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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12186 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI OTTAVA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del 22/12/2025
PROC. N. 10293/2021 R.G.
Alle ore 12:50 è presente in aula l'Avv. Alessandro Librino per delega degli avv.ti Fusco e
Pepe per parte convenuta, il quale si riporta agli atti ed alle conclusioni rassegnate chiedendo che la causa sia decisa.
Nessuno è comparso per parte attrice, nonostante l'avvenuta comunicazione dell'ordinanza del 24/11/2025.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, dà lettura in pubblica udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza che segue, la quale forma parte integrante del presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa OB De
UC, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio ed ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10293 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: risarcimento danni, responsabilità professionale e vertente
TRA
C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore C.F._2 [...]
, C.F. , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Per_1 C.F._3 AT AM, presso il cui studio in Napoli, alla Via Aniello Falcone n. 46 hanno eletto domicilio;
- ATTORI -
CONTRO
, P. Controparte_1
IVA , in persona del Direttore Generale pro tempore Dott. P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Fusco e dall'avv. Massimo Pepe, elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via della Croce Rossa n. 8, presso il Servizio Affari
Legali dell' ; Controparte_1
- CONVENUTA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli attori e Parte_1 [...]
ER
in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia hanno riferito Parte_2 che la piccola, nata il [...], a [...] un ritardo nell'acquisizione del linguaggio era stata sottoposta a consulenza otorinolaringoiatrica presso uno specialista, il quale aveva prescritto un esame ABR presso l'ospedale Santobono di Napoli.
In data 21.03.2018 era perciò stata sottoposta ad esami audiometrici per lo studio dei potenziali evocativi uditivi del tronco-encefalo, i quali erano stati refertati come normali, essendo stato indicato che si evidenziava allo stato la presenza dell'onda V a normali intensità di stimolazione.
Sulla base delle risultanze di detto esame era stato attribuito dallo specialista neuropsichiatra infantile un disturbo dello sviluppo con prevalente deficit comunicativo e tratti oppositivi marcati. Giacché, peraltro, il linguaggio espressivo spontaneo era caratterizzato da soli vocalizzi, con attenzione assente alla comunicazione solo verbale, in data 11.04.2019 la bambina era stata sottoposta nuovamente presso la UO Audiologia dell'Università Federico II di Napoli ad esame audiometrico e, all'esito dell'indagine, erano risultate assenti le DPOAOE a destra.
Applicati degli auricolari, ai successivi controlli audiometrici la valutazione funzionale aveva evidenziato una resa modesta. All'esito di ulteriori approfondimenti diagnostici era stata diagnosticata dall'ospedale Santa Chiara di Pisa una ipoacusia profonda bilaterale, con successiva sottoposizione ad intervento chirurgico di impianto cocleare orecchio sinistro a canali multipli a sinistra con buon esito post-operatorio e training riabilitativo.
Tutto ciò premesso in punto di fatto, hanno lamentato che l'errata diagnosi del difetto uditivo da parte dei sanitari dell'Ospedale Santobono di Napoli che avevano eseguito l'esame audiometrico in data 21.03.2018 aveva comportato un notevole ritardo nel ricorso all'intervento
2 di impianto cocleare, così prolungando la deprivazione uditiva e ostacolando e ritardando ER considerevolmente lo sviluppo del linguaggio nella piccola con gravi danni alla sua sfera cognitiva, emotiva-affettiva e sociale.
Hanno perciò citato in giudizio l' Controparte_3
rassegnando le conclusioni che seguono: “a) Accertare e dichiarare la responsabilità
[...] dell' per aver errato la diagnosi Controparte_4
e, per l'effetto, determinato un notevole ritardo nel ricorso all'intervento di impianto cocleare così determinando una grave menomazione dell'integrità psico-fisica del minore a causa dell'handicap uditivo;
b) Per l'effetto, condannare l' al risarcimento dei Controparte_4 danni non patrimoniali e non subiti dalla minore, come saranno accertati in corso di causa, anche a seguito di CTU a disporsi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente lite, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda per mancanza di nesso di causalità fra l'operato dei sanitari dell'ospedale ed i danni richiesti ed evidenziando che l'ipoacusia neurosensoriale bilaterale di tipo progressivo può avere una comparsa tardiva, così come verificatosi nel caso in esame.
Ha concluso chiedendo: “di rigettare la domanda perché assolutamente infondata, in quanto non provato il nesso di causalità e tenuto conto della mancanza di colpa, negligenza, imperizia ed imprudenza nell'operato dei sanitari dell'Ospedale Santobono;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna, ridurre le voci di danno riportate in citazione e l'ammontare della richiesta”, con vittoria di spese di lite.
2. L'azione intrapresa deve essere qualificata come azione di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, inquadra la responsabilità medica nell'ambito della responsabilità contrattuale. Tale qualificazione non viene meno neppure nel caso in cui il paziente, come nel caso esaminato, si sia fatto ricoverare presso una struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata (cfr. Cass. civ., sent. n. 577 del 11.01.2008).
L'accettazione del paziente presso la struttura ospedaliera equivale alla conclusione di un contratto (cosiddetto “contratto di spedalità”).
Ritiene, pertanto, questo giudice che, correttamente, la responsabilità della struttura debba essere qualificata come responsabilità contrattuale, giacché la struttura ospedaliera risponde dell'operato del personale medico e sanitario che vi lavora ed è solidalmente responsabile per le conseguenze del suo operato (cfr. Cass. civ., sent. n. 13953 del 14.06.2007 secondo cui “il
3 rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo 'lato sensu' alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche 'di fiducia' dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto”).
Va, quindi, sottolineato che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ”può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale”, di talché, anche ove il medico curante sia medico di fiducia del paziente, ma non è il caso in esame, comunque permane la responsabilità dell'ente ospedaliero presso il quale il paziente si curò (cfr. Cass. civ., sent. n. 1698 del 26.01.2006; conformi Cass. civ., sent. n. 8826 del 13.04.2007; Cass. civ., sent. n. 6945 del 22.03.2007; Cass. civ., sent. n. 13953 del 14.06.2007; Cass. civ., sent. n. 10107 del 2008; Cass. civ., sent. n. 18610 del
22.09.2015; Cass. civ., sent. n. 14615 del 09.07.2020).
Come già osservato l'art. 7 della legge 24/2017, (cosiddetta legge Gelli), entrata in vigore il 1° aprile 2017, ha confermato la natura contrattuale della struttura ospedaliera.
Ciò posto, quanto alla ripartizione dell'onere della prova, essendo stata fatta valere in giudizio la responsabilità contrattuale dell'azienda convenuta, in applicazione dei principi sulla ripartizione dell'onere della prova posti dalla Suprema Corte con decisione a sezioni unite, ove
- come nel caso in esame - il creditore della prestazione assuma che la stessa sia stata inesattamente adempiuta, lo stesso dovrà provare il titolo della prestazione, ovvero nella fattispecie l'esecuzione dell'esame del 21.03.2018, ed allegare l'inadempimento dei medici,
4 ovvero il manifestarsi, l'aggravarsi o il persistere della situazione patologica, pur dopo l'intervento.
Sarà onere del creditore della prestazione, invece, quello di dimostrare di avere esattamente adempiuto alla propria prestazione o che l'inadempimento sia stato dovuto a caso fortuito o forza maggiore (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 13533 del 30.10.2001; Cass. civ., SS. UU., sent. n.
577 del 11.01.2008 “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o
l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”; conformi Cass. civ., sent. n.
20101 del 18.09.2009; Cass. civ., sent. n. 1538 del 26.01.2010; Cass. civ., sent. n. 20904 del
12.09.2013, secondo cui “per il paziente/danneggiato, l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale - quando l'impegno curativo sia stato assunto senza particolari limitazioni circa la sua funzionalizzazione a risolvere il problema che egli presentava - si sostanzia nella prova che
l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente”).
Occorre sottolineare che - consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi
- il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, quindi l'effettiva sussistenza di un nesso causale fra l'operato del medico e l'insorgere o l'aggravamento del danno. Solo ove tale prova del nesso causale sia stata fornita, poi, resta a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr.
Cass. civ., sent. n. 22894 del 11.11.2005 con la quale è stato espresso il seguente principio di diritto: “in tema di responsabilità dell'ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, inquadrabile nella responsabilità contrattuale, è a carico del danneggiato la prova dell'esistenza del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie), nonché del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico di questi ultimi la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile”; Cass. civ., sent. n. 15993 del 21.07.2011,
5 secondo cui “il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno” conformi Cass. civ., sent. n. 27855 del 12.12.2013; Cass. civ., sent. n. 15490 del 08.07.2014; Cass. civ., sent. n. 20547 del 30.09.2014; Cass. civ., sent. n. 20904 del 12.09.2013, la quale afferma che
“per il paziente/danneggiato, l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale
- quando l'impegno curativo sia stato assunto senza particolari limitazioni circa la sua funzionalizzazione
a risolvere il problema che egli presentava - si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente”).
La giurisprudenza di legittimità è poi giunta ad affermare (cfr. Cass. civ., sent. n. 867 del
17.01.2008; Cass. civ., sent. n. 10743 del 11.05.2009) che sia configurabile il nesso causale - la cui sussistenza comunque deve essere provata dal danneggiato ai sensi della norma generale prevista dall'art. 2697 cod. civ. - fra il comportamento omissivo del medico e il pregiudizio subito dal paziente anche qualora attraverso un criterio necessariamente probabilistico si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi.
Per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili.
E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché “non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale”), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento.
Laddove, secondo l'allegazione resa ed i criteri di probabilità obiettiva enunciati, la condotta sia idonea alla determinazione (anche solo parziale) dell'evento pregiudizievole lamentato e si prospetti una questione circa l'incidenza di una causa naturale preesistente nel determinare il danno, “non possono che aversi due alternative: o è certo che il fattore naturale sia tale da escludere del
6 tutto il nesso causale fra la condotta dei medici ed il danno, oppure si deve ritenere che il danneggiante/debitore non abbia fornito la prova della causa non imputabile, con conseguente riconducibilità, in termini di responsabilità tout court, della lesione della salute o della vita alla condotta colpevole” (cfr Cass. civ., sent. n. 15991 del 21.07.2011).
In altri termini, la mera possibilità che il danno sia stato causato da un fattore causale pregresso
(o anche successivo) rispetto alla condotta colpevole dei medici, non vale ad escludere la loro responsabilità. La probabilità statistica, infatti, consente solo di affermare la frequenza con la quale si verificano eventi di un certo tipo, ma non ha alcuna capacità esplicativa rispetto ai casi concreti oggetto di esame e, quindi, non può essere considerata prova del nesso causale di un determinato evento (cfr. Cass. civ., sent. n. 3847 del 17.02.2011).
Una volta provato il nesso causale, grava sulla parte convenuta l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, alla luce del combinato disposto degli art. 1218 c.c. e 1176 c.c.
A tal fine si impone la verifica della diligenza in concreto esigibile, rapportata alle misure alternative che in concreto si sarebbero potute e dovute esigere dalla struttura sanitaria. La responsabilità della struttura sanitaria trova un limite nella misura della diligenza compatibile con la natura dell'attività professionale esercitata e nella esigibilità di un comportamento diverso alla luce delle circostanze del caso concreto. Lo stesso art. 1218 c.c., operante, per espressa previsione normativa (art. 7 legge 24/17), anche per quanto concerne ipotesi di responsabilità organizzativa delle strutture sanitarie, impone di valutare in concreto lo sforzo diligente esigibile sul piano gestionale ed organizzativo (cfr. Cass. civ., ord. n. 25288 del
11.11.2020 la quale evidenzia che la prova liberatoria impone la dimostrazione della non esigibilità di un comportamento diverso da quello in concreto tenuto).
L'art. 7, III comma, della legge 24/17 stabilisce, poi, che il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'art. 5 della medesima legge e dell'art. 590 sexies, II comma, c.p., i quali stabiliscono una esclusione della punibilità nel caso in cui siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali.
3. Fatte queste premesse di carattere concettuale e passando alla disamina del caso concreto, la domanda azionata dalla parte attrice deve essere rigettata, atteso che le inadempienze lamentate dalla parte attrice quale causa del pregiudizio patito non sono state confermate dagli esiti della consulenza d'ufficio a firma del Dott. medico chirurgo specialista in ERona_2
7 medicina legale, e del Dott. medico chirurgo specialista in ERona_3 otorinolaringoiatria.
La consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni sono condivise e pienamente recepite dalla scrivente perché correttamente argomentate con riferimento alla letteratura scientifica e contenente specifici rilievi alle osservazioni di parte, ha infatti escluso la responsabilità della nella produzione del danno Controparte_1 iatrogeno.
I CC.TT.UU. hanno ricostruito la vicenda che ci occupa nei termini che seguono: “In sintesi, il caso concerne una piccola affetta da ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Parte attrice lamenta ritardi nella diagnosi e, conseguentemente, nella riabilitazione del disturbo uditivo, essendo ritenuto che l'esame audiometrico praticato in data 21/3/18 presso l' fosse da ritenersi Controparte_5 falsamente negativo. Di converso, la parte convenuta afferma l'adeguatezza della condotta resa, collocando
l'insorgenza dell'ipoacusia in un'epoca postuma al momento di esecuzione della predetta indagine”.
I CC.TT.UU., in relazione alle problematiche uditive, e, in particolare, all'esame ABR eseguito in data 21.03.2018 dai Sanitari dell , basandosi su un approccio Controparte_5 ex ante hanno osservato che: “Per ciò che concerne gli aspetti tecnici dell'esame, riteniamo di dover riconoscere un pattern acustico regolare in tutti i suoi parametri valutativi. Risulta chiaro che la possibilità di una misconosciuta diagnosi di neuropatia uditiva risulta fortemente indebolita dalla documentata normalità delle due metodiche di screening audiologico. Nella successiva storia clinica vi è evidenza di un quadro audiologico assolutamente critico, come si rileva dalle valutazioni effettuate presso
l'Unità Operativa Complessa di Audiologia e Vestibologia dell'A.O.U. “Federico II” di Napoli: fail alle otoemissioni acustiche e ABR assenti, indicativi di ipoacusia neurosensoriale grave-profonda. Tale valutazione risale però a ben tredici mesi dopo l'ABR la cui interpretazione è contestata. Non appare quindi condivisibile la rilettura critica operata a posteriori dell'esame contestato finalizzata alla ricerca di reperti patologici, in realtà assenti. In termini più espliciti, la rilevata regolarità del pattern acustico escludeva - a quel momento - problematiche uditive. Pur in luogo di una eziologia - allo stato degli atti ostensibili - ignota, appare più probabile che altri fattori abbiano determinato nell'intervallo temporale in questione il calo della performance uditiva della piccola paziente, in accordo con le conoscenze scientifiche in materia. Tanto si afferma in considerazione della ben nota esistenza di forme di ipoacusia a insorgenza ritardata, cioè non presenti alla nascita ma a comparsa in soggetti che inizialmente presentavano un udito normale (cosiddette “late onset”). Tali forme, di incidenza di circa 1-2/1000 in bambini della prima infanzia o manifestantesi comunque entro i cinque anni di età in soggetti che avevano superato lo screening neonatale con esito favorevole, sono principalmente riconducibili eziologicamente a mutazioni
8 genetiche a esordio tardivo e a cause post-infettive virali (morbillo, parotite, CMV) o batteriche
(meningite)”.
Sulla base di queste considerazioni hanno escluso profili di responsabilità professionale sanitaria a carico dell . Controparte_5
I CC.TT.UU., in risposta alle note critiche del CTP di parte attrice, che aveva sostenuto l'inattendibilità clinica e forense del pattern acustico rappresentativo dell'esame eseguito il
21.03.2018, hanno ritenuto l'esame tecnicamente valido osservando che: “in virtù della considerazione, riportata in Letteratura, che per un'indagine A.B.R. effettuata a fini audiologici, ovvero per ricerca di soglia, la media dei segnali elettrici raccolti durante la registrazione, il cosiddetto “average”, deve essere superiore a 500 al fine di ridurre il rumore di fondo e rendere attendibilmente visibili le onde caratteristiche del tracciato. […] A conforto di ciò, si rileva che i tre tracciati A.B.R. riportati in atti
( , A.O.U. Federico II di Napoli, A.O.U. Pisana) mostrano la medesima CP_5 Controparte_5 impostazione dei parametri e sono pertanto da ritenersi tutti egualmente attendibili in merito alle risposte fornite”.
In risposta alla contestazione del C.T.P. di parte attrice, il quale ha ritenuto che i dati documentali disponibili indicassero la sussistenza di una problematica uditiva già al marzo 2018 Pt_ hanno precisato che: “Sul secondo aspetto sollevato dal Prof. (punto b), dovrà convenirsi che il sospetto per una patologia uditiva neurosensoriale sollevato dal Prof. 5/9/17 non potrà ERona_4 essere sic et simpliciter ritenuto espressivo della sua concreta sussistenza. Invero, l'esame A.B.R. veniva consigliato, in un iter proceduralmente corretto, proprio allo scopo di pervenire a un più preciso inquadramento patogenetico di un caso di riferito iposviluppo del linguaggio in una paziente con anamnesi familiare indicativa (dal lato materno) di ritardo di linguaggio (cfr. relazione Neuropsichiatrica
Infantile del 7/12/18), ossia di una condizione di iposviluppo non imputabile a meccanismi di danno uditivo. Ciò unitamente all'assenza di dati anamnestici familiari e personali perinatali e post-natali che potessero indurre, dopo l'acclarata normalità del test universale di screening audiologico di base
(otoemissioni acustiche), il sospetto di una ipoacusia o di un generico rischio di insorgenza di questa. Si ribadisce inoltre che la mancanza di documentazione esaustiva e la constatazione di intervalli temporali di silenzio documentale rilevati nella successione cronologica degli eventi portano alla conclusione che
l'eziologia dell'ipoacusia sia da ritenersi, in base al dato in atti, ignota. Ad ogni buon conto, riteniamo che gli elementi disponibili permettano di affermare che la sua insorgenza ebbe luogo in epoca posteriore al
Marzo 2018 e che, quindi, tale problematica non fosse identificabile dai Sanitari dell' Controparte_6
all'epoca dei fatti contestati dalla parte attrice. In armonia con tale deduzione si pone il rilievo
[...] cronologico in base al quale le successive certificate difficoltà comunicative della piccola risalgono solo a circa nove mesi più tardi (Dicembre 2018)”. 9 Ne consegue l'infondatezza della domanda, rimarcandosi che anche la prima consulenza d'ufficio disposta, prima che si avesse la rinnovazione delle indagini peritali con la nomina dei due consulenti d'ufficio menzionati, aveva escluso profili di responsabilità a carico dell'ospedale convenuto.
4. Le spese del presente giudizio, per tutte le fasi processuali, e quelle della fase di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sullo scaglione di valore indeterminabile di media complessità ed in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/14, aggiornate in forza del D.M. 147/22, riconoscendo i compensi in misura media.
Le spese della consulenza d'ufficio, ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti processuali nei confronti dei CC.TT.UU. in base ai decreti di liquidazione del 25.05.2023 e del
24.11.2025 (cfr Cass. civ., sent. n. 28094 del 30.12.2009; Cass. civ., ord. n. 23522 del 05.11.2014;
Cass. civ., sent. n. 25047 del 10.10.2018), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo di parte attrice.
Va disposta la condanna di parte convenuta ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del d. lgs. 28/2010
(ora art. 12 bis, comma II del citato decreto) giacché non risulta essere stata presente all'incontro di mediazione del 11/01/2021, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10293/2021
R.G.A.C., pendente tra e , in qualità di Parte_1 Parte_2 genitori esercenti la potestà sulla figlia minore , contro ERona_1 [...]
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, ogni contraria istanza, domande ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attrice;
2) condanna gli attori e al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2 dell delle spese del presente Controparte_3 giudizio, che si liquidano in misura pari ad € 11.868,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
10 3) condanna l' al versamento Controparte_3 all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Napoli, 22 dicembre 2025
Il Giudice
OB De UC
11
VERBALE DI UDIENZA del 22/12/2025
PROC. N. 10293/2021 R.G.
Alle ore 12:50 è presente in aula l'Avv. Alessandro Librino per delega degli avv.ti Fusco e
Pepe per parte convenuta, il quale si riporta agli atti ed alle conclusioni rassegnate chiedendo che la causa sia decisa.
Nessuno è comparso per parte attrice, nonostante l'avvenuta comunicazione dell'ordinanza del 24/11/2025.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, dà lettura in pubblica udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza che segue, la quale forma parte integrante del presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa OB De
UC, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio ed ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10293 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: risarcimento danni, responsabilità professionale e vertente
TRA
C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore C.F._2 [...]
, C.F. , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Per_1 C.F._3 AT AM, presso il cui studio in Napoli, alla Via Aniello Falcone n. 46 hanno eletto domicilio;
- ATTORI -
CONTRO
, P. Controparte_1
IVA , in persona del Direttore Generale pro tempore Dott. P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Fusco e dall'avv. Massimo Pepe, elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via della Croce Rossa n. 8, presso il Servizio Affari
Legali dell' ; Controparte_1
- CONVENUTA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli attori e Parte_1 [...]
ER
in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia hanno riferito Parte_2 che la piccola, nata il [...], a [...] un ritardo nell'acquisizione del linguaggio era stata sottoposta a consulenza otorinolaringoiatrica presso uno specialista, il quale aveva prescritto un esame ABR presso l'ospedale Santobono di Napoli.
In data 21.03.2018 era perciò stata sottoposta ad esami audiometrici per lo studio dei potenziali evocativi uditivi del tronco-encefalo, i quali erano stati refertati come normali, essendo stato indicato che si evidenziava allo stato la presenza dell'onda V a normali intensità di stimolazione.
Sulla base delle risultanze di detto esame era stato attribuito dallo specialista neuropsichiatra infantile un disturbo dello sviluppo con prevalente deficit comunicativo e tratti oppositivi marcati. Giacché, peraltro, il linguaggio espressivo spontaneo era caratterizzato da soli vocalizzi, con attenzione assente alla comunicazione solo verbale, in data 11.04.2019 la bambina era stata sottoposta nuovamente presso la UO Audiologia dell'Università Federico II di Napoli ad esame audiometrico e, all'esito dell'indagine, erano risultate assenti le DPOAOE a destra.
Applicati degli auricolari, ai successivi controlli audiometrici la valutazione funzionale aveva evidenziato una resa modesta. All'esito di ulteriori approfondimenti diagnostici era stata diagnosticata dall'ospedale Santa Chiara di Pisa una ipoacusia profonda bilaterale, con successiva sottoposizione ad intervento chirurgico di impianto cocleare orecchio sinistro a canali multipli a sinistra con buon esito post-operatorio e training riabilitativo.
Tutto ciò premesso in punto di fatto, hanno lamentato che l'errata diagnosi del difetto uditivo da parte dei sanitari dell'Ospedale Santobono di Napoli che avevano eseguito l'esame audiometrico in data 21.03.2018 aveva comportato un notevole ritardo nel ricorso all'intervento
2 di impianto cocleare, così prolungando la deprivazione uditiva e ostacolando e ritardando ER considerevolmente lo sviluppo del linguaggio nella piccola con gravi danni alla sua sfera cognitiva, emotiva-affettiva e sociale.
Hanno perciò citato in giudizio l' Controparte_3
rassegnando le conclusioni che seguono: “a) Accertare e dichiarare la responsabilità
[...] dell' per aver errato la diagnosi Controparte_4
e, per l'effetto, determinato un notevole ritardo nel ricorso all'intervento di impianto cocleare così determinando una grave menomazione dell'integrità psico-fisica del minore a causa dell'handicap uditivo;
b) Per l'effetto, condannare l' al risarcimento dei Controparte_4 danni non patrimoniali e non subiti dalla minore, come saranno accertati in corso di causa, anche a seguito di CTU a disporsi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente lite, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda per mancanza di nesso di causalità fra l'operato dei sanitari dell'ospedale ed i danni richiesti ed evidenziando che l'ipoacusia neurosensoriale bilaterale di tipo progressivo può avere una comparsa tardiva, così come verificatosi nel caso in esame.
Ha concluso chiedendo: “di rigettare la domanda perché assolutamente infondata, in quanto non provato il nesso di causalità e tenuto conto della mancanza di colpa, negligenza, imperizia ed imprudenza nell'operato dei sanitari dell'Ospedale Santobono;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna, ridurre le voci di danno riportate in citazione e l'ammontare della richiesta”, con vittoria di spese di lite.
2. L'azione intrapresa deve essere qualificata come azione di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, inquadra la responsabilità medica nell'ambito della responsabilità contrattuale. Tale qualificazione non viene meno neppure nel caso in cui il paziente, come nel caso esaminato, si sia fatto ricoverare presso una struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata (cfr. Cass. civ., sent. n. 577 del 11.01.2008).
L'accettazione del paziente presso la struttura ospedaliera equivale alla conclusione di un contratto (cosiddetto “contratto di spedalità”).
Ritiene, pertanto, questo giudice che, correttamente, la responsabilità della struttura debba essere qualificata come responsabilità contrattuale, giacché la struttura ospedaliera risponde dell'operato del personale medico e sanitario che vi lavora ed è solidalmente responsabile per le conseguenze del suo operato (cfr. Cass. civ., sent. n. 13953 del 14.06.2007 secondo cui “il
3 rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo 'lato sensu' alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche 'di fiducia' dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto”).
Va, quindi, sottolineato che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ”può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale”, di talché, anche ove il medico curante sia medico di fiducia del paziente, ma non è il caso in esame, comunque permane la responsabilità dell'ente ospedaliero presso il quale il paziente si curò (cfr. Cass. civ., sent. n. 1698 del 26.01.2006; conformi Cass. civ., sent. n. 8826 del 13.04.2007; Cass. civ., sent. n. 6945 del 22.03.2007; Cass. civ., sent. n. 13953 del 14.06.2007; Cass. civ., sent. n. 10107 del 2008; Cass. civ., sent. n. 18610 del
22.09.2015; Cass. civ., sent. n. 14615 del 09.07.2020).
Come già osservato l'art. 7 della legge 24/2017, (cosiddetta legge Gelli), entrata in vigore il 1° aprile 2017, ha confermato la natura contrattuale della struttura ospedaliera.
Ciò posto, quanto alla ripartizione dell'onere della prova, essendo stata fatta valere in giudizio la responsabilità contrattuale dell'azienda convenuta, in applicazione dei principi sulla ripartizione dell'onere della prova posti dalla Suprema Corte con decisione a sezioni unite, ove
- come nel caso in esame - il creditore della prestazione assuma che la stessa sia stata inesattamente adempiuta, lo stesso dovrà provare il titolo della prestazione, ovvero nella fattispecie l'esecuzione dell'esame del 21.03.2018, ed allegare l'inadempimento dei medici,
4 ovvero il manifestarsi, l'aggravarsi o il persistere della situazione patologica, pur dopo l'intervento.
Sarà onere del creditore della prestazione, invece, quello di dimostrare di avere esattamente adempiuto alla propria prestazione o che l'inadempimento sia stato dovuto a caso fortuito o forza maggiore (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 13533 del 30.10.2001; Cass. civ., SS. UU., sent. n.
577 del 11.01.2008 “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o
l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”; conformi Cass. civ., sent. n.
20101 del 18.09.2009; Cass. civ., sent. n. 1538 del 26.01.2010; Cass. civ., sent. n. 20904 del
12.09.2013, secondo cui “per il paziente/danneggiato, l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale - quando l'impegno curativo sia stato assunto senza particolari limitazioni circa la sua funzionalizzazione a risolvere il problema che egli presentava - si sostanzia nella prova che
l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente”).
Occorre sottolineare che - consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi
- il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, quindi l'effettiva sussistenza di un nesso causale fra l'operato del medico e l'insorgere o l'aggravamento del danno. Solo ove tale prova del nesso causale sia stata fornita, poi, resta a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr.
Cass. civ., sent. n. 22894 del 11.11.2005 con la quale è stato espresso il seguente principio di diritto: “in tema di responsabilità dell'ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, inquadrabile nella responsabilità contrattuale, è a carico del danneggiato la prova dell'esistenza del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie), nonché del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico di questi ultimi la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile”; Cass. civ., sent. n. 15993 del 21.07.2011,
5 secondo cui “il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno” conformi Cass. civ., sent. n. 27855 del 12.12.2013; Cass. civ., sent. n. 15490 del 08.07.2014; Cass. civ., sent. n. 20547 del 30.09.2014; Cass. civ., sent. n. 20904 del 12.09.2013, la quale afferma che
“per il paziente/danneggiato, l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale
- quando l'impegno curativo sia stato assunto senza particolari limitazioni circa la sua funzionalizzazione
a risolvere il problema che egli presentava - si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente”).
La giurisprudenza di legittimità è poi giunta ad affermare (cfr. Cass. civ., sent. n. 867 del
17.01.2008; Cass. civ., sent. n. 10743 del 11.05.2009) che sia configurabile il nesso causale - la cui sussistenza comunque deve essere provata dal danneggiato ai sensi della norma generale prevista dall'art. 2697 cod. civ. - fra il comportamento omissivo del medico e il pregiudizio subito dal paziente anche qualora attraverso un criterio necessariamente probabilistico si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi.
Per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili.
E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché “non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale”), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento.
Laddove, secondo l'allegazione resa ed i criteri di probabilità obiettiva enunciati, la condotta sia idonea alla determinazione (anche solo parziale) dell'evento pregiudizievole lamentato e si prospetti una questione circa l'incidenza di una causa naturale preesistente nel determinare il danno, “non possono che aversi due alternative: o è certo che il fattore naturale sia tale da escludere del
6 tutto il nesso causale fra la condotta dei medici ed il danno, oppure si deve ritenere che il danneggiante/debitore non abbia fornito la prova della causa non imputabile, con conseguente riconducibilità, in termini di responsabilità tout court, della lesione della salute o della vita alla condotta colpevole” (cfr Cass. civ., sent. n. 15991 del 21.07.2011).
In altri termini, la mera possibilità che il danno sia stato causato da un fattore causale pregresso
(o anche successivo) rispetto alla condotta colpevole dei medici, non vale ad escludere la loro responsabilità. La probabilità statistica, infatti, consente solo di affermare la frequenza con la quale si verificano eventi di un certo tipo, ma non ha alcuna capacità esplicativa rispetto ai casi concreti oggetto di esame e, quindi, non può essere considerata prova del nesso causale di un determinato evento (cfr. Cass. civ., sent. n. 3847 del 17.02.2011).
Una volta provato il nesso causale, grava sulla parte convenuta l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, alla luce del combinato disposto degli art. 1218 c.c. e 1176 c.c.
A tal fine si impone la verifica della diligenza in concreto esigibile, rapportata alle misure alternative che in concreto si sarebbero potute e dovute esigere dalla struttura sanitaria. La responsabilità della struttura sanitaria trova un limite nella misura della diligenza compatibile con la natura dell'attività professionale esercitata e nella esigibilità di un comportamento diverso alla luce delle circostanze del caso concreto. Lo stesso art. 1218 c.c., operante, per espressa previsione normativa (art. 7 legge 24/17), anche per quanto concerne ipotesi di responsabilità organizzativa delle strutture sanitarie, impone di valutare in concreto lo sforzo diligente esigibile sul piano gestionale ed organizzativo (cfr. Cass. civ., ord. n. 25288 del
11.11.2020 la quale evidenzia che la prova liberatoria impone la dimostrazione della non esigibilità di un comportamento diverso da quello in concreto tenuto).
L'art. 7, III comma, della legge 24/17 stabilisce, poi, che il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'art. 5 della medesima legge e dell'art. 590 sexies, II comma, c.p., i quali stabiliscono una esclusione della punibilità nel caso in cui siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali.
3. Fatte queste premesse di carattere concettuale e passando alla disamina del caso concreto, la domanda azionata dalla parte attrice deve essere rigettata, atteso che le inadempienze lamentate dalla parte attrice quale causa del pregiudizio patito non sono state confermate dagli esiti della consulenza d'ufficio a firma del Dott. medico chirurgo specialista in ERona_2
7 medicina legale, e del Dott. medico chirurgo specialista in ERona_3 otorinolaringoiatria.
La consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni sono condivise e pienamente recepite dalla scrivente perché correttamente argomentate con riferimento alla letteratura scientifica e contenente specifici rilievi alle osservazioni di parte, ha infatti escluso la responsabilità della nella produzione del danno Controparte_1 iatrogeno.
I CC.TT.UU. hanno ricostruito la vicenda che ci occupa nei termini che seguono: “In sintesi, il caso concerne una piccola affetta da ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Parte attrice lamenta ritardi nella diagnosi e, conseguentemente, nella riabilitazione del disturbo uditivo, essendo ritenuto che l'esame audiometrico praticato in data 21/3/18 presso l' fosse da ritenersi Controparte_5 falsamente negativo. Di converso, la parte convenuta afferma l'adeguatezza della condotta resa, collocando
l'insorgenza dell'ipoacusia in un'epoca postuma al momento di esecuzione della predetta indagine”.
I CC.TT.UU., in relazione alle problematiche uditive, e, in particolare, all'esame ABR eseguito in data 21.03.2018 dai Sanitari dell , basandosi su un approccio Controparte_5 ex ante hanno osservato che: “Per ciò che concerne gli aspetti tecnici dell'esame, riteniamo di dover riconoscere un pattern acustico regolare in tutti i suoi parametri valutativi. Risulta chiaro che la possibilità di una misconosciuta diagnosi di neuropatia uditiva risulta fortemente indebolita dalla documentata normalità delle due metodiche di screening audiologico. Nella successiva storia clinica vi è evidenza di un quadro audiologico assolutamente critico, come si rileva dalle valutazioni effettuate presso
l'Unità Operativa Complessa di Audiologia e Vestibologia dell'A.O.U. “Federico II” di Napoli: fail alle otoemissioni acustiche e ABR assenti, indicativi di ipoacusia neurosensoriale grave-profonda. Tale valutazione risale però a ben tredici mesi dopo l'ABR la cui interpretazione è contestata. Non appare quindi condivisibile la rilettura critica operata a posteriori dell'esame contestato finalizzata alla ricerca di reperti patologici, in realtà assenti. In termini più espliciti, la rilevata regolarità del pattern acustico escludeva - a quel momento - problematiche uditive. Pur in luogo di una eziologia - allo stato degli atti ostensibili - ignota, appare più probabile che altri fattori abbiano determinato nell'intervallo temporale in questione il calo della performance uditiva della piccola paziente, in accordo con le conoscenze scientifiche in materia. Tanto si afferma in considerazione della ben nota esistenza di forme di ipoacusia a insorgenza ritardata, cioè non presenti alla nascita ma a comparsa in soggetti che inizialmente presentavano un udito normale (cosiddette “late onset”). Tali forme, di incidenza di circa 1-2/1000 in bambini della prima infanzia o manifestantesi comunque entro i cinque anni di età in soggetti che avevano superato lo screening neonatale con esito favorevole, sono principalmente riconducibili eziologicamente a mutazioni
8 genetiche a esordio tardivo e a cause post-infettive virali (morbillo, parotite, CMV) o batteriche
(meningite)”.
Sulla base di queste considerazioni hanno escluso profili di responsabilità professionale sanitaria a carico dell . Controparte_5
I CC.TT.UU., in risposta alle note critiche del CTP di parte attrice, che aveva sostenuto l'inattendibilità clinica e forense del pattern acustico rappresentativo dell'esame eseguito il
21.03.2018, hanno ritenuto l'esame tecnicamente valido osservando che: “in virtù della considerazione, riportata in Letteratura, che per un'indagine A.B.R. effettuata a fini audiologici, ovvero per ricerca di soglia, la media dei segnali elettrici raccolti durante la registrazione, il cosiddetto “average”, deve essere superiore a 500 al fine di ridurre il rumore di fondo e rendere attendibilmente visibili le onde caratteristiche del tracciato. […] A conforto di ciò, si rileva che i tre tracciati A.B.R. riportati in atti
( , A.O.U. Federico II di Napoli, A.O.U. Pisana) mostrano la medesima CP_5 Controparte_5 impostazione dei parametri e sono pertanto da ritenersi tutti egualmente attendibili in merito alle risposte fornite”.
In risposta alla contestazione del C.T.P. di parte attrice, il quale ha ritenuto che i dati documentali disponibili indicassero la sussistenza di una problematica uditiva già al marzo 2018 Pt_ hanno precisato che: “Sul secondo aspetto sollevato dal Prof. (punto b), dovrà convenirsi che il sospetto per una patologia uditiva neurosensoriale sollevato dal Prof. 5/9/17 non potrà ERona_4 essere sic et simpliciter ritenuto espressivo della sua concreta sussistenza. Invero, l'esame A.B.R. veniva consigliato, in un iter proceduralmente corretto, proprio allo scopo di pervenire a un più preciso inquadramento patogenetico di un caso di riferito iposviluppo del linguaggio in una paziente con anamnesi familiare indicativa (dal lato materno) di ritardo di linguaggio (cfr. relazione Neuropsichiatrica
Infantile del 7/12/18), ossia di una condizione di iposviluppo non imputabile a meccanismi di danno uditivo. Ciò unitamente all'assenza di dati anamnestici familiari e personali perinatali e post-natali che potessero indurre, dopo l'acclarata normalità del test universale di screening audiologico di base
(otoemissioni acustiche), il sospetto di una ipoacusia o di un generico rischio di insorgenza di questa. Si ribadisce inoltre che la mancanza di documentazione esaustiva e la constatazione di intervalli temporali di silenzio documentale rilevati nella successione cronologica degli eventi portano alla conclusione che
l'eziologia dell'ipoacusia sia da ritenersi, in base al dato in atti, ignota. Ad ogni buon conto, riteniamo che gli elementi disponibili permettano di affermare che la sua insorgenza ebbe luogo in epoca posteriore al
Marzo 2018 e che, quindi, tale problematica non fosse identificabile dai Sanitari dell' Controparte_6
all'epoca dei fatti contestati dalla parte attrice. In armonia con tale deduzione si pone il rilievo
[...] cronologico in base al quale le successive certificate difficoltà comunicative della piccola risalgono solo a circa nove mesi più tardi (Dicembre 2018)”. 9 Ne consegue l'infondatezza della domanda, rimarcandosi che anche la prima consulenza d'ufficio disposta, prima che si avesse la rinnovazione delle indagini peritali con la nomina dei due consulenti d'ufficio menzionati, aveva escluso profili di responsabilità a carico dell'ospedale convenuto.
4. Le spese del presente giudizio, per tutte le fasi processuali, e quelle della fase di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sullo scaglione di valore indeterminabile di media complessità ed in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/14, aggiornate in forza del D.M. 147/22, riconoscendo i compensi in misura media.
Le spese della consulenza d'ufficio, ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti processuali nei confronti dei CC.TT.UU. in base ai decreti di liquidazione del 25.05.2023 e del
24.11.2025 (cfr Cass. civ., sent. n. 28094 del 30.12.2009; Cass. civ., ord. n. 23522 del 05.11.2014;
Cass. civ., sent. n. 25047 del 10.10.2018), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo di parte attrice.
Va disposta la condanna di parte convenuta ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del d. lgs. 28/2010
(ora art. 12 bis, comma II del citato decreto) giacché non risulta essere stata presente all'incontro di mediazione del 11/01/2021, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10293/2021
R.G.A.C., pendente tra e , in qualità di Parte_1 Parte_2 genitori esercenti la potestà sulla figlia minore , contro ERona_1 [...]
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, ogni contraria istanza, domande ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attrice;
2) condanna gli attori e al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2 dell delle spese del presente Controparte_3 giudizio, che si liquidano in misura pari ad € 11.868,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
10 3) condanna l' al versamento Controparte_3 all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Napoli, 22 dicembre 2025
Il Giudice
OB De UC
11