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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9728 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del dott. TO CI ha emesso la seguente
SENTENZA
(art.281-sexies Cpc) nel giudizio di appello iscritto al n. 3321 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 tra
C.F. ) residente in [...]ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 20 presso lo studio dell'avv. Cinzia Buraglia che lo rappresenta e C.F._2
difende in virtù di procura alle liti in atti;
-- appellante -
e
, con sede in Roma, Via CP_1 Parte_2
IU RE, 14, C.F. e P. IVA n. in persona del suo P.IVA_1
procuratore sig.ra rappresentata e difesa dall'avv. Parte_3
CE Di GE (C.F. , e con lei CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliata in Napoli alla Riviera
che la rappresenta e Email_1
difende in virtù di procura alle liti in atti.
- appellante incidentale-
e
(già C.F. p. IVA CP_2 CP_3 P.IVA_2
in persona del sindaco p.t. rappresentata e difesa dall' P.IVA_3
avv. Umberto Maria Sclafani (C.F. ) dell'Avvocatura C.F._4 Capitolina in virtù di procura generale alle liti per atto del dott. Per_1
, notaio in Roma rep. 22954 del 9.7.2024 e presso lo stesso
[...]
elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21.
- appellata-
oggetto: appello avverso la sentenza n. 12986/2024, pubblicata il
15.11.2024 RG. n. 23351/2023 ed emessa dal Giudice di pace di Roma. conclusioni per : «Piaccia all'Il..mo Tribunale adito, in riforma Parte_1
parziale della sentenza impugnata Accertare e dichiarare la nullità, inefficacia dell'intimazione impugnata anche con riguardo alle cartelle oggetto del presente gravame 09720120242847704000 e/o
09720140290402509000, spese rifuse con distrazione del primo e secondo grado;
In ogni caso di conferma della pronuncia di primo grado disporre la compensazione parziale delle spese con condanna delle convenute alla rifusione della parte residuale in favore dell'appellante con il beneficio della distrazione Spese rifuse con distrazione del presente grado»; per «rigettare l'appello Controparte_4
principale in quanto inammissibile ed infondato;
in riforma della impugnata sentenza ed in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare l'opposizione proposta dal sig. inammissibile e, Parte_1
in subordine, rigettarla perché infondata»; per «Voglia l'Ill.mo Giudice adito, sulla scorta delle CP_2
argomentazioni sopra svolte: - Rigettare l'appello principale, in quanto infondato;
accogliere l'atto di appello incidentale proposto da
[...]
, e in accordo riformare la sentenza impugnata. Con vittoria CP_4
di compensi, spese ed onorari di giudizio e competenze comprensive degli oneri riflessi al 23,80 % (art. 1 comma 208 l. 266/2005)».
pag. 2/9 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello regolarmente notificato a mezzo pec ad e a il 18.01.2025, ha proposto CP_5 CP_2 Parte_1
parziale appello avverso la sentenza n. 12986/2024 del Giudice di pace di Roma, depositata il 15.11.2024, limitatamente alla parte in cui la stessa non ha accolto l'opposizione avverso le cartelle n.
09720120242847704000 e n. 09720140290402509000 in ragione del preteso riconoscimento della notifica dell'atto interruttivo rappresentato dal preavviso di fermo n. 0978201700000513000, relativo, tra l'altro, anche alle suddette cartelle.
2. L'appellante ha articolato i seguenti motivi di gravame:
a) violazione degli artt. 112,115 e 116 cpc – 2697 cc. e dunque la nullità della notifica del preavviso di fermo in parola in quanto eseguita per compiuta giacenza senza la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata di avviso di giacenza;
b) difetto di notifica delle cartelle n. 09720120242847704000 e n.
09720140290402509000;
c) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di compensazione delle spese di lite.
L'appellante in via principale ha poi concluso come in epigrafe.
3. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita che oltre CP_5
a spiegare le proprie difese ha anche interposto appello incidentale avverso la medesima pronuncia.
In particolare, l' ha ribadito tutte le eccezioni già formulate nella CP_5
comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo grado di giudizio e nel riportarsi alla documentazione ivi prodotta, ha chiesto il rigetto dell'appello proposto dal sig. , in quanto Parte_1
pag. 3/9 inammissibile e, in ogni caso, infondato;
successivamente ha proposto appello incidentale secondo i seguenti motivi:
a) erroneità della sentenza nella parte in cui ha annullato cartelle di pagamento nr. 0972012028555067000, 0972013016872344700,
0972013024794944000, 09720130265360454000 sottese all'intimazione nr. 09720219033201366000 per insufficienza di prova della loro regolare notificazione, in via principale, per decadenza maturata in capo all'attore per aver tardivamente proposto l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, in subordine, per loro rituale notificazione.
Ha, quindi, riproposto le difese a sostegno dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione per come già formulate in primo grado e ha sostenuto l'infondatezza dell'appello principale, in quanto veva CP_5
prodotto in giudizio sia il preavviso di fermo integrale dal quale si desumerebbe la sua riferibilità alle cartelle n. 09720120242847704000 e n. 09720140290402509000, peraltro espressamente riconosciuta dal nelle note autorizzate in prime cure e rilevato dal Giudice Parte_1
di pace in sentenza e in quanto, sia la relata di notifica e l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del preavviso di fermo n.
0978201700000513000 (v. all. 13 fascicolo di I grado che, CP_5
contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, non sarebbe un
“avviso totalmente in bianco” bensì con stampigliatura di mancato ritiro per compiuta giacenza debitamente siglato.
L' ha poi concluso come in epigrafe trascritto. CP_5
4. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio sostenendo le ragioni dell'appello incidentale proposto CP_2
da e formulando le conclusioni come riportate in epigrafe. CP_5
5. Preliminarmente, premesso che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la questione della tardività dell'opposizione agli atti esecutivi, pag. 4/9 ove non esaminata dal giudice di merito, può essere rilevata d'ufficio, addirittura anche in sede di legittimità, trattandosi di decadenza di natura processuale (ex multis, Cass., sez. un., n. 8501/2021), occorre evidenziare la fondatezza della censura incidentale mossa dall' alla CP_5
sentenza impugnata per avere il Giudice di pace omesso di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta da in quanto Parte_1
tardiva.
Invero, la sentenza de qua appare contraddittoria nella misura in cui, dopo aver correttamente espresso il principio secondo cui, ove si intenda contestare il diritto stesso a procedere con l'esecuzione per intervenuta prescrizione si verte in ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e dunque non vi sono termini decadenziali, mentre ove si voglia contrastare l'esecuzione sulla base dell'invalidità degli atti dell'esecuzione, come ad esempio l'irregolarità della notifica degli stessi, si verte in ipotesi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 615
c.p.c., con applicazione del termine decadenziale di giorni 20 dalla notificazione del titolo esecutivo, giunge a conclusioni diametralmente opposte, omettendo di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta da proprio sul presupposto dell'irregolarità delle Pt_1
notifiche e scendendo ad esaminare il merito della stessa.
E infatti, il Giudice di Pace ha dapprima rilevato correttamente che
“Mentre per far valere un vizio di forma della cartella di pagamento ovvero della sua notificazione, (quale, nel caso di specie l'eccepita mancata irregolare notificazione delle cartelle, nonchè la mancata sottoscrizione del soggetto responsabile del procedimento, il vizio di motivazione ovvero la loro mancata allegazione all'intimazione impugnata etc..etc..) l'azione da proporre è quella prevista dall'art. 617
Cpc entro il termine di gg.20 dalla sua notificazione, che nel caso di specie, invece, era ormai scaduto”, salvo poi accogliere in parte qua
pag. 5/9 l'opposizione presentata proprio sulla base di un'asserita insufficienza di prove circa la notifica delle cartelle di pagamento impugnate (le cartelle di pagamento n. 097 2012 028555067000, n. 097 2013
016872344700, n. 097 20130 24794944000, n. 097 2013 0265360454000 sottese all'intimazione n. 097 2021 9033201366000) e, rigettando la stessa con riferimento alle cartelle n. 097 2012 0242847704000; e, n.
09720140290402509000 sulla base del preteso riconoscimento della notifica del preavviso di fermo da parte dello stesso Pt_1
6. Orbene, l'opposizione oggetto del presente giudizio deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. in quanto essa è volta in effetti a far valere l'intervenuta prescrizione, ma pur sempre sul fondamento di un'errata notificazione delle cartelle di pagamento, che ne costituisce un prius logico e che, dunque, prevale quale motivo sotteso alla suddetta opposizione, così trascinando la stessa nell'alveo di cui all'art. 617 c.p.c..
7. Tale assunto trova conforto anche nella recente ordinanza della Corte di cassazione n. 18152 del 2024 la quale, nel riconoscere che anche in caso di mancata impugnazione della cartella regolarmente notificata, è possibile eccepire la prescrizione maturata, in quanto l'estinzione del credito è questione che può farsi valere in ogni momento anche impugnando atti successivi alla cartella stessa mediante accertamento negativo, consente al contempo di ritenere che, in caso di contestazione dell'irregolarità della notifica, l'impugnazione debba assumere necessariamente la forma dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. e, dunque, incontri il limite decadenziale di venti giorni.
Ciò detto, appare evidente come l'opposizione proposta in sede di giudizio di primo grado dall'odierno appellante in via principale avrebbe dovuto già all'epoca essere dichiarata tardiva e come tale inammissibile pag. 6/9 in quanto volta a far valere vizi formali (difetto di notificazione) anche se poi influenti sul profilo della prescrizione.
Diversamente opinando si finirebbe per aggirare il limite decadenziale previsto dall'art. 617 c.p.c., consentendo di proporre opposizioni agli atti esecutivi in caso di errata notifica del titolo esecutivo anche oltre i termini di legge solo in quanto in virtù di suddetta errata notifica si sarebbe verificata la prescrizione delle cartelle di pagamento impugnate.
Infatti, l'art. 617, co. 1, c.p.c. prescrive che le opposizioni agli atti esecutivi devono essere proposte entro il termine decadenziale di 20 giorni dalla notificazione dell'atto che annuncia l'inizio dell'esecuzione; pertanto, è tardiva l'opposizione oggetto del presente giudizio poiché
l'intimazione di pagamento n. 09720219033201366000 che ne forma oggetto è stata notificata in data 27.04.2023, a fronte di un'opposizione iscritta a ruolo in data 23.05.2023 e, dunque, oltre il termine decadenziale di cui all'art. 617 co 1 c.p.c., evidentemente individuabile nel giorno 17.05.2023.
Per le ragioni esposte, in riforma della sentenza di primo grado, deve accogliersi l'appello incidentale proposto dall' in quanto fondato e CP_5
assorbente rispetto a ogni altro motivo e rispetto all'appello principale proposto da conseguentemente rigettato. Parte_1
8. Ne deriva l'inammissibilità dell'opposizione presentata da Pt_1
e la liquidazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio
[...]
secondo il criterio della soccombenza e a favore di mentre nulla è CP_5
dovuto per il primo grado in favore di che non ha CP_2
proposto appello incidentale per il capo di sentenza relativo alla compensazione delle spese.
In applicazione dei criteri tabellari di cui al D.M n. 55/2014 e ss.mm., medi per il giudizio di primo grado e minimi per quello d'appello,
pag. 7/9 giustificati questi ultimi dalla non particolare complessità della controversia oggetto di giudizio e dall'esiguità dell'attività processuale svolta, si liquidano le spese di lite nel modo seguente: per il giudizio di primo grado in favore di fase di studio euro 68,00, CP_5
fase introduttiva euro 68,00, fase di trattazione/istruttoria euro 68,00, fase decisionale euro 142,00, per un totale di euro 346,00 oltre IVA e accessori di legge ove dovuti;
per il presente giudizio in favore di entrambe le parti appellate: fase di studio euro 68,00, fase introduttiva euro 68,00, fase di trattazione/istruttoria euro 100,00, fase decisionale euro 100,00, per un totale di euro 332,00 oltre Iva, Cpa e contributo spese generali al 15% ove dovuti.
9. Non può trovare, invece, accoglimento la richiesta di CP_2
circa il riconoscimento degli oneri riflessi in via autonoma rispetto alle spese di lite già liquidate come da punto precedente.
Ciò in conformità sia al tenore letterale dell'art. 1, comma 208, l.
206/2005, il quale afferma che «le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro», sia a quanto riconosciuto con la recente sentenza della Corte di cassazione n. 4436/2025 secondo cui, in materia di oneri riflessi richiesti dall'avvocatura comunale «di rifusione degli oneri riflessi ex art. 1, comma 208, della legge n. 266/2005, va richiamato il principio espresso a riguardo in sede di legittimità (Cass.,
Sez. 2 -, n. 7499 del 15/3/2023) secondo cui la conseguenza dell'introduzione di tale norma di legge è che l'ente pubblico sopporta un costo minore nella propria difesa in giudizio, poiché gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi
pag. 8/9 riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite”, sicché "trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza, appare evidente che la pretesa di ottenere, a carico della controparte soccombente, il pagamento degli oneri riflessi risulti infondata».
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello avverso la sentenza n. 12986/2024 del Giudice di Pace di Roma, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello incidentale proposto dall' e, in riforma della CP_5
sentenza di primo grado, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione presentata da con conseguente annullamento della Parte_1
sentenza gravata;
2) rigetta l'appello principale;
3) condanna al pagamento, a favore di e di Parte_1 CP_5 [...]
, delle spese di lite che così liquida: a) per il giudizio di primo CP_2
grado in favore di euro 346,00 oltre Iva, Cpa e contributo spese CP_5
generali al 15% ove dovuti;
b) per il presente grado di giudizio in favore di ciascuna delle parti appellate euro 332,00 oltre Iva, Cpa e contributo spese generali al 15% ove dovuti.
Roma 30 giugno 2025.
Il Giudice
TO CI
sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. Claudio Volpe
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del dott. TO CI ha emesso la seguente
SENTENZA
(art.281-sexies Cpc) nel giudizio di appello iscritto al n. 3321 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 tra
C.F. ) residente in [...]ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 20 presso lo studio dell'avv. Cinzia Buraglia che lo rappresenta e C.F._2
difende in virtù di procura alle liti in atti;
-- appellante -
e
, con sede in Roma, Via CP_1 Parte_2
IU RE, 14, C.F. e P. IVA n. in persona del suo P.IVA_1
procuratore sig.ra rappresentata e difesa dall'avv. Parte_3
CE Di GE (C.F. , e con lei CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliata in Napoli alla Riviera
che la rappresenta e Email_1
difende in virtù di procura alle liti in atti.
- appellante incidentale-
e
(già C.F. p. IVA CP_2 CP_3 P.IVA_2
in persona del sindaco p.t. rappresentata e difesa dall' P.IVA_3
avv. Umberto Maria Sclafani (C.F. ) dell'Avvocatura C.F._4 Capitolina in virtù di procura generale alle liti per atto del dott. Per_1
, notaio in Roma rep. 22954 del 9.7.2024 e presso lo stesso
[...]
elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21.
- appellata-
oggetto: appello avverso la sentenza n. 12986/2024, pubblicata il
15.11.2024 RG. n. 23351/2023 ed emessa dal Giudice di pace di Roma. conclusioni per : «Piaccia all'Il..mo Tribunale adito, in riforma Parte_1
parziale della sentenza impugnata Accertare e dichiarare la nullità, inefficacia dell'intimazione impugnata anche con riguardo alle cartelle oggetto del presente gravame 09720120242847704000 e/o
09720140290402509000, spese rifuse con distrazione del primo e secondo grado;
In ogni caso di conferma della pronuncia di primo grado disporre la compensazione parziale delle spese con condanna delle convenute alla rifusione della parte residuale in favore dell'appellante con il beneficio della distrazione Spese rifuse con distrazione del presente grado»; per «rigettare l'appello Controparte_4
principale in quanto inammissibile ed infondato;
in riforma della impugnata sentenza ed in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare l'opposizione proposta dal sig. inammissibile e, Parte_1
in subordine, rigettarla perché infondata»; per «Voglia l'Ill.mo Giudice adito, sulla scorta delle CP_2
argomentazioni sopra svolte: - Rigettare l'appello principale, in quanto infondato;
accogliere l'atto di appello incidentale proposto da
[...]
, e in accordo riformare la sentenza impugnata. Con vittoria CP_4
di compensi, spese ed onorari di giudizio e competenze comprensive degli oneri riflessi al 23,80 % (art. 1 comma 208 l. 266/2005)».
pag. 2/9 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello regolarmente notificato a mezzo pec ad e a il 18.01.2025, ha proposto CP_5 CP_2 Parte_1
parziale appello avverso la sentenza n. 12986/2024 del Giudice di pace di Roma, depositata il 15.11.2024, limitatamente alla parte in cui la stessa non ha accolto l'opposizione avverso le cartelle n.
09720120242847704000 e n. 09720140290402509000 in ragione del preteso riconoscimento della notifica dell'atto interruttivo rappresentato dal preavviso di fermo n. 0978201700000513000, relativo, tra l'altro, anche alle suddette cartelle.
2. L'appellante ha articolato i seguenti motivi di gravame:
a) violazione degli artt. 112,115 e 116 cpc – 2697 cc. e dunque la nullità della notifica del preavviso di fermo in parola in quanto eseguita per compiuta giacenza senza la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata di avviso di giacenza;
b) difetto di notifica delle cartelle n. 09720120242847704000 e n.
09720140290402509000;
c) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di compensazione delle spese di lite.
L'appellante in via principale ha poi concluso come in epigrafe.
3. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita che oltre CP_5
a spiegare le proprie difese ha anche interposto appello incidentale avverso la medesima pronuncia.
In particolare, l' ha ribadito tutte le eccezioni già formulate nella CP_5
comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo grado di giudizio e nel riportarsi alla documentazione ivi prodotta, ha chiesto il rigetto dell'appello proposto dal sig. , in quanto Parte_1
pag. 3/9 inammissibile e, in ogni caso, infondato;
successivamente ha proposto appello incidentale secondo i seguenti motivi:
a) erroneità della sentenza nella parte in cui ha annullato cartelle di pagamento nr. 0972012028555067000, 0972013016872344700,
0972013024794944000, 09720130265360454000 sottese all'intimazione nr. 09720219033201366000 per insufficienza di prova della loro regolare notificazione, in via principale, per decadenza maturata in capo all'attore per aver tardivamente proposto l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, in subordine, per loro rituale notificazione.
Ha, quindi, riproposto le difese a sostegno dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione per come già formulate in primo grado e ha sostenuto l'infondatezza dell'appello principale, in quanto veva CP_5
prodotto in giudizio sia il preavviso di fermo integrale dal quale si desumerebbe la sua riferibilità alle cartelle n. 09720120242847704000 e n. 09720140290402509000, peraltro espressamente riconosciuta dal nelle note autorizzate in prime cure e rilevato dal Giudice Parte_1
di pace in sentenza e in quanto, sia la relata di notifica e l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del preavviso di fermo n.
0978201700000513000 (v. all. 13 fascicolo di I grado che, CP_5
contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, non sarebbe un
“avviso totalmente in bianco” bensì con stampigliatura di mancato ritiro per compiuta giacenza debitamente siglato.
L' ha poi concluso come in epigrafe trascritto. CP_5
4. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio sostenendo le ragioni dell'appello incidentale proposto CP_2
da e formulando le conclusioni come riportate in epigrafe. CP_5
5. Preliminarmente, premesso che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la questione della tardività dell'opposizione agli atti esecutivi, pag. 4/9 ove non esaminata dal giudice di merito, può essere rilevata d'ufficio, addirittura anche in sede di legittimità, trattandosi di decadenza di natura processuale (ex multis, Cass., sez. un., n. 8501/2021), occorre evidenziare la fondatezza della censura incidentale mossa dall' alla CP_5
sentenza impugnata per avere il Giudice di pace omesso di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta da in quanto Parte_1
tardiva.
Invero, la sentenza de qua appare contraddittoria nella misura in cui, dopo aver correttamente espresso il principio secondo cui, ove si intenda contestare il diritto stesso a procedere con l'esecuzione per intervenuta prescrizione si verte in ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e dunque non vi sono termini decadenziali, mentre ove si voglia contrastare l'esecuzione sulla base dell'invalidità degli atti dell'esecuzione, come ad esempio l'irregolarità della notifica degli stessi, si verte in ipotesi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 615
c.p.c., con applicazione del termine decadenziale di giorni 20 dalla notificazione del titolo esecutivo, giunge a conclusioni diametralmente opposte, omettendo di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta da proprio sul presupposto dell'irregolarità delle Pt_1
notifiche e scendendo ad esaminare il merito della stessa.
E infatti, il Giudice di Pace ha dapprima rilevato correttamente che
“Mentre per far valere un vizio di forma della cartella di pagamento ovvero della sua notificazione, (quale, nel caso di specie l'eccepita mancata irregolare notificazione delle cartelle, nonchè la mancata sottoscrizione del soggetto responsabile del procedimento, il vizio di motivazione ovvero la loro mancata allegazione all'intimazione impugnata etc..etc..) l'azione da proporre è quella prevista dall'art. 617
Cpc entro il termine di gg.20 dalla sua notificazione, che nel caso di specie, invece, era ormai scaduto”, salvo poi accogliere in parte qua
pag. 5/9 l'opposizione presentata proprio sulla base di un'asserita insufficienza di prove circa la notifica delle cartelle di pagamento impugnate (le cartelle di pagamento n. 097 2012 028555067000, n. 097 2013
016872344700, n. 097 20130 24794944000, n. 097 2013 0265360454000 sottese all'intimazione n. 097 2021 9033201366000) e, rigettando la stessa con riferimento alle cartelle n. 097 2012 0242847704000; e, n.
09720140290402509000 sulla base del preteso riconoscimento della notifica del preavviso di fermo da parte dello stesso Pt_1
6. Orbene, l'opposizione oggetto del presente giudizio deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. in quanto essa è volta in effetti a far valere l'intervenuta prescrizione, ma pur sempre sul fondamento di un'errata notificazione delle cartelle di pagamento, che ne costituisce un prius logico e che, dunque, prevale quale motivo sotteso alla suddetta opposizione, così trascinando la stessa nell'alveo di cui all'art. 617 c.p.c..
7. Tale assunto trova conforto anche nella recente ordinanza della Corte di cassazione n. 18152 del 2024 la quale, nel riconoscere che anche in caso di mancata impugnazione della cartella regolarmente notificata, è possibile eccepire la prescrizione maturata, in quanto l'estinzione del credito è questione che può farsi valere in ogni momento anche impugnando atti successivi alla cartella stessa mediante accertamento negativo, consente al contempo di ritenere che, in caso di contestazione dell'irregolarità della notifica, l'impugnazione debba assumere necessariamente la forma dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. e, dunque, incontri il limite decadenziale di venti giorni.
Ciò detto, appare evidente come l'opposizione proposta in sede di giudizio di primo grado dall'odierno appellante in via principale avrebbe dovuto già all'epoca essere dichiarata tardiva e come tale inammissibile pag. 6/9 in quanto volta a far valere vizi formali (difetto di notificazione) anche se poi influenti sul profilo della prescrizione.
Diversamente opinando si finirebbe per aggirare il limite decadenziale previsto dall'art. 617 c.p.c., consentendo di proporre opposizioni agli atti esecutivi in caso di errata notifica del titolo esecutivo anche oltre i termini di legge solo in quanto in virtù di suddetta errata notifica si sarebbe verificata la prescrizione delle cartelle di pagamento impugnate.
Infatti, l'art. 617, co. 1, c.p.c. prescrive che le opposizioni agli atti esecutivi devono essere proposte entro il termine decadenziale di 20 giorni dalla notificazione dell'atto che annuncia l'inizio dell'esecuzione; pertanto, è tardiva l'opposizione oggetto del presente giudizio poiché
l'intimazione di pagamento n. 09720219033201366000 che ne forma oggetto è stata notificata in data 27.04.2023, a fronte di un'opposizione iscritta a ruolo in data 23.05.2023 e, dunque, oltre il termine decadenziale di cui all'art. 617 co 1 c.p.c., evidentemente individuabile nel giorno 17.05.2023.
Per le ragioni esposte, in riforma della sentenza di primo grado, deve accogliersi l'appello incidentale proposto dall' in quanto fondato e CP_5
assorbente rispetto a ogni altro motivo e rispetto all'appello principale proposto da conseguentemente rigettato. Parte_1
8. Ne deriva l'inammissibilità dell'opposizione presentata da Pt_1
e la liquidazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio
[...]
secondo il criterio della soccombenza e a favore di mentre nulla è CP_5
dovuto per il primo grado in favore di che non ha CP_2
proposto appello incidentale per il capo di sentenza relativo alla compensazione delle spese.
In applicazione dei criteri tabellari di cui al D.M n. 55/2014 e ss.mm., medi per il giudizio di primo grado e minimi per quello d'appello,
pag. 7/9 giustificati questi ultimi dalla non particolare complessità della controversia oggetto di giudizio e dall'esiguità dell'attività processuale svolta, si liquidano le spese di lite nel modo seguente: per il giudizio di primo grado in favore di fase di studio euro 68,00, CP_5
fase introduttiva euro 68,00, fase di trattazione/istruttoria euro 68,00, fase decisionale euro 142,00, per un totale di euro 346,00 oltre IVA e accessori di legge ove dovuti;
per il presente giudizio in favore di entrambe le parti appellate: fase di studio euro 68,00, fase introduttiva euro 68,00, fase di trattazione/istruttoria euro 100,00, fase decisionale euro 100,00, per un totale di euro 332,00 oltre Iva, Cpa e contributo spese generali al 15% ove dovuti.
9. Non può trovare, invece, accoglimento la richiesta di CP_2
circa il riconoscimento degli oneri riflessi in via autonoma rispetto alle spese di lite già liquidate come da punto precedente.
Ciò in conformità sia al tenore letterale dell'art. 1, comma 208, l.
206/2005, il quale afferma che «le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro», sia a quanto riconosciuto con la recente sentenza della Corte di cassazione n. 4436/2025 secondo cui, in materia di oneri riflessi richiesti dall'avvocatura comunale «di rifusione degli oneri riflessi ex art. 1, comma 208, della legge n. 266/2005, va richiamato il principio espresso a riguardo in sede di legittimità (Cass.,
Sez. 2 -, n. 7499 del 15/3/2023) secondo cui la conseguenza dell'introduzione di tale norma di legge è che l'ente pubblico sopporta un costo minore nella propria difesa in giudizio, poiché gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi
pag. 8/9 riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite”, sicché "trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza, appare evidente che la pretesa di ottenere, a carico della controparte soccombente, il pagamento degli oneri riflessi risulti infondata».
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello avverso la sentenza n. 12986/2024 del Giudice di Pace di Roma, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello incidentale proposto dall' e, in riforma della CP_5
sentenza di primo grado, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione presentata da con conseguente annullamento della Parte_1
sentenza gravata;
2) rigetta l'appello principale;
3) condanna al pagamento, a favore di e di Parte_1 CP_5 [...]
, delle spese di lite che così liquida: a) per il giudizio di primo CP_2
grado in favore di euro 346,00 oltre Iva, Cpa e contributo spese CP_5
generali al 15% ove dovuti;
b) per il presente grado di giudizio in favore di ciascuna delle parti appellate euro 332,00 oltre Iva, Cpa e contributo spese generali al 15% ove dovuti.
Roma 30 giugno 2025.
Il Giudice
TO CI
sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. Claudio Volpe
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