Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/06/2025, n. 2712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2712 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, all'udienza del 24.6.2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9523/2023 R.G.L., avente a oggetto: liquidazione pensione;
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Alessandro Schinco;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, OP con l'Avv. Marco Cuttone;
- Resistente -
E NEI CONFRONTI DI
in persona del suo presidente pro Controparte_2
tempore, con gli Avv.ti Valeria Salvati e Pier Luigi Tomaselli;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 15.9.2023, parte attrice ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…In via principale, previo accertamento della sussistenza dell'obbligo dell di ricevere il versamento da parte CP_2
della dei contributi in favore della lavoratrice OP
ricorrente in riferimento al periodo (15.04.2011 / 09.07.2013), in virtù dei provvedimenti giurisdizionali e per i motivi esposti in narrativa, annullare il provvedimento di diniego
1
far data dal 27.12.2021;
In subordine, in caso di accertata prescrizione dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo (15.04.2011 / 09.07.2013) e/o nel caso in cui si dichiari che l' avrebbe dovuto essere litisconsorte necessario nei citati procedimenti CP_2
giurisdizionali, si chiede:
Condannare la società resistente per il medesimo periodo (15.04.2011 / 09.07.2013) e secondo le modalità lavorative indicate e documentate in narrativa, alla costituzione di una rendita vitalizia in favore della ricorrente ai sensi di legge ed in particolare ex art 13 legge 12/08/1962, n. 1338;
Accertare e dichiarare che a causa del mancato versamento dei contributi (15.04.2011 /
09.07.2013) la ricorrente dal 27.12.2021 ha ricevuto un danno patrimoniale pari a €
756,85 mensili e conseguentemente condannare la società resistente al pagamento di €
756,85 mensili dal 27.12.2021 fino alla data di costituzione della rendita vitalizia, così come dedotto in narrativa;
3. Inoltre, si chiede la condanna della società resistente al risarcimento danni non patrimoniali subiti dalla ricorrente, a causa del mancato e intempestivo versamento dei contributi previdenziali e del conseguente diniego della richiesta di pensionamento, danni da determinarsi in via equitativa con la corresponsione di almeno ulteriori € 756,85 mensili dal 27.12.2021 fino alla data di costituzione della rendita vitalizia,
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, in via principale da liquidarsi ai sensi della legge sul patrocinio a spese dello Stato (DOC NR 18) ed in via subordinata in caso di eventuale revoca e/o rinuncia all'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari”.
Con memoria difensiva depositata in data 11.1.2024, si è costituita in giudizio la formulando le seguenti conclusioni: “…- accertare e OP dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte nei confronti della
[...]
per le ragioni dedotte in memoria;
- estromettere comunque per carenza OP
di legittimazione passiva la dalla domanda di versamento dei OP
contributi e dalle domande risarcitorie, stante l'adempimento posto in essere da
[...]
già a gennaio del 2021; - accertare e dichiarare la prescrizione totale o OP
2 parziale delle pretese per i motivi eccepiti in memoria;
- rigettare ogni richiesta di risarcimento del danno perché nulla per generica e difetto di allegazione, perché inesistente il danno pensionistico con ogni riflesso sugli ulteriori danni richiesti;
- rigettare il ricorso. Con vittoria di spese e compensi”.
Con memoria difensiva depositata in data 20.1.2024, si è costituito in giudizio l' dando “…atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, posto che, CP_2 re melius perpensa, l' ha accolto la domanda di accredito contributivo formulata in CP_2
via principale dalla ricorrente per gli oneri dovuti dal datore di lavoro
[...]
sulle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento illegittimo a OP
quella del reintegro della lavoratrice, con relativo iter amministrativo ancora in corso e con provvedimento che ci si riserva di depositare”; ha formulato, pertanto, le seguenti conclusioni: “…dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
All'odierna udienza le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e, all'esito, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Merito.
2.1. Ciò premesso, stante il carattere assorbente, nelle note del 7.4.2025 e del
27.5.2025 parte ricorrente ha osservato che “…1. L' ha finalmente chiesto il CP_2
versamento dei contributi previdenziali oggetto di causa alla OP
, con avviso di addebito notificato alla già menzionata società in data 19.03.2025 per
[...] un importo di € 13.692,68; 2. L' ha conseguentemente accettato la richiesta di CP_2
pensionamento della ricorrente, ponendola ai sensi di legge in pensione con decorrenza dal 01.12.2022; 3. L' ha altresì riconosciuto di essere debitrice nei confronti della CP_2 ricorrente di arretrati per un ammontare di € 26.044,64 come da comunicazione di liquidazione depositata in atti. […]”, reputandosi dunque “…soddisfatta nelle proprie pretese […]” (cfr. note di parte ricorrente del 7.4.2025 e del 27.5.2025, nonché documentazione prodotta dall' in data 4.4.2025). CP_2
A fronte di ciò, all'odierna udienza i procuratori delle parti hanno – da ultimo – ribadito e confermato “…l'avvenuta cessazione della materia del contendere”, chiedendo pertanto “…congiuntamente dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite” (cfr. verbale di odierna udienza).
2.2. Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del
3 giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C
Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
2.3. Alla stregua delle superiori considerazioni, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Spese.
Con riguardo alle spese di lite, tenuto conto della concorde richiesta delle parti, ne va disposta la compensazione integrale (cfr. verbale di udienza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Catania, 24 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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