Sentenza 9 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/08/2001, n. 11002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11002 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2001 |
Testo completo
100 2 /0 1 REPUBBLICA ITALIA IN NOME DEL POR O ITA IAN LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto ellerwone Heart a SEZIONE SECONDA CIVILE ek art. 2932 c. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente- R.G. N. 5198/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO 5986/99 23622 Consigliere- Cron. Consigliere Rep. 3755 Dott. ROrio DE JULIO - Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud. 22/05/01 CORTE SUPREMAD CASSAZIONE Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere - UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.0000 S E NTENZA 1980 2001 sul ricorso proposto da: IL IE NO NA, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA GRAZIOLI 18, presso lo studio dell'avvocato FUA' 1000 CANCELLERIA GIORGIO, che la difende unitamente all'avvocato TRIBERTI CESARE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LL GI, LL OL, FF RG, FF NT, TI CR, avente causa di LL ARGENTIERA ved. BO, TI LM, LL IA LI, le ultime due in proprio e nella qualità di 2001 eredi di CE ON, elettivamente domiciliati in 864 -1- ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI GUIDO, che li difende unitamente all'avvocato PANERI ALDO, per procura speciale Dott. Esposito Vincenzo, in Tortona, rep. n. 200890, del 30/3/99 e rep. n. 200975 del 1/4/99; controricorrenti nonchè
contro
FALL. DI NO UI in persona del Curatore Dott. FE GA;
intimato - e sul 2° ricorso n° 05986/99 proposto da: FALLIMENTO NO UI in persona del Curatore Dott. FE GA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 20, presso lo studio dell'avvocato VALENTINI STELIO, che lo difende unitamente all'avvocato MERLI ENRICO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LL GI, LL OL, FF RG, FF NT, TI CR, avente causa di LL ARGENTIERA ved. BO, TI LM, LL IA LI, quest'ultime due in proprio e quali eredi di LL IN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI -2- GUIDO, che li difende unitamente all'avvocato PANERI ALDO, per procura speciale, Dott. Esposito Vincenzo, in Tortona, Rep. 200.890 del 30/3/99 e rep. 200975 del 1/4/99; - controricorrenti al ricorso incidentale - nonchè
contro
NO NA in proprio e quale erede di EG AR RO;
intimata - avverso la sentenza n. 988/98 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 19/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/01 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato Giorgio FUA', difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Aldo PANIERI, difensore dei resistenti RE EL che ha chiesto il rigetto dei ricorsi rg. 5498/99 e 5986/99; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCLL che ha concluso per il rigetto del ricorso ON e per l'inammissibilità del ricorso Fallimento ON. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata nell'aprile 1990, IE CE conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale Francesco ON, IN ON,di Tortona, UI ON e AR RO EG ved. ON. Esponeva l'attore che, giusta scrittura privata del 5 agosto 1989, era stata pattuita la vendita in suo dell'immobile di proprietà dei convenuti,favore sito in Tortona, via Cap. Dellacà n. 2, con previ- sione della stipula del rogito notarile entro il 31 ottobre 1989 e consegna del bene entro il 15 gennaio 1990; che il prezzo d'acquisto era stato previsto in complessive lire 470.000.000, di cui lire 100.000.000 versate all'atto della scrittura, lire 100.000.000 da versarsi entro il 15 settembre 1989 e lire 270.000.000 al momento del rogito;
che, nella stessa scrittura, i convenuti venditori avevano garantito che l'immobile era libero da tributi arretrati, nonché da vincoli, pesi, privi- legi, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, all'infuori di un'ipoteca iscritta a favore della Cassa di Risparmio di Tortona, che si erano impe- gnati ad estinguere prima del rogito;
che, con successiva scrittura del 14 settembre 1989, era stata concordato di rinviare di qualche giorno gli 4 adempimenti della precedente scrittura privata;
che, in data 21 novembre 1989, esso CE aveva versato la somma di lire 30.000.000 in acconto del pattuito prezzo d'acquisto dell'immobile; che i convenuti non avevano provveduto alla cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile, su cui era stato peraltro trascritto il 5 febbraio 1990 un pignoramento ad opera della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;
che, nonostante le sollecitazioni alla stipula del rogito notarile, loro rivolte da esso CE con offerta di pagamento d'acquisto dell'immobile, idel residuo prezzo convenuti non si erano mai presentati innanzi al notaio, né avevano provveduto alla consegna del bene, né avevano adempiuto gli altri obblighi contrattuali. Su tali premesse, chiedeva che si accertasse l'avvenuto trasferimento della proprietà dello immobile in suo favore ovvero che se ne attuasse il trasferimento ex art. 2932 C.C., con conseguente condanna dei convenuti al rilascio del bene e al risarcimento dei danni subiti. I convenuti si costituivano, sostenendo che la scrittura privata del 5 agosto 1989 raffigurava un patto commissorio vietato e che la controparte era 5 inadempiente agli obblighi contrattuali assunti. Pertanto, chiedevano che si accertasse la nullità di quella scrittura e, in subordine, che si provve- desse alla risoluzione del contratto per inadempi- mento della controparte, con conseguente condanna al risarcimento dei danni. In corso di causa, a seguito del sopravvenuto e dichiarato decesso dell'attore IE CE e del convenuto Francesco ON, si costituivano i rispettivi eredi: IA CE, LA CE ZO, ON CE, AR IL CE, TO CE ved. RE, NT UF, SE UF e IE CE ved. ON, eredi del primo, nonché UI ON, unico erede del secondo. Con sentenza del 27 aprile 1995, il Tribunale di Tortona trasferiva ai sopraindicati eredi dell'attore la proprietà dell'immobile in questio- ne, previo versamento del residuo prezzo d'acquisto, detratti i pagamenti effettuati per liberare il bene da trascrizioni, iscrizioni e pignoramento pregiudizievoli, e condannava i convenuti al risarcimento dei danni per la mancata consegna dell'immobile. Argomentava il Tribunale che, indimostrata 6 l'esistenza di patto commissorio vietato e insussi- stente l'inadempienza dell'attore agli obblighi contrattuali assunti, violati invece dai convenuti, la scrittura privata del 5 agosto 1989 raffigurava un contratto preliminare di compravendita, di cui era stata appunto richiesta l'esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.. IN ON, UI ON e EG AR RO interponevano gravame, cui resistevano IA CE, LA CE ZO, ON CE, AR IL CE, WI RE (unica erede di TO CE ved. RE, deceduta nel frattem- po), NT UF, SE UF e IE CE ved. ON. Nel corso del gravame, essendo sopravvenuti la morte di AR RO EG ed il fallimento di UI ON, si costituivano IN ON, quale erede della prima, e il curatore fallimentare del secondo. Con sentenza pubblicata il 19 settembre 1998, la Corte d'appello di Torino rigettava il gravame e regolava le spese di giudizio in ragione di soccom- benza. A motivo della decisione, dapprima argomentava l'infondatezza del secondo motivo di gravame, relativo alla individuazione delle domande effetti- vamente proposte con l'atto introduttivo di lite, w che gli appellati indicavano nella sola e infondata domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c. e che la Corte di merito, invece, conformemente al giudice di primo grado, indicava sia in quella che nell'altra ed ulteriore domanda di accertamento di vendita definitiva. Rilevava, quindi, la inammissi- bilità del primo motivo di gravame, relativo alla pretesa qualificazione della scrittura privata del 5 agosto 1989 quale contratto definitivo di vendi- ta, posto che tale motivo era meramente strumentale al secondo e non si ricollegava ad alcuna autonoma richiesta di riforma della decisione di primo grado sul punto dell'affermata e da essa Corte pur condivisa natura di contratto preliminare di vendita di quella scrittura. Osservava, poi, l'infondatezza del terzo motivo di gravame, relati- vo ai pretesi errori di valutazione del materiale probatorio quanto all'affermato inadempimento dei convenuti agli obblighi contrattuali assunti e all'esclusione di inadempienze ad opera della controparte. Rilevava, altresì, l'infondatezza del quarto motivo, relativo al rigetto della domanda s di dichiarazione di nullità del riconvenzionale violazione del divieto di patto contratto per commissorio. Osservava, infine, per genericità del suo contenuto, l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza del quinto ed ultimo motivo di gravame, relativo alla condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti dalla controparte. Per la cassazione di tale sentenza, IN ON e il Fallimento di UI ON hanno proposto autonomi ricorsi in forza di più motivi: il primo, quello della ON, notificato il 3 marzo 1999, e il secondo, quello del Fallimento, notificato il 12 e 13 marzo 1999. IA CE, LA CE, SE UF, NT UF, ST TT, quale avente causa di IE CE ved. ON, VI RE e AR IL CE, queste ultime due in proprio e quali eredi di ON CE, hanno resistito sia al ricorso di IN ON e sia al ricorso del Fallimento di UI ON. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., perché proposti avverso la stessa sentenza, va disposta la riunione dei ricorsi, che sono stati autonomamente proposti da IN ON, prima, e G dal Fallimento di UI ON, poi. Sul ricorso principale di IN ON Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di legge, nonché vizi di motivazione, la ricorrente ON assume che la Corte di merito, al pari del giudice di primo grado, non ha corret- tamente interpretato la scrittura privata del 5 agosto 1989, attribuendole appunto la natura di contratto preliminare di compravendita, quando invece essa scrittura raffigura un contratto definitivo di vendita, conformemente а quanto dedotto dalla stessa controparte nell'atto intro- duttivo di lite, ove, però, era stata erroneamente invocata una pronuncia ex art. 2932 c.c.. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di legge, nonché vizi di motiva- zione, la ricorrente si duole che la Corte di merito, al pari del giudice di primo grado, abbia erroneamente valutato il materiale probatorio, anche omettendo di valutare le deposizioni dei testi, notaio Carnevale Ricci e geometra Mangiarot- ti;
e ciò, alla stregua della ritenuta ma non vera esistenza, nella specie, di un contratto prelimina- re di compravendita. Con il terzo motivo, infine, denunciando violazione 10 e falsa applicazione di legge, nonché vizi di motivazione, la ricorrente si duole che la Corte di merito si sia limitata a ritenere inammissibile e infondata la censura svolta (in sede di gravame) sul computo dell'ammontare del risarcimento dei danni, omettendo però di valutare che "l'onere della prova sulla fondatezza della pretesa grava in parte CE e che le compensazioni, così come esposte in corso di causa di primo grado, erano giuridicamente inammissibili". La Corte di merito, aggiunge la ricorrente, non ha affrontato la natura di tali crediti, "dando per scontata la loro congruità ed ammissibilità, e computando ogni conseguente onere anche a tali fattispecie, disattendendo anche quanto scritto da parte ON in primo grado sul punto". Preliminare all'esame dei motivi esposti l'indagine sull'ammissibilità del ricorso, segnata- mente ai sensi dell'art. 366 c.p.c., nella parte in cui dispone che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa. L'indagine ha esito negativo. Ed invero, in parte narrativa, il ricorso de quo non contiene alcuna specifica esposizione dei fatti H della causa siccome si limita a riferire che, intervenuta tra le parti la vendita di un immobile in Tortona, con scrittura privata del 5 agosto 1989, l'acquirente IE CE, che era nel possesso di tutta la documentazione per le richie- ste di condono edilizio, non corrispose il prezzo pattuito, secondo le modalità stabilite, e, succes- sivamente, iniziò una causa per esecuzione in preliminare di vendita e ilforma specifica di giudizio si instaurò avanti il competente Tribunale che emise la sentenza che poi appellata e che oggi si impugna avanti la Cassazione". Altro non è esposto in ordine all'origine, all'oggetto della causa, alle posizioni assunte dalle parti nel processo e alla sentenza impugnata, elementi -questi- necessari per la cognizione chiara e compiuta della controversia, che non si rinvengono neppure nello svolgimento dei tre motivi di impugnazione, ove la ricorrente critica soltanto alcune delle argomentazioni espresse dalla Corte di merito nella sentenza impugnata (ovvero dal Tribu- nale nella pronuncia di primo grado), senza dare peraltro alcuna specifica e compiuta indicazione dei motivi di gravame, allora proposti, e delle statuizioni al riguardo adottate. 12 Il ricorso, quindi, va dichiarato inammissibile siccome raffigura un quadro assolutamente incomple- to dei fatti della causa, tale da precludere a questa Corte la cognizione chiara e compiuta della controversia, che, per principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, da tale atto e non aliunde deve poter essere desunta. Sul ricorso incidentale del Fallimento di UI ON Preliminarmente, va rilevata l'inefficacia dello sottoscritto il 7atto di rinuncia al ricorso, febbraio 2001 dal curatore del Fallimento e dai suoi avvocati, cui le altre parti non hanno presta- to adesione. Ed invero, tale atto di rinuncia indica soltanto, e non anche porta a corredo, la necessaria e conforme autorizzazione del giudice del fallimento, ai sensi dell'art. 35, legge fall., attributiva al curatore fallimentare del "potere" di rinuncia (cfr. Cass. n. 1100/5 e n. 1838/74), né tale potere risulta peraltro conferito con il precedente provvedimento di autorizzazione, questo sì prodotto, a proporre il ricorso per cassazione. Con il primo motivo, rubricato "violazione dell'art. 2932 C.C. art. 360 n. 3 c.p.c.)", il 13 ricorrente assume che alla scrittura privata del 5 agosto 1989 sia stata erroneamente attribuita la natura di contratto preliminare di compravendita, quando invece essa scrittura raffigurava un con- tratto definitivo in ragione precipua della indica- zione del prezzo di acquisto dell'immobile compra- venduto, dell'operato versamento di acconti e del dall'acquirente, il qualecomportamento tenuto provvide alla sanatoria edilizia e alla cancella- zione d'iscrizione ipotecaria. Con il secondo motivo, rubricato "violazione degli artt. 163 e 352 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.)", il ricorrente assume che la Corte di merito sia incorsa nell'errore già commesSO dal giudice di primo grado, non essendo ravvisabile nelle conclu- sioni della controparte, oltre alla domanda di accertamento della compravendita (definitiva) dell'immobile, l'ulteriore e diversa domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c.. La proposizione di tale ultima domanda, ai sensi dell'art. 2932 c.C., è solo apparente, a dire del ricorrente, perché nessun fatto e nessuna ragione di diritto sono stati al riguardo illustrati nell'atto di citazione ovvero dedotti in corso di 14 causa, a nulla rilevando il mero richiamo di quella norma, operato in un contesto riferito esclusiva- mente al richiesto della proprietà trasferimento dell'immobile. La sentenza impugnata, dunque, conclude il ricor- rente, è stata resa ultra petitum, al pari di quella di primo grado. Entrambi i motivi non hanno pregio. Quanto al primo, si osserva che il ricorrente si è limitato а contestare la ricostruzione della volontà contrattuale, operata dal giudice di merito, e a proporre una diversa interpretazione del contratto, di cui alla scrittura privata del 5 agosto 1989, senza esporne lo specifico contenuto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, e, ancor più, senza qualsi- voglia indicazione dei canoni ermeneutici, che il giudice di merito avrebbe in concreto violati, né il punto e il modo in cui quel giudice si sarebbe da essi canoni discostato. Il motivo, quindi, per come formulato, investendo il merito delle valutazioni del giudice di merito, è inammissibile (v. ex plurimis Cass. n. 3249/99, n. 5346/98, n. 914/96 e n. 7641/94). Quanto al secondo motivo, si osserva che il ricor- 15 rente non ha neppure prospettato di aver sollevato nel giudizio di merito la questione ora posta in ordine all'assunta non proposizione della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 C.C., domanda -questa- segnatamente accolta dal giudice di primo grado e non contestata in punto proposizione dagli allora appellanti IN ON, AR RO EG e Lugi ON (quest'ultimo poi sostituito da esso ricorrente), i quali, invece, col gravame, sosten- nero che a non essere stata proposta dalla
contro
- parte fosse l'altra domanda, quella di accertamento della compravendita (definitiva) dell'immobile. Il motivo, quindi, involgendo una questione nuova, nel giudizio d'appello non sollevata, né rilevabile d'ufficio, si presenta inammissibile (v. ex pluri- mis Cass. n. 1564/00, n. 3737/99 e n. 9882/98). Conclusivamente, dunque, per le ragioni esposte, il ricorso principale deve essere dichiarato inammis- sibile e quello incidentale va rigettato, con la conseguente condanna in solido dei ricorrenti (principale e incidentale) al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei controri- correnti, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
16 La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso inciden- tale;
condanna in solido la ricorrente principale e il ricorrente incidentale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei controri- correnti, liquidate in lire 501300 oltre lire 10.000.000 per onorari. Così deciso il 22 maggio 2001, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Il cons. est. Manches had toeLunch Il presidente Thaalam IL IE C1 Paolo Talarico istoric ི་ DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma -9 AGO. 2001 IL IE C1 050.000 100000 350000 RACE ROMA 2 UFFICIO DENE T7 SET 2001 2001 4 Regis te нодел 350.000 (ireiriconta Servizi p. (D.ssa Many C I FILIPPO) Il Responsabile uzio Atti Giudizi (DMRACCIO