TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/05/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 484/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 484/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Carla Parte_1 C.F._1
Leonardi
e
(c.f. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_2 C.F._2
Giorgio Retali e Chiara Piombini
RICORRENTI
Con l'intervento del P.m. in sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.5.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 12.2.2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Porto Azzurro (LI) in data
20.4.2002.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed
1 esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di Legge dalla data di comparizione delle parti davanti al Presidente Delegato (25.6.2021) nel procedimento di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi dei figli. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Porto Azzurro (LI) in data
20.4.2002 tra e trascritto nei registri dello Parte_2 Parte_1 stato civile del Comune di Porto Azzurro (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2002 Parte 2 Serie A n. 2.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, serbandosi mutuo e civile reciproco rispetto;
2. I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 secondo le disposizioni sull'affido condiviso e paritario mantenendo il loro domicilio prevalente e la residenza presso la madre;
3. Per effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse dei minori relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, che terranno conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli;
4. si dà atto che la signora è impiegata come commessa e non ha Pt_2 proprietà immobiliari mentre il sig. è impiegato presso il negozio Conad Pt_1 ed è proprietario del 25% della casa in cui abita;
2 5. Il sig. corrisponderà entro il giorno 5 di ciascun mese per il Parte_1 mantenimento ordinario dei figli e la somma complessiva di Per_1 Per_2 euro 300,00 (pari ad euro 150,00 cadauno), con rivalutazione ISTAT che si applicherà senza alcuna necessità di formale richiesta scritta oltre che al 50% delle spese straordinarie per le quali si fa espresso rinvio alle Linee Guida del
C.N.F. 29 Novembre 2017;
6. L'assegno unico sino ad oggi percepito dalla signora ontinuerà ad Pt_2 essere riscosso e trattenuto integralmente dalla stessa;
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Porto Azzurro (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della
Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 21.5.2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 484/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Carla Parte_1 C.F._1
Leonardi
e
(c.f. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_2 C.F._2
Giorgio Retali e Chiara Piombini
RICORRENTI
Con l'intervento del P.m. in sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.5.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 12.2.2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Porto Azzurro (LI) in data
20.4.2002.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed
1 esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di Legge dalla data di comparizione delle parti davanti al Presidente Delegato (25.6.2021) nel procedimento di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi dei figli. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Porto Azzurro (LI) in data
20.4.2002 tra e trascritto nei registri dello Parte_2 Parte_1 stato civile del Comune di Porto Azzurro (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2002 Parte 2 Serie A n. 2.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, serbandosi mutuo e civile reciproco rispetto;
2. I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 secondo le disposizioni sull'affido condiviso e paritario mantenendo il loro domicilio prevalente e la residenza presso la madre;
3. Per effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse dei minori relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, che terranno conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli;
4. si dà atto che la signora è impiegata come commessa e non ha Pt_2 proprietà immobiliari mentre il sig. è impiegato presso il negozio Conad Pt_1 ed è proprietario del 25% della casa in cui abita;
2 5. Il sig. corrisponderà entro il giorno 5 di ciascun mese per il Parte_1 mantenimento ordinario dei figli e la somma complessiva di Per_1 Per_2 euro 300,00 (pari ad euro 150,00 cadauno), con rivalutazione ISTAT che si applicherà senza alcuna necessità di formale richiesta scritta oltre che al 50% delle spese straordinarie per le quali si fa espresso rinvio alle Linee Guida del
C.N.F. 29 Novembre 2017;
6. L'assegno unico sino ad oggi percepito dalla signora ontinuerà ad Pt_2 essere riscosso e trattenuto integralmente dalla stessa;
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Porto Azzurro (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della
Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 21.5.2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
3