Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/04/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 456/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 456/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. LAURA OLIARI Parte_1 CodiceFiscale_1
e da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 CodiceFiscale_2
FRANCESCA ORVINI
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.02.2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore , nato al di fuori del matrimonio il 25.02.2012, alle seguenti Persona_1 condizioni:
“nel merito in via principale:
1. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Persona_2 responsabilità genitoriale autonomamente in riferimento alla ordinaria amministrazione, quando ciascuno di essi avrà con sé il minore;
i genitori dovranno invece assumere di comune accordo le decisioni di maggior rilievo riguardante la sua educazione, anche religiosa, l'istruzione, la salute e le attività ludiche ed extra scolastiche. In caso di insuperabile divergenza si renderà necessario il ricorso all'autorità giudiziaria competente.
2. La casa familiare sita in Lodi alla Via Giannina Russ n. 21 con i relativi arredi già di proprietà esclusiva della Sig.ra e le suppellettili (ad eccezione dei beni ed effetti personali del Sig. Parte_1
) vengono alla medesima assegnati ed ivi continuerà a risiedere con il figlio minorenne Pt_2 [...]
che avrà abitazione, residenza e collocamento prevalente presso la madre Persona_2 nell'immobile predetto. Il Sig. stabilirà la propria residenza presso la casa in San Martino In Pt_2
Strada (LO) Via Falcone n.12, ed entrambi i genitori in caso di trasferimento della propria abitazione pagina 1 di 4
3. i) Il sig. trascorrerà con il figlio un intero fine settimana, in alternanza con la sig.ra Pt_2 Pt_1 dal venerdì dopo scuola ore 17,00 al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o presso l'abitazione materna alle 9,00. Inoltre, il minore starà con il padre un giorno infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì, dal termine del corso di calcio o dall'uscita dalla scuola (o dalle ore 17 nei periodi non scolastici) con pernotto presso il padre che accompagnerà il minore a scuola il giorno successivo;
ii) Quanto alle festività natalizie (complessivamente indicativamente dal 23 dicembre al 6 gennaio, salvo diverse date stabilite dal calendario scolastico), il minore trascorrerà ad anni Persona_2 alterni il giorno del Santo Natale con un genitore (comunque con possibilità di incontro/visita con l'altro per scambio auguri ed eventuali doni) mentre trascorrerà il giorno di Santo Stefano dalle ore 10 del mattino fino alle ore 10 del giorno successivo con l'altro genitore. Per le festività pasquali, sempre ad anni alterni, trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore (comunque con Persona_2 possibilità di incontro/visita del padre per scambio auguri ed eventuali doni), mentre trascorrerà il
Lunedì dell'Angelo dalle ore 10 del mattino fino alle ore 10 del giorno successivo con l'altro genitore.
Durante le vacanze natalizie i genitori compatibilmente con i loro impegni lavorativi concorderanno ad anni alterni la tenuta del figlio, indicativamente suddividendo il periodo dal 23.12 al 31.12 con un genitore e il periodo dal 01.01 al 06.01 con l'atro genitore, così ad anni alterni anche per i giorni riferibili alle vacanze scolastiche pasquali per le quali in relazione all'effettivo calendario i genitori suddivideranno i giorni in egual misura;
iii) Nel periodo estivo il minore trascorrerà due settimane -anche non consecutive- con il padre e due settimane -anche non consecutive- con la madre, con comunicazione reciproca tra i genitori dei periodi prescelti entro il 30 aprile di ciascun anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il minore;
iv) Il minore , indipendentemente dalla normale turnazione, passerà le festività Persona_2 della mamma e del papà col genitore deputato, fino a dopo cena;
v) in relazione al giorno di compleanno del minore si seguiranno le regole di normale turnazione di cui sopra al punto 3.i, con la possibilità per l'altro genitore di incontro/visita del padre per scambio auguri ed eventuali doni;
vi) in relazione ai ponti del 2 Giugno, Santo Patrono e altre festività annuali, si seguiranno le regole di normale turnazione di cui sopra al punto 4.i, con la possibilità per l'altro genitore di incontro/visita del padre per scambio auguri ed eventuali doni;
vii) In ogni caso i genitori potranno concordare orari e giorni differenti secondo le necessità della minore e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici, compatibilmente con i turni di lavoro di entrambi i genitori, con l'intesa che eventuali modifiche dovranno essere previamente concordate con il giusto anticipo;
4. Il sig. verserà a mezzo bonifico bancario con scadenza il giorno 5 di ogni mese, la Parte_2 somma di euro 600,00= (seicento//00) a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore
[...]
a rivalutazione monetaria annuale. Le spese non rientrati nell'assegno periodico di Persona_2 cui sopra, come da protocollo adottato da Codesto Tribunale giuste Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti pagina 2 di 4 sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta ( massimo 10gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare ( a mezzo raccomandata o e-mail prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro ii 15 giorni successivi alla richiesta.
5. Il Sig. continuerà a farsi carico delle spese per abbonamento Netflix e Vodafone al medesimo Pt_2 intestate ed in uso al figlio . Persona_1
6. L'eventuale Assegno Unico Universale verrà percepito al 100% dalla sig.ra in quanto Parte_1 genitore convivente con il minore.
7. I genitori dovranno prestare reciproco assenso all'iscrizione del figlio sul Persona_2 passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio della minore, ovvero dovranno in ogni caso rilasciare qualsivoglia autorizzazione/dichiarazione richiesta dalla legge ratio temporis vigente e/o dalle autorità competenti per l'espatrio con gli stessi del minore.
8. I genitori concordano fin da ora che in caso di nuove relazioni sentimentali, le figure affettive legate pagina 3 di 4 a ciascun genitore verranno presentate a con gradualità, e in ogni caso Persona_2 allorquando la relazione avrà raggiunto i caratteri di stabilità e solidità.
9. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare reciprocamente la figura paterna e materna, garantendo che per il minore l'altro genitore sia una figura certa.
Spese di giudizio interamente compensate tra le parti”.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 15/04/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
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