Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/03/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il giudice del Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. sostitutiva della udienza del 27.11.2024, visti gli atti e lette le note di trattazione depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 403 del ruolo gen. Dell'anno 2018
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Carola Pipitone Parte_1
e all'Avv. Eugenio Pollastro , ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso, dall'avv. Massimiliano CP_1
Minicucci, come da procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti.
Resistente
1
Con ricorso depositato in data 22.1.2018 la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto: di essere titolare di assegno sociale categoria AS n. 04034539 di importo pari ad euro 356,00 mensili;
di essere legalmente separata dal coniuge con decreto di omologa del 26.10.2011, e decreto di modifica delle condizioni di separazione del 17.10.2013; di percepire un assegno di mantenimento di euro 100 mensili;
che, avendo compiuto settanta anni in data 6.3.2016, presentava, in data 10.3.2016, domanda amministrativa di ricostruzione della pensione al fine di fruire della maggiorazione sociale di cui all'art 38, comma 4, della legge n.448/2001(aumento al milione); che l' non liquidava alcunchè malgrado il decorso dei 120 gg per la conclusione del CP_1 procedimento amministrativo;
che per gli anni 2016 e 2017 il trattamento pensionistico avrebbe dovuto essere maggiorato fino all'importo di euro 638,33 mensili;
di possedere tutti i requisiti di legge per la concessione della richiesta maggiorazione essendo ultrasettantenne, percependo l'assegno sociale di importo pari ad euro 355,76 mensili, essendo legalmente separata;
percependo un assegno di mantenimento pari ad euro 100 mensili, per un reddito totale di euro 456,00 mensili, dunque inferiore ai limiti di legge;
di avere diritto, a titolo di maggiorazione al milione, all'importo di euro 190,26 mensili a decorrere dall'aprile 2016, per un totale, fino alla data di deposito del ricorso, pari ad euro 4185,72. Tanto dedotto ha concluso chiedendo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla maggiorazione di cui all'art 38 cit. e, per l'effetto, condannare l' a corrisponderle detta prestazione a CP_1 decorrere dall'aprile 2016, o dalla diversa data ritenuta in giudizio, per l'importo di euro 4185,72, oltre interessi legali successivi, con vittoria di spese di lite ed attribuzione. CP_ L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso poiché infondato. In particolare ha dedotto che la domanda veniva rigettata in via amministrativa in quanto la ricorrente non aveva presentato la sentenza di rinegoziazione dell'assegno divorzile, diminuito senza ragione, dunque impedendo all'Ente una reale verifica della situazione reddituale della ricorrente.
Disposta la trattazione scritta ex art 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27.11.2024, le parti depositavano note scritte consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note, ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvedere alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza con contestuale motivazione.
Il ricorso appare fondato e, come tale, va accolto .
I dati normativi di riferimento sono rappresentati dall'art. 38 l. 448/2001 e dall'art. 39 co. 4 l. 289/2002. Secondo le disposizioni in esame, infatti, il legislatore prevede un incremento del trattamento previdenziale od assistenziale in godimento fino al raggiungimento dell'importo mensile di € 516,46 (il cd. “aumento “al milione”) per 13 mensilità e comunque in misura non superiore alla differenza mensile fra tale somma e l'importo del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale.
Si tratta, quindi, di una misura a sostegno di particolari categorie di soggetti che presentino i requisiti anagrafici (età superiore ai 70 anni, che può essere ridotto, fino a un massimo di 5 anni, di un anno ogni 5 anni di contribuzione ovvero 60 anni per gli invalidi civili, i ciechi civili, i
2 sordomuti ed i titolari di pensione di inabilità ordinaria) e reddituali previsti dalle norme summenzionate.
Ed invero L'art. 38 della L. 448/01, prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:
a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all' ai sensi dell'articolo 10 della CP_1 legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio”
Ai commi successivi è previsto che “4.I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.”
L'aumento in questione viene dunque riconosciuto: ai titolari di trattamenti previdenziali a qualsiasi titolo erogati dall'assicurazione generale obbligatoria e dai fondi a essa sostitutivi o esclusivi (comprese le pensioni ai superstiti); ai titolari di prestazioni assistenziali quali l'assegno sociale, la pensione sociale (anche sostitutivi delle prestazioni d'invalidità civile); agli invalidi civili totali, sordomuti e ciechi civili assoluti.
3 Presupposto indefettibile per ottenere questo ulteriore incremento è, dunque, il requisito anagrafico che di regola è 70 anni.
Il comma 5 specifica i limiti reddituali per l'applicazione delle maggiorazioni sociali delineandoli come segue: a) il beneficiario non possieda redditi propri, su base annua, pari o superiori ad Euro 6.713,98; b) il beneficiario, qualora coniugato e non legalmente separato, non possieda redditi propri, su base annua, pari o superiori ad Euro 6.713,98, né redditi, cumulati a quelli del coniuge, per un importo annuo pari o superiore ad Euro 6.713,98 incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) a fronte di redditi posseduti inferiori ai limiti di cui alle lett. a) e b) l'incremento è disposto in misura tale da non comportare il superamento dello stesso (norma di chiusura); d) per gli anni successivi al primo (2002) dall'applicazione della legge, il limite reddituale minimo per ciascun anno verrà modulato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.
Dal contenuto delle disposizioni richiamate emerge la centralità – accanto al requisito anagrafico
- della previsione di un limite reddituale per l'accesso alla prestazione.
La misura della maggiorazione, eventualmente spettante in ragione del rispetto dei requisiti di cui alle richiamate lettere a) e b), è data dalla differenza (positiva) tra i limiti reddituali ivi previsti ed i redditi percepiti.
Ciò posto, nel caso di specie è pacifico, poiché non contestato dall' , che parte istante sia CP_2 titolare di assegno sociale cat AS n.04034539. rientrando -pertanto- tra i beneficiari della norma innanzi indicata;
allo stesso modo deve ritenersi pacifico, poiché dedotto in ricorso e non contestato, che l'istante percepisca a titolo di assegno sociale l'importo mensile di euro 355,76.
Risulta altresì che, al momento di presentazione della domanda di ricostruzione reddituale del 10.3.2016 (v.si domanda in atti), parte istante, nata il [...]., avesse compiuto i 70 anni d'età.
La ricorrente è, inoltre, cittadina italiana residente in Italia (v. documento di identità in atti).
Risulta ancora dalla documentazione in atti che la ricorrente è separata dal coniuge e percepisce un assegno di mantenimento nella misura di euro 100 mensili , come emerge dal decreto del Tribunale di Nola- I Sezione Civile- del 9.10.2013 depositato il 17.10.2013, rgn 692/2013, , con cui si disponeva la parziale modifica degli accordi di separazione omologati il 26.10.2011(v.si doc. prod. ricorrente).
Risulta altresì che nell'arco temporale oggetto del giudizio, ossia dal 10.3.2016(data di presentazione della domanda di ricostruzione) alla data di deposito del ricorso 22.1.2018, parte istante fosse in possesso del necessario requisito reddituale in relazione ai limiti reddituali annualmente previsti.
Ed invero dalla certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate versata in atti su richiesta del giudicante,(V.si fasc.tel.) risulta che negli anni dal 2015 al 2021 non risultano redditi, dunque ella non superava la soglia prevista dalla legge per l'erogazione della maggiorazione.
Peraltro i limiti di reddito personale stabiliti dalla normativa per chi ha compiuto 70 anni, documentati nell'apposita tabella depositata dal ricorrente, non contestata dal convenuto, sono stati pari a: - € 8.298,29 nel 2015, € 8.298,29 nel 2016,-euro 8298,29 nel 2017.
4 Del resto la contestazione dell' in relazione al requisito reddituale è stata incentrata CP_1 unicamente sulla mancata presentazione all'Istituto della documentazione attestante la modifica, in diminuzione rispetto agli anni precedenti, dell' importo dell'assegno di mantenimento percepito dalla ricorrente a seguito di separazione dal coniuge.
Sul punto, come si è visto, la parte ha documentalmente provato che tale assegno è stato ridotto ad euro 100, come da decreto del Tribunale di Nola cit.
Per tali ragioni, il ricorso merita accoglimento e pertanto l' deve essere condannato al CP_1 pagamento in favore di parte ricorrente della maggiorazione sociale ex art. 38 co. 1 e 6 l. 448/2001, tenendo conto dei redditi posseduti dall'istante, a decorrere dal dall'1.4.2016, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di ricostruzione, oltre interessi dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e fino al soddisfo ma senza la rivalutazione.
In base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, gli interessi decorrono dalla scadenza del dies ad quem di conclusione del procedimento amministrativo ed il loro importo, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame il ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.
Ne discende che deve pertanto dichiararsi il diritto della ricorrente alla maggiorazione di cui all'art.38 della legge n.448/2001 e s.m. a decorrere dal 1.4.2016. primo giorno successivo a quello CP_ di presentazione della domanda amministrativa di ricostruzione reddituale e per l'effetto l va condanno a corrispondere i relativi arretrati.
Parte istante ha altresì quantificato in ricorso l'importo degli arretrati per il periodo dal 1.4.2016 al deposito del ricorso, in complessivi euro 4185,72, ponendo alla base del calcolo l'importo mensile di maggiorazione di euro 190,26. CP_ Ebbene l' ha solo genericamente contestato detto conteggio, senza evidenziare nulla di specifico quanto alla base di calcolo utilizzata ed ai risultati ottenuti, con la conseguenza che il conteggio deve ritenersi accertati in via definitiva.
Al riguardo, questo Giudice ritiene di aderire e fare proprio l'orientamento della Suprema Corte in base al quale "nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sè, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”(Cass. 9285/2003). Si è, altresì, precisato che" nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità' della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass., 4051/11). Alla luce di tali considerazioni i conteggi effettuati nel ricorso, risultando non contestati, possono essere posti a base della decisione.
5 In definitiva , va dichiarato il diritto della ricorrente a percepire la maggiorazione sociale ex art. 38 L. 448 del 2001 sull'assegno sociale con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, con condanna dell' ad erogare gli arretrati a titolo di CP_1 maggiorazione sociale ex art. 38 L. 448 dal 1.4.2016 al 22.1.2018, quantificati in euro 4185,72, oltre interessi legali come per legge;
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo CP_1
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l' effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la maggiorazione sociale ex art. 38 L. 448 del 2001 sull'assegno sociale con decorrenza dal 1.4.2016, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 10.3.2016;
- condanna l' ad erogare gli arretrati a titolo di maggiorazione sociale ex art. 38 L. 448 CP_1 del 2001, dal mese di aprile 2016 fino al mese di gennaio 2018, quantificati in euro 4185,72, oltre interessi legali come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidando in euro 1.312,00 oltre CP_1 spese generali IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi anticipatari.
Si comunichi
Nola, 29.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Filomena Naldi
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