Sentenza 31 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 31/01/2022, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/01/2022
N. 00160/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00822/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 822 del 2020, proposto da
GE De CO, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Quinto e Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
contro
Comune di Villa Castelli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Nigro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 4201/P del 23-4-2020 a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Settore SUE e SUAP Patrimonio e Ambiente del Comune di Villa Castelli di rigetto della “richiesta di permesso di costruire per l'ampliamento a piano terra ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 14/09 e ss.mm.ii., all'immobile sito alla via Bologna distinto nel N.C.E.U. al fg. 4, p.lla 364, su area tipizzata quale zona E1 del vigente P.R.G.” presentata in data 27-2-2020, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compreso, ove occorra, il preavviso di diniego ex art. 10 bis L. n. 241/1990 prot. n. 3084/P dell'11-3-2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Villa Castelli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è proprietario di un fabbricato ubicato nel territorio di Villa Castelli alla via per Martina Franca angolo via Bologna.
Il fabbricato è suddiviso in diverse unità immobiliari, tutte autonome e indipendenti: al piano interrato una cantina, a piano terra due locali commerciali ed un deposito, al piano primo un’abitazione (che è quella di residenza).
L’intero fabbricato risulta legittimato per effetto di condono edilizio (concessione edilizia in sanatoria ex L. n. 47/1985 n. 1086/86 rilasciata in data 1-6-1995 e concessione edilizia in sanatoria ex L. n. 724/1994 n. 23/95 rilasciata in data 2-1-1998): sono stati inoltre nel tempo rilasciati ulteriori titoli edilizi per modifiche interne ed esterne, tra cui il permesso di costruire n. 11689/08 rilasciato in data 13-2-2009 per la variazione della destinazione d’uso di un locale a piano terra in locale commerciale.
L’area in cui è situato il fabbricato è tipizzata nel vigente PR come zona agricola E1 e non è interessata da alcun vincolo.
In data 27-2-2020 il sig. De CO ha presentato al Comune di Villa Castelli un progetto che prevede: la ristrutturazione edilizia e l’ampliamento in senso verticale ex art. 3 della L.R. n. 14 del 30-7-2009 (piano casa) del locale deposito sulla via Bologna senza cambio di destinazione d’uso; l’ampliamento in senso orizzontale ex art. 3 della L.R. n. 14 del 30-7-2009 (piano casa) del locale commerciale-artigianale sulla via per Martina Franca senza cambio di destinazione d’uso.
Il progetto prevede altresì che le due unità immobiliari oggetto di ampliamento mantengano la loro autonomia ed incomunicabilità.
All’esito della prescritta istruttoria, con nota prot. n. 3084/P dell’11-3-2020, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza edilizia.
Il preavviso è fondato sul presunto contrasto del progetto “ con l’art. 3 comma 1 della Legge Regionale n. 14/09 e ss.mm.ii., e con quanto stabilito nelle NTA del vigente Piano Regolatore Generale per le zone omogenee di tipo E1 ”. Nella medesima comunicazione si richiama altresì il contenuto della “ nota della Regione Puglia – Servizio Urbanistica prot. n. 9145 del 15/10/2019 pervenuta in pari data al prot. n. 11862 di questo Comune in risposta al quesito formulato da questo Ufficio sulla corretta applicazione della L.R. n. 14/09 e ss.mm.ii. per ampliamenti in zona agricola E1 ”.
Nell’ulteriore corso del procedimento, in assenza di apporti partecipativi dell’interessato, con il provvedimento prot. n. 4201/P del 23-4-2020, oggetto della presente impugnativa, il Comune ha rigettato l’istanza con espresso richiamo dei motivi ostativi oggetto del preavviso.
Il ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi: Violazione e falsa applicazione L.R. n. 14/2009 e ss.mm.ii. Violazione del PR. Violazione del giusto procedimento. Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione art. 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere. Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. Travisamento. Sviamento. Difetto di istruttoria.
Il ricorrente deduce, in primo luogo, che l’apparato motivazionale su cui l’Amministrazione fonda la propria determinazione non risulta esaustivo, non permettendo di avere contezza delle effettive ragioni fattuali e giuridiche di segno contrario, dal momento che non specifica sotto quali profili il provvedimento richiesto si porrebbe in contrasto con la L.R. n. 14/2009 ed in particolare con l’art. 3, comma 1, che reca la disciplina degli interventi straordinari di ampliamento, nonché con le previsioni rivenienti dalle NTA del PR relative alle zone tipizzate come zona agricole E1.
In secondo luogo, il ricorrente – dopo aver evidenziato che l’art. 3, comma 1, della L.R. n. 14/2009 ss.mm.ii. stabilisce che l’ampliamento è ammesso per tutti gli edifici residenziali, nonché per gli edifici non residenziali o misti limitatamente a quelli di volumetria massima pari a 1000 mc, “ da destinare per la complessiva volumetria risultante a seguito dell’intervento, a residenza e/o a usi strettamente connessi con le residenze, ai sensi del terzo comma dell’articolo 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 ” – deduce che le unità immobiliari per cui è causa rientrano a pieno titolo nel novero degli edifici per i quali è ammesso l’intervento di ampliamento, trattandosi di immobili non residenziali o misti (nel caso in esame, deposito e locale commerciale-artigianale) da destinare agli stessi usi attualmente in essere, comunque tutti considerati ammissibili perché rientranti tra quelli strettamente connessi con le residenze. Infatti, a mente del citato art. 3 L.R. n. 14/2009, negli usi strettamente connessi con le residenze sono ricompresi gli esercizi di vicinato, nonché i laboratori per arti e mestieri e locali per imprese artigiane.
Infine il ricorrente deduce che il progetto non si pone in contrasto con le NTA del PR dettate per le zone omogenee di tipo E1, con riferimento alle specifiche destinazioni d’uso ammesse in zona. In realtà, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico avrebbe omesso di considerare che il fabbricato in argomento non è una normale costruzione ricadente nella zona E1 agricola del Comune, essendo invece “assistito” e “coperto” da concessioni edilizie in sanatoria ai sensi e per gli effetti della legge n. 47/85 e della legge n. 724/1994. Con il rilascio della concessione in sanatoria l’immobile in questione avrebbe conseguito un proprio statuto urbanistico-edilizio derogatorio rispetto alla disciplina della zona omogenea in cui risulta inserito, ripetendo in tal modo una sorta di autolegittimazione per il futuro con riguardo sia alla sua consistenza strutturale che al contenuto funzionale. Corollario di tale conclusione è che l’assentibilità dell’intervento di ampliamento, con espresso e dichiarato mantenimento della destinazione d’uso in essere, non andava verificata in rapporto alla disciplina della zona urbanistica in cui lo stesso risulta inserito (che, nel caso era e rimane zona E1), bensì con riferimento al suo “statuto speciale”, di immobile assentito con una propria qualificazione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In disparte il conciso enunciato in cui si estrinseca la motivazione del provvedimento impugnato, l’art. 7 della L.R. 26-10-2016 n. 28, nel modificare l’originario testo dell’art. 3, comma 1 della L.R. n. 14/2009, ha introdotto l’espressa previsione secondo cui “ negli usi strettamente connessi con le residenze sono ricompresi gli esercizi di vicinato di cui all’articolo 16, comma 5, lettera a) della legge regionale 10 aprile 2015 n. 24 (codice del commercio), nonché i laboratori per arti e mestieri e locali per imprese artigiane di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1985 n. 443 (Legge quadro per l’artigianato), dirette alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli edifici, o alla produzione di beni di natura artistica, con l’esclusione delle attività rumorose, inquinanti o comunque moleste ”.
Pertanto, l’istanza del ricorrente non si pone in contrasto con l’art. 3, comma 1 della L.R. n. 14/2009.
Inoltre, non è condivisibile la tesi secondo cui l’intervento straordinario di ampliamento non potrebbe trovare applicazione al fabbricato de quo , trattandosi di edificio condonato.
Ed invero, l’art. 3, comma 1 lett. a), L.R. n. 14/2009, prevedendo espressamente che sono computabili non soltanto i volumi legittimamente realizzati, ma anche le volumetrie condonate, fornisce plastica dimostrazione del fatto che anche un manufatto condonato è suscettibile di ampliamento. Nella fattispecie sovviene proprio un caso di unità immobiliari legittimate per effetto di condono edilizio.
Quanto, poi, all’asserito contrasto con le NTA del PR (genericamente menzionate nella determinazione comunale impugnata), occorre considerare quanto segue.
Non sussiste alcun impedimento generale all’applicazione dell’ampliamento ex art. 3 L.R. n. 14/2009 derivante dalla classificazione urbanistica della zona (agricola) ove ricade l’immobile interessato.
Con specifico riferimento alla questione degli ampliamenti previsti dal c.d. Piano Casa in zona agricola, la stessa Regione Puglia, con nota prot. n. 5079 del 28 maggio 2019 del Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, nel riscontrare un quesito formulato dal Comune di Maglie, ha evidenziato che “ nel merito invece delle specifiche disposizioni derogatorie della LR 14/2009 e s.m.i., si rileva che le stesse attengono unicamente agli edifici legittimi o legittimati esistenti alla data del 01/08/2018 (nel testo di legge attualmente vigente) e prescindono dalle zone territoriali omogenee dello strumento urbanistico comunale vigente in cui sono ubicati detti edifici. La LR 14/2009 risulta pertanto applicabile nelle zone agricole, senza la preventiva verifica di correlazione tra l’intervento derogatorio proposto ex artt. 3 e 4 e la conduzione dei fondi ”.
E nel caso di specie, per la zona E1 agricola normale, gli artt. 54 e 57 delle NTA ammettono, tra l’altro, interventi di nuova costruzione anche di natura residenziale (e a titolo oneroso).
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della particolarità della fattispecie, con diritto della parte ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla, per l’effetto, il provvedimento impugnato.
Spese compensate - fermo il diritto del ricorrente al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO