Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 28/04/2026, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01274/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02781/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2781 del 2025, proposto da
AR SP, rappresentata e difesa dagli avvocati Grazia Crea e Oreste Puglisi, e da quest’ultimo anche in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera Papardo, non costituita in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato nascente
- dal decreto ingiuntivo n. 256/2025 emesso dal Tribunale di Messina, Sezione lavoro;
- della sentenza n. 1715/2025 del medesimo Tribunale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 la dott.ssa OL NN IZ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
1. Con il ricorso in esame i ricorrenti hanno rappresentato che, con il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 256/2025, il Tribunale di Messina, Sezione lavoro, ha condannato l’Azienda Ospedaliero Paparo:
“ a) al pagamento in favore di SP AR dell’importo di euro 21.209,34 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria senza cumulo dal dovuto al soddisfo, a titolo risarcitorio in esecuzione della sentenza n.2207/2023 del 22/11/2023 del GdL del Tribunale di Messina (doc.3);
b) a consegnare a SP AR le buste paga relative al periodo settembre-dicembre 2019, 13^ mensilità 2009-2016 e i fogli presenze mensili da marzo 2012 a dicembre 2013;
c) alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 944,00 per compensi professionali, € 259,00 per c.u. oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Oreste Puglisi ”.
2. All’esito della proposta opposizione, il Tribunale di Messina, con sentenza n. 1715/2025, notificata in data 2.7.2025, nel rigettare il proposto gravame, ha confermato il predetto decreto ingiuntivo, dichiarandolo definitivamente esecutivo e altresì condannando l’Azienda alla rifusione delle spese di lite del relativo giudizio, liquidate in euro 2.694,00, oltre accessori di legge, anch’esse distratte in favore dell’Avv. Oreste Puglisi.
3. L’Amministrazione, tuttavia, non avrebbe dato spontanea esecuzione ai sopra citati titoli, seppure ritualmente notificati e passati in giudicato, come da attestazioni in atti; sicché i ricorrenti ne hanno chiesto l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., anche a mezzo nomina di Commissario ad acta , con condanna dell’Azienda al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre che al rimborso delle spese di registrazione dei citati provvedimenti giudiziari.
4. L’Azienda non si è costituita in giudizio, seppure ritualmente evocata.
5. Con istanza depositata il 23 febbraio 2026 il ricorrente ha chiesto disporsi un breve rinvio della camera di consiglio già fissata, in vista della possibile bonaria definizione della controversia.
6. Pertanto, alla camera di consiglio del 24 febbraio 2026, la trattazione del ricorso è stata rinviata al 21 aprile 2026.
7. Alla camera di consiglio celebratasi in tale ultima data, nessuno è comparso; quindi il ricorso è stato posto in decisione.
8. Il ricorso è fondato.
9. Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge a supporto della chiesta ottemperanza, essendo la pretesa dei ricorrenti fondata su titoli esecutivi ritualmente notificati e passati in giudicato, essendo decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non constando, per converso, l’esatto e integrale adempimento da parte dell’Azienda intimata di quanto in essi disposto.
Ritiene il Collegio di dover fare applicazione nel caso di specie del principio normativo sancito dall’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli. Avendo i ricorrenti fornito la prova del fatto costitutivo del proprio diritto ad agire in ottemperanza secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a., incombeva sull’Azienda l’onere di provarne l’estinzione.
Ne deriva che, a fronte della fornita prova del credito di ciascuno dei ricorrenti e del rispettivo ammontare, non risulta provata l’integrale estinzione delle obbligazioni sorte in capo all’Amministrazione intimata per effetto dei titoli esecutivi di cui è stata chiesta l’ottemperanza.
10. Alla luce delle predette considerazioni, il ricorso va accolto, dovendosi ordinare all’Amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dai titoli indicati in epigrafe nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
11. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Messina, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario del medesimo ufficio dotato della necessaria professionalità, il quale, su istanza di parte interessata, provvederà in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di novanta giorni.
12. Non può essere disposto, invece, il rimborso delle spese di registrazione, in quanto parte ricorrente non ha documentato il relativo esborso (cfr., ex multis , T.A.R. Liguria – Genova, 5.4.2023, n. 394 e giurisprudenza ivi citata).
13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina all’Azienda Ospedaliera Papardo di dare integrale esecuzione ai titoli indicati in epigrafe, nel termine indicato in motivazione;
- nomina Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Messina, o il dirigente/funzionario dallo stesso delegato, il quale provvederà in sostituzione dell’Azienda eventualmente inadempiente, come indicato in motivazione;
- condanna la predetta Azienda al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti, nonché al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES NN Barone, Presidente
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
OL NN IZ, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| OL NN IZ | ES NN Barone |
IL SEGRETARIO