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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 845/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1648/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio 4 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 2-CF_Resistente_2
Difeso da
-Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12984/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
3 e pubblicata il 17/09/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2862 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5342
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6721/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.02.2025, il Comune di Pozzuoli proponeva appello avverso la sentenza n.
12984/2024 del 14.04.2024, depositata in data 17.09.2024, con la quale la Corte di Giustizia di I Grado di Napoli Sez. 3 accoglieva il ricorso proposto dai coniugi sigg. Resistente_1 e Resistente _2 avverso gli avvisi di accertamento IMU, anni di imposta 2018 nn. 2862 del 06.06.2023 e 5342 del 06.06.2023 di cui deducevano la illegittimità a causa del mancato riconoscimento del beneficio della riduzione di imposta del 50%, in presenza di contratto di comodato gratuito, regolarmente registrato a favore del figlio, in relazione all'immobile contraddistinto in catasto al fl. Dati catastali_1, cat. A/2 e le relative pertinenze di cui al fl. Dati catastali_2_3, cat. C/2.
Opponeva l'ente appellante, la erronea valutazione degli atti e dei fatti di causa e, quindi, l'erronea applicazione della normativa vigente in tema di comodato gratuito, attesa la mancata ricorrenza dei requisiti di legge per poter usufruire dell'agevolazione.
Resistevano gli eredi di Resistente_1 e la sig.ra Resistente 2 anche in proprio i quali, preliminarmente, eccepivano l'inammissibilità dell'appello in violazione dell'art. 107, c 2 D.Lgs 175/2024 in relazione all'art. 68, c. 1,2,e 3 citato decreto, poiché il ricorso in appello depositato in sede di iscrizione non era conforme a quello notificato, in quanto la effettuata notifica telematica non conteneva il ricorso in appello e, nonostante la segnalata anomalia, il Comune di Pozzuoli aveva ribadito che la notifica fosse regolare;
nel merito deduceva l'infondatezza del gravame sussistendo i presupposti per ottenere i benefici di legge.
Alla pubblica udienza del 04.11.2025, sulle conclusioni degli appellati, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
In via del tutto pregiudiziale, l'appello non è inammissibile per mancata conformità tra l'atto depositato e quello notificato.
La sanzione dell'inammissibilità prevista per la difformità tra l'atto notificato e quello depositato non è una conseguenza automatica. Essa deve essere interpretata restrittivamente ed applicata solo nei casi in cui la discrepanza sia di carattere "sostanziale".
La difformità è considerata "sostanziale" quando è tale da impedire al destinatario la completa comprensione dell'atto; rendere incerti gli elementi essenziali dell'azione; comportare una lesione concreta ed effettiva del diritto di difesa.
Nel caso specifico, nonostante l'errore nel deposito, il contribuente è stato in grado di articolare
"compiute difese" e "articolate controdeduzioni", dimostrando di aver perfettamente compreso l'oggetto della controversia e i motivi dell'impugnazione.
Di conseguenza, il suo diritto di difesa non ha subito alcun pregiudizio.
Nel merito, il comma 10 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha disposto l'integrazione dell'art. 13 del D.L 201/2011 (disciplina IMU) stabilendo che «per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».
In sostanza, per usufruire dell'agevolazione, devono sussistere le seguenti condizioni: 1) il comodante deve essere parente in linea retta entro 1° grado del comodatario;
2) il comodante deve avere la residenza anagrafica nello stesso Comune in cui è ubicata la casa concessa in uso;
3) deve trattarsi dell'unico immobile non di lusso posseduto dal comodante, in aggiunta all'abitazione principale;
4) il comodatario deve adibire l'immobile a propria abitazione principale;
5) il contratto deve essere registrato;
6) occorre presentare la dichiarazione.
Il termine immobile in Imu ha un significato ben preciso.
L'art. 13, comma 2 del D.L n. 201 del 2011 prevede che il presupposto d'imposta si realizzi con il possesso di immobili per la cui definizione si rinvia alla disciplina Ici, dove per immobili si intendono i fabbricati, i terreni agricoli e le aree fabbricabili.
In tale ottica, per il caso di interesse, il riferimento al possesso di immobili previsto dalla norma vigente ratione temporis,come modificata dall'art.10 L-208/15, prevedeva come condizione il possesso di un solo immobile, pertanto gli appellati, in quanto proprietari per l'anno d'imposta 2018 sia dell'immobile concesso in comodato ( fl Dati catastali_1 cat. A/2) sia in quota degli altri cespiti (fl. Dat
Cat_2_3, cat. C/2 e dei sub. Dat Cat_4_5, cat. F/5) non potevano godere del beneficio invocato.
Né può soccorrere la nuova disciplina IMU che, in vigore dall'anno di imposta 2020, ha indicato il termine di abitazione in luogo di immobile,stante il divieto di irretroattività delle norme tributarie ed il principio per effetto del quale le norme di agevolazione fiscale debbono essere interpretate in modo restrittivo e non possono essere oggetto di interpretazioni analogiche.
L'appello, perciò, è fondato e va accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.
La peculiarità del rapporto giuridico controverso comportanti questioni interpretative costituisce motivo di compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del Comune, e per l'effetto respinge l'originario ricorso Spese e competenze dell'intero giudizio compensate fra le parti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1648/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio 4 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 2-CF_Resistente_2
Difeso da
-Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12984/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
3 e pubblicata il 17/09/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2862 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5342
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6721/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.02.2025, il Comune di Pozzuoli proponeva appello avverso la sentenza n.
12984/2024 del 14.04.2024, depositata in data 17.09.2024, con la quale la Corte di Giustizia di I Grado di Napoli Sez. 3 accoglieva il ricorso proposto dai coniugi sigg. Resistente_1 e Resistente _2 avverso gli avvisi di accertamento IMU, anni di imposta 2018 nn. 2862 del 06.06.2023 e 5342 del 06.06.2023 di cui deducevano la illegittimità a causa del mancato riconoscimento del beneficio della riduzione di imposta del 50%, in presenza di contratto di comodato gratuito, regolarmente registrato a favore del figlio, in relazione all'immobile contraddistinto in catasto al fl. Dati catastali_1, cat. A/2 e le relative pertinenze di cui al fl. Dati catastali_2_3, cat. C/2.
Opponeva l'ente appellante, la erronea valutazione degli atti e dei fatti di causa e, quindi, l'erronea applicazione della normativa vigente in tema di comodato gratuito, attesa la mancata ricorrenza dei requisiti di legge per poter usufruire dell'agevolazione.
Resistevano gli eredi di Resistente_1 e la sig.ra Resistente 2 anche in proprio i quali, preliminarmente, eccepivano l'inammissibilità dell'appello in violazione dell'art. 107, c 2 D.Lgs 175/2024 in relazione all'art. 68, c. 1,2,e 3 citato decreto, poiché il ricorso in appello depositato in sede di iscrizione non era conforme a quello notificato, in quanto la effettuata notifica telematica non conteneva il ricorso in appello e, nonostante la segnalata anomalia, il Comune di Pozzuoli aveva ribadito che la notifica fosse regolare;
nel merito deduceva l'infondatezza del gravame sussistendo i presupposti per ottenere i benefici di legge.
Alla pubblica udienza del 04.11.2025, sulle conclusioni degli appellati, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
In via del tutto pregiudiziale, l'appello non è inammissibile per mancata conformità tra l'atto depositato e quello notificato.
La sanzione dell'inammissibilità prevista per la difformità tra l'atto notificato e quello depositato non è una conseguenza automatica. Essa deve essere interpretata restrittivamente ed applicata solo nei casi in cui la discrepanza sia di carattere "sostanziale".
La difformità è considerata "sostanziale" quando è tale da impedire al destinatario la completa comprensione dell'atto; rendere incerti gli elementi essenziali dell'azione; comportare una lesione concreta ed effettiva del diritto di difesa.
Nel caso specifico, nonostante l'errore nel deposito, il contribuente è stato in grado di articolare
"compiute difese" e "articolate controdeduzioni", dimostrando di aver perfettamente compreso l'oggetto della controversia e i motivi dell'impugnazione.
Di conseguenza, il suo diritto di difesa non ha subito alcun pregiudizio.
Nel merito, il comma 10 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha disposto l'integrazione dell'art. 13 del D.L 201/2011 (disciplina IMU) stabilendo che «per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».
In sostanza, per usufruire dell'agevolazione, devono sussistere le seguenti condizioni: 1) il comodante deve essere parente in linea retta entro 1° grado del comodatario;
2) il comodante deve avere la residenza anagrafica nello stesso Comune in cui è ubicata la casa concessa in uso;
3) deve trattarsi dell'unico immobile non di lusso posseduto dal comodante, in aggiunta all'abitazione principale;
4) il comodatario deve adibire l'immobile a propria abitazione principale;
5) il contratto deve essere registrato;
6) occorre presentare la dichiarazione.
Il termine immobile in Imu ha un significato ben preciso.
L'art. 13, comma 2 del D.L n. 201 del 2011 prevede che il presupposto d'imposta si realizzi con il possesso di immobili per la cui definizione si rinvia alla disciplina Ici, dove per immobili si intendono i fabbricati, i terreni agricoli e le aree fabbricabili.
In tale ottica, per il caso di interesse, il riferimento al possesso di immobili previsto dalla norma vigente ratione temporis,come modificata dall'art.10 L-208/15, prevedeva come condizione il possesso di un solo immobile, pertanto gli appellati, in quanto proprietari per l'anno d'imposta 2018 sia dell'immobile concesso in comodato ( fl Dati catastali_1 cat. A/2) sia in quota degli altri cespiti (fl. Dat
Cat_2_3, cat. C/2 e dei sub. Dat Cat_4_5, cat. F/5) non potevano godere del beneficio invocato.
Né può soccorrere la nuova disciplina IMU che, in vigore dall'anno di imposta 2020, ha indicato il termine di abitazione in luogo di immobile,stante il divieto di irretroattività delle norme tributarie ed il principio per effetto del quale le norme di agevolazione fiscale debbono essere interpretate in modo restrittivo e non possono essere oggetto di interpretazioni analogiche.
L'appello, perciò, è fondato e va accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.
La peculiarità del rapporto giuridico controverso comportanti questioni interpretative costituisce motivo di compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del Comune, e per l'effetto respinge l'originario ricorso Spese e competenze dell'intero giudizio compensate fra le parti.