Art. 1. Articolo unico
Il decreto-legge 15 ottobre 1979, n. 494 , concernente provvidenze ed agevolazioni contributive e fiscali per le popolazioni dei comuni delle regioni Umbria, Marche e Lazio, colpite dal terremoto del 19 settembre 1979, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1,
nel primo comma, le parole: "9.500 milioni", "1.200 milioni" e "2.600 milioni", sono sostituite con le altre:
"18.000 milioni", "2.200 milioni" e "3.000 milioni";
nel secondo comma, le parole: "13.300 milioni" sono sostituite con le altre: "23.200 milioni".
All'articolo 3, dopo il quinto comma, e' inserito il seguente:
"La sospensione delle riscossioni non si applica relativamente alle ritenute iscritte al ruolo a carico dei sostituti di imposta".
All'articolo 6, nel primo comma, le parole: "13.300 milioni" sono sostituite con le altre: "23.200 milioni".
Il decreto-legge 15 ottobre 1979, n. 494 , concernente provvidenze ed agevolazioni contributive e fiscali per le popolazioni dei comuni delle regioni Umbria, Marche e Lazio, colpite dal terremoto del 19 settembre 1979, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1,
nel primo comma, le parole: "9.500 milioni", "1.200 milioni" e "2.600 milioni", sono sostituite con le altre:
"18.000 milioni", "2.200 milioni" e "3.000 milioni";
nel secondo comma, le parole: "13.300 milioni" sono sostituite con le altre: "23.200 milioni".
All'articolo 3, dopo il quinto comma, e' inserito il seguente:
"La sospensione delle riscossioni non si applica relativamente alle ritenute iscritte al ruolo a carico dei sostituti di imposta".
All'articolo 6, nel primo comma, le parole: "13.300 milioni" sono sostituite con le altre: "23.200 milioni".