Decreto cautelare 3 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 19 novembre 2025
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 17/03/2026, n. 4978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4978 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04978/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11332/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11332 del 2025, proposto da EN AN, rappresentata e difesa dall’avvocato Dario Abbruzzese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità,
previa adozione di misure cautelari,
del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, con relativa condanna a provvedere entro trenta giorni e richiesta di nomina di Commissario ad acta .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa RG OR;
PREMESSO che:
- la ricorrente, di cittadinanza pakistana, agisce ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Ambasciata d’Italia di Islamabad con riguardo al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, rappresentando di aver effettuato la preiscrizione all’Università degli Studi di Firenze ma di non essere riuscita ad ottenere un appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto e ciò a dispetto delle richieste avanzate in tal senso;
- la ricorrente chiede, quindi, che sia ordinato all’Amministrazione di “ provvedere sulla predetta istanza, fissando preventivamente appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per motivi di studio […] entro un termine non superiore a trenta giorni, nominando sin da ora, in caso di inosservanza e ulteriore inerzia allo scadere del termine, un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a ”;
PREMESSO altresì che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si è costituito in giudizio e, con memoria depositata in data 14 novembre 2025, corredata da documentazione, ha formulato le seguenti eccezioni e domande:
- in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto due distinti profili: (i) in ragione della mancata formazione del silenzio-inadempimento “ non essendo dimostrata la maturazione, a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza, del termine di 90 giorni entro il quale l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento mediante l’emanazione di un provvedimento ”; (ii) in quanto “ la pre-immatricolazione universitaria, in particolare laddove ottenuta con riserva […] non costituisce di per sé garanzia di ottenere né l’appuntamento per la presentazione delle domande di visto, né, tantomeno, il visto stesso ”;
- nel merito, ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ragione dell’avvenuta fissazione di un appuntamento in favore dell’interessata presso la sede diplomatica;
RILEVATO che:
- con memoria del 16 novembre 2025, la ricorrente si è opposta alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, evidenziando che “ non vi è la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione ” in quanto “il presente giudizio ha ad oggetto l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente rispetto al procedimento unitario e bifasico finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio ”;
- con ordinanza n. 6466 del 19 novembre 2025 questo Tribunale, alla luce dell’avvenuta convocazione della ricorrente presso l’Ambasciata, ha respinto la domanda cautelare presentata in via incidentale, ritenendo che fosse venuto meno l’interesse della stessa ad una pronuncia propulsiva;
- alla camera di consiglio del 10 marzo 2026 il ricorso avverso il silenzio è stato chiamato in discussione e trattenuto in decisione;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, il termine di novanta giorni per provvedere al rilascio del visto decorre dalla presentazione della domanda, resa possibile in forza dell’appuntamento, fermo restando che l’amministrazione ha altresì l’obbligo di fissare celermente tale appuntamento a seguito di richiesta da parte dell’interessato (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 25 febbraio 2026, n. 3467; T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 9 marzo 2026, n. 4413);
CONSIDERATO, quanto al caso di specie, che nelle more del giudizio l’appuntamento è stato concesso (circostanza attestata dalla documentazione versata in atti dalla difesa erariale e non specificamente contestata dalla ricorrente);
RITENUTO, pertanto, che:
- il ricorso sia stato esperito anzitutto al fine di poter presentare la domanda di visto per motivi di studio e in ragione della denunciata impossibilità di ottenere un appuntamento presso l’Ambasciata in Pakistan a tale scopo, nonostante le richieste formulate per e-mail già nel mese di giugno 2025 (cfr. allegato 5 al ricorso);
- in relazione a tale profilo, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., avendo la ricorrente conseguito quanto sollecitato con l’istanza a provvedere rivolta all’amministrazione (vale a dire, essere posta in condizione di inoltrare la domanda di rilascio del visto, dopo aver formalizzato la preiscrizione universitaria);
RITENUTO, invece, che l’ulteriore domanda di conclusione del procedimento con il rilascio del visto – la quale è stata invero meglio precisata nella memoria dell’11 novembre 2025 – sia inammissibile, atteso che, come eccepito dalla difesa erariale, alla data di proposizione del ricorso, non era ancora decorso il dies a quo per il computo dei novanta giorni di cui al citato art. 5, comma 8, del d.P.R. n. 394 del 1999;
RITENUTO, infine, che le spese di lite possano essere compensate in ragione dell’elevato flusso di domande che l’Ambasciata in Pakistan ha dovuto recentemente fronteggiare, di cui è indice l’ingente contenzioso in tale materia pendente innanzi a questo Tribunale (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 23 febbraio 2026, n. 3386; T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 2 marzo 2026, n. 3916);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte oggetto di cessazione della materia del contendere e in parte inammissibile nei sensi indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN IA, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
RG OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RG OR | AN IA |
IL SEGRETARIO