate in atti o che dovessero essere riscontrate in corso di causa, previa eliminazione delle somme addebitate sine titulo dalla data di apertura a titolo di interessi non dovuti, di interessi ultralegali, usurari, e di Commissioni di MA , Commissioni omnicomprensive, Commissioni Pt_4
sull'accordato, Commissioni di Disponibilità Fondi e/o Commissioni sostitutive delle Commissioni di
MA , commissioni e spese di gestione conto, di ulteriori commissioni comunque denominate e Pt_4
spese anche per l'affidamento ed a qualunque altro titolo non dovute, riconducendo le operazioni di addebito ed accredito titoli alla data di esecuzione delle stesse in luogo della data di valuta indicata dalla banca ricalcolando gli interessi creditori dall'inizio dei rapporti bancari, per tutti i motivi dedotti in atti;
- Per effetto di quanto sopra decurtare dalla somma ingiunta tutte le somme trattenute sine titulo dalla data di apertura dei rapporti bancari oggetto di causa a titolo di interessi ultralegali, usurari, di
Commissioni di MA SC, Commissioni omnicomprensive, Commissioni sull'accordato,
Commissioni di Disponibilità Fondi e/o Commissioni sostitutive delle Commissioni di MA SC, commissioni comunque denominate e spese di gestione conto, ulteriori commissioni e spese anche per
l'affidamento ed a qualunque altro titolo non dovute e dalla società pagate, riconducendo le CP_2
operazioni di addebito ed accredito titoli alla data di esecuzione delle stesse in luogo della data di valuta indicata dalla banca ricalcolando gli interessi creditori dall'inizio del rapporto bancario, il tutto nella misura che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di Giustizia, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria maturati dal dovuto al saldo, per tutti i motivi dedotti;
- accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dagli attori opponenti alla banca convenuta opposta in dipendenza dei rapporti di conto corrente e delle collegate aperture di credito in conto per i quali è causa ovvero compensarsi le partite di dare avere tra le parti.
In Via Subordinata:
- Determinarsi la somma che eventualmente verrà accertata dovuta alla Banca convenuta opposta da parte degli opponenti, per le causali di cui al Decreto Ingiuntivo opposto, in quella minore rispetto a quella ingiunta e/o che verrà ritenuta di giustizia sempre per un importo minore, in considerazione di tutto quanto dedotto.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite e distrazione delle stesse in favore dell'Avv. Daniela
Ajese che se ne dichiara antistataria.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Sia ordinata alla banca convenuta, ex art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio delle lettere di fideiussioni
5 omnibus in uso presso l'istituto medesimo e le banche in esso confluite tra cui, per quanto riguarda lo specifico caso in esame, Banca Santo Stefano – Credito Cooperativo – Martellago – Venezia – Soc.
Coop., a far data dal 27/02/2003 e fino al 04/10/2013;
- Sia ordinato a (C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante in carica pro tempore, con sede legale in 53100 Siena (SI), Piazza Salimbeni n. 3,
[...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica pro Controparte_4 P.IVA_3
tempore, con sede legale in 00157 Roma, Via Altiero Spinelli n. 30, (C.F. Controparte_5
, in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, con sede legale in 20121 P.IVA_4
Milano (MI), Piazza Filippo Meda n. 4, (C.F. , in persona del Controparte_6 P.IVA_5
legale rappresentante in carica pro tempore, con sede legale in 41121 Modena (MO), Via San Carlo n.
8/20, (C.F. ), in Controparte_7 P.IVA_6
persona del legale rappresentante in carica pro tempore, con sede legale in 31020 Tarzo (TV), Via La
Corona n. 45, (C.F. Controparte_8
, in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, con sede legale in 33082 P.IVA_7
Azzano EC (PN), Via Trento n. 1, Controparte_9
(C.F. , in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, con sede legale in 31010 P.IVA_8
Orsago (TV), Via G. Garibaldi n. 46, (C.F. ), Controparte_10 P.IVA_9
in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, con sede legale in 39100 Bolzano (BZ), Via
Del Macello n. 55, - (C.F. Controparte_11 Controparte_12
, in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, con sede legale in 16123 P.IVA_10
Genova (GE), Via Cassa di Risparmio n. 15, (C.F. ), in persona Controparte_13 P.IVA_11
del legale rappresentante in carica pro tempore, con sede legale in 10121 Torino (TO), Piazza San Carlo
n. 156, quest'ultima anche in qualità di successore nei rapporti in bonis originariamente intrattenuti con la propria clientela da e Banca Popolare di Vicenza S.p.a., di produrre in giudizio, Parte_5
ex art. 210 c.p.c., le lettere di fideiussioni omnibus in uso presso gli istituti sopra descritti e le banche in esse confluite a far data dal 27/02/2003 e sino al 04/10/2013.
Sempre in via istruttoria si insiste, inoltre, affinché vengano disposte
- Con riferimento al procedimento n. 787/2020 R.G.
- CTU contabile tesa a stabilire le modalità di calcolo degli interessi dall'inizio dei rapporti di conto n.
36/2505, n. 36/2561, n. 36/10172009, n. 36/3143, n. 36/2559, n. 36/10171979 e n.
6 36/2562 oggetto di causa e a rideterminare il saldo effettivo degli stessi, escludendo ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi, applicando il saggio legale degli interessi ed escludendo ogni addebito
a titolo di interessi, spese e/o commissioni comunque denominate in caso di superamento del tasso soglia previsto dalla normativa anti-usura, escludendo, altresì, la commissione di massimo scoperto e tutte le somme e competenze a vario titolo addebitate in corso di rapporto e non contrattualmente previste e/o, comunque, non dovute riconducendo gli addebiti e gli accrediti al giorno in cui è stata effettuata l'operazione bancaria;
- Con riferimento al procedimento n. 2788/2020 R.G.
- CTU contabile tesa, a conferma delle risultanze peritali dimesse in atti, a stabilire le modalità di calcolo degli interessi dall'inizio dei rapporti di conto corrente e delle collegate aperture di credito in conto oggetto di causa, il TEG applicato e la sua comparazione con quello previsto ex lege, evidenziando se il tasso applicato dalla banca abbia superato il c.d. tasso soglia usura ex legge 108/96, la conformità delle modalità di applicazione della commissione di massimo scoperto, Commissioni omnicomprensive,
Commissioni sull'accordato, Commissioni di Disponibilità Fondi e/o Commissioni sostitutive delle
Commissioni di MA SC, commissioni e spese di gestione conto, ulteriori generiche commissioni comunque denominate e spese anche per l'affidamento, alle condizioni contrattuali e la rideterminazione dei saldi effettivi dei conti corrente per cui è causa con conseguente quantificazione delle somme illegittimamente addebitate a parte attrice per tutte le causali sopra esposte, in applicazione del disposto di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. ed applicando il tasso previsto dall'articolo 117, n. 7, T.U.B. e con eliminazione delle CMS, CDF, commissioni e spese anche per l'affidamento, e di tutte le somme e competenze di gestione conto e/o a vario titolo addebitate in corso di rapporto e non contrattualmente previste e riconducendo le operazioni di addebito ed accredito titoli alla data di esecuzione delle stesse in luogo della data di valuta indicata dalla banca.
- Riservata ogni ulteriore istanza istruttoria.
PER Controparte_1
[...]
Nella causa n. 787/2020 RG
Nel merito in via principale: rigettare comunque, in quanto infondate in fatto ed in diritto o per carenza di legittimazione attiva le domande avversarie;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda Attorea di rettifica dei saldi dei
7 rapporti oggetto di causa, previo accertamento di asseriti indebiti ivi applicati, compensare eventuali poste che dovessero ritenersi indebitamente versate dalla correntista nel corso del rapporto ed il maggior cospicuo credito della CP_1
in via istruttoria: si contestano gli esiti della CTU riportandosi a quanto dedotto in atti e nelle osservazioni del CTP della Banca dott. Per_1
In ogni caso: con rifusione delle spese e le competenze di lite.
Nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 2788/2020 RG
Nel merito in via principale: rigettare le domande tutte avanzate dagli Opponenti (nessuna esclusa) in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o per carenza di legittimazione attiva, decadenza e/o prescrizione, ed in ogni caso confermare il decreto ingiuntivo n. 545/2020 emesso dal Tribunale di Treviso in data
21.02.2020; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande degli Opponenti, accertare che il credito vantato dalla Banca in forza del rapporto azionato in via monitoria nei confronti di (c.f. ) nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_3
22.02.1969, residente a [...], e a (c.f. Parte_1 [...]
) nato a [...] il [...], residente a [...]
35, ammonta ad Euro 194.652,62, oltre interessi dal dovuto alla data dell'effettivo saldo ai tassi contrattualmente previsti e nei limiti del tasso soglia, e per l'effetto condannare gli Opponenti a pagare in solido tra loro, a favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, il complessivo importo di Euro
[...]
194.652,62 oltre interessi dal dovuto alla data dell'effettivo saldo ai tassi contrattualmente previsti e nei limiti del tasso soglia, e/o della diversa somma che dovesse risultare di giustizia in corso di causa.
In via istruttoria: si contestano gli esiti della CTU riportandosi a quanto dedotto in atti e nelle osservazioni del CTP della Banca dott. Per_1
In ogni caso: con rifusione delle spese e le competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27/01/20, debitrice principale, CP_2
ed (questi ultimi qualificandosi in atto di citazione Parte_1 Parte_2
quali “presunti garanti”) promuovevano il giudizio n. 787/20 R.G. nei confronti di
Controparte_14
[.. subentrata nella titolarità dei rapporti originariamente
[...]
facenti capo a Credito Cooperativo – Martellago-Venezia – Soc. Coop..
Rappresentavano gli attori che la società avesse con l'istituto di credito intrattenuto una pluralità di rapporti bancari:
➢ conto corrente n. 36/2505;
➢ conto anticipo fatt. n. 36/2561;
➢ conto anticipo contratti n. 36/10172009;
➢ conto anticipo effetti n. 36/3143;
➢ conto anticipo contratti n. 36/2559;
➢ conto anticipi sbf n. 36/10171979;
➢ conto anticipi n. 36/2562; tutti assistiti da aperture di credito.
Gli attori lamentavano che, a seguito di una verifica contabile sui predetti rapporti, era emerso che la banca avesse nel corso degli anni:
1) applicato tassi di interesse ultra-legali, tassi superiori a quelli previsti dall'art. 117,
n. 7, lett. a) del TUB (D.lgs. 385/93), tassi superiori ai tassi soglia previsti dalla
Legge n. 108/96 e, comunque, tassi di interesse passivi non contrattualmente pattuiti;
2) addebitato commissioni di massimo scoperto, oneri, spese e commissioni comunque denominate parimenti non dovute perché illegittime e, in ogni caso, mai validamente pattuite per iscritto;
3) abitualmente postergato la data di accredito dei titoli posti all'incasso dalla correntista, registrandoli a credito in ritardo rispetto alla data di effettivo versamento in conto, lucrando così sui relativi interessi;
4) mai validamente disciplinato per iscritto le condizioni economiche regolanti i rapporti di conto per cui è causa.
Davano atto altresì gli attori che, con raccomandata A.R. del 25/11/2019, l'istituto di credito convenuto aveva comunicato alla società nonché ai “presunti Parte_6
garanti”, ed , il recesso dai rapporti di conto n. 36/2561, n. Parte_1 Parte_2
9 36/3143, n. 36/10172009, 36/2559 e 36/10171979, intimando, altresì, il pagamento di un credito - contestato dagli attori - di complessivi euro 190.244,70, valuta al 13/11/2019, a titolo di scoperto di conto corrente, oltre spese ed interessi di mora dalla data indicata sino al saldo.
L'indicazione della propria qualità di “presunti garanti” da parte di ed Parte_1
derivava dall'eccezione, pure formulata in atto di citazione, della nullità per Parte_2
violazione dell'art. 2 L. 287/1990 delle fideiussioni dagli stessi rilasciate, in quanto contenenti clausole conformi allo schema ABI ritenuto dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 02/05/2005, frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza.
Da tale nullità sarebbe derivato dunque che, quand'anche fosse stata accertata la sussistenza di un debito di alcuna pretesa la banca avrebbe comunque potuto CP_2
vantare nei confronti delle persone fisiche, che in tal senso formulavano in principalità le proprie conclusioni.
Quanto ai rapporti tra la società e la banca, veniva richiesto di rideterminare l'esatto rapporto dare/avere tra le parti, alla luce delle eccezioni sollevate e sopra riportate, con ordine alla banca convenuta di procedere alla relativa rettifica ed alla restituzione in favore della società delle somme da quest'ultima pagate in relazione ai rapporti di CP_2
conto dedotti in giudizio, non dovute perché illegittimamente addebitate, concludendo nel senso dell'accertamento che nulla fosse dovuto all'istituto di credito.
Controparte_14
si costituiva segnalando, in via preliminare, di avere, in
[...]
relazione ai medesimi rapporti oggetto di causa ed al relativo saldo passivo, richiesto ed ottenuto nei confronti degli attori, il decreto ingiuntivo n. 545/2020, emesso in data
21.02.2020 da questo Tribunale (RG 1025/2020) per l'importo di euro 194.652,62 oltre interessi e spese della fase monitoria, alla data della costituzione già notificato ma non ancora opposto.
Svolgeva rispetto alle eccezioni sollevate in atto di citazione, relative a pretesi illegittimi addebiti e/o operazioni che – secondo la prospettazione attorea – avrebbero comportato un aggravio in danno della correntista dei rapporti dare/avere con la banca, eccezioni di merito e, quanto alla posizione dei fideiussori ed all'eccezione di nullità dagli stessi
10 sollevata, eccepiva l'incompetenza funzionale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Impresa, oltre a formulare, in via logicamente subordinata, difese di merito in relazione anche a tale questione.
Va precisato fin d'ora che l'eccezione di incompetenza è già stata respinta con provvedimento in data 20.11.21, da intendersi qui integralmente richiamato (l'eccezione non è stata infatti riproposta nelle conclusioni definitive) con cui è stato rilevato che la cognizione in merito alla nullità delle fideiussioni aveva carattere soltanto incidentale, essendo stata sollevata dal e dalla al solo scopo di conseguire un Pt_1 Pt_2
accertamento negativo sulla loro posizione debitoria rispetto ad alcuni rapporti in conto corrente, non invece quale oggetto autonomo del processo e quindi della decisione.
Infatti, “la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole
e dell'intesa solo in via incidentale” (Cass. 3248/23).
Sempre in via preliminare ed in ordine ai profili strettamente processuali va fin d'ora evidenziato che il Tribunale di Vicenza ha dichiarato il fallimento di con CP_2
sentenza n. 16/20 del 06/02/20 prodotta da parte attrice con nota depositata il 30/04/20.
Gli attori e chiedevano la declaratoria di intervenuta interruzione del Pt_1 Pt_2
processo e contestualmente la fissazione di udienza per la prosecuzione della causa ex art. 303 c.p.c.
La formale declaratoria di interruzione ex art. 43, terzo comma L.F (allora vigente), di carattere meramente ricognitivo essendo essa intervenuta ipso iure in forza della norma citata, avveniva con ordinanza 23/05/20, con cui veniva altresì fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio.
Il giudizio veniva riassunto nei confronti sia nei confronti di che si costituiva CP_1
nel processo riassunto, sia nei confronti del che invece non si Controparte_2
costituiva (ne viene in questa sede dichiarata la contumacia).
Correttamente, essendo stata la riassunzione promossa dai soli fideiussori, non veniva
11 riproposta l'azione di ripetizione di somme asseritamente contabilizzate a debito e non dovute, spettando una tale pretesa – astrattamente – alla sola società, intestataria dei conti.
Nel frattempo, i predetti e con atto di citazione datato 20/04/20, avevano Pt_1 Pt_2
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 545/2020, dando così origine al procedimento n. 2788/20 R.G.
Con l'ordinanza sopra citata del 20.11.21, ritenuto che all'esito della prosecuzione del giudizio dopo il fallimento della società attrice, vi fosse connessione soggettiva e una
(parziale) connessione oggettiva in ragione della parziale sovrapposizione dei rapporti bancari oggetto di cognizione nei due procedimenti, veniva disposta la riunione al presente giudizio di quello originato dall'opposizione a decreto ingiuntivo (nel quale erano state dedotte quali motivi di opposizione le stesse argomentazioni poste a sostegno dell'azione di accertamento negativo e, in via riconvenzionale, erano state formulate conclusioni identiche a quelle oggetto del presente giudizio, così come del tutto sovrapponibili erano state le difese svolte dall'istituto di credito).
La causa, di natura documentale, veniva quindi istruita a mezzo di CTU, che viene assunta a fondamento della presente decisione, in quanto le relative conclusioni sono state rese all'esito di regolare contraddittorio tecnico e sono sorrette da ampia e congrua motivazione.
Il quesito peritale è peraltro stato formulato in modo tale da comprendervi, in via alternativa tra loro, i risultati derivanti dalle contrapposte difese svolte dalle parti (come meglio si dirà infra) ed acquisire dunque qualsiasi elemento necessario ai fini del giudizio, in funzione delle decisioni che sarebbero state assunte all'esito su talune questioni controverse.
***
L'eccezione di nullità delle garanzie prestate d e Parte_1 Parte_2
La questione ha carattere pregiudiziale, in quanto essendo il procedimento ora pendente tra i soli garanti e l'istituto di credito (ammesso invece al passivo del Controparte_2
in via chirografaria, per l'importo complessivo di euro 187.392,62), l'eventuale fondatezza dell'eccezione sollevata risulterebbe decisiva e assorbente, rispetto a quelle relative all'accertamento negativo o comunque alla esatta e minore quantificazione del debito della
12 società che dovrebbe risultare all'esito della rettifica richiesta.
Come esposto in premessa, l'eccezione poggia sulla prospettazione che le fideiussioni prestate contengano clausole conformi a quelle dello schema predisposto dall'ABI nell'ottobre 2002 che, con provvedimento n. 55 del 02/05/2005 della Banca d'Italia, venne ritenuto espressione di un'intesa restrittiva della concorrenza, vietata dall'art. 2, co. 2, lett.
a, legge “antitrust” n. 287 del 1990., in particolare la clausola di “reviviscenza”, quella di
“sopravvivenza” e quella di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c..
Va premesso che, in corso di causa, è intervenuta la pronuncia Cass. S.U. 41994/21, che ha escluso in radice la fondatezza della tesi – su cui poggia invece implicitamente la prospettazione attorea – secondo cui dalla nullità delle singole clausole discenderebbe quella dell'intero negozio: "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".
Nel caso in esame, da un lato, gli attori, non hanno neppure in via di deduzione prospettato che le clausole riproduttive dello schema ABI fossero essenziali e determinanti della volontà delle parti (perché “costituivano una marcata tutela del creditore avverso i rischi da inesigibilità delle obbligazioni principali e accessorie” e perché erano “specificamente funzionalizzate al raggiungimento dell'obiettivo negoziale delle parti”) e quindi che, in mancanza di esse, le fideiussioni non sarebbero state sottoscritte;
dall'altro, neppure hanno allegato in che modo l'eventuale invalidità delle clausole conformi al modello ABI avrebbe concreta rilevanza nel caso in esame.
Infatti, la clausola di “reviviscenza” e quella di “sopravvivenza” della validità ed efficacia della fidejussione nonostante l'invalidità dell'obbligazione garantita sono estranee ai temi oggetto di controversia ed è irrilevante la deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c., che risultano essere stati in ogni caso rispettati.
Infatti, la revoca dei conti è avvenuta con raccomandata del 25.11.19, il ricorso monitorio proposto nei confronti sia della società che dei garanti è stato depositato in data
13 12.02.2020, è stato notificato ai fideiussori il 19.03.20 e, a seguito del fallimento della società debitrice principale, la domanda di ammissione allo stato passivo è stata depositata il 04.05.20, attività compiute tutte, quindi, nel pieno rispetto del termine di cui all'art. 1957
c.c..
Tali considerazioni hanno carattere assorbente e rendono pertanto superfluo, secondo il criterio della ragione più liquida, esaminare l'ulteriore eccezione sollevata dalla banca, secondo cui una nullità, neppure parziale, per le ragioni dedotte dagli attori, sarebbe configurabile rispetto a fideiussioni risalenti agli anni 2011 e 2013 e sottoscritte perciò a notevole distanza di tempo dalla decisione adottata dalla Banca d'Italia.
Le fideiussioni sono dunque pienamente valide ed efficaci e pertanto ed Parte_1
sono tenuti in solido, entro i limiti delle garanzie da ciascuno prestate, a Parte_2
rispondere di eventuali debiti della società nei confronti della banca.
***
Questioni controverse e quesito peritale
Si procede all'esame delle censure sollevate dagli attori, secondo cui la banca avrebbe operato, a vario titolo, illegittimi addebiti sui conti oggetto di causa, aspetti che sono stati oggetto di esame in sede di CTU.
Va preliminarmente sgombrato il campo, a questo proposito, dall'eccezione sollevata dalla banca di decadenza dalle contestazioni svolte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1832
c.c., richiamato per le operazioni bancarie in conto corrente dall'art. 1857 c.c., per non avere la società debitrice principale impugnato gli estratti conto nel termine di 60 giorni previsto sin dal primo estratto dimesso in atti, né lamentato errori di calcolo od omissioni nel termine di sei mesi previsto dal secondo comma.
L'eccezione è infondata.
Infatti, “nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art.
1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o
14 dell'eliminazione di partite del conto corrente” (Cass. 30000/18).
Ciò posto, si procede ad esaminare i singoli rapporti contrattuali (n. 7) seguendo l'ordine in cui essi sono stati elencati nella CTU.
Si precisa, preliminarmente, che si farà riferimento al definitivo elaborato peritale (c.d.
“Integrazione alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio”) depositato in data 05.12.23, rispetto a quello depositato il precedente 22.09.23, in quanto in quest'ultimo non erano stati esaminati documenti prodotti dalla banca in relazione al c/c n. 36/2505, prodotti invece nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 2788/20 R.G., riunita al presente procedimento.
In relazione a ciascun conto, la CTU dà atto della documentazione prodotta dalle parti (si fa quindi sul punto, per brevità, rinvio a quanto riportato alle pagine da 6 a 14 della predetta
“Integrazione”).
Si riporta altresì l'elencazione dei rapporti oggetto di verifica, contenuta alla pag. 17:
▪ conto corrente n. 2505, acceso in data 25.07.2013 dalla società presso l'allora CP_2
Banca Santo Stefano, presenta un saldo di Euro – 137.703,83 alla data del 16.01.2020; trattasi di un conto corrente ordinario con fido di cassa;
▪ conto anticipi n. 2561, acceso in data 03.10.2013 dalla società presso l'allora CP_2
Santo Stefano, presenta un saldo di Euro – 78.562,45 alla data del 30.06.2019; CP_1
trattasi di un conto anticipi sbf le cui competenze venivano periodicamente girocontate sul c/c n. 2505;
▪ conto anticipi n. 2009, acceso in data 11.04.2018 dalla società presso CP_2
presenta un saldo di Euro ZERO alla data del 31.12.2019; trattasi di Controparte_1
un conto anticipi sbf le cui competenze venivano periodicamente girocontate sul c/c n.
2505;
▪ conto anticipi n. 3143, acceso in data 15.12.2015 dalla società presso l'allora CP_2
Santo Stefano, presenta un saldo di Euro ZERO alla data del 31.03.2019; trattasi di CP_1
un conto anticipi sbf le cui competenze venivano periodicamente girocontate sul c/c n.
2505;
▪ conto anticipi n. 2559, acceso in data 03.10.2013 dalla società presso l'allora CP_2
Santo Stefano, presenta un saldo di Euro ZERO alla data del 08.01.2020; trattasi di CP_1
15 un conto anticipi sbf le cui competenze venivano periodicamente girocontate sul c/c n.
2505;
▪ conto anticipi n. 1979, acceso in data 30.01.2018 dalla società presso CP_2
presenta un saldo di Euro – 56.948,79 alla data del 16.01.2020; trattasi Controparte_1
di un conto anticipi contratti sbf;
▪ conto corrente n. 2562, acceso in data 03.10.2013 dalla società presso l'allora CP_2
Banca Santo Stefano, presenta un saldo di Euro ZERO alla data del 23.02.2016; trattasi di un conto corrente ordinario.
Vanno operate alcune precisazioni preliminari, per sgombrare il campo da questioni poste dalle parti che hanno portato all'integrazione dell'originario quesito peritale ed alla predisposizione da parte del CTU di conteggi alternativi.
1) in punto usura, gli attori hanno richiesto - nel caso in cui il tasso di interesse effettivo globale per trimestre praticato dalla banca risulti superiore al tasso soglia usura, vengano azzerati per tutto il periodo di riferimento sia gli interessi passivi che tutti gli addebiti che hanno formato la base di verifica di usurarietà in applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c.; venga, altresì, verificata
l'usurarietà delle condizioni economiche previste nell'ambito della documentazione contrattuale prodotta in atti dalle parti, con conseguente applicazione, in caso di pattuizione di tassi di interesse usurari, dell'art. 1815, co. 2, c.c. e azzeramento delle poste debitorie: va anticipato fin d'ora che il CTU non ha riscontrato la sussistenza di usura c.d. “originaria”, in alcuno dei rapporti esaminati, bensì solo - e limitatamente ad alcuni rapporti e ad alcuni circoscritti periodi - ipotesi di usura c.d. “sopravvenuta”.
Si ribadisce il criterio di cui al punto 1. del quesito peritale (ricalcolo entro il limite del tasso soglia degli interessi passivi nei trimestri in cui è stata riscontrata l'usura sopravvenuta), con esclusione di quelli alternativi proposti dagli attori, che proponevano invece un totale azzeramento delle voci addebitate a titolo di interessi passivi.
E' costante infatti l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene sussistente la nullità parziale del contratto ex art. 1815, co. 2 c.c. (norma dettata in tema di mutuo e ritenuta applicabile dalla giurisprudenza ad ogni operazione creditizia e non soltanto ai finanziamenti a rimborso graduale) soltanto qualora il tasso convenuto sia superiore alle soglie di legge al momento della pattuizione.
16 Qualora invece lo sconfinamento rispetto al tasso soglia si verifichi solo nel corso dello svolgimento del rapporto, consegue unicamente, secondo la più avveduta e condivisibile giurisprudenza, anche di legittimità (cfr. Cass. Civ. 602/2013; 9405/17), la sostituzione automatica della clausola con l'applicazione di un TEG in misura pari al tasso soglia ovvero l'inesigibilità, secondo buona fede esecutiva, della quota parte di interessi ed oneri eccedenti la soglia stessa.
2) in punto prescrizione, è sufficiente rilevare che la relativa eccezione non è stata sollevata dalla banca ed il relativo riferimento è riportato nel quesito “generale” utilizzato di regola nelle cause in materia bancaria, contenente però la precisazione riportata nella premessa ove si richiede al CTU di procedere “al ricalcolo delle competenze e del saldo finale corretto secondo i criteri di seguito indicati (da applicarsi nei limiti delle allegazioni delle parti, talché dovranno considerarsi elise le parti non corrispondenti alle doglianze): le richieste formulate dagli attori di imputare eventuali versamenti solutori esclusivamente al pagamento degli oneri maturati sull'extra-fido e non anche a quelli maturati entro-fido e di individuare quale primo evento interruttivo della prescrizione la lettera di costituzione in mora della banca del 05/07/2019 sono quindi superflue.
3) in punto anatocismo, la banca convenuta ha chiesto l'ammissione, con riferimento al punto 5 lett. c) del quesito, di conteggio che consideri come valido l'anatocismo anche successivamente al 2014: sul punto si ribadisce tuttavia l'illegittimità dell'applicazione di interessi anatocistici per il periodo successivo all'1.1.2014, sulla scorta del disposto dell'art. 120 TUB, nella versione risultante a seguito della modifica introdotta dall'art. 1 co. 629 L. 147/2013.
Sul punto è sufficiente il richiamo alla recente pronuncia della Suprema Corte n. 21344/24 che, dopo avere ricostruito la storia - che definisce “particolarmente tormentata” - del secondo comma dell'art. 120 TUB, ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività
17 bancaria».
Si ribadisce quindi il criterio di cui al punto 5, lett. c) dell'originario quesito peritale.
4) in punto interessi attivi (punto 6. del quesito), la banca convenuta ha chiesto che venga considerata la prescrizione quinquennale: la relativa eccezione non era però stata tempestivamente sollevata e perciò la questione resta estranea all'oggetto di causa.
In conclusione, vengono poste a fondamento della presente decisione le conclusioni della
CTU, di cui alla c.d. “Integrazione” depositata il 5.12.23, assunte sulla scorta del quesito originariamente proposto.
***
USURA
Il CTU ha indicato (punto 5.1) i criteri utilizzati per l'individuazione del c.d. “tasso soglia”, in funzione delle categorie di appartenenza e distinguendo temporalmente il periodo dal
1° gennaio 2010 al 31 marzo 2017 e quello dal 1° aprile 2017 in poi (quanto ad individuazione degli oneri da computare secondo le istruzioni fornite dalla Banca d'Italia tempo per tempo vigenti), con le seguenti precisazioni:
a) per il conto corrente n. 2562, di non avere effettuato alcuna verifica dell'usura, trattandosi di conto corrente ordinario non affidato che presenta un saldo positivo per tutto il periodo documentato;
b) di non avere incluso, tra gli oneri che contribuiscono al calcolo del TEG, la C.M.S., in quanto non prevista e non addebitata in nessuno dei conti oggetto d'indagine;
c) di avere proceduto alla verifica sia dell'usura c.d. “contrattuale” o “originaria”, ponendo a confronto i tassi d'interesse passivi pattuiti dalle parti, rinvenuti all'interno della documentazione in atti, con i tassi-soglia tempo per tempo vigenti, sia dell'usura c.d. “sopravvenuta”, in relazione ad eventuali superamenti del tasso soglia avvenuti nel corso del rapporto.
Il CTU ha escluso la sussistenza di usura “originaria” in tutti i rapporti esaminati.
Ha riscontrato ipotesi di usura c.d. “sopravvenuta” esclusivamente nel rapporto di conto corrente n. 2505, nel senso che il TEG è risultato superiore alle soglie d'usura tempo per tempo vigenti per l'utilizzo quale fido cassa nel IV trimestre 2016, I, II e IV trimestre 2017
18 e, verificati gli ulteriori rapporti le cui competenze venivano periodicamente “girocontate” nel conto corrente in questione (conti anticipi nn. 2561, 2009, 3149, 2559 e 1979), ha individuato un superamento del tasso soglia nel solo conto anticipi sbf del conto n. 2561 nel IV trimestre 2017 e I trimestre 2019.
Quanto al conto corrente ordinario n. 2562, il saldo risulta essere stato sempre maggiore di zero per tutto il periodo documentato e ciò esclude in radice la ricorrenza di usura sopravvenuta.
Nei due rapporti ove è stata riscontrata l'usura “sopravvenuta”, il tasso concordato - contenuto quindi nel limite del tasso soglia al momento della sua pattuizione - lo ha superato in conseguenza di fluttuazioni successive alla stipula dei contratti, intervenute nel corso dei rapporti.
La distinzione non è di poco conto, in quanto, come sopra evidenziato, in ipotesi di usura
“sopravvenuta”, si fa luogo semplicemente ad un riconteggio - in riduzione - degli interessi nei limiti del tasso soglia, mentre l'usura originaria avrebbe comportato una loro totale espunzione dal dovuto.
TASSO ULTRALEGALE
Con riguardo al rapporto di conto corrente n. 2505, il C.T.U. ha verificato che:
- il contratto di conto corrente del 25.07.2013 riporta un tasso debitore annuo extra-fido del 15,5%;
- il contratto di apertura di credito del 25.01.2017 riporta un tasso debitore annuo entro- fido variabile (Euribor 3M/365 + spread 11%) ed extra-fido fisso pari al 14%;
- il contratto di apertura di credito del 31.01.2018 riporta un tasso debitore annuo entro-fido variabile (Euribor 3M/365 + spread 10%) ed extra-fido fisso pari al 13,5%.
Il CTU ha quindi, nel ricalcolo del saldo di conto corrente, impiegato i seguenti criteri:
- dal 25.07.2013 al 25.01.2017, per i movimenti in scoperto di c/c o oltre il limite dell'affidamento, il tasso convenuto in contratto o quello applicato dalla Banca se più favorevole per il correntista e, per gli eventuali numeri entro fido, il tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B.;
- dal 25.01.2017 e fino al termine del periodo documentato, il tasso così come pattuito o applicato dalla Banca sia per l'entro fido che per l'extra fido.
19 Il CTU ha quindi esaminato tutti i conti anticipi (nn. 2561, 2009, 3149, 2559 e 1979) le cui competenze venivano periodicamente girocontate nel conto corrente n. 2505, elencando analiticamente per ciascuno le pattuizioni contrattuali e i criteri adottati per il ricalcolo (si rinvia per brevità alle pagg. 21 e 22 della “Integrazione”).
Con riguardo al rapporto di conto corrente n. 2562, il CTU ha precisato che, se da un lato nella documentazione presente in atti non è stato rinvenuto alcun contratto relativo al suddetto conto (circostanza che avrebbe comportato un ricalcolo mediante il tasso il tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B.), dall'altro, poiché il conto ha presentato un saldo positivo per tutto il periodo documentato, non vi erano numeri debitori ai fini del ricalcolo.
C.M.S. E COMMISSIONI SOSTITUTIVE
Come in precedenza precisato al punto b) del capitolo “usura”, non erano state Pt_7
previste, né addebitate in alcuno dei conti oggetto d'indagine.
Sono stati invece individuati addebiti a titolo di CIV e comunque di commissioni sostitutive variamente denominate.
Con riguardo al conto corrente n. 2505, il CTU ha verificato che:
- il contratto datato 25.07.2013 indica una Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) di
Euro 30,00, senza specificare alcuna modalità di calcolo e/o di addebito;
- il contratto datato 25.01.2017 indica una Commissione onnicomprensiva pari al 2% sulle somme affidate ed una CIV di Euro 60,00, senza specificare alcuna modalità di calcolo e/o di addebito;
- il contratto datato 31.01.2018 indica una “commissione annuale per messa a disposizione dei fondi” pari al 2% ed una “Commissione per istruttoria urgente” di Euro 20,00, specificandone altresì le modalità di applicazione.
Il CTU ha quindi, nel riconteggio, escluso le commissioni previste nei primi due contratti, prive del necessario requisito della determinatezza/determinabilità dell'oggetto, mentre dal
31.01.2018 e fino al termine del periodo documentato ha mantenuto nel ricalcolo le commissioni di cui sopra in quanto legittimamente pattuite.
Ha poi preso in esame i conti anticipi sopra indicati, utilizzando gli stessi criteri e quindi ha escluso nei riconteggi le commissioni non pattuite o quelle previste contrattualmente, ma prive dei requisiti di determinatezza/determinabilità, mentre ha conservato dalla data
20 di valida pattuizione quelle rispondenti a tali requisiti.
Si rinvia sul punto, per indicazione analitica, alle pagg. 23 e 24 della c.d. “Integrazione”.
Per il conto corrente ordinario n. 2562, in mancanza di contratto, il CTU ha escluso nel riconteggio ogni addebito a titolo di commissioni, in quanto non sorretto da alcun titolo negoziale.
SPESE FISSE DI CHIUSURA PERIODICHE
Il CTU ha proceduto alla preliminare verifica, rispetto a ciascun conto, dell'esistenza di valide pattuizioni contrattuali a giustificazione di tali addebiti: ha quindi nei riconteggi conservato le voci a debito ove tali spese fossero state contrattualmente previste (come nel caso del conto corrente n. 2505), mentre per i conti anticipi ha escluso ogni addebito a titolo di spese di chiusura comunque denominate ove non previste contrattualmente o comunque limitatamente ai periodi in cui non erano state ancora previste, mentre ha mantenuto l'addebito di tali spese dal momento in cui errano state validamente pattuite con la correntista.
Per il conto corrente ordinario n. 2562, in mancanza di contratto, ha escluso nel riconteggio ogni addebito a titolo di “spese per operazioni”, “spese fisse di chiusura e/o tenuta conto”, “spese per liquidazione”, spese postali o di produzione/invio estratti conto e scalari, non essendo presente nella documentazione in atti alcun contratto recante valide pattuizioni in merito.
Si rinvia sul punto, per indicazione analitica, alle pagg. da 25 a 27 della c.d. “Integrazione”.
ANATOCISMO
Premesso quanto sopra indicato al punto 3), riguardo all'esclusione del conteggio alternativo richiesto dalla banca, si farà riferimento alle verifiche effettuate dal CTU sulla scorta del quesito originario.
Premesso che, secondo quanto indicato dal CTU, “i contratti presenti in atti e stipulati anteriormente al 31.12.2013 recano un'approvazione scritta “specifica” del cliente della relativa clausola anatocistica “reciproca” e che “i contratti presenti in atti e stipulati posteriormente all'entrata in vigore della delibera CICR 3.8.2016 recano l'autorizzazione del cliente all'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili”, correttamente il C.T.U.:
- fino al 31.12.2013 ha addebitato con cadenza trimestrale gli interessi maturati da tutti i
21 sette rapporti oggetto della presente indagine;
- dal 1.1.2014 al 31.12.2016: gli interessi maturati in tale periodo sono stati addebitati al termine dell'indagine;
- dopo il 31.12.2016 (in quanto tutti i contratti stipulati in seguito recano data non anteriore al 25.01.2017) ha addebitato gli interessi sul conto al momento in cui questi sono divenuti esigibili (1° marzo anno successivo, con valuta 31 dicembre dell'anno di maturazione).
INTERESSI ATTIVI
Il CTU, alle pagg. 29 e 30 della c.d. “Integrazione” ha indicato analiticamente, con riferimento a ciascun rapporto, i tassi applicati nei riconteggi, corrispondenti a quelli contrattualmente stabiliti, anche sulla scorta dei negozi temporalmente susseguitisi, o, in mancanza, i tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B..
SALDO INIZIALE
Nel quesito, la richiesta di individuazione del saldo iniziale era stata formulata (utilizzando il quesito comunemente in uso per le cause di natura bancaria di cui si è già trattato al precedente punto 2) per l'ipotesi - non ricorrente nel caso in esame, in cui società e fideiussori hanno agito quali attori “in prevenzione” rispetto al ricorso monitorio previsto dalla banca –di opposizione a decreto ingiuntivo (in cui l'istituto di credito avesse assunto la qualità di attore sostanziale) e la documentazione degli estratti conto fosse stata incompleta.
Il CTU ha comunque proceduto a verifica, riscontrando con riferimento a tutti i conti che, al momento dell'apertura, il saldo fosse pari a zero.
PRESCRIZIONE
Si omette la trattazione di questo punto, per le ragioni in precedenza esposte, stante l'assenza di eccezione.
***
All'esito dei riconteggi eseguiti, sulla scorta dei criteri sopra esposti e come da originario quesito conferito, il CTU ha riscontrato che sul conto corrente n. 2505 la abbia CP_1
addebitato maggiori oneri nel corso del rapporto per un ammontare complessivo di Euro
104.496,47.
Ha precisato, a questo proposito, che rettifiche e storni si rinvengono solo nel ricalcolo
22 del saldo del predetto conto corrente, perché nei conti anticipi sbf n. 2561, 2009, 3143 e
2559 venivano in concreto scritturati solo movimenti in sorte capitale, mentre le competenze venivano girocontate nel conto ordinario: le poste illegittime maturate sui conti anticipi sono state quindi stornate, ma dal conto corrente ordinario su cui sono state girate, ed i relativi riconteggi/esclusioni hanno quindi concorso alla determinazione del corretto saldo del conto corrente sopra indicato.
Il saldo finale ricalcolato del conto corrente n. 2505 alla data del 16.01.2020 risulta pertanto pari ad Euro – 33.207,36, come da tabella analitica riportata alla pag. 34 della c.d.
“Integrazione”.
Il CTU ha precisato che per questo il saldo del conto anticipi sbf n. 2561, pari ad Euro
– 78.562,45 al 28.06.2019, va ritenuto corretto e confermato, in quanto già computato al netto delle poste debitorie illegittime “trasfertite” sul c/c 2505 (i saldi trimestrali del c/anticipi sbf n. 2561 erano generati solo da addebiti in sorte capitale).
Ciò invece non si verifica per gli altri conti anticipi sbf n. 2009, 3143 e 2559 che presentano un saldo finale pari a zero.
La banca ha però precisato in comparsa conclusionale (pag. 19) che “il saldo negativo del rapporto (n.d.r., del conto anticipi sbf n. 2561 al 28.6.2019 risulta girocontato nel conto corrente ordinario
n. 2505, come risulta dagli estratti dimessi dalla quale all. B della seconda memoria ex art. 183 CP_1
cpc, ove si evidenzia che il rapporto risulta estinto con saldo zero in data 8.1.2020”: l'importo evidenziato in sede di CTU, riferito al giugno 2019, non viene pertanto computato ai fini della determinazione dei rapporti dare/avere tra le parti.
Relativamente al rapporto di conto anticipi sbf n. 1979, risulta invece che la abbia CP_1
addebitato maggiori oneri nel corso del rapporto per un ammontare complessivo di Euro
316,61 e pertanto che il saldo corretto alla data del 16.01.2020 sia pari ad Euro – 56.632,18
(tabelle pag. 35).
Infine, per il rapporto di conto corrente n. 2562, è risultato che la abbia addebitato CP_1
maggiori oneri nel corso del rapporto per un ammontare complessivo di Euro 481,51 e pertanto che a tale cifra corrisponda il saldo (positivo) corretto del conto alla data di chiusura (tabella pag. 36).
In conclusione, apportati i correttivi di cui sopra sulla scorta di declaratoria di non debenza
23 degli importi decurtati dal CTU in quanto addebitati sine titulo o in forza di clausole contrattuali invalide, risulta pur sempre una posizione a debito degli attori nei confronti della banca, ma per un importo minore rispetto a quello risultante dagli estratti conto.
Il credito della banca è pari a complessivi euro 89.358,03 (33.207,36, saldo negativo del conto corrente n. 2505 + 56.632,18, saldo negativo del conto anticipi sbf n. 1979 =
89.839,54 - 481,51, saldo attivo del conto corrente n. 2562).
Va dunque disposta la revoca del decreto ingiuntivo, che intimava invece il pagamento della ben maggiore somma di euro 194.652,62 e i fideiussori vanno condannati, in solido e ciascuno nei limiti della garanzia prestata, al pagamento della somma di euro 89.358,03, con maggiorazione per ciascuno dei due rapporti a debito degli interessi di mora contrattuali e comunque contenuti entro i limiti dei tassi soglia tempo per tempo vigenti dal 17.01.20.
***
Spese
Sussistono giustificati motivi per disporre una parziale compensazione delle spese di lite.
In primo luogo, l'eccezione di nullità della fideiussione è risultata infondata.
Inoltre, in principalità, gli attori hanno sostenuto di nulla dovere alla banca, nel senso che, detratti gli addebiti illegittimi contabilizzati sui conti, non sarebbe residuata alcuna passività nei confronti della banca.
Solo in via di ulteriore subordine hanno chiesto di contenere la pronuncia di condanna nei limiti del minore debito.
Si ritiene congrua una compensazione nella misura di 1/3, mentre per la parte rimanente le spese seguono la prevalente soccombenza della banca.
Liquidazione come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, assumendo come valore della causa lo scaglione di valore corrispondente a quanto risultato dovuto all'esito del giudizio,
a parametri medi.
Nulla verso il Controparte_2
Nella stessa proporzione (1/3 – 2/3) vengono poste a carico dei fideiussori, da un lato, e della banca, dall'altro, le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, essendo per una parte l'attività peritale consistita nell'effettuare conteggi in funzione di integrazioni
24 all'originario quesito peritale, ritenute poi all'esito del giudizio superflue perché funzionali ad eccezioni reputate infondate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1) dichiara la contumacia del Controparte_2
2) accerta e dichiara la piena validità delle fideiussioni omnibus prestate da Parte_1
ed ; Parte_2
3) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 545/2020, emesso in data 21.02.2020 da questo
Tribunale;
4) condanna ed , in solido e ciascuno nei limiti della garanzia Parte_1 Parte_2
prestata, al pagamento in favore di Controparte_14
della somma di euro 89.358,03, con maggiorazione per
[...]
ciascuno dei due rapporti a debito indicati in motivazione degli interessi di mora contrattuali e comunque contenuti entro i limiti dei tassi soglia tempo per tempo vigenti dal 17.01.20;
5) compensa tra le parti costituite in riassunzione le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna Controparte_14
lla rifusione in favore di ed della rimanente quota dei
[...] Parte_1 Parte_2
2/3, che liquida – già operata la compensazione – in euro 363,33 per anticipazioni ed euro
9.402,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
6) nulla per le spese verso Controparte_2
7) pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a carico solidale delle parti, nei rapporti interni per la quota di 1/3 a carico di ed e per la Parte_1 Parte_2
quota dei 2/3 a carico di Controparte_14
[...]
Treviso, 8 giugno 2025
IL GIUDICE dott.ssa Laura Ceccon
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