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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/01/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 4674/2021 R.G.A.C. vertente TRA (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Anna Colombo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla piazza F. e L. Gullo, n. 23; -attrice- E in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla CP_1 comparsa di risposta, dall'avv. Daniele Percacciuolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, al viale degli Alimena, n. 61. -convenuta-
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni delle parti: Per l'attrice (conclusioni rassegnate nell'atto di citazione): “a) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. della società in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Via Monzambano, 10 – 00185 Roma, in ordine alla produzione del sinistro di cui in premessa;
b) per l'effetto, condannare la società in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Via CP_1
Monzambano, 10 – 00185 Roma, all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, che allo stato si quantificano in complessivi € 56.760,71 ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia;
c) in entrambi i casi con la condanna agli interessi legali dal fatto al saldo e alla rivalutazione monetaria come per legge;
d) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e sentenza munita di provvisoria esecutorietà come per legge”. Per la convenuta (conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta): “per le ragioni sopra esposte, rigettare la domanda risarcitoria avanzata, ovvero escludere totalmente e/o comunque ridurre il risarcimento per responsabilità del danneggiato ex art. 1227 c.c.; con condanna dell'attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna attrice ha dedotto che in data 20/2/2019, alle ore 15:00 circa, mentre percorreva la S.S. 107 alla guida dell'autovettura Suzuki NI (tg. DG 701 TN) di proprietà del sig. Parte_2 in agro del Comune di San Giovanni in Fiore, loc. Silvana Mansio, in prossimità del Km 74,6, avvedutasi della presenza di una grossa e profonda buca sulla strada, effettuava un'energica manovra per evitarla e, a causa della presenza di neve mista a ghiaccio, perdeva il controllo del veicolo che, dapprima, impattava contro il guardrail e, poi, finiva in posizione capovolta al centro della carreggiata. L'istante ha dedotto che il sinistro causava ingenti danni alla carrozzeria ed al comparto meccanico dell'autovettura e gravi lesioni alla persona, poi trattate presso il Pronto Soccorso dell'A.O. di Cosenza ove le veniva diagnosticato
“traumatismo della testa, non specificato;
frattura chiusa della scapola, parte non specificata;
frattura processo trasverso sx e lamina destra di c7 ferita retroauricolare orecchio dx”, prescritta la terapia medica e quella di immobilizzazione provvisoria, con prognosi iniziale di giorni trenta. Ha pure rappresentato di avere incaricato il dott. Per_1 di redigere una perizia medico-legale di parte e che questi aveva accertato
[...] un'invalidità permanente del 15%, un'inabilità temporanea totale di giorni 40 e un'inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 120. Nella prospettazione attorea la responsabilità per il sinistro sarebbe ascrivibile in via esclusiva e piena alla convenuta per non avere provveduto ad CP_1 effettuare i lavori necessari per mettere in sicurezza la sede stradale di sua proprietà. L'attrice ha dedotto di avere inviato lettera di messa in mora alla convenuta chiedendo il risarcimento dei danni patiti, ricevendo, tuttavia, in data 21/4/2021, una comunicazione con cui l'ente ha negato ogni responsabilità. Ha, inoltre, dato atto di avere infruttuosamente invitato, con p.e.c. del 28/4/2021, la convenuta alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita. Per tali ragioni, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] per sentirla condannare ai sensi dell'art. 2051 c.c. al risarcimento di tutti i CP_1 danni subiti in conseguenza del sinistro, quantificati in complessivi € 56.760,71, oltre interessi legali, dal fatto al saldo, e rivalutazione monetaria come per legge. Con comparsa di risposta depositata in data 5/4/2022, si è costituita in giudizio contestando la domanda ed ascrivendo l'esclusiva responsabilità per il CP_1 sinistro all'attrice che avrebbe percorso il tratto stradale ad una velocità non conforme ai limiti e non commisurata alle condizioni meteo, del manto stradale e della conformazione strutturale della stessa strada;
la convenuta ha, in particolare, evidenziato che, per come rilevato dai carabinieri intervenuti sul posto, la buca si trovava a 42 metri dal punto di inizio della frenata. Su tali presupposti, CP_1 ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria e fatto espressa riserva di agire separatamente per il ristoro dei danni causati dal veicolo al patrimonio stradale. In via subordinata, ha eccepito il concorso dell'attrice nella causazione del fatto, con conseguente necessità di escludere o ridurre il risarcimento ex art. 1227 c.c.; in via ancor più gradata, ha eccepito l'abnormità della quantificazione del danno ex adverso operata, rilevando che il decreto del 3/7/2003 del Ministero della Salute ha attribuito alle fratture vertebrali una valutazione compresa tra i 4 ed i 6 punti percentuali, con la conseguenza che la che aveva 45 anni al momento Parte_1 del fatto, avrebbe avuto diritto ad € 10.989,35 nel caso di 4 punti percentuali ovvero, al massimo, ad € 15.467,72 nel caso di riconoscimento di 6 punti
Pagina 2 di 6 percentuali. Il tutto con condanna dell'attrice alla corresponsione delle spese e competenze del giudizio. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, l'escussione dei testimoni indicati dalle parti , Testimone_1
e e l'espletamento di una c.t.u. Testimone_2 Testimone_3 tecnico modale eseguita dell'ing. (depositata in data 30/1/2024). Persona_2
Successivamente è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13/9/2024, sostituita con decreto emesso ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, e con ordinanza del 16/9/2024 è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
2. Con riguardo alla qualificazione giuridica della domanda, dalla lettura degli atti è evidente che il referente normativo della pretesa azionata debba essere individuato nell'art. 2051 c.c., avendo parte attrice allegato la riconducibilità del danno fisico sofferto ad un vizio del manto stradale, caratterizzato dalla presenza di una buca e di ghiaccio misto a neve, invocando, all'uopo, la responsabilità dell'ente proprietario della strada in ordine al verificarsi dell'evento, per non aver ottemperato all'obbligo di custodia e manutenzione su di lui gravante. Sul punto occorre rammentare che grava sul custode l'onere di dimostrare l'inidoneità in concreto della situazione a provocare l'incidente o la colpa del danneggiato, ovvero l'esistenza di altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il danno (cfr., ex pluribus, cass. n. 26751/2009). Ed infatti, la responsabilità per danni di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode. A tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno. Pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (cfr. cass. n. 25243/2006).
3. Tanto premesso in punto di diritto, nel caso di specie, il fatto storico del verificarsi del sinistro stradale nelle circostanze di tempo e luogo indicate nell'atto di citazione ha trovato pieno riscontro sia nel rapporto giornaliero delle squadre di manutenzione della convenuta, sia nel verbale, con allegato fascicolo fotografico (che ritrae, tra le altre cose, la pavimentazione stradale nel punto in cui si è verificato il sinistro), redatto dai Carabinieri di San Giovanni in Fiore,
Pagina 3 di 6 intervenuti dopo circa 30 minuti dall'evento, nel quale, gli accertatori, dato atto della presenza sulla strada del veicolo ancora capovolto e del fatto che gli occupanti fossero già stati trasportati presso il Pronto Soccorso dell' CP_2
hanno così compendiato la vicenda: “sulla scorta dei rilievi foto planimetrici e
[...] tenuto conto delle dichiarazioni rilasciate dalle persone coinvolte, si può dedurre che l'incidente autonomo in questione possa essersi verificato allorché il veicolo proveniente da Cosenza direzione Crotone percorrendo la SS 107 alla km 74.600 perdeva il controllo, verosimilmente a causa dell'accumulo di neve misto a ghiaccio presente al bordo della carreggiata (veicolo dotato di regolari pneumatici da neve) perdeva il controllo del veicolo invadendo la carreggiata del senso opposto di marcia andando a collidere contro il guardrail provocandone il danneggiamento e arrestando la propria corsa al centro della carreggiata”. Nella parte concernente il piano viabile, hanno così descritto la pavimentazione: “manto stradale asciutto, ma sul bordo della carreggiata vi era la presenza di neve e neve mista a ghiaccio…suolo, in buono stato di conservazione”, dando altresì atto della presenza, più in avanti rispetto al punto del ribaltamento, della buca descritta nell'atto di citazione “dell'ampiezza di circa 1,5 m, è situata a circa 42 metri dall'inizio della frenata (cumulo di neve)”. Il teste di parte attrice , il quale, al momento del fatto, stava Testimone_1 percorrendo la strada nel senso di marcia opposto all'attrice, escusso all'udienza del 9/6/2023, ha confermato la dinamica del sinistro per come narrata nell'atto di citazione, riferendo dell'improvvisa manovra di deviazione compiuta dall'autovettura condotta dalla per evitare la buca, dell'impatto con il Parte_1 guardrail e del ribaltamento del veicolo, precisando, infine, di aver constatato la presenza sul manto stradale di neve mista a ghiaccio. La deposizione fornita dal teste trova preciso riscontro nelle dichiarazioni spontanee, contenute nel verbale dei Carabinieri, rese dell'attrice e della terza trasportata, alle ore 19:40 del giorno dell'incidente, mentre si Testimone_4 trovavano in Pronto Soccorso, perché entrambe hanno riferito di avere effettuato una brusca manovra per evitare una buca presente sulla carreggiata, di avere perso il controllo dell'autovettura che conseguentemente si ribaltava. Tali dichiarazioni devono sicuramente ritenersi attendibili, visto che sono state rese pressoché nell'immediatezza dei fatti, in uno stato fisico conseguente all'incidente tale da far dubitare che possano costituire una concordata dichiarazione di comodo. La rilevanza ed attendibilità delle dichiarazioni che precedono, oltre ad essere riscontrata dalla deposizione del teste , trova un preciso riscontro anche Tes_1 nel verbale dei Carabinieri (che dà atto dell'effettiva presenza di una estesa buca di 1,5 m e la presenza di neve e neve mista a ghiaccio ai lati della carreggiata). D'altra parte, la convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere, non ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare l'inesistenza dell'anomalia e l'assenza di neve e ghiaccio ai lati della carreggiata nel tratto in questione. Prive di valore probatorio si appalesano, infatti, le dichiarazioni rese dal teste Testimone_3 dipendente della convenuta, il quale, dopo aver precisato di avere fatto parte della squadra intervenuta sul luogo dell'incidente e confermato la presenza della neve ai lati della strada, ha negato che vi fosse “alcuna buca, su alcuna delle due carreggiate. Il manto stradale era in perfette condizioni”; tale deposizione è, sul punto, smentita dai
Pagina 4 di 6 riscontri oggettivi di cui al verbale dei Carabinieri che, in qualità di atto avente fede privilegiata, fa prova fino a querela di falso dei fatti avvenuti in presenza e dei fatti statici accertati, quale è la presenza, a 42 metri dal punto di inizio della frenata, della buca di 1,5 m sulla carreggiata percorsa dall'attrice, raffigurata anche nelle foto allegate al verbale. All'esito della compiuta istruttoria può dunque ritenersi soddisfatto l'onere probatorio gravante sull'attrice che ha dimostrato la sussistenza del nesso di causalità tra il verificarsi del sinistro e il vizio della cosa dedotto, posto che, dalle foto prodotte, dal rapporto di intervento dei Carabinieri e dalla deposizione del teste , può ritenersi accertato che il sinistro occorsole si è verificato a Tes_1 causa della presenza della buca e della neve/ghiaccio ai lati della strada, con conseguente responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., tenuta a sua volta alla manutenzione della strada in oggetto in qualità di ente proprietario.
4. Va tuttavia affermata la concorrente responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro, per avere tenuto una condotta di guida contraria alle regole di diligenza e prudenza che la situazione concreta della strada le imponeva di osservare. Secondo la giurisprudenza di legittimità, “la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227, comma 1 c.c. e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Di talchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (cfr. cass. n. 2481/2018). Nel caso di specie, dalla relazione di c.t.u. redatta dall'ing. è emerso Persona_2 che “all'epoca dei fatti il limite stradale fosse a 70 km/h e che ci fossero segnali stradali indicanti il pericolo strada sdrucciolevole in prossimità del km di interesse”. Anche i testi e hanno confermato l'esistenza di tale limite, che risulta Tes_3 Tes_2 indicato anche nel rapportino dell' Ricorrendo al modello di calcolo CP_1 energetico, il c.t.u. ha evidenziato che il veicolo condotto dall'attrice, prima della frenata, viaggiava ad una velocità compresa tra i 91 km/h (v. prima della frenata minima) ed i 101 km/h (v. prima della frenata massima), dunque, tra i 20 km/h ed i 30 km/h oltre il limite consentito (70 km/h). Tanto induce a ritenere, alla luce della gravità dei danni subiti e alla riscontrata presenza di tracce di frenata del veicolo condotto dall'attrice per circa 30 metri, che al momento del sinistro la tenesse una velocità superiore al limite consentito e comunque non Parte_1 commisurata alle condizioni meteo, che vedevano la presenza di neve e ghiaccio,
Pagina 5 di 6 e alle caratteristiche del manto stradale e della conformazione strutturale della strada stessa, per come opportunamente segnalate. In merito alla graduazione delle responsabilità, ritiene il tribunale che, per la maggiore gravità della violazione posta in essere da in ragione della CP_1 particolare ampiezza e pericolosità della buca esistente sulla strada, debba essere affermata la colpa di tale ente nella misura del 70% e quella dell'attrice nella misura del 30%.
5. La causa deve essere rimessa sul ruolo dovendosi procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori finalizzati all'accertamento dell'entità dei danni lamentati dall'attrice.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accerta e dichiara la concorrente responsabilità di Parte_1
e di nella causazione del sinistro verificatosi in
[...] CP_1 data 20/2/2019, sulla S.S. 107 in agro del Comune di San Giovanni in Fiore, loc. Silvana Mansio, in prossimità del Km 74,6, nella misura del 30% a carico di e del 70% a carico di Parte_1
CP_1
- dispone come da distinta ordinanza quanto alla prosecuzione del giudizio.
Cosenza, 30 gennaio 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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