Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 38369/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il dr. Alessandro Coco, all'esito di udienza tenuta in data 7 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 9 gennaio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta sotto il numero 38369 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa
DA
– Avv.ti F. Elia e D. De Salvatore Parte_1 ricorrente e
in persona del legale rappresentante p. t. - Avv. M. Sordillo CP_1 resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il nominato in epigrafe, premesso di essere titolare di assegno ordinario di invalidità erogata dall' , ha dedotto che l' CP_1 CP_1 gli aveva comunicato un indebito pari ad euro 25.339,72 con riferimento agli anni dal 2021 al 2024 e, ritenendo ingiusta in parte tale comunicazione, ha adito questo
Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, per sentir accertare l'inesistenza dell'indebito con riferimento agli anni 2021, 2023 e 2024.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso limitatamente all'anno CP_2
2023 riconoscendo la non debenza di quanto chiesto con riferimento agli anni 2021
e 2024.
Superflua ogni attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
In materia previdenziale è applicabile il principio secondo cui i provvedimenti emessi dall' assicuratore non sono costitutivi del diritto (che, collegato ad CP_2 elementi determinati dalla legge, preesiste all'atto di attribuzione della prestazione,
Pertanto, sia nell'ipotesi in cui l' abbia negato la pensione, sia nell'ipotesi CP_2 in cui abbia annullato o revocato un precedente provvedimento di concessione della prestazione, sia in ogni altra ipotesi di provvedimenti incidenti sulla misura di quest'ultima, l'azione proposta davanti al giudice non coinvolge la verifica della legittimità o meno dell'atto amministrativo, ma ha per oggetto il rapporto, ossia la fondatezza, in tutti i suoi elementi, della sottostante pretesa (Cass. n. 12283/98).
L'art. 21 octies L. 241/90, del resto, dichiara non annullabile il provvedimento, ancorché in ipotesi viziato come sopra, che, per la sua natura vincolata, non potrebbe avere contenuto dispositivo diverso da quello in concreto assunto. E ciò conduce alla verifica in ordine alla sussistenza del controverso indebito.
A proposito del quale, le sezioni unite della Suprema Corte (sentenza n.
18046/2010) hanno stabilito, con specifico riferimento alla materia previdenziale, che nel giudizio instaurato dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'Ente assicuratore abbia ritenuto indebitamente percepito l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a mantenere la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico.
Ciò posto, per quanto riguarda le annualità 2021 e 2024, lo stesso CP_2 resistente ha provveduto in via di autotutela amministrativa a stornare le somme richieste, così riconoscendo il buon diritto del ricorrente a vedersi annullare l'indebito (all.ti 1 e 5 alla memoria), motivo per cui limitatamente a tali annualità la materia del contendere è cessata.
Per quanto riguarda l'annualità 2023, invece, il comma 8 dell'art. 35 della legge n. 14/2009, come modificato dall'articolo 13, comma 6, lett. a) e b), del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, dispone: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al
Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971 n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”. Tutto ciò risulta peraltro ribadito e chiarito pure dal messaggio
19/04/2022.0001688 (all. 2 alla memoria). Ciò posto, il ricorrente Pt_2 nell'anno 2022 ha conseguito redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente pari ad 23.919,00 euro che vanno sommati ai redditi da casellario 2023, ai fini della determinazione della quota di incumulabilità. Ne deriva che la quota di indebito riferita all'annualità 2023 è corretta e dovuta, come si evince dall'esame dei redditi
730, annualità 2022 e 2023 (all.ti 4 e 5 alla memoria).
Per quanto riguarda l'anno 2022, infine, lo stesso ricorrente non ha impugnato l'indebito.
Per tali ragioni il Tribunale deve dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente alla somma di euro 10.938,58, relativa alle annualità 2021 e 2024, condannando parte ricorrente a restituire all'Istituto la somma residua di euro
14.401,14, relativa alle annualità 2022 e 2023, oltre accessori di legge.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti alla luce della parziale cessazione della materia del contendere.
DISPOSITIVO dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla somma di euro
10.938,58; condanna parte ricorrente a restituire a parte resistente la somma di euro
14.401,14, oltre accessori di legge;
compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 9 gennaio 2025
IL GIUDICE