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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 9758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9758 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Carla Sorrentini, preliminarmente dà atto che la sentenza che segue è pronunciata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. all'esito della discussione orale svoltasi all'udienza del 16/10/2025, alla quale questo Giudice si riservava di depositare la sentenza nei 30 giorni successivi a norma dell'art. 281sexies comma 4
c.p.c. come novellato dai D.lgs. n. 149/2022 e 164/2024.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 10010/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ),
[...] C.F._2 Parte_3
(c.f. ) e (c.f. C.F._3 Parte_4
), quali eredi di , tutti rapp.ti e difesi dagli C.F._4 Persona_1 avv.ti Guido Grassi (c.f. ) e Maria Chiara Trulio (c.f. C.F._5
, in virtù di procura in calce al ricorso;
C.F._6
RICORRENTI
E
(P.IVA , in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
e legale rapp.te p.t, rapp.ta e difesa dall'avv. Carlo Giuseppe Terranova (c.f.
), in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
C.F._7
RESISTENTE
CONCLUSIONI Come da note difensive depositate per l'udienza del 16/10/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 21/04/2023, Parte_1
, e – nella
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 suindicata qualità di eredi di – convenivano in giudizio il Persona_1 CP_1
(d'ora innanzi anche solo ”), affinché fosse condannato al
[...] CP_1 pagamento della somma di €.1.242.780,65, oltre interessi dalla maturazione del credito fino al soddisfo, a titolo di compenso dovuto al de cuius per l'attività, da questi svolta, di coordinamento e progettazione dei lavori di rifacimento della strada a scorrimento veloce tratto Lioni-Grottaminarda affidati al . CP_1
A sostegno del ricorso esponevano:
-che il aveva ricevuto il predetto incarico con scrittura privata datata Per_1
11/07/2006, con la quale era stato pattuito il compenso nella misura pari al 1% del valore dei lavori affidati al ed effettivamente finanziati (art. 4 del CP_1 contratto);
- che, con missiva del 17/11/2020, il aveva certificato la corretta CP_1 esecuzione dell'incarico da parte del professionista, nonché l'importo (netto) delle opere per le quali era stata coordinata la progettazione nella somma di €
124.278.064,50;
- che, stante il mancato pagamento del dovuto, avevano sollecitato il per CP_1 una composizione bonaria dei reciproci rapporti, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro.
Chiedevano, pertanto, la condanna del resistente al pagamento della somma di € 1.242.780,65 oltre interessi dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
Si costituiva in giudizio il , che chiedeva il rigetto della domanda CP_1 in ragione della sua dedotta infondatezza, con vittoria delle spese di lite e condanna dei ricorrenti per lite temeraria ex art. 96 comma 1 c.p.c.
In particolare, il evidenziava, in primis, che il compenso dovuto CP_1 al doveva essere parametrato ai lavori effettivamente affidati e solo a Per_1 fronte (ed in proporzione) del relativo pagamento in favore di esso esponente. In secondo luogo, faceva rilevare che il , essendo deceduto, non avrebbe Per_1 potuto portare a termine l'attività di coordinamento sino al collaudo delle opere, il che rendeva necessaria la nomina di un altro professionista in sua sostituzione e, di conseguenza, la riduzione in misura proporzionale del corrispettivo dovuto. Infine, deduceva che il predetto professionista aveva già ricevuto in acconto la somma di
€ 150.000,00 in attuazione degli accordi contrattuali.
Con ordinanza in data 25/7/2024, veniva rigettata l'istanza proposta dai ricorrenti ai sensi degli artt. 186bis/ter c.p.c.; indi, all'udienza del 16/10/2025, all'esito della discussione orale, la causa veniva rimessa in decisione, con riserva di deposito della sentenza nei successivi trenta giorni, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., ultimo comma (come novellato dai d.lgs. 149/2022 e 164/2024).
Così riassunti i termini della controversia, il Tribunale rileva che la domanda proposta è fondata e va accolta, sia pure per quanto di ragione.
La questione controversa tra le parti verte principalmente sull'interpretazione dell'art. 4) del contratto dell'11/7/2024, con il quale il conferiva al dante causa degli istanti, , l'incarico di CP_1 Persona_1
“coordinamento delle attività del al fine di agevolare la Controparte_1 progettazione ed esecuzione dei lavori” per la realizzazione della strada a scorrimento Veloce Lioni Grottaminarda, pacifica essendo tra le parti la corretta ed esatta esecuzione della prestazione da parte del professionista.
L'art. 4) del citato contratto disciplina, in particolare, l'entità del corrispettivo ed i tempi di pagamento, stabilendo che lo stesso“ è fissato nella percentuale forfettaria ed onnicomprensiva dell'1% (uno per cento) sui lavori affidati al e condizionatamente al loro effettivo finanziamento” e che la CP_1 relativa corresponsione sarebbe avvenuta “…nei 30 giorni dal pagamento effettuato dall'Amministrazione al delle competenze relative agli oneri di CP_1 concessione e proporzionalmente alle somme a tale titolo erogate”
Ora, secondo la prospettazione attorea, con l'avvenuto finanziamento del progetto e l'inizio dei lavori, si sarebbe verificata la condizione per l'esigibilità del compenso nella misura dell'1% da calcolarsi sull'intero ammontare delle opere pari ad €.124.278.064,50; secondo, invece, il il corrispettivo spetterebbe solo CP_1 in ragione dei lavori effettivamente affidati ed in misura proporzionale all'effettivo pagamento degli stessi.
Ebbene, premesso che, in tema di interpretazione del contratto, l'interprete deve indagare la comune intenzione delle parti, leggendo le clausole in rapporto le une alle altre e, in via sussidiaria, intendendo l'accordo nel modo che realizzi il più equo contemperamento di interessi tra le parti, nel caso di specie, già la lettera dell'art. 4) è sufficientemente chiara nell'ancorare il compenso del professionista all'importo dei lavori via via appaltati al , deponendo in tal senso la CP_1 prevista corresponsione della percentuale dell'1% sul valore dei lavori “affidati” e condizionatamente “al loro effettivo finanziamento”. Tale interpretazione è, poi, avvalorata dalla prevista esclusione del compenso nell'ipotesi in cui le opere non fossero state finanziate (“nel caso le opere in oggetto non dovessero essere finanziate nulla sarà dovuto per alcun titolo allo stesso ing. ”), Persona_1 evincendosi da detta pattuizione la stretta correlazione tra il diritto al pagamento, finanziamento ed l'affidamento delle opere al . Ulteriore riscontro, infine, CP_1 si rinviene nella dichiarazione sottoscritta dal in data 18/6/2012, ai sensi Per_1 dell'art. 2560 c.c., (all. 4 alla memoria del 04/11/2024 di parte resistente), nello quale lo stesso attestava di essere creditore nei confronti del Consorzio degli
“importi che matureranno a finanziamento approvato con l'effettiva esecuzione dei lavori della Leoni-Grottaminarda”, proprio in conformità con l'art. 4 del contratto d'opera intellettuale.
Ebbene, poiché allo stato attuale, come documentato dal (v. CP_1 contratto di affidamento del 27/7/2017) i lavori affidati in concessione non comprendono ancora l'intero ammontare delle opere oggetto di progettazione (pari a €.124.278.064,50), bensì riguardano soltanto il primo stralcio del secondo lotto, per un valore di € 5.558.890,04 oltre oneri di concessione e sicurezza, è su tale importo che deve essere calcolata la percentuale dell'1%, con la conseguenza che il del compenso maturato dal professionista risulta, ad oggi, pari ad € 55.588,90.
Del resto, la possibilità di scorporare le opere in concessione era espressamente contemplata dal contratto di affidamento, laddove era previsto che il concedente avrebbe proceduto all'affidamento dei lavori “anche per stralci”, da identificarsi
“in ragione dei finanziamenti disponibili”.
Tanto chiarito, non è invece condivisibile la tesi del che pretende CP_1 di subordinare l'esigibilità di tale corrispettivo all'emissione dei singoli SAL.
In primo luogo, va evidenziato che nella pattuizione sul compenso alcun riferimento è fatto all'emissione dei singoli SAL, essendo il pagamento del corrispettivo agganciato, temporalmente, al “pagamento effettuato dall'Amministrazione al delle competenze relative agli oneri di CP_1 concessione e proporzionalmente alle somme a tale titolo erogate”. In secondo luogo tale pattuizione va letta in combinato disposto con la successiva, secondo cui “Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non dovesse rendere disponibili i citati oneri di concessione, in tutto o in parte alla ultimazione delle attività di progettazione, il
provvedere a saldare quanto ancora contrattualmente dovuto CP_1 all'incasso del primo Stato d'Avanzamento dei lavori”. Dalla stessa infatti emerge chiaramente che, ove gli oneri di concessione non fossero stati disponibili già al termine dell'attività di progettazione, il pagamento avrebbe dovuto coincidere con l'emissione del primo SAL, da considerarsi, quindi, quale termine ultimo per l'adempimento. Tale clausola sarebbe invece priva di senso nella prospettiva del di ancorare il pagamento all'emissione di ciascun SAL, non essendo CP_1 comprensibile . in questo caso, il riferimento all'emissione del primo SAL quale momento in cui effettuare il pagamento “di quanto ancora contrattualmente dovuto”.
Priva di pregio è poi l'eccezione sollevata dal resistente secondo cui nella quantificazione del compenso del dovrebbe tenersi conto del fatto che Per_1 lo stesso non potrà più svolgere il coordinamento delle attività del CP_1
al fine di agevolare le progettazioni e l'esecuzione dei lavori ancora in
[...] corso sino al collaudo degli stessi, rendendosi necessaria la nomina di altro professionista in sua sostituzione.
In realtà, il compenso di cui si discute attiene alle sole attività di coordinamento e progettazione relative al primo stralcio e, dunque, attività che sono state portate a termine dal suddetto professionista, come emerge dalla certificazione del 17/11/2020 prodotta in atti dai ricorrenti, sicchè tutto quello che eventualmente riguarderà il prosieguo delle opere del 2° e 3° stralcio e l'eventuale nomina di altro tecnico in sostituzione del è questione di là da venire priva di rilevanza Per_1 nella presente sede.
Va a questo punto affrontata la questione relativa al pagamento dell'acconto di € 150.000,00, che il assume di aver già corrisposto in favore del dante CP_1 causa dei ricorrenti secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 del contratto in atti, circostanza, invece, contestata da questi ultimi.
Preliminarmente, occorre ribadire che, come già evidenziato con provvedimento del 25/07/2024, non vi è alcuna preclusione alla produzione di documenti nel corso della prima udienza di trattazione dell'azionato rito semplificato, e ciò tanto più considerato che l'art. 281duodecies c.p.c. prevede la facoltà alle parti di richiedere, a tale udienza, la concessione di un termine anche per la produzione di nuovi documenti. Discende da ciò che ben può prendersi in considerazione, ai fini della decisione, la documentazione prodotta dal resistente in occasione sia della prima udienza che successivamente con le memorie autorizzate ai sensi dell'art. 281duodecies c.p.c.
Ebbene, a conforto del proprio assunto, il ha prodotto CP_1 documentazione bancaria da cui risultano effettuati bonifici bancari in favore del
, per i seguenti importi: € 61.500,00 in data 19/5/2009 come da estratto Per_1 conto e relativa scheda contabile della BNL;
€ 8.000,00 come da disposizione di bonifico in favore del predetto datato 18/6/2012 ed estratto conto dell'UBI Banca
Popolare di Ancona;
€ 53.500,00 in data 6/2/2017 come da estratto conto e relativa scheda contabile sul conto della Banca Popolare di Milano.
Ora, se è vero che la semplice annotazione del bonifico nell'estratto conto del selvens non costituisce di per sé prova degli avvenuti pagamenti, è pur vero tuttavia, che tali ordinativi di pagamento trovano riscontro indiretto in altri documenti prodotti in atti dal . Infatti, va innanzitutto evidenziato che la CP_1 contestazione mossa dai ricorrenti secondo cui mai alcun pagamento sarebbe stato effettuato a titolo di acconto, è smentita dalla dichiarazione a firma del Per_1 del 18/06/2012, nella quale lo stesso si riconosceva creditore, alla suindicata data, della somma di € 76.500,00. Con il bonifico del 19/5/2009 di € 61.500,00, infatti, il aveva provveduto a pagare l'importo netto della metà dell'acconto CP_1 pattuito, tenuto conto che il Mod. 770 S/2010 semplificato, dichiarazione n.
16183953580-0000006 del 30.07.2010 per l'anno d'imposta 2009, estratto dal sito dell'Agenzia delle Entrate, certifica un reddito in favore del di € Per_1
75.000,00 lordi ed il versamento di una ritenuta d'acconto di € 15.000,00, con un residuo netto da pagare di € 60.000,00 oltre il 2% della Parte_5 corrispondente proprio all'importo di cui al primo bonifico del 19/5/2009. Il pagamento delle somme di € 8.000,00 e di € 53.000,00 di cui agli altri due bonifici corrisponde, poi, all'importo delle fatture n. 2 del 18/02/2010 di € 30.000,00 e n. 5 del 22/09/2010 di € 45.000,00, per un totale di € 75.000,00 (importo lordo euro
75.000,00; + 2% euro pari a € 1.500,00); detratta la Controparte_2 ritenuta di acconto (su 75.000,00) per € 15.000,00. Anche tali pagamenti trovano riscontro nella documentazione fiscale relativa al per l'anno 2018 (v. all. CP_1
6 della memoria del 4/11/2024) Ed è appena il caso di evidenziare che il , Per_1 nel sollecitare il pagamento delle suindicate fatture n. 2 e n. 5 del 2010 (v. missive del 3/11/2016 e del 13/1/2017), faceva riferimento al pagamento del “saldo” primo acconto, a conferma del fatto che gli era già stato effettuato il pagamento della prima fattura del 13/2/2009 di € 75.000,00.
In definitiva, l'insieme di tale documentazione (estratti conto, documentazione fiscale, fatture, missive) consente di ritenere dimostrato l'assunto del circa l'avvenuta corresponsione dell'acconto di € 150.000,00. CP_1
Ne deriva, pertanto, che detratta proporzionalmente l'anticipazione di €
150.000,00 (pari al 12% del compenso complessivo di € 1.242.780,65) dal compenso come sopra determinato di € 55.588,90, la somma dovuta ai ricorrenti risulta pari ad € 49.918,23.
Al pagamento del suindicato importo va condannato il , oltre CP_1 interessi moratori ex D.lgs. n. 231/02 (sull'applicabilità di tali interessi al contratto d'opera professionale v. Cass. 19/1/2025, n. 1265) a decorrere dalla data del
30/4/2019 di emissione del primo SAL.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, con ricorso ai criteri di cui allo scaglione di riferimento dell'importo effettivamente oggetto di condanna e con applicazione dell'aumento per la rappresentanza di più parti ex art. 4 co. 2.
L'accoglimento si pure parziale della domanda attorea comporta il rigetto della domanda formulata dal resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , ricorso ex art-. 281decies c.p.c., nei confronti del Parte_4 CP_1
, così provvede:
[...]
a) accoglie, per quanto di ragione, la domanda e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di Controparte_1
€.49.918,23, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/02 a decorrere dal 30/4/2019 sino al soddisfo;
b) condanna la resistente al pagamento, in favore degli istanti, delle spese di lite, che liquida in € 518,00 per spese ed € 11.424,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 28/10/2025 IL GIUDICE MONOCRATICO (dott.ssa Carla Sorrentini)
11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Carla Sorrentini, preliminarmente dà atto che la sentenza che segue è pronunciata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. all'esito della discussione orale svoltasi all'udienza del 16/10/2025, alla quale questo Giudice si riservava di depositare la sentenza nei 30 giorni successivi a norma dell'art. 281sexies comma 4
c.p.c. come novellato dai D.lgs. n. 149/2022 e 164/2024.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 10010/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ),
[...] C.F._2 Parte_3
(c.f. ) e (c.f. C.F._3 Parte_4
), quali eredi di , tutti rapp.ti e difesi dagli C.F._4 Persona_1 avv.ti Guido Grassi (c.f. ) e Maria Chiara Trulio (c.f. C.F._5
, in virtù di procura in calce al ricorso;
C.F._6
RICORRENTI
E
(P.IVA , in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
e legale rapp.te p.t, rapp.ta e difesa dall'avv. Carlo Giuseppe Terranova (c.f.
), in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
C.F._7
RESISTENTE
CONCLUSIONI Come da note difensive depositate per l'udienza del 16/10/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 21/04/2023, Parte_1
, e – nella
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 suindicata qualità di eredi di – convenivano in giudizio il Persona_1 CP_1
(d'ora innanzi anche solo ”), affinché fosse condannato al
[...] CP_1 pagamento della somma di €.1.242.780,65, oltre interessi dalla maturazione del credito fino al soddisfo, a titolo di compenso dovuto al de cuius per l'attività, da questi svolta, di coordinamento e progettazione dei lavori di rifacimento della strada a scorrimento veloce tratto Lioni-Grottaminarda affidati al . CP_1
A sostegno del ricorso esponevano:
-che il aveva ricevuto il predetto incarico con scrittura privata datata Per_1
11/07/2006, con la quale era stato pattuito il compenso nella misura pari al 1% del valore dei lavori affidati al ed effettivamente finanziati (art. 4 del CP_1 contratto);
- che, con missiva del 17/11/2020, il aveva certificato la corretta CP_1 esecuzione dell'incarico da parte del professionista, nonché l'importo (netto) delle opere per le quali era stata coordinata la progettazione nella somma di €
124.278.064,50;
- che, stante il mancato pagamento del dovuto, avevano sollecitato il per CP_1 una composizione bonaria dei reciproci rapporti, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro.
Chiedevano, pertanto, la condanna del resistente al pagamento della somma di € 1.242.780,65 oltre interessi dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
Si costituiva in giudizio il , che chiedeva il rigetto della domanda CP_1 in ragione della sua dedotta infondatezza, con vittoria delle spese di lite e condanna dei ricorrenti per lite temeraria ex art. 96 comma 1 c.p.c.
In particolare, il evidenziava, in primis, che il compenso dovuto CP_1 al doveva essere parametrato ai lavori effettivamente affidati e solo a Per_1 fronte (ed in proporzione) del relativo pagamento in favore di esso esponente. In secondo luogo, faceva rilevare che il , essendo deceduto, non avrebbe Per_1 potuto portare a termine l'attività di coordinamento sino al collaudo delle opere, il che rendeva necessaria la nomina di un altro professionista in sua sostituzione e, di conseguenza, la riduzione in misura proporzionale del corrispettivo dovuto. Infine, deduceva che il predetto professionista aveva già ricevuto in acconto la somma di
€ 150.000,00 in attuazione degli accordi contrattuali.
Con ordinanza in data 25/7/2024, veniva rigettata l'istanza proposta dai ricorrenti ai sensi degli artt. 186bis/ter c.p.c.; indi, all'udienza del 16/10/2025, all'esito della discussione orale, la causa veniva rimessa in decisione, con riserva di deposito della sentenza nei successivi trenta giorni, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., ultimo comma (come novellato dai d.lgs. 149/2022 e 164/2024).
Così riassunti i termini della controversia, il Tribunale rileva che la domanda proposta è fondata e va accolta, sia pure per quanto di ragione.
La questione controversa tra le parti verte principalmente sull'interpretazione dell'art. 4) del contratto dell'11/7/2024, con il quale il conferiva al dante causa degli istanti, , l'incarico di CP_1 Persona_1
“coordinamento delle attività del al fine di agevolare la Controparte_1 progettazione ed esecuzione dei lavori” per la realizzazione della strada a scorrimento Veloce Lioni Grottaminarda, pacifica essendo tra le parti la corretta ed esatta esecuzione della prestazione da parte del professionista.
L'art. 4) del citato contratto disciplina, in particolare, l'entità del corrispettivo ed i tempi di pagamento, stabilendo che lo stesso“ è fissato nella percentuale forfettaria ed onnicomprensiva dell'1% (uno per cento) sui lavori affidati al e condizionatamente al loro effettivo finanziamento” e che la CP_1 relativa corresponsione sarebbe avvenuta “…nei 30 giorni dal pagamento effettuato dall'Amministrazione al delle competenze relative agli oneri di CP_1 concessione e proporzionalmente alle somme a tale titolo erogate”
Ora, secondo la prospettazione attorea, con l'avvenuto finanziamento del progetto e l'inizio dei lavori, si sarebbe verificata la condizione per l'esigibilità del compenso nella misura dell'1% da calcolarsi sull'intero ammontare delle opere pari ad €.124.278.064,50; secondo, invece, il il corrispettivo spetterebbe solo CP_1 in ragione dei lavori effettivamente affidati ed in misura proporzionale all'effettivo pagamento degli stessi.
Ebbene, premesso che, in tema di interpretazione del contratto, l'interprete deve indagare la comune intenzione delle parti, leggendo le clausole in rapporto le une alle altre e, in via sussidiaria, intendendo l'accordo nel modo che realizzi il più equo contemperamento di interessi tra le parti, nel caso di specie, già la lettera dell'art. 4) è sufficientemente chiara nell'ancorare il compenso del professionista all'importo dei lavori via via appaltati al , deponendo in tal senso la CP_1 prevista corresponsione della percentuale dell'1% sul valore dei lavori “affidati” e condizionatamente “al loro effettivo finanziamento”. Tale interpretazione è, poi, avvalorata dalla prevista esclusione del compenso nell'ipotesi in cui le opere non fossero state finanziate (“nel caso le opere in oggetto non dovessero essere finanziate nulla sarà dovuto per alcun titolo allo stesso ing. ”), Persona_1 evincendosi da detta pattuizione la stretta correlazione tra il diritto al pagamento, finanziamento ed l'affidamento delle opere al . Ulteriore riscontro, infine, CP_1 si rinviene nella dichiarazione sottoscritta dal in data 18/6/2012, ai sensi Per_1 dell'art. 2560 c.c., (all. 4 alla memoria del 04/11/2024 di parte resistente), nello quale lo stesso attestava di essere creditore nei confronti del Consorzio degli
“importi che matureranno a finanziamento approvato con l'effettiva esecuzione dei lavori della Leoni-Grottaminarda”, proprio in conformità con l'art. 4 del contratto d'opera intellettuale.
Ebbene, poiché allo stato attuale, come documentato dal (v. CP_1 contratto di affidamento del 27/7/2017) i lavori affidati in concessione non comprendono ancora l'intero ammontare delle opere oggetto di progettazione (pari a €.124.278.064,50), bensì riguardano soltanto il primo stralcio del secondo lotto, per un valore di € 5.558.890,04 oltre oneri di concessione e sicurezza, è su tale importo che deve essere calcolata la percentuale dell'1%, con la conseguenza che il del compenso maturato dal professionista risulta, ad oggi, pari ad € 55.588,90.
Del resto, la possibilità di scorporare le opere in concessione era espressamente contemplata dal contratto di affidamento, laddove era previsto che il concedente avrebbe proceduto all'affidamento dei lavori “anche per stralci”, da identificarsi
“in ragione dei finanziamenti disponibili”.
Tanto chiarito, non è invece condivisibile la tesi del che pretende CP_1 di subordinare l'esigibilità di tale corrispettivo all'emissione dei singoli SAL.
In primo luogo, va evidenziato che nella pattuizione sul compenso alcun riferimento è fatto all'emissione dei singoli SAL, essendo il pagamento del corrispettivo agganciato, temporalmente, al “pagamento effettuato dall'Amministrazione al delle competenze relative agli oneri di CP_1 concessione e proporzionalmente alle somme a tale titolo erogate”. In secondo luogo tale pattuizione va letta in combinato disposto con la successiva, secondo cui “Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non dovesse rendere disponibili i citati oneri di concessione, in tutto o in parte alla ultimazione delle attività di progettazione, il
provvedere a saldare quanto ancora contrattualmente dovuto CP_1 all'incasso del primo Stato d'Avanzamento dei lavori”. Dalla stessa infatti emerge chiaramente che, ove gli oneri di concessione non fossero stati disponibili già al termine dell'attività di progettazione, il pagamento avrebbe dovuto coincidere con l'emissione del primo SAL, da considerarsi, quindi, quale termine ultimo per l'adempimento. Tale clausola sarebbe invece priva di senso nella prospettiva del di ancorare il pagamento all'emissione di ciascun SAL, non essendo CP_1 comprensibile . in questo caso, il riferimento all'emissione del primo SAL quale momento in cui effettuare il pagamento “di quanto ancora contrattualmente dovuto”.
Priva di pregio è poi l'eccezione sollevata dal resistente secondo cui nella quantificazione del compenso del dovrebbe tenersi conto del fatto che Per_1 lo stesso non potrà più svolgere il coordinamento delle attività del CP_1
al fine di agevolare le progettazioni e l'esecuzione dei lavori ancora in
[...] corso sino al collaudo degli stessi, rendendosi necessaria la nomina di altro professionista in sua sostituzione.
In realtà, il compenso di cui si discute attiene alle sole attività di coordinamento e progettazione relative al primo stralcio e, dunque, attività che sono state portate a termine dal suddetto professionista, come emerge dalla certificazione del 17/11/2020 prodotta in atti dai ricorrenti, sicchè tutto quello che eventualmente riguarderà il prosieguo delle opere del 2° e 3° stralcio e l'eventuale nomina di altro tecnico in sostituzione del è questione di là da venire priva di rilevanza Per_1 nella presente sede.
Va a questo punto affrontata la questione relativa al pagamento dell'acconto di € 150.000,00, che il assume di aver già corrisposto in favore del dante CP_1 causa dei ricorrenti secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 del contratto in atti, circostanza, invece, contestata da questi ultimi.
Preliminarmente, occorre ribadire che, come già evidenziato con provvedimento del 25/07/2024, non vi è alcuna preclusione alla produzione di documenti nel corso della prima udienza di trattazione dell'azionato rito semplificato, e ciò tanto più considerato che l'art. 281duodecies c.p.c. prevede la facoltà alle parti di richiedere, a tale udienza, la concessione di un termine anche per la produzione di nuovi documenti. Discende da ciò che ben può prendersi in considerazione, ai fini della decisione, la documentazione prodotta dal resistente in occasione sia della prima udienza che successivamente con le memorie autorizzate ai sensi dell'art. 281duodecies c.p.c.
Ebbene, a conforto del proprio assunto, il ha prodotto CP_1 documentazione bancaria da cui risultano effettuati bonifici bancari in favore del
, per i seguenti importi: € 61.500,00 in data 19/5/2009 come da estratto Per_1 conto e relativa scheda contabile della BNL;
€ 8.000,00 come da disposizione di bonifico in favore del predetto datato 18/6/2012 ed estratto conto dell'UBI Banca
Popolare di Ancona;
€ 53.500,00 in data 6/2/2017 come da estratto conto e relativa scheda contabile sul conto della Banca Popolare di Milano.
Ora, se è vero che la semplice annotazione del bonifico nell'estratto conto del selvens non costituisce di per sé prova degli avvenuti pagamenti, è pur vero tuttavia, che tali ordinativi di pagamento trovano riscontro indiretto in altri documenti prodotti in atti dal . Infatti, va innanzitutto evidenziato che la CP_1 contestazione mossa dai ricorrenti secondo cui mai alcun pagamento sarebbe stato effettuato a titolo di acconto, è smentita dalla dichiarazione a firma del Per_1 del 18/06/2012, nella quale lo stesso si riconosceva creditore, alla suindicata data, della somma di € 76.500,00. Con il bonifico del 19/5/2009 di € 61.500,00, infatti, il aveva provveduto a pagare l'importo netto della metà dell'acconto CP_1 pattuito, tenuto conto che il Mod. 770 S/2010 semplificato, dichiarazione n.
16183953580-0000006 del 30.07.2010 per l'anno d'imposta 2009, estratto dal sito dell'Agenzia delle Entrate, certifica un reddito in favore del di € Per_1
75.000,00 lordi ed il versamento di una ritenuta d'acconto di € 15.000,00, con un residuo netto da pagare di € 60.000,00 oltre il 2% della Parte_5 corrispondente proprio all'importo di cui al primo bonifico del 19/5/2009. Il pagamento delle somme di € 8.000,00 e di € 53.000,00 di cui agli altri due bonifici corrisponde, poi, all'importo delle fatture n. 2 del 18/02/2010 di € 30.000,00 e n. 5 del 22/09/2010 di € 45.000,00, per un totale di € 75.000,00 (importo lordo euro
75.000,00; + 2% euro pari a € 1.500,00); detratta la Controparte_2 ritenuta di acconto (su 75.000,00) per € 15.000,00. Anche tali pagamenti trovano riscontro nella documentazione fiscale relativa al per l'anno 2018 (v. all. CP_1
6 della memoria del 4/11/2024) Ed è appena il caso di evidenziare che il , Per_1 nel sollecitare il pagamento delle suindicate fatture n. 2 e n. 5 del 2010 (v. missive del 3/11/2016 e del 13/1/2017), faceva riferimento al pagamento del “saldo” primo acconto, a conferma del fatto che gli era già stato effettuato il pagamento della prima fattura del 13/2/2009 di € 75.000,00.
In definitiva, l'insieme di tale documentazione (estratti conto, documentazione fiscale, fatture, missive) consente di ritenere dimostrato l'assunto del circa l'avvenuta corresponsione dell'acconto di € 150.000,00. CP_1
Ne deriva, pertanto, che detratta proporzionalmente l'anticipazione di €
150.000,00 (pari al 12% del compenso complessivo di € 1.242.780,65) dal compenso come sopra determinato di € 55.588,90, la somma dovuta ai ricorrenti risulta pari ad € 49.918,23.
Al pagamento del suindicato importo va condannato il , oltre CP_1 interessi moratori ex D.lgs. n. 231/02 (sull'applicabilità di tali interessi al contratto d'opera professionale v. Cass. 19/1/2025, n. 1265) a decorrere dalla data del
30/4/2019 di emissione del primo SAL.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, con ricorso ai criteri di cui allo scaglione di riferimento dell'importo effettivamente oggetto di condanna e con applicazione dell'aumento per la rappresentanza di più parti ex art. 4 co. 2.
L'accoglimento si pure parziale della domanda attorea comporta il rigetto della domanda formulata dal resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , ricorso ex art-. 281decies c.p.c., nei confronti del Parte_4 CP_1
, così provvede:
[...]
a) accoglie, per quanto di ragione, la domanda e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di Controparte_1
€.49.918,23, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/02 a decorrere dal 30/4/2019 sino al soddisfo;
b) condanna la resistente al pagamento, in favore degli istanti, delle spese di lite, che liquida in € 518,00 per spese ed € 11.424,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 28/10/2025 IL GIUDICE MONOCRATICO (dott.ssa Carla Sorrentini)