Sentenza 4 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/2003, n. 3162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3162 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Esecuzione forzata;
SEZIONE TERZA CIVILE opposizione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 0 3 N. 5627/00 Dott. Vito GIUS NIAL Presidente Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere 7278 Cron. Dott. Italo PURCARO Consigliere ·866 Dott. Fabio MAZZA Consigliere Rep. Ud. 06/12/02 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SO DA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato PIETRO CARLINO, difesa dall'avvocato FILIBERTO RENDINA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI MA LD, TAVELLA TERESA;
- intimati avverso la sentenza n. 4512/99 del Tribunale di NAPOLI, Sezione V Civile, emessa il 09/06/99 e depositata il 25/06/99 (R.G. 12011/98); 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2474 udienza del 06/12/02 dal Consigliere Dott. Luigi 1 Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. RI ME RI, in forza di sentenza di condanna del tribunale di Napoli, n. 8403 del 1991, iniziò un procedimento di esecuzione forzata in danno della s.n.c. Chalet Park per conseguire il rilascio di un proprio immobile.
2. ND AP, con ricorso al pretore di Napoli 7 gennaio 1998, ha proposto opposizione all'esecu- del zione, sostenendo quanto segue. L'effettiva conduttrice dell'immobile, nel quale ER EL gestiva un esercizio commerciale, era lei. La sentenza fatta vale- re come titolo esecutivo non era stata notificata alla s.n.c. Chalet Park, oramai inesistente, perché dichia- rata fallita. ER EL aveva già impugnato la sentenza di condanna al rilascio con opposizione di terzo, tuttora pendente ed ella vi era stata chiamata ad intervenire. Nel processo proposto dalla AP è intervenuta ER EL, dichiarando di godere da tempo dell'im- mobile nel quale gestiva un esercizio di bar ristorante a nome della AP e di opporsi, pertanto, all'esecu- 2 zione per rilascio.
3. Il pretore, con sentenza, ha dichiarato inammis- sibile le domande della AP e della EL conte- nenti opposizione all'esecuzione ed ha rigettato le stesse domande nella parte contenente l'opposizione agli atti esecutivi. La decisione è stata appellata da ND AP, la quale ha sostenuto: a) che la legittimazione passiva al rilascio era esclusivamente della s.n.c. Chalet Park, nei confronti della quale era stata emessa la condanna relativa;
b) che tra lei e la s.n.c. Chalet Park non esisteva alcun rapporto attinente la locazione dell'im- mobile in contestazione, perché la locazione era stata stipulata direttamente con LI RI, padre di RI ME;
c) che la sentenza, fatta valere come titolo esecutivo, non era a lei opponibile, come non erano le erano opponibili i rapporti intervenuti precedentemente intercorsi tra LI RI e la s.n.c. Chalet Park;
d) che l'atto di precetto era nullo, perché non sotto- scritto dal difensore;
e) che la sentenza fatta valere come titolo esecutivo non era stata notificata né а lei, né alla EL.
4. Il tribunale di Napoli, quale giudice di appel- con sentenza del 25 giugno 1999, ha dichiarato lo, inammissibile l'appello relativamente alla decisione 3 sull'opposizione agli atti esecutivi censurata con gli e l'ha rigettato, ultimi due motivi dell'impugnazione, quanto alla decisione sull'opposizione all'esecuzione, censurata nei restanti motivi.
5. Per la cassazione della sentenza ND AP ha proposto ricorso. Gli intimati RI ME RI e ER EL non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo del ricorso è rivolto contro la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, con il quale erano state fatte valere ragioni inquadrate dal tribunale come motivi di opposizione agli atti esecuti- vi. Il motivo è infondato. L'art. 618, secondo comma, cod. proc. civ. dichiara che l'opposizione agli atti esecutivi è decisa "con sentenza non impugnabile". I l chiaro dato normativo esclude che la sentenza con la quale è decisa l'opposizione agli atti esecutivi possa essere impugnata mediante appello, come esatta- mente ha stabilito la sentenza impugnata.
2. Per intendere gli altri motivi del ricorso OC- corre richiamare la motivazione con la quale il tribu- nale ha rigettato l'opposizione all'esecuzione. 4 2.1. Il tribunale, premesso che l'ordine di rila- scio contenuto nella sentenza di rilascio fatta valere come titolo esecutivo era efficace nei confronti di tutti i terzi che si trovavano а detenere l'immobile, ha dichiarato che, per sostenere la qualità di autonoma conduttrice dell'immobile e per opporsi all'esecuzione per rilascio, ND AP aveva invocato il contenuto di una sentenza del tribunale di Napoli (n. 5325 del 1991), pronunciata tra le parti, nella quale, a seguito del suo intervento in grado di appello, era stata af- fermata l'inopponibilità nei suoi confronti della sen- tenza pretorile di condanna della s.n.c. Chalet Park al rilascio dell'immobile per finita locazione, ma ha ag- giunto che la AP, intervenendo nel giudizio, si era qualificata cessionaria del contratto di locazione;
contratto questo che, nella sentenza fatta valere come titolo esecutivo (n. 8403 del 1991), era stato conside- rato pendente in саро alla Società Chalet Park, con espressa esclusione (perché non provata) della cessione del contratto alla stessa AP;
il che escludeva la fondatezza dell'opposizione all'esecuzione.
2.2. Con il secondo motivo ND AP censura la decisione impugnata nella parte relativa alla sua posi- zione nel rapporto di locazione e sostiene la critica con gli argomenti di fatto che aveva conseguito la po- 5 sizione di conduttrice dell'immobile in contestazione mediante "nuovo ed autonomo contratto stipulato oral- mente con l'ing. LI RI" e che fin dal 1985 il locatore aveva incassato senza contestazione i canoni di locazione. Con il terzo motivo la AP si duole del fatto che non è stata tenuta nella dovuta considerazione la sentenza del tribunale di Napoli n. 5325 del 1991, che, definitivamente, aveva dichiarato non opponibile ad es- sa AP la condanna al rilascio pronunciata dal pre- tore. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto intimamente connessi, e non sono fondati.
2.3. La ragione dell'infondatezza sta nel fatto che le censure travisano la sentenza impugnata. Questa si fonda su due principi di diritto: a) il primo, che la sentenza di condanna al rilascio produce i suoi effetti nei confronti di qualunque detentore dell'immobile; b) che la posizione di autonomia nel rapporto di locazione, che avrebbe potuto spezzare l'effetto riflesso dell'ordine di rilascio rispetto al- la AP, era in contrasto con il fatto che, alla ba- se dell'esecuzione per rilascio era stata posta una sentenza (quella n. 8403 del 1991), la quale escludeva la cessione del contratto di locazione dalla Società 6 Chalet Park alla stessa AP.
2.3.1. Il primo di questi principi è corretto, come implicitamente ammette la stessa ricorrente, la quale, consapevolmente, tenta una ricostruzione della sua po- sizione contrattuale nell'ambito del rapporto di loca- zione come autonoma. Il secondo principio non è sindacabile in questa sede, se è vero, come è vero, che si fonda su una rico- struzione dei fatti non più sindacabile in questa sede. Si deve aggiungere anche che l'argomento della sti- pulazione di un autonomo contratto di locazione, avve- nuta nel 1985 con LI RI è nuovo in questa sede e non può essere esaminato.
3. Conclusivamente il ricorso deve essere rigetta- to. Nessuna pronuncia deve essere resa sulle spese di questo giudizio, perché gli intimati non vi hanno svol- to attività difensiva.
p. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- ク la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 6 dicembre 2002. Luigi Francesco Di Nanni, Est. Щуровик Il Presidente Ширитлитей 7 IL CANCELLIERE C! Dott.semaria Alel